Art. 13.
Piani di emergenza.

1. La Regione, in armonia con i programmi nazionali di soccorso di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede alla elaborazione dei piani di emergenza nei settori di competenza per fronteggiare, con la massima tempestività ed efficienza, gli eventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, nonché per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza di organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.

2. I piani regionali d'emergenza devono provvedere alla individuazione ed all'organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, nonché ad ogni altra iniziativa necessaria per interventi di protezione civile, compresi quelli di supporto agli Enti Locali, assicurando la compatibilità ed il coordinamento dei piani stessi con quelli provinciali elaborati dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 225/92.

3. I piani regionali, in particolare, devono prevedere:
a) le modalità e le procedure per l'immediata attivazione dell'Amministrazione regionale e le strutture regionali di protezione civile;
b) l'organizzazione di apposite squadre di pronto intervento costituite con personale e mezzi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti;
c) l'addestramento del personale medesimo e i piani operativi per il loro impiego anche nelle zone disastrate garantendosi l'autosufficienza organizzativa in situazioni di disagio mediante la copertura dei relativi oneri e la messa a disposizione di adeguate scorte, attrezzature e mezzi;
d) la definizione e la standardizzazione dei metodi e delle procedure necessarie per assicurare l'immediata effettuazione delle verifiche di agibilità, vulnerabilità, pericolosità correlate alle varie ipotesi di rischio e la conseguente formulazione delle più idonee prescrizioni al fine di garantire la più ampia tutela della pubblica e privata incolumità;
e) le modalità per gli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, dei collegamenti stradali, degli acquedotti, delle fognature, degli impianti di depurazione e delle altre opere igienico sanitarie di competenza regionale;
f) le modalità per la attivazione e la partecipazione alle attività di soccorso delle strutture sanitarie pubbliche e private sia per assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie nelle zone investite dalla calamità, sia per garantire la più efficace assistenza sanitaria generica, specialistica, farmaceutica e ospedaliera nei riguardi delle popolazioni colpite nell'ambito di un piano specifico per le (maxi) emergenze sanitarie;
g) la organizzazione dei trasporti di emergenza;
h) il contributo regionale ai servizi e alle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite;
i) il coordinato impiego delle associazioni di volontariato di accertata capacità e autonomia organizzativa nonché di adeguata competenza specialistica e professionale;
l) l'apporto degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione;
m) l'apporto organizzativo delle strutture regionali del Corpo Forestale dello Stato in relazione agli ambiti di collaborazione specificati nella convenzione stipulata con la Regione.

4. I piani regionali di emergenza possono essere oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno annuale; i risultati dell'indagine possono comportare l'aggiornamento delle originarie previsioni.

5. I piani regionali di emergenza e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le emergenze.

6. I provvedimenti della Giunta regionale sono notificati: agli Organi Nazionali e Locali di Protezione Civile, agli Enti ed Aziende Regionali, alle Autonomie Locali, alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale, a tutte le altre componenti la cui partecipazione sia prevista nei piani regionali d'emergenza.

Art. 14.
Piani annuali di attuazione.

1. I programmi regionali di previsione e prevenzione ed i piani di emergenza di cui ai precedenti articoli 12 e 13 si attuano mediante piani annuali, su proposta della struttura regionale di Protezione Civile, contenenti la individuazione:
a) delle opere, delle iniziative e delle attività da realizzare nell'ambito delle priorità indicate nei programmi regionali di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza;
b) del procedimento per l'attuazione degli interventi;
c) delle fasi di controllo di attuazione degli interventi;
d) della spesa relativa alla realizzazione dei singoli interventi che sarà vincolante ai fini della utilizzazione dello stanziamento previsto dalle relative leggi di bilancio.

Art. 15.
Modalità di predisposizione del piano annuale di attuazione.

1. La Giunta regionale, sulla base dei programmi regionali di previsione, prevenzione e sui piani di emergenza, di cui ai precedenti articoli 12 e 13, adotta, entro cinque mesi dalla pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione, la proposta del primo piano annuale di attuazione e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione con atto deliberativo entro 60 giorni; trascorso tale termine il piano sarà considerato positivamente approvato.

2. I piani di attuazione relativi agli anni successivi dovranno essere operanti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Sono adottati dalla Giunta regionale con le modalità di cui al primo comma del precedente articolo e sono approvati dal Consiglio regionale nei tempi stabiliti dal presente comma.

