Normativa regionale
Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è un’autorità indipendente di garanzia istituita in Calabria con la legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, che ne regolamenta il funzionamento conferendo a tale figura specifici poteri e disciplinando le modalità di nomina, decadenza e cessazione. Viene infatti nominato dal Consiglio regionale per un mandato legato alla durata della legislatura, rinnovabile per una sola volta, e svolge la sua attività a tutela dei Minori d’età in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e valutazione, senza vincoli di controllo gerarchico e funzionale.
Ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 2004, il Garante svolge le seguenti funzioni:
  1. vigila, con la collaborazione di operatori preposti, sull’applicazione su tutto il territorio regionale della Convenzione Internazionale di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull’applicazione e attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli Enti locali;
  2. promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano di Minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’Infanzia e dell’Adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
  3. promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della “Giornata italiana per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”;
  4. promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;
  5. accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei Minori e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
  6. interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli Enti da essa dipendenti e degli Enti Locali ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ove sussistano fattori di rischio;
  7. cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all’Infanzia e all’Adolescenza; vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’Infanzia stessa, allo scopo di segnalare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
  8. promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell’abuso dell’Infanzia e dell’Adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269: “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei Minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
  9. promuove, in collaborazione con gli Enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei Minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro Minorile;
  10. vigila sull’assistenza prestata ai Minori ricoverati in Istituti educativi-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all’art. 2 della legge n. 698/1975 che vengono delegati ai Comuni che possono esercitarli tramite le Unità locali socio-sanitarie;
  11. segnala alle competenti Amministrazioni Pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai Minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico;
  12. promuove, anche in collaborazione con gli Enti territoriali competenti e le Associazioni, le iniziative a favore dei Minori affetti da talassemia o da altre malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento, riabilitazione e di concorrere ad assicurare ad ogni Minore affetto da una di queste malattie il diritto al trattamento ottimale;
  13. fornisce ogni sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta Regionale lo svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
  14. verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del Minore straniero non accompagnato;
  15. collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 451/1997;
  16. formula proposte ed esprime rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’Infanzia, l’Adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
  17. promuove programmi ed azioni di sensibilizzazione circa le problematiche inerenti agli abusi sui Minori ed alla pedofilia, sviluppando altresì iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante.