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Consiglio di Stato - Sentenza n. 1924/2024 [Appalti - gare - concorsi]
Procedura ad eveidenza pubblica tramite piattaforma MePA - esclusione dell'operatore economico per condotta negligente nella presentazione dell'offerta - legittimità - applicazione dei principi del risultato e della fiducia di cui al d.lgs. n. 36/2023

Nell'ambito di una gara pubblica per l'affidamento di un appalto di servizi, realizzata tramite il ricorso alla piattaforma MePA, deve ritenersi priva delle cautele minime rientranti nell'ordinaria diligenza la condotta dell'operatore economico che richieda chiarimenti all'Amministrazione per la presentazione dell'offerta non a mezzo la stessa piattaforma, usufruendo del servizio di messaggistica ivi messo a disposizione, bensì tramite pec.

Anche nell'ambito di procedure espletate sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016, si può fare ricorso alle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 come isdoneo supporto interpretativo. In particolare, il principio del risultato (art. 1) è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri. Si tratta di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è:
a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;
b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto.

A sua volta, tale principio è inestricabilmente avvinto a quello della fiducia di cui di cui all'art. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., proprio in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile.

A cura dell'Area Processo Legislativo e Assistenza Giuridica - Ufficio Raccordo Settori

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Consiglio di Stato - Sentenza n. 1839/2024 [Procedimento Amministrativo]
Procedimento avviato su istanza di parte - preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 - omesso invio - annullamento del provvedimento conclusivo - legittimità

A seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lettera i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di una istanza, imposto dall'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato.

Infatti, nel caso in cui si tratti di un procedimento attivabile, oltre che d'ufficio, anche su istanza di parte (nella fattispecie, un procedimento di sdemanializzazione di cui all'art. 35 cod. nav.), qualora lo stesso sia stato effettivamente attivato su istanza del privato ed il relativo provvedimento non abbia natura vincolata, il preavviso di rigetto - in virtù della sua portata generale - costituisce un atto dovuto.

A cura dell'Area Processo Legislativo e Assistenza Giuridica - Ufficio Raccordo Settori

 

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Consiglio di Stato - Sentenza n. 551/2024 [Concorsi pubblici]
Indizione di una procedura concorsuale in luogo del ricorso alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - impugnazione del bando da parte del dipendente precario - irricevibilità

Non trova applicazione la giurisprudenza formatasi sull'immediata impugnabilità delle clausole cosiddette escludenti dei bandi di gara e di concorso, laddove il ricorrente censuri non già singole clausole della disciplina concorsuale approvata dall'Amministrazione, bensì la scelta discrezionale della stessa di indire una procedura concorsuale piuttosto che ricorrere alla stabilizzazione prevista dall'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017 per il personale precario in possesso di detrrminati requisiti.

Tale consolidata giurisprudenza attesta che l'onere di immediata impugnazione del bando sussiste in caso di contestazione di clausole escludenti, cioè di clausole riguardanti i requisiti di partecipazione, le quali sono ex se ostative alla partecipazione dell'interessato (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 9-6-2020, n. 3695) e, dunque, idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale nella situazione soggettiva dell'interessato. Nella fattispecie, invece, oggetto delle censure dedotte dal ricorrente è stata la determinazione, frutto di scelta discrezionale e, dunque, non sindacabile se non per profili di evidente illegittimità, di non avvalersi della procedura di stabilizzazione, ma di attivare il concorso.

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Tar Puglia - Bari - Sentenza n. 58/2024 [Accesso agli atti]
Istanza di accesso agli atti - diniego parziale avente ad oggetto scritti difensivi di interesse dell'Amministrazione - legittimità - requisiti

Può ritenersi legittimamente sottratto all'accesso il documento che attiene alla strategia difensiva della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie, sicché i pareri sottratti all'accesso sono quelli che attengono alle tesi difensive, relative ad un procedimento giurisdizionale (cioè quando i pareri legali vengono redatti dopo che è già iniziata una controversia giurisdizionale) o ad una fase precontenziosa e/o ad una lite potenziale che definiscono e/o delineano la relativa strategia difensiva e/o la futura condotta processuale più conveniente per l'Amministrazione nel quadro di una eventuale futura lite giudiziaria.

Più precisamente, il discrimine tra l'ostensibilità o meno dei pareri va ravvisato in relazione alla finalità che l'amministrazione persegue con la richiesta del parere, nel senso che il diniego di accesso è illegittimo nel caso in cui il parere sia stato acquisito in relazione alla fase istruttoria del procedimento amministrativo, mentre l'ostensione è legittimamente negata quando il parere richiesto sia stato acquisito in rapporto ad una fase evidentemente precontenziosa o di lite potenziale al fine di definire la futura strategia difensiva dell'amministrazione (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2011, n. 3812).

A cura dell'Area Processo Legislativo e Assistenza Giuridica - Ufficio Raccordo Settori

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