Il Garante
Con Deliberazione n. 141 del 12 Dicembre 2022 recante "Elezione del Garante della Salute della Regione Calabria (art. 4, legge regionale 10 luglio 2008, n.22)" è stato eletto quale Garante della Salute della Regione Calabria la Prof.ssa Anna Maria Stanganelli.



Ufficio del Garante Regionale della Salute:
Consiglio regionale della Calabria - Pal. Campanella
Via Cardinale Portanova - 89123 - Reggio Calabria
garantesalute@pec.consrc.it
garantesalute@consrc.it
annamaria.stanganelli@consrc.it



Staff di riferimento:
Dott. Aldo Iacopino
0965.880772
aldo.iacopino@consrc.it


Garante regionale della Salute

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 22 del 10 luglio 2008 è istituito presso il Consiglio regionale della Calabria l’Ufficio del Garante della Salute cui è attribuito il compito di verificare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti di tutte le persone, di ogni colore, religione, cultura ed etnia, compresi i detenuti, in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Il Garante interviene a richiesta dei cittadini, di formazioni e associazioni sociali, per vigilare sul rispetto della personalità e della dignità del cittadino in rapporto alla fruizione dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, segnalare alle competenti amministrazioni fattori di rischio o di danno a causa di carenze e di situazioni inadeguate dal punto di vista ambientale, organizzativo, strutturale e igienico-sanitario, collaborare con il Garante per l’infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria per tutte le problematiche inerenti ai bambini e previste nella apposita Legge regionale di istituzione di questa figura; tutelare la funzionalità e l’efficacia nell’erogazione delle prestazioni, le condizioni materiali e organizzative delle strutture e dei presidi socio-sanitari.
Chiunque sia indirettamente a conoscenza o direttamente oggetto di violazioni dei diritti del cittadino, di cui all’art. 2 della presente legge, può rivolgersi al Garante della salute. Questi, previa comunicazione all’ufficio di direzione dell’Azienda interessata, chiede al responsabile della struttura, presidio, ufficio o servizio di esaminare congiuntamente quanto è stato o è oggetto di violazione, stabilendo, tenuto conto delle esigenze dei medesimi, il termine massimo entro cui devono essere attuati i necessari interventi e/o provvedimenti. Trascorso tale termine il Garante porta a conoscenza del Direttore Generale dell’Azienda le inadempienze e gli ulteriori ritardi verificatisi, perché provveda, come di competenza. Trascorsi 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, il Garante comunica al Presidente del Consiglio regionale le inadempienze di cui al comma precedente per attivare interventi surrogatori.
Il Garante darà immediata notizia ai richiedenti di ogni intervento attuato.