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        - LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1992, n. 20
 
        - Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.
          (Pubbl. in Boll. Uff. 22 ottobre 1992, n. 122) 
      
    
    
      
Art. 1
      (Finalità)
    
    
      1. La presente legge disciplina gli interventi in materia di forestazione e assicura la
      gestione delle foreste regionali al fine di: 
      a) migliore le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti; 
      b) concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio; 
      c) concorrere alla valorizzazione delle attività agro -silvo- pastorali e turistiche
      nelle aree interne collinari e montane; 
      d) concorre al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni
      interessate.
      2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge nel quadro della
      programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in materia della legislazione
      nazionale e comunitaria, nel rispetto degli ambiti di competenza riconosciuti agli enti
      locali dalla legge8 giugno 1990, n. 142.
    
    
      
Art. 2
      (Settori di intervento)
    
    
      1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 sono individuati i seguenti settori
      di intervento: 
      a) assetto idro-geologico del territorio al fine di ottenere la correzione dei corsi
      d'acqua e per conseguire la riduzione del trasporto solido e il rinsaldamento delle
      sponde; interventi a carattere integrativo e complementare per la sistemazione dei bacini; 
      b) assetto forestale con opere di rimboschimento, di miglioramento dei boschi esistenti,
      di ricostituzione dei boschi degradati, di miglioramento delle aree pascolative, tutte
      finalizzate alla difesa del territorio ed all'incremento della produttività sia nei
      boschi del demanio pubblico (comunale, regionale estatale) sia in quelli dei privati, che
      per estensione e caratteristiche svolgono funzioni preminenti di difesa idrogeologica; 
      c) opere infrastrutturali di limitata entità interconnesse agli interventi di cui ai
      punti a) e b), idonee a favorire lo sviluppo delle aree interne e rendere più redditizia
      la produzione forestale, anche ai fini energetici per l'utilizzo delle biomasse; 
      d) opere infrastrutturali intese a migliorare la sistemazione idraulico agraria dei bacini
      versanti mediante la costruzione di laghetti collinari e la sistemazione delle condotte di
      adduzione principali, al fine di razionalizzare i piccoli sistemi irrigui esistenti nelle
      aree interne.
    
    
      
Art. 3
      (Inventario Regionale Forestale)
    
    
      1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà
      alla elaborazione dell'inventario forestale.
    
    
      
Art. 4
      (Linee programmi provinciali)
    
    
      1. Le Province elaboreranno ed invieranno alla Regione entro tre mesi dall'entrata in
      vigore della presente legge idonee linee direttrici programmatiche per la determinazione
      degli indirizzi generali per la difesa del suolo e l'assetto del territorio nelle more
      della predisposizione del piano territoriale di coordinamento. 
      2. Le direttrici programmatiche di cui al comma precedente individueranno in particolare
      le diverse destinazioni del territorio e le linee di intervento perla sistemazione
      idraulico-forestale ed il consolidamento del suolo. 
      3. Qualora le Province non abbiano adempiuto all'elaborazione di quanto al comma 1 del
      presente articolo nel termine previsto, vi provvederà la Giunta regionale entro i
      successivi sessanta giorni.
    
    
      
Art. 5
      (Programma regionale forestazione)
      1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti art. 1 e 2 la Regione
      Calabria elabora il programma regionale per l'attività di forestazione e la gestione
      delle foreste regionali sulla base delle linee programmatiche di cui al precedente art. 4
      ed in armonia al Piano forestale nazionale di cui alla legge 752/86.
      2. Il programma di cui al comma 1 costituisce parte integrante dei Piani di bacino di cui
      alla legge 183/89 di cui recepisce le priorità ed eventuali peculiarità specifiche. 
      3. Il programma regionale per le attività, di forestazione e per la gestione delle
      foreste regionali è approvato dal Consiglio regionale. 
      4. Il programma di cui al comma 1 ha durata non superiore ai cinque anni, si aggiorna per
      scorrimento e si attua con piani annuali, attraverso progetti esecutivi.
    