Art. 16.
Prescrizioni per la pianificazione territoriale.

1. I programmi di previsione, anche se limitati a singole zone del territorio regionale, possono contenere prescrizioni e limiti in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale da parte dei Comuni attraverso la espressa individuazione di vincoli di destinazione o di interventi preventivi per eliminare o mitigare gli effetti negativi dei possibili eventi calamitosi.

2. I Comuni interessati devono uniformare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei programmi regionali entro 5 mesi dalla pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Qualora il Comune non provveda entro tale termine e salvo il caso di proroga concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune medesimo, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalle vigenti legislazioni in materia urbanistica.

Art. 17.
Interventi pubblici prioritari.

1. I risultati degli studi e delle indagini rivolte all'elaborazione delle mappe dei rischi in base all'accertamento del grado di pericolosità, di vulnerabilità e d'esposizione dei siti e delle edificazioni nonché all'individuazione del fabbisogno d'opere e di interventi pubblici di prevenzione, con l'indicazione delle relative scale di priorità, formano oggetto d'espressa ed autonoma approvazione da parte della Giunta regionale.

2. Il relativo provvedimento, che può essere riferito anche a singole aree del territorio regionale, è notificato alle Strutture della Regione, agli Enti non economici da essa dipendenti, alle Amministrazioni comunali e provinciali, alle Comunità Montane, alle Unità locali socio-sanitarie.

3. Le strutture, gli Enti e le Amministrazioni indicate nel comma precedente, in sede di elaborazione dei programmi di finanziamento delle opere pubbliche di rispettiva competenza, devono attribuire un valore prioritario alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma uno, dando atto di tale adempimento nell'ambito del provvedimento formale prescritto dai singoli ordinamenti.

TITOLO IV
Organizzazione delle strutture operative regionali

Art. 18
Il Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, assicura, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, la direzione unitaria delle attività di Protezione Civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle altre componenti di Protezione Civile operanti nel territorio regionale.

2. A tali fini:
a) esercita, qualora venga autorizzato ai sensi del comma 4, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le funzioni di Commissario delegato;
b) provvede, per gli interventi di cui alla lett. b) e c) del precedente articolo 2, ad assicurare il concorso delle strutture e dei mezzi della Regione nelle attività di soccorso di competenza degli Organi Statali, in conformità ai Piani di cui al precedente articolo 13 (Piani di Emergenza Regionali), informando il Prefetto, per gli interventi di sua competenza, ed il ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, ai fini della direzione e del coordinamento di tutte le attività concernenti l'emergenza;
c) richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui alla lett. c) del precedente articolo 2;
d) assicura l'attuazione degli interventi di emergenza di competenza regionale conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 225/92, a mezzo di decreti immediatamente eseguibili anche in più soluzioni ed in deroga alle vigenti norme di contabilità.

Art. 19.
Struttura per la Protezione Civile: Autonomia e organizzazione.

1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti in materia di Protezione Civile previsti dalla presente legge, si avvale della Struttura della Protezione Civile.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 4 punto 3.2 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, la Struttura della Protezione Civile è inserita nel Dipartimento della Presidenza alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato. La Struttura è dotata di proprio personale, di piena autonomia organizzativa in modo da assicurare la massima efficienza degli adempimenti, in tutte le situazioni di emergenza.

3. Il Dirigente, responsabile della Protezione Civile, è incaricato di svolgere i compiti di Funzionario delegato alla spesa ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, usufruendo di una dotazione finanziaria adeguata alla particolare natura e rilevanza delle esigenze da soddisfare.

Art. 20.
Competenze del Servizio di Protezione Civile.

1. Il Servizio di «Protezione Civile» svolge, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, tramite i Servizi provinciali, le attività di studio, elaborazione, proposizione, indagini e vigilanza necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, la preordinata ed efficiente organizzazione della Regione finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza, la direzione unitaria degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la custodia della pubblica e privata incolumità nonché dei beni e dell'ambiente naturale. Al Servizio spetta in particolare il compito di raccordo e coordinamento delle suddette attività. Cura altresì la sorveglianza sulle aree di programma di loro competenza in stretta collaborazione sia con il Comitato tecnico sia con il Comitato istituzionale stabiliti dagli articoli 6 e 4 della legge regionale n. 35/96.

