1. Le regioni -- fatte salve le competenze legislative ed i poteri
amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle
popolazioni colpite da calamitą, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme
di attuazione -- partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attivitą di
protezione civile indicate nell'art. 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o
delegate dallo Stato e nel rispetto dei princģpi stabiliti dalla presente legge, lo
svolgimento delle attivitą di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali
di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui
al comma 1 dell'art. 4.
3. Per le finalitą di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento
degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento
delle attivitą di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di
protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono princģpi della
legislazione statale in materia di attivitą regionale di previsione, prevenzione e
soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.