    
      
Art. 6
      (Piani annuali)
    
    
      1. I piani annuali di attuazione, la cui esecuzione avverrà prioritariamente
      utilizzando gli operai idraulico-forestali di cui alla legge 442/84, sono elaborati
      dall'Azienda di cui all'art. 9 sulla base del programma di cui all'art.5 e trasmessi alla
      Giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno. 
      2. La Giunta regionale, attuate le procedure di cui all'art. 38 della presente legge,
      provvederà all'approvazione dei Piani annuali entro 90 giorni successivi sentite le
      Province territorialmente interessate.
    
      
      
      Art.
      7
      
      
      
      
                 
      1. Gli interventi di cui allart. 2 della presente legge, da
      effettuarsi prioritariamente con limpiego degli operai
      idraulico-forestali di cui alla legge n. 442/84, sono eseguiti in economia
      col metodo dellamministrazione diretta:
      
      
      
      
      a)
      dallA.FO.R. - Azienda Forestale della Regione Calabria - su tutto il
      territorio appartenente al patrimonio indisponibile regionale;
      
      
      
      
      b)
      dagli Enti di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, quando gli
      interventi ricadono sul territorio di appartenenza dei comprensori di
      bonifica integrale;
      
      
      
      
      c)
      dalle Comunità Montane nei territori di loro pertinenza e non compresi in
      quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).
      
      
      
       
       2. Gli interventi per i quali
      sia previsto il ricorso ad appalto, purché espressamente previsti nei
      programmi di cui allart. 4, saranno affidati dalla Regione allA.FO.R.,
      agli Enti di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, alle Comunità
      Montane, tenendo conto della ripartizione territoriale di cui alle lettere
      a), b) e c) di cui al comma 1. 
      
      
                 
      3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni
      occorrenti, le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dellart. 2
      sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi
      della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie alle eventuali
      acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del R.D. 30 dicembre
      1923, n. 3267 e successive modificazioni e del relativo regolamento
      approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni. 
      
      
      
      Art. 8
      (Impiego Corpo Forestale)
    
    
      1. La Regione può impiegare il Corpo Forestale dello Stato operante nel proprio
      territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia
      di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione
      dell'ambiente naturale e del suolo, secondo le modalità previste nell'apposita
      convenzione stipulata con il Ministro per l'Agricoltura e Foreste, rinnovabile
      periodicamente, per come nella stessa convenzione previsto.
    
    
      
Art. 9
      (Istituzione Azienda Forestale)
    
    
      1. È istituita l'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.FO.R). L'Azienda è
      munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della Regione.
    
    
      
Art. 10
      (Compiti dell'Azienda)
    
    
      1. L'Azienda, nell'ambito delle direttive programmatiche del Consiglio regionale, fermo
      restando quanto previsto dall'art. 11, ha il compito di: 
      a) elaborare i programmi annuali di cui all'art. 6, ed eseguire gli interventi di cui
      all'art. 7;  
      b) contribuire alla difesa del suolo e dalla valorizzazione del territorio sul
      quale ricadono i beni affidati alla sua gestione; 
      c) conservare e migliorare il patrimonio forestale della Regione; 
      d) promuovere e partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle
      foreste e del relativo ambiente, nonché della tecnologia del legno, attuate da Istituti o
      Enti specializzati.
    
    
      
Art. 11
      (I Beni dell'Azienda)
    
    
      1. L'Azienda, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 7, provvede all'amministrazione
      dei seguenti beni, ad essa affidati dalla Regione: 
      a) foreste, terreni, fabbricati ed impianti esistenti nel territorio regionale, già
      facenti parte del demanio forestale dello Stato o compresi nel patrimonio dell'azienda di
      Stato per le foreste demaniali o comunque da essa amministrati e trasferiti alla Regione
      in attuazione dell'art. 11, della legge 16/05/1970, n. 281. 
      b) foreste e terreni suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno
      alla Regione. 
      2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli
      esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti di cui alle lett. a) e
      b). 
      3. I boschi ed i terreni che a qualsiasi titolo perverranno all'Azienda entrano a far
      parte del patrimonio indisponibile della Regione.
    
