LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 40
Adeguamento del gettone di presenza a favore dei componenti le commissioni per gli alloggi popolari.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 44)

Art. 1

1. Con effetto dal 1 gennaio 1990 la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni alloggi ex art. 63 della legge n. 865/1971 ed ex art. 6 del D.P.R. n. 1035/1972 viene elevato da lire 20.000 a lire 80.000.

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dello art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.