Accesso civico
L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
La richiesta non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza pro tempore del Consiglio regionale avv. Dina Cristiani- Tel. 0965/880339.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricevuta la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso di omessa pubblicazione o pubblicazione parziale, provvede in merito entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Successivamente, comunica l’avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione/documento oggetto dell’istanza.
La comunicazione del collegamento ipertestuale viene resa anche qualora il Responsabile verifichi che l’obbligo di pubblicazione sia stato già adempiuto al momento della richiesta di accesso.

Il soggetto richiedente deve indicare nell’istanza di accesso civico tutte le informazioni disponibili per l’identificazione del documento, informazione o dato richiesto.
L’istanza deve essere redatta utilizzando il presente MODULO e può essere presentata secondo le seguenti modalità:
  • tramite consegna a mano o posta, all’indirizzo: “Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale della Calabria c/o Segretariato generale – Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Performance –, via Cardinale Portanova snc, 89123 Reggio Calabria”;
  • tramite posta elettronica ordinaria: trasparenza@consrc.it
  • tramite posta elettronica certificata: anticorruzione@pec.consrc.it.

A fronte dell’inerzia del RPCT il richiedente può rivolgersi, attraverso il modulo di seguito allegato, al titolare del potere sostitutivo che, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Direttore generale pro tempore del Consiglio regionale Istanza di accesso civico al titolare del potere sostitutivo


Sezione a cura del Segretariato generale (Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Performance)
Data pubblicazione: 19.12.2013 - Ultimo aggiornamento: 27.06.2023
L’art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. norma l’istituto dell’accesso civico generalizzato che attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall’art. 5-bis del suddetto decreto.
L’accesso civico generalizzato non sostituisce l’accesso civico semplice di cui all’art. 5, comma 1, del D.lgs. 33/2013, che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il soggetto richiedente deve indicare nell’istanza di accesso civico tutte le informazioni disponibili per l’identificazione del documento, informazione o dato richiesto.
L’istanza deve essere redatta utilizzando il presente MODULO e può essere presentata secondo le seguenti modalità:
  • tramite consegna a mano o posta ordinaria, all’indirizzo: “Consiglio regionale della Calabria, c/o Direzione generale – Ufficio Accesso civico e Accesso generalizzato –, via Cardinale Portanova snc, 89123 Reggio Calabria”;
  • tramite posta elettronica ordinaria: direzione.generale@consrc.it o certificata: direzione.generale@pec.consrc.it;
  • alla Struttura amministrativa che detiene, in ragione delle proprie funzioni, i dati, le informazioni o i documenti richiesti, i cui indirizzi e-mail/pec sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente link.
La Struttura amministrativa destinataria dell’istanza è tenuta a dare comunicazione della richiesta di accesso ad eventuali soggetti controinteressati.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l’Unità organizzativa competente provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
Opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso civico generalizzato

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati, salvo eventuale sospensione dei termini, secondo le modalità prescritte dalla normativa.
Il rilascio di dati, informazioni o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo l’eventuale rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni indicato sopra, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT pro tempore avv. Dina Cristiani- tel.: 0965/880339; anticorruzione@pec.consrc.it;trasparenza@consrc.it
Istanza di accesso civico generalizzato riesame

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico della Regione Calabria nominato con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 172 del 20 febbraio 2023


Sezione a cura della Direzione generale (Ufficio Accesso Civico e Accesso Generalizzato)
Data pubblicazione: 10.04.2017 - Ultimo aggiornamento: 27.06.2023
Le Linee guida dell’ANAC recanti “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2 del D.lgs 33/2013, adottate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, nonché la Circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, raccomandano alle Amministrazioni pubbliche di realizzare una raccolta organizzata delle richieste di accesso, ovvero il c.d. Registro degli accessi, e di pubblicarlo sui propri siti istituzionali.

Il Registro contiene l’elenco delle richieste per tutte le tipologie di accesso (accesso documentale ex l. 241/90; accesso semplice art. 5, c. 1, D.lgs 33/2013; accesso generalizzato, art. 5, c. 2, D.lgs 97/2016) con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione. Tale registro, pubblicato oscurando i dati personali eventualmente presenti, è aggiornato con cadenza semestrale.

Il Registro, pertanto, consente di gestire in modo efficiente le richieste di accesso ed in particolare:
  • semplifica la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;
  • favorisce l’armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili;
  • agevola l’esercizio del diritto di accesso da parte dei cittadini nella consultazione delle richieste già presentate;
  • monitora l’andamento delle richieste di accesso, rendendo noti quali documenti, dati o informazioni sono sottratti all’accesso generalizzato.
Registro degli accessi
(formato ODS)
Date di
riferimento
Data di pubblicazione
II SEMESTRE 2023 24.01.2024
I SEMESTRE 2023 27.07.2023
II SEMESTRE 2022 13.01.2023
I SEMESTRE 2022 22.07.2022
II SEMESTRE 2021 28.01.2022
I SEMESTRE 2021 26.07.2021
II SEMESTRE 2020 29.01.2021
I SEMESTRE 2020 28.07.2020
II SEMESTRE 2019 28.01.2020
I SEMESTRE 2019 25.07.2019
II SEMESTRE 2018 05.02.2019
I SEMESTRE 2018 31.07.2018
II SEMESTRE 2017 19.03.2018
I SEMESTRE 2017 07.11.2017


Sezione a cura della Segretariato generale (Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Performance)
Ultimo aggiornamento: 24.01.2024