    
      
Art. 12
      ( 
      Comma abrogato dall'art. 47 comma 1 della legge 10/03, )
    
    
      
Art. 13
      (Organi dell'Azienda)
    
    
      1. Sono organi dell'Azienda: 
      a) il Presidente; 
      b) il Consiglio di Amministrazione; 
      c) il Collegio dei revisori dei conti.
    
    
      
Art. 14
      Presidente)
    
    
      1. Il Presidente dell'Azienda viene eletto dal Consiglio regionale con la procedura
      prevista dall'art. 16 della L.R.14/12/1978, n. 28, ed è scelto tra esperti di chiara fama
      nel settore o discipline affini, docenti universitari, liberi professionisti, manager
      provenienti dal sistema produttivo pubblico o privato. 
      2. Ai fini della ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e dei consiglieri di
      amministrazione si applicano le norme vigenti per gli enti soggetti a controllo della
      Regione. In ogni caso non possono essere eletti Presidente e componenti del Consiglio di
      amministrazione: 
      a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non
      inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale
      o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione; 
      b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto
      l'arresto obbligatorio in flagranza; 
      c) coloro che siano stati sottoposti, anche con procedimento non definitivo, ad una misura
      di prevenzione (salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 legge 327/88
      e dall'art.14 legge 55/90; 
      d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o
      provvisoria. 
      3. Decadono dall'incarico coloro che dopo la nomina si dovessero trovare nelle condizioni
      di cui ai commi precedenti. 
      4. Il Consiglio regionale provvederà alla loro surroga entro 30 giorni. 
      5. Non può ricoprire le funzioni di Direttore o Vice Direttore ecc. coordinatore chi si
      trova nelle condizioni di cui sopra. 
      6. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio
      di Amministrazione e ne attua le deliberazioni, compie gli altri atti necessari per la
      realizzazione delle finalità dell'Azienda e sopra intende alla sua gestione.
    
    
      
Art. 15
      (Consiglio di Amministrazione)
    
    
      1. Il Consiglio di
      Amministrazione è composto dal Presidente e da cinque membri di cui tre eletti dal
      Consiglio regionale, uno designato dall'unione regionale delle Bonifiche ed uno designato dalla Delegazione regionale dellUNCEM.
      2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto del Presidente della Regione.
      I suoi componenti durano incarica cinque anni. In caso di dimissioni o comunque di vacanza
      di posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui
      al comma 1, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituto. 
      3. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei
      conti i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle Comunità
      Montane, i consiglieri dei comuni della Regione, degli Enti sub regionali, i titolari e
      gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'Azienda per contratti
      di opere di somministrazione odi concessione. 
      4. I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro trenta giorni dal
      verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunziare alla nuova carica o funzione,
      senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente, pena la decadenza automatica. 
      5. Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della
      nomina, il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dalla notifica o
      comunicazione del decreto di nomina. 
      
      6. La decadenza è dichiarata con decreto del 
      Presidente della Giunta regionale.
      
      
      "7.
      La Giunta regionale e lAssessorato regionale alla Forestazione dispongono ispezioni
      per accertare il regolare funzionamento dellAzienda. 
      
      
      Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi statali
      o regionali o dei regolamenti dellAzienda, con decreto del Presidente della Giunta
      regionale previa deliberazione del Consiglio regionale. Il Consiglio di Amministrazione
      può essere inoltre sciolto, sempre previa deliberazione della Giunta regionale, su
      proposta dellAssessore alla Forestazione, in caso di persistente inattività o
      inefficienza. In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente
      della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta
      dellAssessore alla Forestazione, nomina un Commissario straordinario e due
      sub-commissari, per un periodo non superiore a dodici mesi non prorogabili.". 
      
      
      8. I tre membri del Consiglio di Amministrazione di nomina del Consiglio regionale
      vengono eletti dal Consiglio regionale stesso con voto limitato a un nominativo.
    
    
      
Art. 16
      (Compiti del Consiglio di Amministrazione)
    
    
      1. Il consiglio di Amministrazione provvede a: 
      a) adottare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali
      di attuazione a norma dell'art. 6; 
      b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare adesso nel corso
      dell'esercizio; 
      c) approvare il rendiconto generale previa relazione del collegio dei revisori; 
      d) proporre alla Regione l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire; 
      e) formulare alla Regione proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e
      convenzioni che incidono sull'entità del patrimonio ad essa affidato o se vincolino la
      disponibilità per una durata superiore ad un anno ovvero costituiscono diritti reali a
      favore di terzi; 
      f) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali; 
      g) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità 
      h) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni; 
      i) deliberare sull'organizzazione degli uffici mediante l'adozione del regolamento di cui
      all'art. 37; 
      l) formulare le richieste di comando del personale regionale; 
      m) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal Presidente.
      Art. 17
      (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)
    
    
      1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente. 
      2. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio almeno una volta al mese e quando
      ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri. 
      3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con intervento della maggioranza
      dei componenti e a maggioranza di voti.
      4. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), g), e i) dell'articolo 16 sono
      adottate a maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
      Art. 18
      (Provvedimenti di urgenza)
    
    
      1. Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dall'art.
      16, il Presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti che si rendono indispensabili
      per la tutela del patrimonio affidato all'Azienda. 
      2. Tali provvedimenti sono immediata mente esecutivi e dovranno essere sotto posti alla
      ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione. 
      3. In caso di mancata ratifica il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni
      necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non
      ratificati.
      Art. 19
      (Revisori dei conti)
    
    
      1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di 2
      supplenti, eletti dal Consiglio regionale di cui uno effettivo ed uno supplente eletti
      dalla minoranza. 
      2. I componenti del Collegio dei revisori debbono essere scelti tra gli iscritti all'albo
      dei revisori dei conti. 
      3. Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige
      una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario,
      patrimoniale ed economico. 
      4. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione. 
      5. La carica dei revisori ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione. 
      6. Il Presidente del Collegio, scelto trai membri effettivi, è nominato dal Presidente
      della Regione. 
      7. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione
      finanziaria dell'Azienda, riferendo annualmente su di essa alla Giunta regionale; redige
      relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
      Art. 20
      (Vice Presidente dell'Azienda)
      1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno
      un Vice Presidente. 
      2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
      Art. 21
      (Indennità di carica)
    
    
      1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta
      una indennità pari al 90%, al 60% al 
      45% di quella spettante ai consiglieri regionali. 
      
    
      "2. Il trattamento di 
trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla 
contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del comparto Regioni 
- Enti locali".
      3. Spetta, altresì, al Presidente, al Vice Presidente, ai consiglieri ed ai revisori dei
      conti, qualora non usino il mezzo dell'Azienda, un rimborso spese di viaggio dal luogo di
      residenza alla sede dell'Azienda, sommando andata e ritorno, in misura pari ad un quinto
      del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza ovvero al costo
      del biglietto dei mezzi pubblici di linea.
      (-n.d.w.- Le indennità di 
      carica di cui al comma precedente sono  rapportate alle indennità 
      fisse corrisposte ai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, lettera f 
      della legge 14 febbraio 1996 n. 3)
      Art. 22
      (Direzione generale)
    
