Art. 13.
Piani di emergenza.
1. La Regione, in armonia con i programmi
nazionali di soccorso di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
provvede alla elaborazione dei piani di emergenza nei settori di competenza per
fronteggiare, con la massima tempestività ed efficienza, gli eventi di cui alla lettera
a) del precedente articolo 2, nonché per assicurare il concorso regionale nell'attività
di soccorso di competenza di organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere
b) e c) dello stesso articolo.
2. I piani regionali d'emergenza devono provvedere
alla individuazione ed all'organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture
operative, nonché ad ogni altra iniziativa necessaria per interventi di protezione
civile, compresi quelli di supporto agli Enti Locali, assicurando la compatibilità ed il
coordinamento dei piani stessi con quelli provinciali elaborati dalle Prefetture ai sensi
dell'articolo 14 della legge n. 225/92.
3. I piani regionali, in particolare, devono
prevedere:
a) le modalità e le procedure per l'immediata attivazione dell'Amministrazione regionale
e le strutture regionali di protezione civile;
b) l'organizzazione di apposite squadre di pronto intervento costituite con personale e
mezzi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti;
c) l'addestramento del personale medesimo e i piani operativi per il loro impiego anche
nelle zone disastrate garantendosi l'autosufficienza organizzativa in situazioni di
disagio mediante la copertura dei relativi oneri e la messa a disposizione di adeguate
scorte, attrezzature e mezzi;
d) la definizione e la standardizzazione dei metodi e delle procedure necessarie per
assicurare l'immediata effettuazione delle verifiche di agibilità, vulnerabilità,
pericolosità correlate alle varie ipotesi di rischio e la conseguente formulazione delle
più idonee prescrizioni al fine di garantire la più ampia tutela della pubblica e
privata incolumità;
e) le modalità per gli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, dei
collegamenti stradali, degli acquedotti, delle fognature, degli impianti di depurazione e
delle altre opere igienico sanitarie di competenza regionale;
f) le modalità per la attivazione e la partecipazione alle attività di soccorso delle
strutture sanitarie pubbliche e private sia per assicurare le migliori condizioni
igienico-sanitarie nelle zone investite dalla calamità, sia per garantire la più
efficace assistenza sanitaria generica, specialistica, farmaceutica e ospedaliera nei
riguardi delle popolazioni colpite nell'ambito di un piano specifico per le (maxi)
emergenze sanitarie;
g) la organizzazione dei trasporti di emergenza;
h) il contributo regionale ai servizi e alle iniziative di prima assistenza alle
popolazioni colpite;
i) il coordinato impiego delle associazioni di volontariato di accertata capacità e
autonomia organizzativa nonché di adeguata competenza specialistica e professionale;
l) l'apporto degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione;
m) l'apporto organizzativo delle strutture regionali del Corpo Forestale dello Stato in
relazione agli ambiti di collaborazione specificati nella convenzione stipulata con la
Regione.
4. I piani regionali di emergenza possono essere oggetto di revisione periodica, con
cadenza almeno annuale; i risultati dell'indagine possono comportare l'aggiornamento delle
originarie previsioni.
5. I piani regionali di emergenza e i relativi
aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le
emergenze.
6. I provvedimenti della Giunta regionale sono
notificati: agli Organi Nazionali e Locali di Protezione Civile, agli Enti ed Aziende
Regionali, alle Autonomie Locali, alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
iscritti all'Albo Regionale, a tutte le altre componenti la cui partecipazione sia
prevista nei piani regionali d'emergenza.
Art. 14.
Piani annuali di attuazione.
1. I programmi regionali di previsione e
prevenzione ed i piani di emergenza di cui ai precedenti articoli 12 e 13 si attuano
mediante piani annuali, su proposta della struttura regionale di Protezione Civile,
contenenti la individuazione:
a) delle opere, delle iniziative e delle attività da realizzare nell'ambito delle
priorità indicate nei programmi regionali di previsione e prevenzione e nei piani di
emergenza;
b) del procedimento per l'attuazione degli interventi;
c) delle fasi di controllo di attuazione degli interventi;
d) della spesa relativa alla realizzazione dei singoli interventi che sarà vincolante ai
fini della utilizzazione dello stanziamento previsto dalle relative leggi di bilancio.
Art. 15.
Modalità di predisposizione del piano annuale di attuazione.
1. La Giunta regionale, sulla base dei programmi
regionali di previsione, prevenzione e sui piani di emergenza, di cui ai precedenti
articoli 12 e 13, adotta, entro cinque mesi dalla pubblicazione degli stessi sul
Bollettino Ufficiale della Regione, la proposta del primo piano annuale di attuazione e lo
trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione con atto deliberativo entro 60 giorni;
trascorso tale termine il piano sarà considerato positivamente approvato.