2. Oltre ai compiti che svolgono le Sale Operative, in particolare spettano ai Servizi Provinciali di Protezione Civile:
a) la predisposizione, per il territorio riguardante la provincia di competenza dei programmi regionali di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza e l'organizzazione degli adempimenti necessari per l'elaborazione e l'aggiornamento Periodico degli stessi;
b) l'espletamento delle incombenze di carattere tecnico, professionale e organizzativo indispensabile per realizzare l'insieme delle attività, degli impegni, degli obblighi a carico della Regione espressamente previsti nei programmi e piani;
c) predispone le proposte per l'assolvimento degli adempimenti procedurali e organizzativi finalizzati all'acquisizione di mezzi, di beni e attrezzature, la formalizzazione dei contratti e delle convenzioni nonché l'affidamento di incarichi e di consulenze;
d) la predisposizione e la realizzazione delle iniziative per la costante assistenza tecnica e organizzativa necessaria consulenza nei confronti delle Amministrazioni locali e di tutte le altre componenti operanti nel territorio regionale;
e) l'organizzazione e gestione di un organico servizio di turni e di reperibilità, lavoro straordinario, servizio mensa o buoni mensa, collegati alla particolare natura di servizio pubblico essenziale riconosciuto dall'articolo 3 dell'allegato A della legge regionale n. 30/1990, ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, che coinvolga tutto il personale dalla I alla VIII qualifica funzionale delle strutture regionali di Protezione Civile e che, limitatamente ai periodi di emergenza, venga estesa alle strutture dei Dipartimenti indicati nel 1° comma del successivo articolo 22, in modo da consentire la tempestiva utilizzazione del personale indispensabile per far fronte alle prime esigenze organizzative connesse con l'emergenza;
f) la realizzazione di periodiche iniziative di formazione di informazione, con particolare attenzione alle realtà scolastiche;
g) le attività di segreteria di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10;
h) la collaborazione, con il Servizio Centrale alla predisposizione dei Piani Annuali di Attuazione di cui all'articolo 14;
i) gli adempimenti connessi alla partecipazione delle altre strutture regionali di cui al successivo articolo 22;
j) l'esplicazione, su indicazione del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, delle incombenze burocratiche previste dal secondo comma dell'articolo 18;
k) l'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui al secondo comma dell'articolo 25;
l) esplica le procedure previste dall'articolo 26, su disposizione del Dirigente del Servizio, per l'attivazione della Sala Operativa, del Comitato regionale per le emergenze e del Comitato Tecnico-Scientifico, al verificarsi di un evento calamitoso;
m) nei casi di emergenza l'effettuazione delle procedure e l'adozione degli atti previsti;
n) la convocazione di periodiche conferenze di servizi con le Amministrazioni provinciali di cui al comma 3 dell'articolo 28;
o) la gestione dei nuclei plurifunzionali di protezione civile di cui al successivo articolo 33;
p) attuazione delle determinazioni e degli indirizzi assunti dal Comitato Regionale di Protezione Civile ai sensi dell'articolo 35;
q) le procedure per il perfezionamento dei contratti urgenti ai sensi dell'articolo 39;
r) la valorizzazione ed il sostegno del volontariato, anche attraverso la promozione della sua partecipazione alle attività regionali di protezione civile.

Art. 21.
Dotazione di personale.

1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, sentite le indicazioni del dirigente sulla quantificazione dell'autonoma dotazione organica della propria struttura in base alla verifica delle necessità derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché per una efficiente ed ottimale attività gestionale, tecnica ed amministrativa, fermi restando gli adempimenti connessi all'attuazione del precedente articolo 19, in via provvisoria e non oltre il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le strutture centrali e periferiche di Protezione Civile. Il provvedimento della Giunta regionale sarà sottoposto al parere della Commissione competente del Consiglio, che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. I posti vacanti della predetta dotazione organica, che risultassero tali anche con riferimento all'organico complessivo dei pertinenti profili professionali, vengono coperti, con carattere di priorità, mediante espletamento di specifiche procedure di mobilità o concorsuali pubbliche nel rispetto della disciplina legislativa vigente in materia a livello nazionale.

3. Il personale da assegnare alle strutture di Protezione Civile dovrà essere scelto, in base a criteri di professionalità ed esperienza maturata nell'ambito della Protezione Civile.

