CO.RE.COM. - Settore Assistenza Organi istituzionali - Affari Generali e Legali

Area: PRESIDENZA
Settore: CO.RE.COM. - Settore Assistenza Organi istituzionali - Affari Generali e Legali
Dirigente: Maurizio PRIOLO
corecom.cal@consrc.it
corecom.cal@pec.consrc.it
0965.814984 - Num. Verde: 800116171


Il Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.) Calabria assicura in ambito regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazioni, è organo di consulenza della Regione ed è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.
La struttura del Co.re.Com. è costituita dal Settore Assistenza Organi Istituzionali - Affari Generali e Legali.
Al Co.re.Com. sono assegnate tre posizioni di Alta professionalità e quattro Posizioni organizzative.
Il Co.re.Com. si avvale, inoltre, di sette uffici.
Il Co.re.Com. esercita le funzioni proprie ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale e di seguito specificate.
Funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale:
- esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell’art. 1, comma 6 lett. a), nn.1 e 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, avuto riguardo alla definizione dei bacini d’utenza e alla localizzazione comune dei relativi impianti;
- esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all’art. 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- su richiesta degli Organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- monitora l’utilizzazione dei fondi destinati alle emittenti private locali per la pubblicità degli enti pubblici di cui all’art. 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- su richiesta dei titolari dell’iniziativa legislativa, predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell’elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;
- cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;
- formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione, istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell’informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;
- propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull’informazione e la comunicazione e la stipula di convenzioni con università e organismi pubblici e privati;
- cura ricerche e rilevazioni sull’assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione;
- attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l’Ordine dei giornalisti, con l’associazione Stampa Calabria, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell’amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
Funzioni gestionali:
- cura la tenuta dell’archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103;
cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale;
- approva la graduatoria per l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Funzioni di controllo:
- vigila, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa statale e regionale, relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.
Il Co.re.Com. Calabria esercita, come funzioni delegate, quelle di competenza dell’Autorità dalla stessa delegate, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dal presidente dell’Autorità e dal Presidente del Co.re.Com. Calabria e in particolare:
- tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità e dalle istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d’intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
- esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'art. 32 quinquies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR);
- vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relative alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra enti gestori dei servizi di comunicazione elettroniche e utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e seguenti del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, adottato con delibera n. 173/07/CONS, nonché nelle controversie scaturenti dall’applicazione dell’art. 9 del decreto legislativo n. 15 febbraio 2016, n. 33, in materia di “installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”, limitatamente alla fattispecie contemplate dall’art. 8 per l’accesso all’interno di edifici privati, in conformità al regolamento adottato dall’Autorità con delibera n. 449/16/CONS;
- definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, a esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del regolamento di cui sopra, ciascun Co.re.Com., nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato regolamento;
- vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai regolamenti attuativi dell’Autorità;
- vigilanza ai sensi dell’articolo 41 del TUSMAR previa adozione, da parte dell’Autorità, di apposite linee guida;
- gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione, di seguito denominato Registro, secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.
L’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione dell’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria, ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni allegato alla delibera n. 529/14/CONS e secondo le linee guida adottate dall’Autorità, in conformità alla normativa vigente.