Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria (Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8)

Articolo 1 (Strutture speciali)

  1. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta, gli Assessori regionali, i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni, il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile si avvalgono di apposite strutture alle loro dipendenze nei modi e nei limiti della presente legge con personale dipendente della Regione e da altre pubbliche amministrazioni.
  1. bis Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata.
  2. La loro attività attende a compiti di segreteria e di altra specifica collaborazione e non deve intralciare, sostituire o sovrapporre l'attività amministrativa regionale.
  3. Il contingente numerico e le funzioni del personale addetto alle strutture speciali di cui al primo comma restano disciplinate dalle norme vigenti; l'organizzazione delle attività delle Segreterie può essere affidata ad un responsabile scelto tra il personale assegnato alle stesse, ove non previsto.
  4. Gli uffici di Gabinetto facenti capo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale sono a tutti gli effetti equiparati alle Strutture speciali, rispettivamente del Consiglio e della Giunta, seguendone la disciplina, fatta eccezione per l’articolazione e la composizione numerica.