4. Al personale in servizio nelle strutture della Protezione Civile Regionale, sotto il diretto controllo e responsabilità del Dirigente, spetta il compenso forfettario previsto dall'articolo 21 della legge regionale n. 30/1990 in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto quando, in emergenza per motivi connessi al servizio, è impossibilitato a recarsi in una struttura di ristorazione.

5. I dipendenti regionali in servizio nella Struttura Protezione Civile sono dotati di apposito tesserino personale di riconoscimento, che viene rilasciato congiuntamente dal Presidente della Giunta regionale e dal Dirigente. Il tesserino sarà conforme al modello previsto dalla normativa vigente.

6. Il personale addetto alla Protezione Civile potrà essere collocato nelle strutture A.FO.R. che nel periodo estivo provvedono al servizio antincendio boschivo e conseguentemente integrato con lo stesso personale O.I.F. (Operai Idraulico Forestale) all'uopo formato e specializzato. Tra la Struttura di Protezione Civile e l'A.FO.R., si predisporranno programmi congiunti idonei alla prevenzione delle calamità nel settore idraulico forestale, programmando incontri periodici e dando vita ad una comune azione di monitoraggio.

Art. 22.
Partecipazione delle altre strutture organizzative regionali alle attività di Protezione Civile.

1. Le strutture organizzative regionali che svolgono competenze attinenti alle attività di Protezione Civile e, in particolare, quelle specificate al comma uno dell'articolo 25 della presente legge, devono operare in stretto collegamento con il Servizio di «Protezione Civile» e sono tenute a trasmettere sistematicamente le notizie relative alle attività di propria competenza.

2. Il Servizio «Protezione Civile» si avvale, in particolare, per le esigenze tecniche e di vigilanza sul territorio, degli Uffici del Genio Civile nonché degli Uffici degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura e degli Uffici agricoli di zona. Lo stesso Settore può inoltre avvalersi, ove necessario delle altre strutture regionali e di quelle degli Enti e Aziende dipendenti dalla Regione.

3. Le forme di collaborazione previste dai commi precedenti, sono disciplinate nell'ambito dei piani regionali d'emergenza. Direttive nella specifica materia possono essere emanate, in via provvisoria o in condizioni di necessità, dal Presidente della Giunta regionale.

4. A seguito del verificarsi di uno stato di calamità che comporti l'attivazione del Comitato operativo regionale di cui ai precedenti articoli 10 e 11, le strutture indicate nel comma 2 svolgono, con carattere prioritario, le attribuzioni specificate nel piano regionale per l'emergenza attraverso la mobilitazione di tutto il personale assegnato e nel rispetto degli indirizzi e delle priorità comunicate dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega, dal Dirigente del Servizio «Protezione Civile».

5. Qualora la eccezionalità dell'evento calamitoso lo dovesse richiedere, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con provvedimenti immediatamente esecutivi, la temporanea assegnazione di altro personale, idoneo per i compiti da svolgere, sia al Servizio di protezione civile sia alle strutture decentrate più direttamente interessate all'evento.

6. Le maggiori prestazioni di lavoro eventualmente necessarie per far fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento di un grave stato di calamità sono autorizzate, su proposta dei Dirigenti dei Servizi di Protezione Civile, dal Presidente della Giunta regionale anche in deroga alla vigente disciplina in materia. Nell'atto di autorizzazione vengono specificati i dipendenti interessati per il periodo temporale di validità.

Art. 23. Convenzioni.

1. La Regione, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 225/92, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico-scientifico attinenti a ricerche, indagini e studi interessanti le attività previste nei programmi regionali di previsione, prevenzione e nei piani di emergenza, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di Istituti Universitari e di ricerca, di organi tecnici dello Stato, di Aziende pubbliche e private, di Istituzioni scientifiche e di progettazione sia nazionali che internazionali, di tecnici professionisti di qualificata e comprovata esperienza.

2. Possono essere, altresì, stipulate convenzioni con aziende e imprese pubbliche e private al fine di assicurare, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o, se delegato, del Dirigente della Protezione Civile, la tempestiva esecuzione dei lavori di somma urgenza, nonché, la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di emergenza a supporto delle strutture regionali di Protezione Civile.

3. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale previo parere favorevole del Comitato Regionale di Protezione Civile.

