LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 1997, n. 4
Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio
1992, n. 225).
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 febbraio1997, n.15)
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione Calabria, in armonia con
quanto previsto dall'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, organizza e
attua le attività di protezione civile indicate nel successivo articolo 3, assicurando,
nei limiti delle competenze proprie o delegate e nel rispetto dei principi della
legislazione statale in materia, lo svolgimento delle attività di protezione civile per
tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi.
Art. 2
Classificazione degli eventi calamitosi e ambiti di competenza
1. Gli
eventi, sia naturali che antropici, ai fini dell'attività di protezione civile si
distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili in via ordinaria dalla Regione utilizzando le risorse
disponibili nell'ambito delle competenze proprie o delegate;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed
estensione, comportano l'intervento coordinato della Regione e di altri Enti ed
Amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione,
debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Art. 3
Attività e compiti di protezione civile
1. Sono attività di Protezione Civile
quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio al soccorso
delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a
superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle
cause dei fenomeni calamitosi, che possono ingenerare le diverse situazioni di rischio,
nonché nella individuazione delle zone del territorio ad esse soggette.
3. La prevenzione consiste nelle attività di intervento volte ad evitare o quanto meno
ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui
all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite con le attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle
popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione coordinata con gli
organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili, con le
necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del
territorio.
7. Sensibilizzare le popolazioni sulle tematiche della protezione civile allo scopo di
rendere operante l'adempimento da parte della collettività degli inderogabili doveri di
solidarietà umana, realizzando attività di formazione ed informazione per produrre una
nuova cultura in tal senso.
8. Favorire le Associazioni e gli organismi di volontariato quale espressione di impegno
sociale in linea con la legge 11 agosto 1991, n. 266.
9. La Regione assicura la costante e tempestiva informazione alle autorità statali
preposte alle attività di protezione civile e collabora con essa nelle forme e nei modi
previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge.
Art. 4
Solidarietà ed assistenza interregionale
1. La Regione, su richiesta e previa
intesa con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, può partecipare alle
iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni coordinando il proprio
intervento con quello attuato dai predetti organi.
2. La Regione favorisce, d'intesa con i competenti organi statali e regionali di
protezione civile, il coordinamento nel proprio territorio degli interventi e delle
iniziative di solidarietà e di assistenza promosse dalle altre Regioni
3. La Regione può addivenire ad intese preventive con le altre Regioni ai fini
dell'espletamento di attività di comune interesse attinenti alle fasi di prevenzione,
previsione e dell'emergenza in materia di protezione civile per ciascuna ipotesi di
rischio in armonia con i programmi nazionali relativi alla medesima materia.
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi delle disposizioni del presente
articolo, formulando le opportune direttive e definendo le attribuzioni del Presidente
della Giunta regionale e del Dirigente della Protezione Civile secondo i principi fissati
dalla presente legge.
Art.
5
Volontariato
1. La Regione Calabria riconosce e
valorizza, nel rispetto del pluralismo, la funzione del Volontariato come espressione di
solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione cittadini all'attività di
Protezione Civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo
sviluppo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono confermate le disposizioni previste dalla
legge-quadro n. 266
dell'11/8/ 1991.
3. La definizione dei criteri e delle forme di partecipazione delle Associazioni di
Volontariato nelle attività di Protezione-Civile, restano disciplinate da quanto disposto
con la legge 11 agosto 1991, n. 266, e con il regolamento di attuazione, dell'articolo 18
della legge n. 225/92 contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 21
settembre 1994 e successiva circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 01768 del 16/11/1994.
Art.
6
Attività di formazione e di informazione
1. La Regione promuove ed organizza una
permanente attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione civica
relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi.
2. Le iniziative regionali di cui al precedente comma 1 sono rivolte prioritariamente alla
popolazione scolastica e, in particolare, a quella della scuola dell'obbligo. A tal fine
saranno ricercate le più opportune forme di collaborazione con le competenti autorità
scolastiche e con le Amministrazioni locali.
3. Per la elaborazione dei programmi di formazione e di informazione, la Giunta regionale
può stipulare convenzioni con esperti, istituti e centri specializzati, organi di
informazione.
