Modifica apportata dalla legge regionale 7 agosto 1999 n. 24
Modifica apportata dalla legge regionale 7 agosto 1999 n. 23
Norma abrogata dalla legge regionale 7 agosto 1999 n. 23
Comma abrogato dalla legge regionale 7 agosto 1999 n. 23
Articolo abrogato dalla legge regionale 7 agosto 1999 n. 23
Il comma stabilisce che a decorrere dalla data d'applicazione dei contratti di servizio per l'espletamento dei servizi cesseranno di avere efficacia le seguenti leggi regionali: 24 marzo 1982, n. 7 e 11 luglio 1983, n. 22;
Il comma abroga la legge regionale 11 luglio 1983, n. 23
Il comma abroga ogni disposizione della legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Sono in particolare abrogati: il comma b) dell'articolo 4; gli articoli 7 ed 8; l'articolo 12; il comma b) dell'articolo 16 specificamente per quanto riguarda la competenza sui collegamenti scali ferroviari, aeroporti con i centri urbani dei comuni ove dette infrastrutture insistono; il primo comma dell'articolo 31; l'articolo 33.
Il comma abroga il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3
Articolo modificato dall'art. 4 ter della Legge regionale 7/2001