Art. 24.
Piccoli interventi a carattere preventivo.

1. Al fine di evitare il concretizzarsi di condizioni riconosciute di pericolo incombente e imminente, in connessione a situazioni di dissesto idrogeologico o ad altre cause naturali, sono realizzati piccoli interventi a carattere preventivo mediante conferimento d'apposito incarico ad impresa specializzata e nel limite di spesa annua pari a lire 200 milioni, con appositi singoli interventi non superiori a 50 milioni.

2. Il riconoscimento della condizione della pericolosità è effettuato con apposito sopralluogo da parte dei tecnici, delle strutture regionali di protezione civile e/o dall'Ufficio del Genio Civile della provincia ove si verifica l'evento calamitoso.

3. Il Dirigente del Servizio Protezione Civile adotta, di volta in volta, gli atti particolari necessari alla realizzazione degli interventi occorrenti purché compresi nell'ambito del contratto generale stipulato con l'impresa aggiudicataria.

TITOLO V
Coordinamento delle emergenze

Art. 25.
Accertamento situazione di emergenza.

1. Al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco ne informa immediatamente il Servizio di Protezione Civile regionale territorialmente competente, che provvede ad informare il Presidente della Giunta regionale tramite il Servizio «Protezione Civile» a norma del comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 225/1992; il predetto servizio tramite le strutture decentrate più vicine al luogo dell'accaduto, provvede ad acquisire con ogni mezzo idoneo e con la massima tempestività, ogni informazione utile per una prima valutazione della natura e dell'entità dell'evento calamitoso.

2. Il Servizio Protezione Civile assicura, in ogni caso, l'effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi quando venga comunque a conoscenza di situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali, per i quali dovrà essere previsto nelle risorse economiche assegnate alle strutture regionali di Protezione Civile un adeguato stanziamento per la copertura delle spese connesse alle trasferte occorrenti per l'espletamento delle attività di cui sopra.

3. Per le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 il Dirigente del Servizio «Protezione Civile» è autorizzato ad avvalersi della collaborazione dei Servizi regionali dei Dipartimenti Agricoltura - Foreste e Forestazione, Sanità - Urbanistica - Ambiente - Trasporti, localizzati nell'area dove si verifica la calamità naturale.

Art. 26.
Attivazione delle procedure di emergenza.

1. Sulla base delle risultanze degli accertamenti e dei sopralluoghi di cui al precedente articolo 25, il Dirigente della Protezione Civile provvede ad informare immediatamente il Presidente della Giunta regionale, fornendo le valutazioni tecniche in ordine all'evento segnalato e suggerendo le più idonee iniziative da intraprendere nell'ambito delle competenze regionali.

2. Quando l'evento calamitoso sia riconducibile al caso previsto dalla lett. a) del precedente articolo 2, il Presidente della Giunta regionale assume il coordinamento delle attività dei diversi Dipartimenti Regionali nonché la direzione unitaria degli interventi.

3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che l'evento calamitoso, per intensità ed estensione, debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari ai sensi della lett. c) del citato articolo 2 assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della stessa legge n. 225/92.

4. Il Presidente della Giunta regionale quando l'evento calamitoso sia riconducibile alle ipotesi individuate dalla lett. b) del ripetuto articolo 2 e sia richiesto il concorso della Regione alle attività di Protezione Civile, assicura la immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza regionale secondo le disposizioni delle Autorità Statali competenti.

Art. 27.
Rilevazioni sistematiche dei danni.

1. Nei casi di eventi calamitosi di notevole ampiezza e intensità, il Servizio per la Protezione Civile, tramite le sue strutture decentrate presenti nelle zone dove si verifica l'emergenza, assicura il coordinamento e la direzione tecnica unitaria delle iniziative volte alla rilevazione ed alla valutazione sistematica dei danni intervenuti a livello comunale con particolare riferimento ai seguenti settori:

a) opere, beni e servizi pubblici di competenza statale, regionale o degli Enti locali;

b) strutture e coltivazioni agricole;

c) attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;

d) altri beni privati.

