I compiti del CUG
(art. 9 del regolamento approvato il 23 luglio 2015)

  1. Il CUG esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 03, del d.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della legge 183/2010, e della Direttiva.
  2. Il CUG ha, in particolare, compiti propositivi su:
    1. predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
    2. promozione e potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
    3. temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
    4. iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
    5. analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
    6. diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
    7. azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
    8. azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche o mobbing nell'ente.
  3. Il CUG ha altresì compiti consultivi, formulando pareri su:
    1. progetti di riorganizzazione dell'Ente;
    2. piani di formazione del personale;
    3. orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
    4. criteri di valutazione del personale;
    5. contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
  4. Le modalità di consultazione del CUG vengono definite dall'Ente.
  5. Il CUG ha infine compiti di verifica su:
    1. risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
    2. esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
    3. esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e mobbing;
    4. assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
  6. II CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.
  7. Il CUG può disporre, anche su richiesta, l'audizione di soggetti sia interni che esterni all'Ente.