TITOLO
II
Organi regionali di Protezione Civile
Art. 7
Organi consultivi e di coordinamento
1. Per assicurare un più efficace
esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività di protezione civile di propria
competenza, la Regione si avvale del Comitato Regionale di Protezione Civile, del Comitato
Tecnico Scientifico per la Protezione Civile, del Comitato Operativo Regionale per le
emergenze e delle Sale Operative regionali e provinciali.
Art.
8
Comitato Regionale di Protezione Civile
1. Il Comitato Regionale di Protezione
Civile è organo consultivo permanente della Regione per assicurare la compatibilità ed
il coordinamento delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle
competenze degli altri Enti, Amministrazioni ed Organismi operanti nella specifica
materia. II Comitato è così composto:
a) Presidente della Giunta regionale, o Assessore delegato che lo presiede;
b) Dirigente del Dipartimento della Presidenza (per la Protezione Civile);
c) Dirigente del Dipartimento LL.PP;
d) Commissario di Governo o Suo delegato;
e) Prefetti delle Province Calabresi o Loro delegati;
f) Presidente delle Amministrazioni Provinciali o Assessori Provinciali delegati;
g) Delegato Regionale dell'ANCI;
h) Delegato Regionale dell'UNCEM;
i) Presidente del Comitato Regionale della C.R.I. o Suo delegato;
l) due rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritti nel
Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, nominati dal Presidente della
Giunta regionale su designazione delle stesse Associazioni;
m) Ispettore Regionale dei VV.FF.o suo delegato;
n) Ispettore Regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;
o) Dirigente Generale della costituenda A.R.P.A.(Agenzia Regionale per l'Ambiente) o suo
delegato;
p) Segretario Generale dell'Autorità Bacino Regionale, o suo delegato.
2. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno, su comunicazione del
Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo che particolari e urgenti
problemi ne richiedano la immediata convocazione.
3. Il Comitato Regionale esprime pareri sui seguenti argomenti interessanti lo ambito
regionale:
a) programmi di previsione e prevenzione;
b) piani di emergenza;
c) programma annuale di attuazione;
d) programmi di studio e ricerca;
e) programmi di incentivazione e di promozione del volontariato;
f) piani di esercitazione delle varie componenti di Protezione Civile aventi rilevanza
locale e regionale;
g) programmi regionali di formazione e di specializzazione di tecnici pubblici e di liberi
professionisti, predisposti secondo gli indirizzi nazionali e con la collaborazione degli
ordini e dei collegi professionali della Regione.
4. In relazione a specifici argomenti possono essere chiamati a partecipare, con funzioni
consultive, rappresentanti di altri Enti o Istituzioni che svolgono attività rilevanti ai
fini di protezione civile o esponenti del mondo scientifico nonché i rappresentanti degli
Organi regionali delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente
rappresentative a livello regionale.
5. Ai componenti del Comitato compete per ogni seduta un gettone di presenza nella misura
prevista dall'articolo 1 della legge
regionale 5 maggio 1990, n. 40, da aggiornare ogni tre anni con provvedimento della
Giunta regionale sulla base della variazione dell'indice ISTAT, oltre al rimborso delle
spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa
vigente.
6. Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un Dirigente o Funzionario
della Struttura regionale di Protezione Civile.
7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei
componenti in carica. II Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso
di parità prevale il voto del Presidente.
Art.
9
Comitato Tecnico-Scientifico per la Protezione Civile
1. Il Comitato Tecnico-Scientifico per la
protezione civile è organo consultivo.
2. Il Comitato fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di
studio e di ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati
disponibili e alla valutazione dei rischi connessi ai diversi eventi calamitosi, formula
proposte sugli interventi più efficaci, provvede all'esame di ogni altra questione
inerente alle attività che la legge ad esso rimette.
3. Il Comitato partecipa, anche con propri autonomi contributi, all'elaborazione e
all'aggiornamento del programma regionale di prevenzione e previsione nonché del piano
regionale per le emergenze.
4. In situazioni d'emergenza il Comitato può essere convocato d'urgenza per assicurare il
necessario supporto scientifico alle attività del Comitato Operativo Regionale e della
Sala Operativa di cui ai successivi articoli 10 e 11.
5. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale, o Assessore delegato,
con funzioni di Presidente, e dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici, o
suo delegato, dal Dirigente Generale del Dipartimento della Presidenza (per la Protezione
Civile) o suo delegato, nonché dai seguenti componenti:
- un esperto designato da ciascuna delle Università degli studi aventi sede nella Regione
Calabria;
- un esperto del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli studi della
Calabria;
- un esperto dell'Osservatorio Geofisico di Reggio Calabria;
- un esperto del Servizio Idrografico di Catanzaro;
- un rappresentante per ciascuno dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'articolo 17 della legge n. 225/1992.