    
      1. La Direzione generale dell'A. fo.r, il cui organico sarà definito dal Regolamento
      di cui al successivo art. 28, avrà al vertice un Direttore generale e due Vice Direttori
      generali, rispettivamente per il settore Forestazione e Difesa del suolo e per il settore
      Foreste Regionali. 
      2. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore vengono conferiti dal
      Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima. 
      3. Il Direttore generale ed i due Vice Direttori generali dovranno essere in possesso del
      diploma di Laurea in Scienze agrarie o forestali, o Ingegneria, o in Giurisprudenza o in
      Scienze economiche, e di poliennale esperienza professionale e professionalità specifica
      per aver svolto funzioni a livello apicale che rappresentano titolo preferenziale. 
      4. Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti a personale regionale, di Enti
      sub-regionali, o a personale impiegato dalla Regione, ai sensi del D.P.R.11/72 e 616/77,
      già in possesso della qualifica di secondo livello dirigenziale o equiparato. 
      5. Gli incarichi di Direttore generale, Vice Direttore generale, Responsabile di servizio
      o ufficio dell'A.fo.r non sono cumulabili con altri incarichi, sia relativi a competenze
      statali che regionali, nonché di altri Enti subregionali. 
      6. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore generale vengono conferiti per
      un quinquennio e sono rinnovabili. 
      7. Al Direttore generale compete, limitatamente al periodo di incarico, il trattamento
      economico di dirigente regionale di secondo livello comprensivo dell'indennità di
      funzione nella misura massima prevista dalla L.R. n. 6/91. 
      8. Ai Vice Direttori generali compete, limitatamente al periodo di incarico, il
      trattamento economico di dirigente regionale di secondo livello comprensivo
      dell'indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione
      dell'A.fo.r. nei limiti previsti dalla L.R. n. 6/91.
      Art. 23
      (Compiti della Direzione Generale dell'Azienda)
    
    
      1. La Direzione Generale dell'Azienda dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi
      dell'Azienda e ne risponde al Consiglio di Amministrazione e al Presidente; cura
      l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del
      Presidente; esegue gli atti inerenti alla gestione, che gli siano affidati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
      Art. 24
      (Personale dell'Azienda)
    
    
      1. Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale, e in ogni
      caso per i primi tre anni a decorre dalla sua costituzione, l'Azienda, per i compiti ad
      essa assegnati dalla presente legge, impiega il seguente personale: 
      a) personale regionale in servizio presso gli uffici regionali della forestazione; 
      b) personale regionale in assegnazione funzionale a termini dell'art. 10 della L.R.
      22.11.1984, n. 34;
      c) il personale di cui alla L.R. n. 25/88; 
      d) personale impiegato dai Consorzi di Bonifica integrale o dall'ESAC nel settore della
      forestazione all'entrata in vigore della presente legge; 
      e) personale dei Consorzi di Bonifica montana soppressi od in corso di soppressione ai
      sensi della L.R. n. 5/88; 
      f) personale statale, posto a disposizione della Regione sulla base della convenzione di
      cui all'art. 8. 
      
      
      "g) personale di cui alla legge regionale 5 maggio 
      1990, n. 34. 
      
      "Individuato con la 
      delibera della Giunta regionale n. 5439 del 17 ottobre 1999"
      2. Per la gestione tecnica amministrativa, la consistenza numerica del personale sarà
      determinata con atto deliberativo della Giunta regionale.
      Art. 25
      (Personale di cantiere)
    
    
      1. Il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge è
      quello degli operai idraulico forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato di cui
      al D.L. 15.06.1984, n. 233, convertito nella legge 04.08.1984 n. 442, utilizzato dagli
      uffici regionali della forestazione, dai Consorzi di Bonifica e dall'ESAC per l'esecuzione
      degli interventi di settore. 
      2. Tutto il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui al comma 1in
      coerenza con quanto previsto dal precedente art. 7, sarà gestito dall'A.fo.r. nonché dai
      Consorzi di Bonifica relativamente a quanto espressamente previsto dallo stesso art. 7. 
      3. I Consorzi di Bonifica, le Comunità Montane, i Comuni singoli o associati potranno
      utilizzare detto personale per l'esecuzione di interventi in amministrazione diretta che
      la presente legge loro affida, relativamente alle esigenze quantitative e alla durata
      degli stessi.
      Art. 26
      (Qualifiche ed incarichi personale di cantiere)
    