2. A tal fine il Dirigente del Servizio «Protezione Civile» assume, con carattere di gradualità, una delle seguenti iniziative in relazione alla rilevanza e all'ampiezza del fenomeno calamitoso:

a) provvede direttamente con il personale tecnico ed operativo, del Servizio tramite le strutture provinciali presenti nelle zone dove si verifica l'emergenza;

b) dispone il coordinato utilizzo delle strutture tecniche decentrate dei Servizi dei Dipartimenti: Agricoltura - Foreste e Forestazione, Sanità, Urbanistica Ambiente - Trasporti. Possono essere, altresì, utilizzate le strutture tecniche degli Enti e delle Aziende regionali, in conformità alle previsioni del piano regionale di emergenze;

c) richiede la collaborazione delle Amministrazioni comunali interessate per una ricognizione capillare dei danni nei rispettivi territori.

3. Alle attività di accertamento e valutazione partecipano i Servizi Tecnici delle Amministrazioni Provinciali e delle Comunità Montane secondo modalità preventivamente concordate.

4. Qualora le condizioni obiettive lo dovessero richiedere, il Dirigente della Protezione Civile può avvalersi della collaborazione di professionisti esterni, nel rispetto della disciplina prevista nell'apposita convenzione, stipulata con i competenti ordini professionali.

5. La stima dei danni rilevati, con il parere tecnico dei competenti Servizi decentrati, regionali, è messa immediatamente a disposizione dei competenti organi statali.

TITOLO VI
Forme di concorso alle attività regionali

Art. 28.
Concorso delle Province.

1. Le Province concorrono all'organizzazione e realizzazione delle attività di Protezione Civile di competenza della Regione nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Per tali finalità le Province assicurano lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati relativi a ciascuna ipotesi di rischio presente nel territorio provinciale predisponendo una «carta dei rischi», avvalendosi della collaborazione dei Comuni compresi nel territorio di competenza; i dati disponibili vengono messi tempestivamente a disposizione del Presidente della Giunta regionale e delle strutture regionali di Protezione Civile fornendo in particolare alle strutture decentrate a livello provinciale tutte le informazioni ed ogni altra documentazione attinenti i dati raccolti in vista dell'elaborazione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di prevenzione e dei piani di emergenza;

b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione in armonia con i programmi nazionali e regionali;

c) realizzazione delle iniziative e degli adempimenti previsti nel programma provinciale di cui alla lett. b) sulla base di preventive intese con la Regione per il coordinamento delle attività di rispettiva competenza;

d) organizzazione e riqualificazione dei servizi tecnici provinciali finalizzata anche all'eventuale utilizzazione per accertamenti, verifiche e controlli sul territorio, a sostegno dei servizi tecnici regionali, in relazione alle esigenze derivanti dalle diverse ipotesi di rischio potenziali e della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito di un evento calamitoso.

3. La Regione favorisce il più efficace coordinamento delle iniziative in materia di Protezione Civile anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con le Province, ad aggiornarsi periodicamente anche mediante conferenze di Servizio, per definire i contenuti dei reciproci impegni per standardizzare la partecipazione e la collaborazione delle rispettive strutture, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 29.
Concorso dei Comuni.

1. La Regione promuove il concorso dei Comuni alla realizzazione delle attività di Protezione Civile di propria competenza favorendo, anche mediante la stipula di convenzioni, lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) la raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione e dei Piani regionali di emergenza, fornendo tali dati alla Struttura regionale di Protezione civile;

b) collaborazione con le province nella predisposizione della «carta dei rischi», provvedendo a:

- segnalare le fattispecie a rischio presenti sul territorio;

- fornire per ciascuna di esse, una dettagliata analisi, accompagnata dai dati cartografici ed informazioni tecnico-amministrative;

- avanzare sul piano tecnico eventuali proposte volte alla eliminazione o al contenimento dei fattori di rischio;

c) collaborazione delle competenti strutture organizzative e tecniche alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani;

d) l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di Protezione Civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza.

Art. 30.
Concorso delle Comunità Montane.

1. Le Comunità Montane concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di Protezione Civile di competenza della Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi regionali di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza.

2. Per le finalità di cui al precedente comma deve essere valorizzato, in particolare, il contributo anche tecnico e organizzativo delle Comunità Montane rivolto alle attività di indagine, di vigilanza e di allertamento correlate ai rischi.

Art. 31.
Concorso delle Unità Locali Socio-Sanitarie.

