Attribuzioni e funzionamento
L’Ufficio di Presidenza, per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione.

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza:
  1. propone al Consiglio il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale e amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme dello Statuto, delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;
  2. provvede all’organizzazione ed alla disciplina dell’attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale, nel rispetto dello Statuto, delle leggi e degli accordi contrattuali;
  3. provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell’ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dalla legge;
  4. delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organismi consiliari, sentiti i Presidenti delle Commissioni per quanto di competenza;
  5. delibera su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente;
  6. esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto della Regione Calabria, dalle leggi vigenti, dalle deliberazioni consiliari e dai regolamenti del Consiglio regionale.
Il funzionamento dell’Ufficio di Presidenza è disciplinato dall’art.12, comma 1, del Regolamento interno, ai sensi del quale l’Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ai sensi dell’art.12, comma 2, del Regolamento interno, l’Ufficio di Presidenza, nomina, su proposta del Presidente, un dirigente del ruolo unico dei dirigenti del Consiglio per svolgere le funzioni di segretario e dirigere l’apposito settore della struttura burocratica del Consiglio.

I verbali delle sedute e gli atti dell’Ufficio di Presidenza sono sottoscritti dal Presidente e dal dirigente che svolge le funzioni di segretario, ai sensi dell’art. 12, comma 3.