2. I piani di attuazione relativi agli anni
successivi dovranno essere operanti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui
si riferiscono. Sono adottati dalla Giunta regionale con le modalità di cui al primo
comma del precedente articolo e sono approvati dal Consiglio regionale nei tempi stabiliti
dal presente comma.
Art. 16.
Prescrizioni per la pianificazione territoriale.
1. I programmi di previsione, anche se limitati a
singole zone del territorio regionale, possono contenere prescrizioni e limiti in ordine
all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale da parte dei Comuni
attraverso la espressa individuazione di vincoli di destinazione o di interventi
preventivi per eliminare o mitigare gli effetti negativi dei possibili eventi calamitosi.
2. I Comuni interessati devono uniformare i propri
strumenti urbanistici alle previsioni dei programmi regionali entro 5 mesi dalla
pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
3. Qualora il Comune non provveda entro tale
termine e salvo il caso di proroga concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata
del Comune medesimo, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalle
vigenti legislazioni in materia urbanistica.
Art. 17.
Interventi pubblici prioritari.
1. I risultati degli studi e delle indagini
rivolte all'elaborazione delle mappe dei rischi in base all'accertamento del grado di
pericolosità, di vulnerabilità e d'esposizione dei siti e delle edificazioni nonché
all'individuazione del fabbisogno d'opere e di interventi pubblici di prevenzione, con
l'indicazione delle relative scale di priorità, formano oggetto d'espressa ed autonoma
approvazione da parte della Giunta regionale.
2. Il relativo provvedimento, che può essere
riferito anche a singole aree del territorio regionale, è notificato alle Strutture della
Regione, agli Enti non economici da essa dipendenti, alle Amministrazioni comunali e
provinciali, alle Comunità Montane, alle Unità locali socio-sanitarie.
3. Le strutture, gli Enti e le Amministrazioni
indicate nel comma precedente, in sede di elaborazione dei programmi di finanziamento
delle opere pubbliche di rispettiva competenza, devono attribuire un valore prioritario
alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma uno,
dando atto di tale adempimento nell'ambito del provvedimento formale prescritto dai
singoli ordinamenti.
TITOLO IV
Organizzazione delle strutture operative regionali
Art. 18
Il Presidente della Giunta regionale.
1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo
delegato, assicura, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, la
direzione unitaria delle attività di Protezione Civile di competenza regionale ed il
coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle Amministrazioni dello
Stato, delle Province, dei Comuni e delle altre componenti di Protezione Civile operanti
nel territorio regionale.
2. A tali fini:
a) esercita, qualora venga autorizzato ai sensi del comma 4, dell'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, le funzioni di Commissario delegato;
b) provvede, per gli interventi di cui alla lett. b) e c) del precedente articolo 2, ad
assicurare il concorso delle strutture e dei mezzi della Regione nelle attività di
soccorso di competenza degli Organi Statali, in conformità ai Piani di cui al precedente
articolo 13 (Piani di Emergenza Regionali), informando il Prefetto, per gli interventi di
sua competenza, ed il ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, ai fini della
direzione e del coordinamento di tutte le attività concernenti l'emergenza;
c) richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di
emergenza al verificarsi degli eventi di cui alla lett. c) del precedente articolo 2;
d) assicura l'attuazione degli interventi di emergenza di competenza regionale conseguenti
alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge
n. 225/92, a mezzo di decreti immediatamente eseguibili anche in più soluzioni ed in
deroga alle vigenti norme di contabilità.
Art. 19.
Struttura per la Protezione Civile: Autonomia e organizzazione.
1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti in
materia di Protezione Civile previsti dalla presente legge, si avvale della Struttura
della Protezione Civile.
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 4
punto 3.2 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, la Struttura della Protezione Civile
è inserita nel Dipartimento della Presidenza alle dirette dipendenze del Presidente della
Giunta regionale, o suo delegato. La Struttura è dotata di proprio personale, di piena
autonomia organizzativa in modo da assicurare la massima efficienza degli adempimenti, in
tutte le situazioni di emergenza.
3. Il Dirigente, responsabile della Protezione
Civile, è incaricato di svolgere i compiti di Funzionario delegato alla spesa ai sensi
dell'articolo 62 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, usufruendo di una dotazione
finanziaria adeguata alla particolare natura e rilevanza delle esigenze da soddisfare.
Art. 20.
Competenze del Servizio di Protezione Civile.