1. Le strutture del Servizio Sanitario regionale concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile della Regione, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale, mediante la predisposizione di servizi di pronto soccorso e di trasporto d'urgenza, l'organizzazione in emergenza di servizi di assistenza generica e specialistica, la partecipazione alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità con propri nuclei operativi, la partecipazione alle iniziative rivolte ad una corretta informazione delle popolazioni in tema di rischi ambientali e sanitari.

2. Il concorso delle ULSS viene coordinato attraverso l'elaborazione di un piano regionale per le maxi emergenze sanitarie e di specifici piani per le emergenze intraospedaliere, nel rispetto degli indirizzi formulati a livello nazionale nella specifica materia.

Art. 32.
Concorso del Corpo Forestale dello Stato e dei VVFF.

1. Le strutture del Corpo Forestale e dei VVFF dello Stato operanti nel territorio regionale, concorrono alla realizzazione delle attività regionali di protezione civile secondo il proprio ordinamento e nell'ambito degli impegni derivanti da eventuali convenzioni stipulate con la Regione che, a tal fine, possono essere opportunamente aggiornate ed integrate.

2. La Giunta regionale può autorizzare le predette strutture all'espletamento delle procedure amministrative e organizzative necessarie all'acquisizione dei mezzi, dei beni, e delle attrezzature destinate al miglioramento delle potenzialità operative del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 33.
Concorso degli Enti regionali.

1. Le strutture degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione delle attività regionali di protezione civile assicurando, in via prioritaria, la partecipazione di propri dipendenti e la propria disponibilità di adeguate attrezzature e mezzi, nel rispetto degli impegni assunti in base ad una specifica convenzione e nel rispetto delle direttive impartite, di volta in volta, dal Presidente della Giunta regionale.

2. L'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.F.O.R.) istituita con legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, in armonia con le finalità stabilite dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 1 della suddetta legge prevederà, nei piani annuali d'attuazione di cui all'articolo 6 della stessa legge, la costituzione di nuclei plurifunzionali di protezione civile utilizzando gli operai idraulico forestali di cui alla legge n. 442/84. L'A.F.O.R. elabora specifici progetti, previa indicazione da parte dei Dirigenti dei Servizi di Protezione Civile sulle esigenze per l'operatività delle proprie strutture, disponendo le modalità della gestione operativa dei suddetti nuclei e prevedendo la fornitura di attrezzatura e mezzi indispensabili per l'operatività degli stessi. Detti progetti sono contemplati nei piani regionali di emergenza giusto quanto stabilito con l'articolo 13 al 6° comma lett. b). I suddetti nuclei dipenderanno funzionalmente solo in caso di calamità e saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il periodo necessario di interventi di protezione civile dalle strutture regionali di protezione civile e saranno allocati nelle sedi provinciali del Servizio e distribuiti sul territorio in sedi che saranno stabilite dalla Giunta regionale sentiti i Dirigenti responsabili delle strutture provinciali di Protezione civile.

TITOLO VII
Finanziamento e gestione delle risorse

Art. 34.
Fondo regionale per la Protezione Civile.

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi e dalle iniziative in materia di Protezione Civile, secondo le disposizioni della presente legge, si provvederà con successivo atto normativo istituendo un apposito fondo regionale per la Protezione Civile che negli altri articoli viene denominato semplicemente «fondo».

2. La Giunta regionale determina, altresì, le somme derivanti da apporti di altri soggetti o enti pubblici o privati, le quali sono destinate alle stesse finalità di solidarietà.

Art. 35.
Partecipazione al fondo e alle altre iniziative di Protezione Civile.

1. Alla alimentazione ordinaria del fondo possono contribuire le somme derivanti da eventuali partecipazioni di Enti Locali o di altri enti pubblici.

2. Qualora, a seguito di un evento particolarmente calamitoso, dovessero esservi le condizioni per una spontanea partecipazione popolare all'opera di soccorso mediante la raccolta di beni o di denaro, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sentito il Comitato Regionale per la Protezione Civile, all'apertura di un apposito conto corrente bancario e/o postale al quale potranno affluire le offerte di Enti e soggetti pubblici e privati.

3. Le risorse disponibili vengono utilizzate secondo gli indirizzi e le determinazioni assunte dal Comitato Regionale per la Protezione Civile le quali sono prontamente attuate dal Dirigente regionale per la Protezione Civile.

