Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 marzo, n. 64 )
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il
Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1. Servizio nazionale della
protezione civile.
1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di
tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi
calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della
protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato,
centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile,
istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 21
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti
di competenze.
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione
comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione,
debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Art. 3. Attività e compiti di protezione
civile.
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e
prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed
ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa
agli eventi di cui all'art. 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle
cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione
delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la
possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 anche
sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle
popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli
organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le
necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e
risanamento del territorio.
Art. 4. Direzione e
coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.
1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli
indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri e in conformità ai criteri determinati dal
Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'art. 8, i programmi nazionali di
previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali
di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici
nazionali di cui all'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1,
comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire
opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del
presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla
previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce
indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del
volontariato.
Art. 5. Stato di
emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le
medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno
dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al
comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16,
anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei
princìpi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1,
comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì
ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1,
comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli
interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari
delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega
dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze
emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonchè trasmesse ai sindaci interessati affinchè vengano pubblicate
ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 6. Componenti del Servizio nazionale
della protezione civile.
1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i
rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici,
gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile,
nonchè ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture
nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi
associati di volontariato civile, nonchè gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1
nonchè le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni
utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della
protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato,
ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonchè alla prevenzione e
repressione di reati
4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato
per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e
con la rete integrata previsti dall'art. 9, commi 5 e 6 e successive modificazioni, della
legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le
norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 7. Organi centrali del Servizio nazionale della
protezione civile.
1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi
centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione
civile.
Art. 8. Consiglio nazionale della
protezione civile.
1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli
indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei Ministri,
determina i criteri di massima in ordine: a) ai programmi di previsione e prevenzione
delle calamità; b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli
interventi di soccorso; c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale
della protezione civile; d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del
Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso
prevedere che del Consiglio facciano parte: a) i Ministri responsabili delle
amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati; b) i presidenti delle Giunte
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati; c)
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane; d) rappresentanti
della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.
Art. 9. Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi.
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile
su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie
ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione
delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei
dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi
previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi
conseguenti, nonchè all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla
presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile,
ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che
sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari
settori del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di
funzionamento della Commissione.
Art. 10. Comitato operativo della
protezione civile.
1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della
attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.
2. Il Comitato:
a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'art. 14;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate
all'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti
interessati al soccorso;
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie
delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a
ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi
Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle
amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed
amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine
all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del
Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di
protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o
amministrazioni.
Art. 11. Strutture operative nazionali del
Servizio.
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della
protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione
civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di
geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le
strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione
civile, le attività previste dalla presente legge nonchè compiti di supporto e
consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione
civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle
strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate
secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle
leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per
l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali
alle esigenze di protezione civile.
Art. 12. Competenze delle regioni.
1. Le regioni -- fatte salve le competenze legislative ed i poteri
amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle
popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme
di attuazione -- partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di
protezione civile indicate nell'art. 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o
delegate dallo Stato e nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, lo
svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di
previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al
comma 1 dell'art. 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli
uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle
attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di
protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono princìpi della
legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e
soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.
Art. 13. Competenze delle province.
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli
14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed
all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento
dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di
previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e
regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il
Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione
provinciale o da un suo delegato. Del Comitato
fa parte un rappresentante del prefetto.
Art. 14. Competenze del prefetto.
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e
prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della
provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1
dell'art. 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il Presidente della Giunta Regionale e
la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero
dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello
provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c)
adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila
sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi
urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1
dell'art. 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2
dello stesso art. 5.
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il
prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonchè di enti e di altre
istituzioni tenuti al concorso.
Art. 15. Competenze del comune ed
attribuzioni del sindaco.
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n.
142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di
protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione
dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con
le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.
Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni
colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e
al Presidente della Giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a
disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al
prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con
quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
Art. 16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta.
1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente
dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella Regione Valle d'Aosta, rispettivamente
all'amministrazione regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel
territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della Giunta regionale. Egli partecipa alle
riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in
caso di impedimento, un suo rappresentante.
Art. 17. Gruppi nazionali di ricerca
scientifica.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il
perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di
rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di
cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate
le relative attività.
Art. 18. Volontariato.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia
partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo
promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di
calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di
volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui
all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di
partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile,
con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il
potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni
all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 81 del 7
aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di
volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto
1991, n. 266.
Art. 19. Norma finanziaria.
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la
protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le
variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione
agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al <Fondo per la
protezione civile>> di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonchè quelle
rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per
la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire
nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari
di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento
da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della
legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti
ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al
termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio
seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile
confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi
capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a
carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.
Art. 20. Disciplina delle ispezioni.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottato a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli
atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività
amministrative relative agli interventi di emergenza.
2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle
verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che
l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali
competenti nei singoli settori. 3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8
giugno 1990, n. 142.
Art. 21. Abrogazione delle norme
incompatibili.
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della
presente legge.