1. Il Servizio di «Protezione Civile» svolge,
nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, tramite i Servizi provinciali, le
attività di studio, elaborazione, proposizione, indagini e vigilanza necessarie per
assicurare, in situazioni ordinarie, la preordinata ed efficiente organizzazione della
Regione finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e,
in situazioni di emergenza, la direzione unitaria degli interventi e la massima efficacia
e tempestività degli stessi per la custodia della pubblica e privata incolumità nonché
dei beni e dell'ambiente naturale. Al Servizio spetta in particolare il compito di
raccordo e coordinamento delle suddette attività. Cura altresì la sorveglianza sulle
aree di programma di loro competenza in stretta collaborazione sia con il Comitato tecnico
sia con il Comitato istituzionale stabiliti dagli articoli 6 e 4 della legge regionale n.
35/96.
2. Oltre ai compiti che svolgono le Sale
Operative, in particolare spettano ai Servizi Provinciali di Protezione Civile:
a) la predisposizione, per il territorio riguardante la provincia di competenza dei
programmi regionali di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza e
l'organizzazione degli adempimenti necessari per l'elaborazione e l'aggiornamento
Periodico degli stessi;
b) l'espletamento delle incombenze di carattere tecnico, professionale e organizzativo
indispensabile per realizzare l'insieme delle attività, degli impegni, degli obblighi a
carico della Regione espressamente previsti nei programmi e piani;
c) predispone le proposte per l'assolvimento degli adempimenti procedurali e organizzativi
finalizzati all'acquisizione di mezzi, di beni e attrezzature, la formalizzazione dei
contratti e delle convenzioni nonché l'affidamento di incarichi e di consulenze;
d) la predisposizione e la realizzazione delle iniziative per la costante assistenza
tecnica e organizzativa necessaria consulenza nei confronti delle Amministrazioni locali e
di tutte le altre componenti operanti nel territorio regionale;
e) l'organizzazione e gestione di un organico servizio di turni e di reperibilità, lavoro
straordinario, servizio mensa o buoni mensa, collegati alla particolare natura di servizio
pubblico essenziale riconosciuto dall'articolo 3 dell'allegato A della legge regionale n.
30/1990, ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, che coinvolga tutto il personale
dalla I alla VIII qualifica funzionale delle strutture regionali di Protezione Civile e
che, limitatamente ai periodi di emergenza, venga estesa alle strutture dei Dipartimenti
indicati nel 1° comma del successivo articolo 22, in modo da consentire la tempestiva
utilizzazione del personale indispensabile per far fronte alle prime esigenze
organizzative connesse con l'emergenza;
f) la realizzazione di periodiche iniziative di formazione di informazione, con
particolare attenzione alle realtà scolastiche;
g) le attività di segreteria di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10;
h) la collaborazione, con il Servizio Centrale alla predisposizione dei Piani Annuali di
Attuazione di cui all'articolo 14;
i) gli adempimenti connessi alla partecipazione delle altre strutture regionali di cui al
successivo articolo 22;
j) l'esplicazione, su indicazione del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,
delle incombenze burocratiche previste dal secondo comma dell'articolo 18;
k) l'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui al secondo comma dell'articolo 25;
l) esplica le procedure previste dall'articolo 26, su disposizione del Dirigente del
Servizio, per l'attivazione della Sala Operativa, del Comitato regionale per le emergenze
e del Comitato Tecnico-Scientifico, al verificarsi di un evento calamitoso;
m) nei casi di emergenza l'effettuazione delle procedure e l'adozione degli atti previsti;
n) la convocazione di periodiche conferenze di servizi con le Amministrazioni provinciali
di cui al comma 3 dell'articolo 28;
o) la gestione dei nuclei plurifunzionali di protezione civile di cui al successivo
articolo 33;
p) attuazione delle determinazioni e degli indirizzi assunti dal Comitato Regionale di
Protezione Civile ai sensi dell'articolo 35;
q) le procedure per il perfezionamento dei contratti urgenti ai sensi dell'articolo 39;
r) la valorizzazione ed il sostegno del volontariato, anche attraverso la promozione della
sua partecipazione alle attività regionali di protezione civile.
Art. 21.
Dotazione di personale.
1. La Giunta regionale, con proprio atto
deliberativo, sentite le indicazioni del dirigente sulla quantificazione dell'autonoma
dotazione organica della propria struttura in base alla verifica delle necessità
derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché per una efficiente ed ottimale
attività gestionale, tecnica ed amministrativa, fermi restando gli adempimenti connessi
all'attuazione del precedente articolo 19, in via provvisoria e non oltre il termine di 60
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le strutture centrali e
periferiche di Protezione Civile. Il provvedimento della Giunta regionale sarà sottoposto
al parere della Commissione competente del Consiglio, che dovrà pronunciarsi entro 60
giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente.
2. I posti vacanti della predetta dotazione
organica, che risultassero tali anche con riferimento all'organico complessivo dei
pertinenti profili professionali, vengono coperti, con carattere di priorità, mediante
espletamento di specifiche procedure di mobilità o concorsuali pubbliche nel rispetto
della disciplina legislativa vigente in materia a livello nazionale.