6. La complessiva composizione del Comitato deve, in ogni caso, assicurare la presenza di
tutte le componenti scientifiche attinenti alle più rilevanti ipotesi di rischio presenti
nel territorio della Regione Calabria.
7. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti italiani e stranieri di
riconosciuta professionalità negli specifici argomenti che devono essere esaminati. Per
il rischio tossicologico, o da radiazione sono invitati i responsabili dei dipartimenti di
prevenzione o loro tecnici delegati.
8. Le attività di Segreteria del Comitato sono assicurate da un Dirigente o Funzionario
regionale della Protezione Civile.
9. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica
quattro anni. I componenti del Comitato possono essere riconfermati.
10. Ai componenti del Comitato, estranei alla Amministrazione regionale e agli esperti di
cui al precedente comma sette, compete, oltre al trattamento di missione ed al rimborso
spese, secondo la disciplina vigente per i Dirigenti regionali, un compenso per ogni
giornata di riunione la cui misura e stabilita dalla Giunta regionale tenendo conto
dell'elevata qualificazione scientifica delle prestazioni richieste e dello impegno
temporale necessario per l'approfondimento dei problemi affrontati. La Giunta regionale
determina in via preventiva i criteri ed i parametri di riferimento utili per la
quantificazione dei compensi.
Art.
10
Comitato Operativo Regionale per le emergenze
1. Il Presidente della Giunta regionale, o
un suo delegato, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività
di Protezione Civile di competenza della Regione in situazioni di emergenza, si avvale del
Comitato Operativo Regionale per le emergenze.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore
delegato, ed è composto da un rappresentante dei seguenti Dipartimenti, o se delegato, da
altro dirigente appartenente alla stessa Area funzionale con sede nella Provincia ove si
verifica l'emergenza:
a) Dipartimento LL.PP.;
b) Dipartimento Presidenza (per la Protezione Civile);
c) Dipartimento Urbanistica Ambiente e Trasporti;
d) Dipartimento Industria Commercio ed Artigianato;
e) Dipartimento Agricoltura e Foreste e Forestazione;
f) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari sociali e Politica della
famiglia;
g) Dipartimento Sanità;
h) Ispettore Regionale del C.F.S. o suo delegato;
i) Dirigente Generale A.S.L. del territorio ove si verifica l'eventuale calamità o suo
delegato;
l) Dirigente Generale dell'A.F.O.R. o suo delegato.
3. Il Comitato:
a) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate
all'emergenza e raccolta a cura della Sala Operativa prevista dal successivo articolo 11;
b) coordina, in un quadro unitario, gli interventi dei Settori interessati al soccorso;
c) attua programmi e formula proposte per l'adozione delle iniziative e degli interventi
di competenza regionale ritenuti più opportuni ed efficaci in relazione alle esigenze
prioritarie delle zone interessate dalla emergenza, tenendo conto dei Piani di emergenza
predisposti;
d) si riunisce nei casi di emergenza circoscritte ad una sola provincia, nella Sala
Operativa della sede provinciale dove si verifica l'evento e nei casi di calamità estesa
a più province la sede è stabilita dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
4. I componenti del Comitato riassumono ed esplicano, con determinazione definitiva, tutte
le facoltà e le competenze dei rispettivi Settori o Servizi rappresentati in ordine
all'azione da svolgere ai fini di protezione civile.
5. Le proposte del Comitato costituiscono autorizzazione al Presidente della Giunta
regionale ad emettere decreti ovvero atti d'organizzazione immediatamente operativi
indirizzati a tutti i Dipartimenti, Settori e Uffici della Regione, nonché agli Enti o
Aziende da essa dipendenti, al fine di assicurare l'esecuzione degli atti e la
realizzazione delle iniziative regionali, ovvero il compimento delle necessarie attività
di collaborazione fra loro e con gli Organi ed Uffici dello Stato e degli altri Enti.
6. Le proposte formulate dal Comitato ai sensi del precedente comma 3, (lettera c ) sono
efficaci qualora risultino almeno presenti i rappresentanti dei Dipartimenti specifici
direttamente interessati, per competenza, ad attivare le relative iniziative.