    
      1. Gli operai idraulico-forestali di cui all'art. 25 rivestono le qualifiche e
      ricoprono i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. e contratto
      circoscrizionale). 
      2. Gli incarichi di capo squadra e capo operaio da conferirsi in base al contratto di
      lavoro agli operai a tempo indeterminato, qualificati e specializzati, a far tempo
      dall'approvazione della legge 442/84 e pienamente in regola con la normativa e la
      legislazione nazionale e regionale sulla trasparenza e la lotta alla criminalità comune e
      mafiosa, dovranno essere conferiti dall'Azienda forestale mediante atto deliberativo sulla
      base di valutazione complessiva che tenga conto delle comprovate capacità,
      dell'anzianità ed eventuale titolo di studio e previo parere favorevole della commissione
      paritetica di cui al contratto circoscrizionale.
      Art. 27
      (Anagrafe)
    
    
      1. L'Azienda provvede annualmente a comunicare alla Regione gli elenchi anagrafici di
      tutto il personale utilizzato nei cantieri (operai a tempo determinato e tempo
      indeterminato) ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
      Art. 28
      (Articolazione aziendale e Regolamento A.fo.r)
    
    
      1. Al fine della razionale esecuzione degli interventi e per la migliore gestione delle
      foreste regionali, l'A.fo.r si articola in servizi provinciali ed in uffici sub
      provinciali. 
      2. Ciascun servizio avrà competenza a livello provinciale e si articolerà in uffici. 
      3. In base al Regolamento dell'A.fo.r da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore
      della presente legge sarà individuato, altresì, presso ciascun servizio provinciale,
      specifico ufficio per la gestione delle foreste regionali.
      Art. 29
      (Produttività interventi)
    
    
      1. Il lavoro forestale deve essere produttivo. La Regione adotterà, nella normativa di
      attuazione della presente legge, criteri per garantire agli operai la produttività del
      loro lavoro.
      Art. 30
      (Costituzione Aziende produttive)
    
    
      1. La A.FO.R., per le finalità e nei limiti di cui al successivo art. 31, può
      costituire: 
      a) Aziende per la utilizzazione del legno di prima lavorazione; 
      b) altre Aziende di trasformazione dei prodotti di bosco.
      Art. 31
      (Gestione Aziende)
    
    
      1. Per la gestione delle Aziende di cui all'art. 30 deve essere adoperato lavoro
      forestale. 
      2. Le suddette Aziende costituite, potranno essere concesse per tre anni rinnovabili in
      gestione a cooperative di operai forestali di età compresa tra i 21 e i 40 anni a
      condizione che gli stessi siano esclusi dagli elenchi anagrafici di settore alla fine del
      primo triennio di concessione e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
      Art. 32
      (Formazione Professionale)
    
    
      1. Agli operai delle Aziende produttive sarà assicurata, durante i primi tre anni di
      concessione, la possibilità di partecipare a corsi di formazione professionale
      finalizzati alla specializzazione del lavoro nel loro settore.
      Art. 33
      (Controllo e vigilanza)
    
    
      1. La vigilanza sulla gestione dell'Azienda è esercitata dalla Regione.
      2. Le deliberazioni di cui alle lett. a), b), c) e i) dell'art. 16 sono soggette
      all'approvazione del Consiglio regionale quelle di cui alle lett. d), e), f), g), h), l),
      m) dello stesso art. 16 sono soggette al controllo di legittimità del Comitato regionale
      di controllo, secondo le modalità indicate nella L.R. sui controlli prevista dagli att.
      41 e 44 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
      Art. 34
      (Bilancio e rendiconto)
    
    
      1. Il documento di programmazione annuale ed il bilancio di previsione dell'Azienda
      devono essere presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a
      cui si riferiscono. 
      2. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto contestualmente a
      quello all'approvazione del Consiglio regionale. 
      3. Il rendiconto generale deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 marzo
      dell'anno successivo a quello cui si riferisce "e da questa trasmesso al Consiglio
      regionale che lo esamina insieme con il rendiconto generale della Regione". 
      4. In materia di bilancio e di contabilità l'Azienda è tenuta ad osservare la normativa
      prevista ai titoli III e IV della L.R. 22.05.1978, n. 5, in quanto applicabile.
      Art. 35
      (Entrate)
    