3. Il personale da assegnare alle strutture di
Protezione Civile dovrà essere scelto, in base a criteri di professionalità ed
esperienza maturata nell'ambito della Protezione Civile.
4. Al personale in servizio nelle strutture della
Protezione Civile Regionale, sotto il diretto controllo e responsabilità del Dirigente,
spetta il compenso forfettario previsto dall'articolo
21 della legge regionale n. 30/1990 in luogo dell'importo corrispondente al costo del
pasto quando, in emergenza per motivi connessi al servizio, è impossibilitato a recarsi
in una struttura di ristorazione.
5. I dipendenti regionali in servizio nella
Struttura Protezione Civile sono dotati di apposito tesserino personale di riconoscimento,
che viene rilasciato congiuntamente dal Presidente della Giunta regionale e dal Dirigente.
Il tesserino sarà conforme al modello previsto dalla normativa vigente.
6. Il personale addetto alla Protezione Civile
potrà essere collocato nelle strutture A.FO.R. che nel periodo estivo provvedono al
servizio antincendio boschivo e conseguentemente integrato con lo stesso personale O.I.F.
(Operai Idraulico Forestale) all'uopo formato e specializzato. Tra la Struttura di
Protezione Civile e l'A.FO.R., si predisporranno programmi congiunti idonei alla
prevenzione delle calamità nel settore idraulico forestale, programmando incontri
periodici e dando vita ad una comune azione di monitoraggio.
Art. 22.
Partecipazione delle altre strutture organizzative regionali alle attività di Protezione
Civile.
1. Le strutture organizzative regionali che
svolgono competenze attinenti alle attività di Protezione Civile e, in particolare,
quelle specificate al comma uno dell'articolo 25 della presente legge, devono operare in
stretto collegamento con il Servizio di «Protezione Civile» e sono tenute a trasmettere
sistematicamente le notizie relative alle attività di propria competenza.
2. Il Servizio «Protezione Civile» si avvale, in particolare, per le esigenze tecniche e
di vigilanza sul territorio, degli Uffici del Genio Civile nonché degli Uffici degli
Ispettorati provinciali dell'Agricoltura e degli Uffici agricoli di zona. Lo stesso
Settore può inoltre avvalersi, ove necessario delle altre strutture regionali e di quelle
degli Enti e Aziende dipendenti dalla Regione.
3. Le forme di collaborazione previste dai commi precedenti, sono disciplinate nell'ambito
dei piani regionali d'emergenza. Direttive nella specifica materia possono essere emanate,
in via provvisoria o in condizioni di necessità, dal Presidente della Giunta regionale.
4. A seguito del verificarsi di uno stato di calamità che comporti l'attivazione del
Comitato operativo regionale di cui ai precedenti articoli 10 e 11, le strutture indicate
nel comma 2 svolgono, con carattere prioritario, le attribuzioni specificate nel piano
regionale per l'emergenza attraverso la mobilitazione di tutto il personale assegnato e
nel rispetto degli indirizzi e delle priorità comunicate dal Presidente della Giunta
regionale o per sua delega, dal Dirigente del Servizio «Protezione Civile».
5. Qualora la eccezionalità dell'evento
calamitoso lo dovesse richiedere, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con
provvedimenti immediatamente esecutivi, la temporanea assegnazione di altro personale,
idoneo per i compiti da svolgere, sia al Servizio di protezione civile sia alle strutture
decentrate più direttamente interessate all'evento.
6. Le maggiori prestazioni di lavoro eventualmente
necessarie per far fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento di un grave stato
di calamità sono autorizzate, su proposta dei Dirigenti dei Servizi di Protezione Civile,
dal Presidente della Giunta regionale anche in deroga alla vigente disciplina in materia.
Nell'atto di autorizzazione vengono specificati i dipendenti interessati per il periodo
temporale di validità.
Art. 23. Convenzioni.
1. La Regione, nell'ambito di quanto disposto
dall'articolo 4 della legge n. 225/92, per far
fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico-scientifico attinenti a ricerche,
indagini e studi interessanti le attività previste nei programmi regionali di previsione,
prevenzione e nei piani di emergenza, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di
Istituti Universitari e di ricerca, di organi tecnici dello Stato, di Aziende pubbliche e
private, di Istituzioni scientifiche e di progettazione sia nazionali che internazionali,
di tecnici professionisti di qualificata e comprovata esperienza.
2. Possono essere, altresì, stipulate convenzioni
con aziende e imprese pubbliche e private al fine di assicurare, su richiesta del
Presidente della Giunta regionale o, se delegato, del Dirigente della Protezione Civile,
la tempestiva esecuzione dei lavori di somma urgenza, nonché, la pronta disponibilità di
particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare
nelle fasi operative di emergenza a supporto delle strutture regionali di Protezione
Civile.
3. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta
regionale previo parere favorevole del Comitato Regionale di Protezione Civile.
Art. 24.
Piccoli interventi a carattere preventivo.
1. Al fine di evitare il concretizzarsi di
condizioni riconosciute di pericolo incombente e imminente, in connessione a situazioni di
dissesto idrogeologico o ad altre cause naturali, sono realizzati piccoli interventi a
carattere preventivo mediante conferimento d'apposito incarico ad impresa specializzata e
nel limite di spesa annua pari a lire 200 milioni, con appositi singoli interventi non
superiori a 50 milioni.
2. Il riconoscimento della condizione della
pericolosità è effettuato con apposito sopralluogo da parte dei tecnici, delle strutture
regionali di protezione civile e/o dall'Ufficio del Genio Civile della provincia ove si
verifica l'evento calamitoso.
3. Il Dirigente del Servizio Protezione Civile
adotta, di volta in volta, gli atti particolari necessari alla realizzazione degli
interventi occorrenti purché compresi nell'ambito del contratto generale stipulato con
l'impresa aggiudicataria.
TITOLO V
Coordinamento delle emergenze
Art. 25.
Accertamento situazione di emergenza.
1. Al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del
territorio comunale il Sindaco ne informa immediatamente il Servizio di Protezione Civile
regionale territorialmente competente, che provvede ad informare il Presidente della
Giunta regionale tramite il Servizio «Protezione Civile» a norma del comma 3
dell'articolo 15 della legge n. 225/1992; il predetto servizio tramite le strutture
decentrate più vicine al luogo dell'accaduto, provvede ad acquisire con ogni mezzo idoneo
e con la massima tempestività, ogni informazione utile per una prima valutazione della
natura e dell'entità dell'evento calamitoso.
2. Il Servizio Protezione Civile assicura, in ogni
caso, l'effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi quando venga comunque a
conoscenza di situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o
potenziali, per i quali dovrà essere previsto nelle risorse economiche assegnate alle
strutture regionali di Protezione Civile un adeguato stanziamento per la copertura delle
spese connesse alle trasferte occorrenti per l'espletamento delle attività di cui sopra.
3. Per le attività di cui ai precedenti commi 1 e
2 il Dirigente del Servizio «Protezione Civile» è autorizzato ad avvalersi della
collaborazione dei Servizi regionali dei Dipartimenti Agricoltura - Foreste e
Forestazione, Sanità - Urbanistica - Ambiente - Trasporti, localizzati nell'area dove si
verifica la calamità naturale.
Art. 26.
Attivazione delle procedure di emergenza.
1. Sulla base delle risultanze degli accertamenti
e dei sopralluoghi di cui al precedente articolo 25, il Dirigente della Protezione Civile
provvede ad informare immediatamente il Presidente della Giunta regionale, fornendo le
valutazioni tecniche in ordine all'evento segnalato e suggerendo le più idonee iniziative
da intraprendere nell'ambito delle competenze regionali.
2. Quando l'evento calamitoso sia riconducibile al
caso previsto dalla lett. a) del precedente articolo 2, il Presidente della Giunta
regionale assume il coordinamento delle attività dei diversi Dipartimenti Regionali
nonché la direzione unitaria degli interventi.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora
ravvisi che l'evento calamitoso, per intensità ed estensione, debba essere fronteggiato
con mezzi e poteri straordinari ai sensi della lett. c) del citato articolo 2 assume le
iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1
dell'articolo 5 della stessa legge n. 225/92.
4. Il Presidente della Giunta regionale quando
l'evento calamitoso sia riconducibile alle ipotesi individuate dalla lett. b) del ripetuto
articolo 2 e sia richiesto il concorso della Regione alle attività di Protezione Civile,
assicura la immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali,
assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza regionale secondo le
disposizioni delle Autorità Statali competenti.
Art. 27.
Rilevazioni sistematiche dei danni.
1. Nei casi di eventi calamitosi di notevole
ampiezza e intensità, il Servizio per la Protezione Civile, tramite le sue strutture
decentrate presenti nelle zone dove si verifica l'emergenza, assicura il coordinamento e
la direzione tecnica unitaria delle iniziative volte alla rilevazione ed alla valutazione
sistematica dei danni intervenuti a livello comunale con particolare riferimento ai
seguenti settori:
a) opere, beni e servizi pubblici di competenza
statale, regionale o degli Enti locali;
b) strutture e coltivazioni agricole;
c) attività produttive: industriali, artigianali,
commerciali, turistiche e della pesca;
d) altri beni privati.