7. Le attività di segreteria del Comitato Regionale per le emergenze sono assicurate da
un Dirigente, o da un suo delegato, della struttura di Protezione Civile in servizio nella
sede provinciale dove si verifica l'emergenza.
8. Quando la natura e la complessità delle situazioni lo dovessero richiedere, il
Comitato Operativo Regionale per le emergenze si avvale, su richiesta del Presidente della
Giunta regionale, delle consulte del Comitato Tecnico-Scientifico perla Protezione Civile
eventualmente integrato con uno o più specialisti designati dallo stesso Presidente della
Giunta regionale.
9. Alle riunioni del Comitato sono invitati i Prefetti, o loro delegati, nonché le
autorità provinciali e locali di Protezione Civile direttamente interessate all'evento
calamitoso.
10. Qualora il Presidente della Giunta regionale dovesse essere investito dalla funzione
di commissario delegato, ai sensi del comma 4
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio n. 225, la composizione del Comitato è
integrata, a tutti gli effetti, con i Prefetti ed i Sindaci, o loro delegati, delle aree
ricomprese nell'evento calamitoso.
11. Il Comitato è attivato, di volta in volta e con ogni mezzo utile, al verificarsi di
un evento calamitoso, dal Dirigente della struttura della Protezione Civile su espressa
autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
Art.
11
Sale Operative Regionali e provinciali
1. È istituita, presso gli uffici
regionali della Protezione Civile, la "Sala Operativa Regionale" quale sede
tecnica di coordinamento e controllo, ai fini dell'attività di Protezione Civile di
competenza della Regione. La Sala Operativa è posta alle dirette dipendenze del Dirigente
incaricato di Protezione Civile ed è presieduta nel l'arco delle 24 ore.
2. Sono istituite, invece, presso le strutture regionali di Protezione Civile, le Sale
Operative Provinciali quali sedi tecniche di raccolta notizie, comando, coordinamento,
comunicazione, controllo e monitoraggio ai fini dell'attività di Protezione Civile di
competenza della Regione. Tali Sale Operative sono decentrate sul territorio a livello
provinciale e sono collocate nelle sedi delle strutture regionali di Protezione Civile.
3. Le Sale Operative Provinciali sono in costante contatto informatico e telematico tra
loro e con la Sala Operativa Regionale e sono presidiate nello arco delle 24 ore. La
direzione, organizzazione ed il funzionamento della Sala Operativa Provinciale è
attribuita ad un Funzionario.
4. Le Sale Operative Provinciali sono collegate con i sistemi regionali di comunicazione,
anche attraverso il centro radio regionale esistente, informazione e rilevamento dati e
sono dotate delle opportune strumentazioni tecnologiche, telematiche ed informatiche che
assicurano, in particolare:
- l'organizzazione di una propria banca dati mediante l'acquisizione e il costante
aggiornamento dei dati;
- il collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della Giunta e della
Prefettura, con la Sala Operativa del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, con
le strutture, anche periferiche, dei Dipartimenti della Giunta regionale prioritariamente
interessati alle attività di protezione civile, con gli uffici e le sedi delle
Amministrazioni provinciali e locali, con le strutture del Corpo Forestale dello Stato,
con le sedi delle Unità locali socio sanitarie, con l'Istituto Nazionale di Geofisica e
con le strutture del Servizio Idrografico e Marigrafico Nazionale interessanti il
territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la
trasmissione di segnalazione di dati e rilevamenti ai fini degli interventi, meglio
coordinati, della Protezione Civile.
5. Le Sale Operative sono altresì, fornite delle attrezzature necessarie per il
collegamento con banche dati idonee al recepimento ed alla diffusione d'informazioni di
specifica utilità.
6. In situazioni di emergenza le Sale Operative assicurano il necessario supporto tecnico
ed organizzativo, unitamente agli uffici regionali di protezione civile, per la concreta
diramazione delle decisioni e delle direttive del Presidente della Giunta regionale e per
il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti.
TITOLO
III
Programmazione dell'attività regionale
Art.