    
      1. L'Amministrazione regionale, concorre nelle spese di impianto e di gestione
      dell'A.fo.r. erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio. 
      2. L'Azienda realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le
      seguenti entrate: 
      a) aliquota spese generali sull'esecuzione degli interventi affidati alla A.fo.r. da
      erogarsi da parte della Regione Calabria nella misura fissa dell'11%; 
      
      b) contributi ordinari della Regione;
      
      c) contributi straordinari della Regione; 
      d) eventuali contributi dello Stato; 
      e) eventuali contributi degli Enti Locali; 
      f) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'Azienda; 
      g) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità 
      h) eventuali altre entrate o contributi. 
      3. Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono
      devoluti al bilancio della Regione.
      Art. 36
      (Servizio di tesoreria)
    
    
      1. Per la gestione del servizio di tesoreria, sono estesi all'Azienda, in quanto
      applicabili, le disposizioni contenute nella L.R. 20.08.1973, n. 10 e nel regolamento
      regionale di attuazione 26.06.1982, n. 1, nonché la convenzione per l'affidamento del
      servizio di tesoreria, negli stessi termini, alle stesse condizioni, vigente per la
      Regione Calabria.
      Art. 37
      (Regolamento pianta organica)
    
    
      1. Entro un anno dalla costituzione degli organi della A.fo.r., il Consiglio di
      Amministrazione adotterà il regolamento funzionale dell'Azienda, il quale dovrà
      stabilire la pianta organica del personale della stessa, nonché i servizi e i compiti
      specifici delle strutture esecutive.
      Art. 38
      (Approvazione progetti)
    
    
      1. I progetti, comunque affidati all'Azienda, sono soggetti alle norme di cui alla L.R.
      10.11.1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni. 
      2. Titolare delle funzioni di istruttoria tecnico- amministrativa, di approvazione dei
      progetti, di altra sorveglianza e di collaudo, in deroga a quanto previsto dall'art. 8
      della L.R. n. 31/75, è la
      Giunta regionale, che a tal fine si avvarrà delle strutture tecnico -amministrative in
      via di istituzione all'interno della costituenda Area funzionale 19 "Prevenzione
      rischi, forestazione, protezione civile", in base alle modifiche ed integrazioni alle
      LL.RR. nn. 11/87 e 55/90. 
      3. Comunque la Giunta regionale è titolare delle funzioni di istruttoria
      tecnico-amministrativa, di approvazione dei progetti, di altra sorveglianza e di collaudo
      per tutti i progetti esecutivi del piano annuale, facente parte del programma regionale
      perle attività di forestazione e di gestione delle foreste regionali; per questo si
      avvarrà delle strutture tecnico-amministrative in via di istituzione all'interno della
      costituenda Area funzionale 19 "Prevenzione rischi - Forestazione - Protezione
      civile".
      Art. 39
      (Norma transitoria)
    
    
      1. Il Consiglio regionale dovrà provvedere all'elezione degli organi dell'Azienda di
      cui all'art. 13 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
      2. Qualora il Consiglio regionale non provveda all'elezione degli organi dell'Azienda
      entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con proprio
      decreto, provvederà alla nomina di un Commissario e di un Direttore provvisorio
      dell'Azienda, i quali resteranno in carica, rispettivamente, fino alla costituzione degli
      organi dell'A.fo.r. e fino alla nomina dei coordinatori a norma dell'art. 22. 
      3. Allo scopo di evitare soluzione di continuità degli interventi la Regione continua
      negli interventi fino a quando l'A.fo.r. non sarà operante.
      Art. 40
      (Norma finanziaria)
    
    
      1. All'onere derivante dal'art. 5 della presente legge, valutato in L.500.000.000 per
      l'anno 1992, si fa fronte con il fondo di dotazione per la gestione delle foreste
      demaniali di cui al cap. 2132201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della
      Regione per l'esercizio 1992. 
      2. Con successiva legge regionale si provvederà ad apportare le opportune variazioni al
      bilancio di previsione dell'Azienda Foreste Demaniali, approvato dall'art. 13 della L.R.
      08.07.1992, n. 10 e gestito ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della L.R. 17.08.1974,
      n. 10.