2. A tal fine il Dirigente del Servizio
«Protezione Civile» assume, con carattere di gradualità, una delle seguenti iniziative
in relazione alla rilevanza e all'ampiezza del fenomeno calamitoso:
a) provvede direttamente con il personale tecnico
ed operativo, del Servizio tramite le strutture provinciali presenti nelle zone dove si
verifica l'emergenza;
b) dispone il coordinato utilizzo delle strutture
tecniche decentrate dei Servizi dei Dipartimenti: Agricoltura - Foreste e Forestazione,
Sanità, Urbanistica Ambiente - Trasporti. Possono essere, altresì, utilizzate le
strutture tecniche degli Enti e delle Aziende regionali, in conformità alle previsioni
del piano regionale di emergenze;
c) richiede la collaborazione delle
Amministrazioni comunali interessate per una ricognizione capillare dei danni nei
rispettivi territori.
3. Alle attività di accertamento e
valutazione partecipano i Servizi Tecnici delle Amministrazioni Provinciali e delle
Comunità Montane secondo modalità preventivamente concordate.
4. Qualora le condizioni obiettive lo dovessero
richiedere, il Dirigente della Protezione Civile può avvalersi della collaborazione di
professionisti esterni, nel rispetto della disciplina prevista nell'apposita convenzione,
stipulata con i competenti ordini professionali.
5. La stima dei danni rilevati, con il parere
tecnico dei competenti Servizi decentrati, regionali, è messa immediatamente a
disposizione dei competenti organi statali.
TITOLO VI
Forme di concorso alle attività regionali
Art. 28.
Concorso delle Province.
1. Le Province concorrono all'organizzazione e
realizzazione delle attività di Protezione Civile di competenza della Regione nel
rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Per tali finalità le Province assicurano lo
svolgimento dei seguenti compiti:
a) rilevazione, raccolta, elaborazione e
aggiornamento dei dati relativi a ciascuna ipotesi di rischio presente nel territorio
provinciale predisponendo una «carta dei rischi», avvalendosi della collaborazione dei
Comuni compresi nel territorio di competenza; i dati disponibili vengono messi
tempestivamente a disposizione del Presidente della Giunta regionale e delle strutture
regionali di Protezione Civile fornendo in particolare alle strutture decentrate a livello
provinciale tutte le informazioni ed ogni altra documentazione attinenti i dati raccolti
in vista dell'elaborazione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di
prevenzione e dei piani di emergenza;
b) predisposizione di programmi provinciali di
previsione e di prevenzione in armonia con i programmi nazionali e regionali;
c) realizzazione delle iniziative e degli
adempimenti previsti nel programma provinciale di cui alla lett. b) sulla base di
preventive intese con la Regione per il coordinamento delle attività di rispettiva
competenza;
d) organizzazione e riqualificazione dei servizi
tecnici provinciali finalizzata anche all'eventuale utilizzazione per accertamenti,
verifiche e controlli sul territorio, a sostegno dei servizi tecnici regionali, in
relazione alle esigenze derivanti dalle diverse ipotesi di rischio potenziali e della
situazione di emergenza venutasi a creare a seguito di un evento calamitoso.
3. La Regione favorisce il più efficace
coordinamento delle iniziative in materia di Protezione Civile anche attraverso la stipula
di specifiche convenzioni con le Province, ad aggiornarsi periodicamente anche mediante
conferenze di Servizio, per definire i contenuti dei reciproci impegni per standardizzare
la partecipazione e la collaborazione delle rispettive strutture, avuto riguardo alle
disposizioni di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 29.
Concorso dei Comuni.
1. La Regione promuove il concorso dei Comuni alla
realizzazione delle attività di Protezione Civile di propria competenza favorendo, anche
mediante la stipula di convenzioni, lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) la raccolta dei dati utili per la
predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e
prevenzione e dei Piani regionali di emergenza, fornendo tali dati alla Struttura
regionale di Protezione civile;
b) collaborazione con le province nella
predisposizione della «carta dei rischi», provvedendo a:
- segnalare le fattispecie a rischio presenti sul
territorio;
- fornire per ciascuna di esse, una dettagliata
analisi, accompagnata dai dati cartografici ed informazioni tecnico-amministrative;
- avanzare sul piano tecnico eventuali proposte
volte alla eliminazione o al contenimento dei fattori di rischio;
c) collaborazione delle competenti strutture
organizzative e tecniche alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani;
d) l'approntamento dei mezzi e delle strutture
operative necessarie agli interventi di Protezione Civile, con particolare riguardo alle
misure di emergenza.
Art. 30.
Concorso delle Comunità Montane.
1. Le Comunità Montane concorrono alla
organizzazione e realizzazione delle attività di Protezione Civile di competenza della
Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi regionali di previsione e
prevenzione e nei piani di emergenza.
2. Per le finalità di cui al precedente comma
deve essere valorizzato, in particolare, il contributo anche tecnico e organizzativo delle
Comunità Montane rivolto alle attività di indagine, di vigilanza e di allertamento
correlate ai rischi.
