Pubblicato il 17/01/2022
N. 00113/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01614/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2013, proposto da:
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS- , con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, ..., .... c/o -OMISSIS-;
contro
Regione Campania, A.G.C. Trasporti e Viabilità, Settore Demanio Marittimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via ......, ...;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via ...., ..;
nei confronti
-OMISSIS- S.a.s., Soc.Coop. -OMISSIS- S.r.l., Ditta -OMISSIS-, -OMISSIS- S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'autorizzazione n. ... del 10/07/2013, recante il subaffidamento della concessione demaniale marittima n..../2010, per il box biglietteria;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 gennaio 2022 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

 

FATTO e DIRITTO
La società in epigrafe presentava, il 26.10.2009, alla Regione Campania una domanda per il rilascio della concessione demaniale marittima, volta all'installazione di un box biglietteria e punto informazioni nel porto di -OMISSIS-.
Con delibera di GC n. 41 del 12.03.2013, il Comune di -OMISSIS-, titolare, a sua volta, di una concessione demaniale marittima, n. ...del 30.04.2010, sul molo -OMISSIS-, manifestava il proprio disinteresse al mantenimento della concessione de qua.
La società in epigrafe, con nota del 19.06.2013, presentava istanza di subaffidamento, ex art. 45 del Codice della Navigazione, del box oggetto della concessione demaniale n. 37; e, con nota del 4.07.2013, n. 0005292, presentava specifica manifestazione di interesse al subaffidamento del box auto.
Con nota, n. 48 del 10.07.2013, la Regione Campania rilasciava la concessione in subaffidamento del box interessato agli operatori istanti ed, in data 11.07.2013, stipulava, con gli stessi, il relativo contratto.
Avverso l'autorizzazione n. 48/2013, unitamente agli atti connessi, insorge la società epigrafata, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso, notificato il 5.09.2013 e depositato il 30.09.2013, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nell'unico motivo di gravame e così di seguito sintetizzate:
1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 2 E 3 L. 241/1990- ART. 37 E 45 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)- ECCESSO DI POTERE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO-DIFETTO DEL PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA- ARBITRARIETA'.
La ricorrente si duole dell'illegittimità dell'atto gravato, sia per inosservanza dell'art. 37 del Codice della Navigazione, che stabilisce che "nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico"; sia per violazione delle regole di buon andamento dell'azione amministrativa, oltre che tutti i principi legalmente stabiliti.
Resistono giudizio la Regione Campania ed il Comune di -OMISSIS-.
Nell'udienza pubblica di smaltimento dell'11 gennaio 2022, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Com'è noto, in linea di principio ed in chiave ricostruttiva, l'art. 34, comma 5, cpa statuisce che "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere"; l'art. 35 contempla espressamente l'ipotesi dell'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
Ed invero, calando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, ne discende l'inevitabile pronuncia di improcedibilità, nei termini summenzionati, proprio alla luce del recente dictum giurisdizionale esplicitato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
La sentenza n. 17 del 2021, dopo aver escluso la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo ai concessionari, ha affermato che gli atti in tal senso compiuti in violazione della direttiva vigente in materia (art. 12 della Direttiva Bolkestein, 2006/123/CE) devono ritenersi tamquam non esset, con decorrenza dal 31 dicembre 2023, con le seguenti argomentazioni:
"le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'articolo 182, comma 2, del Dl n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020 - sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'articolo 49 del Tfue e con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/Ce; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla Pubblica amministrazione....Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano a essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Ue;....;
Ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla Pa (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della Pa in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata".
Ne discende, allora, che, applicando le regole ermeneutiche summenzionate, la sentenza n. 17 del 2021, nel cristallizzare una nuova regolamentazione della res controversa in tema di proroga delle concessioni demaniali, ha, di fatto, declinato un nuovo assetto relazionale degli interessi tra privato ed Amministrazione, con inevitabile traslazione dell'interesse a ricorrere.
E tanto basta al Collegio.
Stante la peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Arturo Levato, Referendario
Gaetana Marena, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gaetana Marena Nicola Durante





IL SEGRETARIO