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Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il
Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e
dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di
volontariato nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli
enti locali nei medesimi rapporti.
Articolo 2
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui
il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di
solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di cui fa parte.
Articolo 3
Organizzazioni di volontariato.
1. É considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono
più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo
scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto
disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume,
devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della
struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonchè la gratuità
delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di
questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di
formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o,
nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con
queste convenzionate.
Articolo 4
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono
disciplinati i relativi controlli.
Articolo 5
Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei
registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili
occorrenti per lo svolgimento della propria attività.
Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni
e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro
rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione
dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di
volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo
l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o
negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Articolo 6
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle
province autonome.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei
registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici
nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo
le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che
abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto
costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei
registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento
dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le
province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle
parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri
all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti.
Articolo 7
Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da
almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità
operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle
condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione,
nonchè il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e
gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
Articolo 8
Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento
delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni
nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le
attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della
legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: <<1-ter.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princìpi e criteri
direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a
favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di
solidarietà, purchè le attività siano destinate a finalità di volontariato,
riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte
senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri.
A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere
prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, per un
ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella
misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili
dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni>>.
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono
redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per
i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione,
previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle
finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Articolo 9
Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6
si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
Articolo 10
Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di
organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle
strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi
settori di intervento; d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto
dall'art. 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di
volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di
cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti
o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Articolo 11
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'art.
6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle
attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Articolo 12
Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal
Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti
delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni,
da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione
dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti
compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della
conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali,
da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte
ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione
delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed
aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative
finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla
quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i
progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Articolo 13
Limiti di applicabilità.
1. É fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non
contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di
cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il
servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Articolo 14
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la
dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza
nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso art. 12, è
autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato>>.
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8, sono
valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al
relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato>>.
Articolo 15
Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga
destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per
il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne
l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di
ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono
destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari
ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficienza e di pubblica utilità ai
sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive
modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro
tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 16
Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per
l'attuazione dei princìpi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della
sua entrata in vigore.
Articolo 17
Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di
cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire
delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti
o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che
prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in
favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia,
di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni,
compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza>.