Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria (Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8)
Articolo 1 (Strutture speciali)
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Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta, gli Assessori regionali, i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni, il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile si avvalgono di apposite strutture alle loro dipendenze nei modi e nei limiti della presente legge con personale dipendente della Regione e da altre pubbliche amministrazioni.
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bis Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata.
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La loro attività attende a compiti di segreteria e di altra specifica collaborazione e non deve intralciare, sostituire o sovrapporre l'attività amministrativa regionale.
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Il contingente numerico e le funzioni del personale addetto alle strutture speciali di cui al primo comma restano disciplinate dalle norme vigenti; l'organizzazione delle attività delle Segreterie può essere affidata ad un responsabile scelto tra il personale assegnato alle stesse, ove non previsto.
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Gli uffici di Gabinetto facenti capo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale sono a tutti gli effetti equiparati alle Strutture speciali, rispettivamente del Consiglio e della Giunta, seguendone la disciplina, fatta eccezione per l’articolazione e la composizione numerica.