Attribuzioni
Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale (D.C.R. 27 maggio 2005 n. 5)

Articolo 8 (Attribuzioni del Presidente)

  1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede, ne assicura la regolarità ed il buon funzionamento; dirige e modera la discussione, assicura l’ordine e l’osservanza del Regolamento; concede la facoltà di parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato; provvede al regolare andamento dei lavori del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l’esercizio dei diritti dei Consiglieri regionali; convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e la Giunta del Regolamento; sovrintende alle funzioni attribuite ai Segretari – Questori.
  2. Il Presidente assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell’amministrazione del Consiglio.
  3. Il Presidente, per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione, emana decreti, rappresenta in giudizio il Consiglio regionale in tutte le controversie attinenti l’esercizio dell’autonomia "organizzativa", contabile e funzionale dell’Assemblea nonché riferite ad atti monocratici a lui imputabili. (Comma integrato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)