Art. 31.
Concorso delle Unità Locali Socio-Sanitarie.
1. Le strutture del Servizio Sanitario regionale
concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile della Regione, nel
rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale, mediante la
predisposizione di servizi di pronto soccorso e di trasporto d'urgenza, l'organizzazione
in emergenza di servizi di assistenza generica e specialistica, la partecipazione alle
attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità con propri nuclei operativi,
la partecipazione alle iniziative rivolte ad una corretta informazione delle popolazioni
in tema di rischi ambientali e sanitari.
2. Il concorso delle ULSS viene coordinato
attraverso l'elaborazione di un piano regionale per le maxi emergenze sanitarie e di
specifici piani per le emergenze intraospedaliere, nel rispetto degli indirizzi formulati
a livello nazionale nella specifica materia.
Art. 32.
Concorso del Corpo Forestale dello Stato e dei VVFF.
1. Le strutture del Corpo Forestale e dei VVFF
dello Stato operanti nel territorio regionale, concorrono alla realizzazione delle
attività regionali di protezione civile secondo il proprio ordinamento e nell'ambito
degli impegni derivanti da eventuali convenzioni stipulate con la Regione che, a tal fine,
possono essere opportunamente aggiornate ed integrate.
2. La Giunta regionale può autorizzare le
predette strutture all'espletamento delle procedure amministrative e organizzative
necessarie all'acquisizione dei mezzi, dei beni, e delle attrezzature destinate al
miglioramento delle potenzialità operative del Corpo Forestale dello Stato.
Art. 33.
Concorso degli Enti regionali.
1. Le strutture degli Enti e delle Aziende
dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione delle attività regionali di
protezione civile assicurando, in via prioritaria, la partecipazione di propri dipendenti
e la propria disponibilità di adeguate attrezzature e mezzi, nel rispetto degli impegni
assunti in base ad una specifica convenzione e nel rispetto delle direttive impartite, di
volta in volta, dal Presidente della Giunta regionale.
2. L'Azienda Forestale della Regione Calabria
(A.F.O.R.) istituita con legge regionale 19 ottobre 1992,
n. 20, in armonia con le finalità stabilite dalle lettere b) e c) del primo comma
dell'articolo 1 della suddetta legge prevederà, nei piani annuali d'attuazione di cui
all'articolo 6 della stessa legge, la costituzione di nuclei plurifunzionali di protezione
civile utilizzando gli operai idraulico forestali di cui alla legge n. 442/84. L'A.F.O.R.
elabora specifici progetti, previa indicazione da parte dei Dirigenti dei Servizi di
Protezione Civile sulle esigenze per l'operatività delle proprie strutture, disponendo le
modalità della gestione operativa dei suddetti nuclei e prevedendo la fornitura di
attrezzatura e mezzi indispensabili per l'operatività degli stessi. Detti progetti sono
contemplati nei piani regionali di emergenza giusto quanto stabilito con l'articolo 13 al
6° comma lett. b). I suddetti nuclei dipenderanno funzionalmente solo in caso di
calamità e saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il periodo necessario di
interventi di protezione civile dalle strutture regionali di protezione civile e saranno
allocati nelle sedi provinciali del Servizio e distribuiti sul territorio in sedi che
saranno stabilite dalla Giunta regionale sentiti i Dirigenti responsabili delle strutture
provinciali di Protezione civile.
TITOLO VII
Finanziamento e gestione delle risorse
Art. 34.
Fondo regionale per la Protezione Civile.
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli
interventi e dalle iniziative in materia di Protezione Civile, secondo le disposizioni
della presente legge, si provvederà con successivo atto normativo istituendo un apposito
fondo regionale per la Protezione Civile che negli altri articoli viene denominato
semplicemente «fondo».
2. La Giunta regionale determina, altresì, le
somme derivanti da apporti di altri soggetti o enti pubblici o privati, le quali sono
destinate alle stesse finalità di solidarietà.
Art. 35.
Partecipazione al fondo e alle altre iniziative di Protezione Civile.
1. Alla alimentazione ordinaria del fondo possono
contribuire le somme derivanti da eventuali partecipazioni di Enti Locali o di altri enti
pubblici.
2. Qualora, a seguito di un evento particolarmente
calamitoso, dovessero esservi le condizioni per una spontanea partecipazione popolare
all'opera di soccorso mediante la raccolta di beni o di denaro, il Presidente della Giunta
regionale è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sentito il Comitato Regionale
per la Protezione Civile, all'apertura di un apposito conto corrente bancario e/o postale
al quale potranno affluire le offerte di Enti e soggetti pubblici e privati.