4. Il Presidente della Giunta regionale autorizza, altresì, lo stesso Dirigente ad adottare i necessari provvedimenti e le più opportune iniziative per favorire la ordinata raccolta, catalogazione e custodia dei beni eventualmente offerti da Enti o soggetti pubblici e privati. I relativi oneri fanno carico alle disponibilità del fondo.

5. Il Dirigente della Protezione Civile dispone l'utilizzo e la destinazione dei beni disponibili per soddisfare le esigenze che presentano carattere di priorità nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comitato Regionale per la Protezione Civile.

Art. 36.
Gestione ordinaria.

1. La Giunta regionale adotta, in via ordinaria, gli atti di gestione del fondo, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente legge.

2. La Giunta regionale può delegare, una o più competenze al Dirigente della Protezione Civile, definendo di volta in volta, l'esatto contenuto della delega, i tempi e le modalità di attuazione, le eventuali risorse da utilizzare, gli obiettivi da conseguire.

Art. 37.
Gestione straordinaria.

1. In caso di intervento urgente, al verificarsi di calamità naturali o di incombenti situazioni di pericolo, ove non si tratti di emergenze di particolare rilevanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Dirigente della Struttura, in accordo su richiesta delle Amministrazioni locali interessate, con proprio decreto immediatamente eseguibile, dispone, anche in più soluzioni, l'erogazione, a carico del fondo, delle somme necessarie a provvedere alla pronta azione di soccorso nell'ambito delle materie di competenza o delegate. Le somme stesse possono essere destinate alla acquisizione di beni e servizi ovvero al parziale ristoro dei disagi delle popolazioni più direttamente colpite dall'evento calamitoso.

2. Ove venga deliberato lo stato di emergenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Presidente della Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi di competenza della Regione nel rispetto delle direttive e delle richieste formulate dai competenti organi statali di coordinamento, anche ponendo a disposizione di questi i mezzi, le strutture e l'organizzazione espressamente previste nei piani regionali di emergenza.

3. I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale sono adottati in conformità alle proposte formulate dal Comitato Regionale di Protezione Civile.

4. Il Presidente della Giunta regionale, valutate le esigenze organizzative connesse alle emergenze, può delegare il Dirigente della Struttura della Protezione Civile alla adozione degli atti di gestione del «fondo».

5. Delle spese sostenute in esecuzione dei provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti commi viene data immediata comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 38.
Affidamento beni a titolo gratuito.

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento motivato, su proposta del Comitato Regionale per la Protezione Civile, è autorizzata ad affidare in uso, a titolo gratuito, agli Enti Locali colpiti da catastrofi o da calamità naturali, i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di ogni tipo, i mezzi e le attrezzature, gli arredi, materiali e quant'altro acquistato con le somme affluite al fondo e comunque già sua proprietà, che sarà ritenuto necessario all'opera di soccorso.

Art. 39.
Contratti urgenti.

1. Sono considerati urgenti, agli effetti delle modalità di acquisizione dei beni e servizi ai sensi dell'articolo 41 punti 5 e 6 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, i contratti da stipularsi in e per situazioni di emergenza dichiarata secondo le norme dello stato vigenti in materia.

2. Le procedure per il perfezionamento degli atti di cui al precedente comma sono poste in essere dalla Struttura per la Protezione Civile.

3. Il contratto è stipulato dal Presidente della Giunta regionale ovvero dal Dirigente della Protezione Civile, se delegato, e diviene perfetto ed esecutivo a tutti gli effetti di legge con la sottoscrizione delle parti.

Art. 40.
Apertura di credito.

1. Al fine di consentire l'adozione immediata degli interventi più urgenti sulla base della diretta constatazione, sul luogo, delle reali condizioni di disagio delle popolazioni presenti nelle aree disastrate, la Giunta regionale, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza secondo l'articolo 5 della legge n. 225/92, può disporre, nei limiti del 50 per cento della disponibilità del fondo, aperture di credito, senza altri limiti di importo e di oggetto, su cui è data formale autorizzazione ad operare al Dirigente regionale di Protezione Civile.

2. Il Dirigente autorizzato alla spesa ai sensi del precedente comma, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, rende conto al Presidente della Giunta regionale delle spese sostenute, con scadenza non superiore al semestre e comunque informando periodicamente il medesimo circa le iniziative assunte.

TITOLO VIII
Norme finali

Art. 41.
Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 42.
Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.