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TAR Lombardia - Sentenza n. 325/2022 [Appalti pubblici]
Procedure ad evidenza pubblica - fase compresa tra aggiudicazione e stipulazione del contratto - mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'impresa aggiudicataria - responsabilità precontrattuale - giurisdizione esclusiva del g.a. - sussiste

In materia di procedure ad evidenza pubblica, la fase intermedia compresa tra l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto va ricondotta nell'ambito della procedura selettiva, in considerazione della natura pubblicistica ed autoritativa dei poteri di controllo ed autotutela in essa esercitati dalla P.A., come è possibile argomentare dalla disciplina dettata dall'art. 32 del d.lgs. n.50 del 2016.

Pertanto, devono farsi rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 133 c.p.a., anche le controversie risarcitorie da responsabilità precontrattuale, relative ai danni derivati alla P.A., in qualità di stazione appaltante, dalla mancata stipulazione del contratto imputabile all'aggiudicatario, che si collocano in una fase successiva all'aggiudicazione, ma antecedente alla conclusione del contratto oggetto della gara.

La giurisprudenza ha altresì chiarito che la cauzione prevista nelle procedure selettive del contraente della P.A. non ha natura di clausola penale (che avrebbe comportato la non risarcibilità del maggior danno, in difetto di specifica previsione, ex art. 1382 c.c.), bensì di caparra confirmatoria, con conseguente diritto della parte pregiudicata, oltre che a trattenere la suddetta cauzione, ad ottenere il risarcimento del maggior danno subito.

 

A cura dell'Area Processo Legislativo e Assistenza Giuridica - Ufficio Raccordo Settori

 

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Tar Campania- Salerno - Sentenza n. 113/2022 [Contratti della P.A.]
Concessioni demaniali marittime - atti amministrativi di proroga - efficacia - principi di diritto affermati dall'Adunanza Plenaria - applicazione

In tema di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, la sentenza n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che le norme legislative nazionali che hanno disposto la loro proroga automatica - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'articolo 182, comma 2, del Dl n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020 -sono in contrasto con il diritto eurounitario e, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla Pubblica amministrazione.

Ne consegue che, anche quando siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, rilasciati dalla PA, deve escludersi la sussistenza, in capo agli attuali concessionari, di un diritto alla prosecuzione del rapporto, avendo stabilito la suddetta decisione dell'Adunanza Plenaria che le concessioni in corso abbiano efficacia solo sino al 31 dicembre 2023.

 

A cura dell'Area Processo Legislativo e Assistenza Giuridica - Ufficio Raccordo Settori

Consiglio di Stato - Sentenza n. 1/2022 [Enti locali]
Enti locali - Dissesto finanziario - Debiti correlati ad atti e fatti di gestione temporalmente precedenti all'ipotesi di bilancio riequilibrato ma accertati successivamente - competenza dell'organo straordinario di liquidazione - sussiste.

Le norme sul dissesto finanziario degli Enti Locali, contenute nel Titolo VIII, Capi II-IV del TUEL, sono preordinate al ripristino degli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante un'apposita procedura di risanamento, delineando una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, a tutela della gestione corrente, che sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti sostanzialmente imputabili alle precedenti gestioni amministrative. A tal fine, l'art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267-2000 stabilisce che "l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato".

Il principio generale è costituito dalla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale. Tale disciplina normativa può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo. L'unico limite è rappresentato dall'approvazione del rendiconto della gestione, che segna la chiusura della Gestione Liquidatoria; dopo tale data, infatti, non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza.

Pertanto, può affermarsi che le caratteristiche del procedimento di dissesto sono espressive di un equilibrato e razionale bilanciamento, a livello normativo, con la necessità, da un lato, di ripristinare la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni e i servizi indispensabili per la comunità locale, e, dall'altro lato, di tutelare i creditori.

A cura dell'Area Processo Legislativo e Assistenza Giuridica - Ufficio Raccordo Settori

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