3. Le risorse disponibili vengono utilizzate
secondo gli indirizzi e le determinazioni assunte dal Comitato Regionale per la Protezione
Civile le quali sono prontamente attuate dal Dirigente regionale per la Protezione Civile.
4. Il Presidente della Giunta regionale autorizza,
altresì, lo stesso Dirigente ad adottare i necessari provvedimenti e le più opportune
iniziative per favorire la ordinata raccolta, catalogazione e custodia dei beni
eventualmente offerti da Enti o soggetti pubblici e privati. I relativi oneri fanno carico
alle disponibilità del fondo.
5. Il Dirigente della Protezione Civile dispone
l'utilizzo e la destinazione dei beni disponibili per soddisfare le esigenze che
presentano carattere di priorità nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comitato
Regionale per la Protezione Civile.
Art. 36.
Gestione ordinaria.
1. La Giunta regionale adotta, in via ordinaria,
gli atti di gestione del fondo, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente
legge.
2. La Giunta regionale può delegare, una o più
competenze al Dirigente della Protezione Civile, definendo di volta in volta, l'esatto
contenuto della delega, i tempi e le modalità di attuazione, le eventuali risorse da
utilizzare, gli obiettivi da conseguire.
Art. 37.
Gestione straordinaria.
1. In caso di intervento urgente, al verificarsi
di calamità naturali o di incombenti situazioni di pericolo, ove non si tratti di
emergenze di particolare rilevanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito il
Dirigente della Struttura, in accordo su richiesta delle Amministrazioni locali
interessate, con proprio decreto immediatamente eseguibile, dispone, anche in più
soluzioni, l'erogazione, a carico del fondo, delle somme necessarie a provvedere alla
pronta azione di soccorso nell'ambito delle materie di competenza o delegate. Le somme
stesse possono essere destinate alla acquisizione di beni e servizi ovvero al parziale
ristoro dei disagi delle popolazioni più direttamente colpite dall'evento calamitoso.
2. Ove venga deliberato lo stato di emergenza, ai
sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Presidente
della Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi di competenza della
Regione nel rispetto delle direttive e delle richieste formulate dai competenti organi
statali di coordinamento, anche ponendo a disposizione di questi i mezzi, le strutture e
l'organizzazione espressamente previste nei piani regionali di emergenza.
3. I provvedimenti del Presidente della Giunta
regionale sono adottati in conformità alle proposte formulate dal Comitato Regionale di
Protezione Civile.
4. Il Presidente della Giunta regionale, valutate
le esigenze organizzative connesse alle emergenze, può delegare il Dirigente della
Struttura della Protezione Civile alla adozione degli atti di gestione del «fondo».
5. Delle spese sostenute in esecuzione dei
provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti commi viene data immediata comunicazione
alla Giunta regionale.
Art. 38.
Affidamento beni a titolo gratuito.
1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento
motivato, su proposta del Comitato Regionale per la Protezione Civile, è autorizzata ad
affidare in uso, a titolo gratuito, agli Enti Locali colpiti da catastrofi o da calamità
naturali, i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di
ogni tipo, i mezzi e le attrezzature, gli arredi, materiali e quant'altro acquistato con
le somme affluite al fondo e comunque già sua proprietà, che sarà ritenuto necessario
all'opera di soccorso.
Art. 39.
Contratti urgenti.
1. Sono considerati urgenti, agli effetti delle
modalità di acquisizione dei beni e servizi ai sensi dell'articolo 41 punti 5 e 6 del
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, i contratti da stipularsi in e per situazioni di
emergenza dichiarata secondo le norme dello stato vigenti in materia.
2. Le procedure per il perfezionamento degli atti
di cui al precedente comma sono poste in essere dalla Struttura per la Protezione Civile.
3. Il contratto è stipulato dal Presidente della
Giunta regionale ovvero dal Dirigente della Protezione Civile, se delegato, e diviene
perfetto ed esecutivo a tutti gli effetti di legge con la sottoscrizione delle parti.
Art. 40.
Apertura di credito.
1. Al fine di consentire l'adozione immediata
degli interventi più urgenti sulla base della diretta constatazione, sul luogo, delle
reali condizioni di disagio delle popolazioni presenti nelle aree disastrate, la Giunta
regionale, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza secondo l'articolo 5
della legge n. 225/92, può disporre, nei limiti del 50 per cento della disponibilità del
fondo, aperture di credito, senza altri limiti di importo e di oggetto, su cui è data
formale autorizzazione ad operare al Dirigente regionale di Protezione Civile.
2. Il Dirigente autorizzato alla spesa ai sensi
del precedente comma, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, rende conto al Presidente della
Giunta regionale delle spese sostenute, con scadenza non superiore al semestre e comunque
informando periodicamente il medesimo circa le iniziative assunte.
TITOLO VIII
Norme finali
Art. 41.
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto
con la presente legge.
Art. 42.
Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.