12
Programma regionale di previsione e prevenzione
1. La Regione, al fine di realizzare le
proprie competenze istituzionali nelle attività previste dai commi 2 e 3 del precedente
articolo 3, elabora programmi di previsione e di prevenzione in armonia con le indicazioni
dei programmi nazionali di cui al comma 1
dell'articolo 4 della legge n. 225/92. I programmi regionali di previsione
disciplinano in particolare:
a) l'installazione, la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione e la elaborazione dei
dati riguardanti il territorio regionale, rilevanti ai fini dell'elaborazione e
dell'individuazione di rischi e della previsione degli eventi calamitosi; si deve tenere
conto, a tal fine, dei dati conoscitivi del territorio, di quelli probabilistici
d'accadimento per mezzo delle banche dati e degli eventi storici;
b) la previsione di studi e ricerche sui fenomeni potenzialmente produttivi d'eventi
calamitosi e sulle relative cause, con l'individuazione delle situazioni di rischio e di
pericolo esistenti;
c) l'analisi e la valutazione delle condizioni sociali, culturali e strutturali della
realtà regionale che possono essere rilevanti ai fini della previsione della possibile
ipotesi di rischio;
d) la definizione delle mappe dei rischi presenti nel territorio regionale in base alle
caratteristiche di pericolosità di esposizione e di vulnerabilità delle singole zone,
delle infrastrutture e del patrimonio edilizio pubblico.
2. Il programma regionale di prevenzione disciplina in particolare:
a) il fabbisogno d'opere e di interventi pubblici di prevenzione e ne determina le
relative priorità, in armonia di quanto previsto dall'articolo
1, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 35/96 ed in esecuzione di quanto
stabilito dai piani di bacino di cui all'articolo 10 della citata legge
regionale;
b) le azioni e gli eventuali interventi normativi, amministrativi e tecnici ai fini
dell'attuazione del programma;
c) l'individuazione di procedure e metodi per gli interventi rivolti allo adeguamento,
alle esigenze della protezione civile; del patrimonio edilizio pubblico e privato;
d) la realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione, in favore delle
popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, sui comportamenti da tenere per
prevenire gli eventi calamitosi o per ridurre gli effetti dannosi nonché per l'immediata
organizzazione del soccorso basato sulla capacità della comunità di sfruttare le proprie
risorse;
e) la organizzazione di periodiche esercitazioni con le strutture delle Autonomie locali,
degli Enti e delle Aziende dipendenti, delle A.S.L., del Corpo Forestale dello Stato e
delle Associazioni di Volontariato, per sperimentare i sistemi di allertamento e di
intervento nonché per affinare le forme di reciproca collaborazione;
f) la realizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento del personale
adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile, nonché per il personale
proveniente dal volontariato;
g) la formulazione di proposte e di suggerimenti per la elaborazione di normative e di
disposizioni tecniche finalizzate alla eliminazione e alla riduzione del rischio rispetto
ai possibili eventi catastrofici di origine naturale o tecnologica;
h) la predisposizione di studi rivolti a ricercare le soluzioni tecniche più idonee per
la messa in sicurezza degli impianti e del territorio;
i) gli indirizzi per l'acquisizione di mezzi, materiali, attrezzature e scorte non
deperibili da conferire in comodato o in uso agli Enti locali, alle Unità Locali Socio
Sanitarie, agli Enti e le Aziende regionali, al Corpo Forestale dello Stato e alle
Associazioni di Volontariato con l'obbligo di immediata disponibilità per impieghi di
Protezione Civile.
3. I programmi regionali di previsione e prevenzione devono disciplinare le forme di
partecipazione delle competenti strutture della Regione, degli Enti e delle Aziende da
essa dipendenti, delle Unità locali socio sanitarie nonché di quelli del Corpo Forestale
dello Stato operanti nella Regione Calabria.
4. I programmi di previsione e prevenzione e i relativi aggiornamenti, sentito il Comitato
Regionale di Protezione Civile, sono approvati dalla Giunta regionale e notificati agli
organi nazionali e locali di protezione civile, ai Dipartimenti della Giunta regionale,
agli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione, alle Autonomie locali.
5. La Giunta regionale stabilisce, altresì, le priorità nell'espletamento delle diverse
iniziative in relazione anche alle risorse finanziarie disponibili tramite il piano
annuale di attuazione di cui al successivo articolo 14. In attesa della adozione del piano
di cui sopra, la stessa Giunta autorizza, sentito il Dirigente Generale del
Dipartimento Lavori Pubblici, le strutture regionali di Protezione Civile ad avviare
le attività più urgenti.
Continua
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