(Vedi testo vigente)
LEGGE
REGIONALE 13 agosto 2001, n. 18
Interventi urgenti nel settore del
trasporto.
(Pubbl. in Boll. Uff. 20 agosto 2001,
n. 88 )
Art. 1
1. Nelle more
dellattuazione della legge regionale 7 agosto
1999, n. 23, i contributi desercizio, in
applicazione della legge 10 aprile
1981, n. 151, nei confronti di tutte le aziende pubbliche
e private che eserciscono pubblici servizi di
trasporto locale regolarmente
autorizzati, vengono calcolati in base ai criteri previsti
dal presente articolo ed erogati nella misura
e con le modalità di cui ai successivi
commi, nei limiti dello stanziamento annuale
di bilancio e sufficienti ad assicurare
efficienza e qualità ai servizi
autorizzati.
2. I servizi
automobilistici di trasporto pubblico locale eserciti
dalle aziende sono suddivisi in fasce
dimensionali in base al quantitativo
annuo di servizio prestato in termini di percorrenza
chilometrica.
3. Per i servizi di tipo
provinciale e regionale sono individuate
sei fasce così distinte: la prima, che
include i servizi con percorrenza
annua fino a 600.000 Km, la seconda che include i
servizi con percorrenza annua superiore a
600.000 Km e fino a 1.200.000, la
terza che include i servizi con percorrenza annua
superiore a 1.200.000 Km e fino a 2.400.000,
la quarta che include i servizi con
percorrenza annua superiore a 2.400.000 Km
e fino a 3.600.000, la quinta che include i
servizi con percorrenza annua
superiore a 3.600.000 Km e la sesta che include i
servizi delle aziende che esercitano tra
Cosenza e luniversità della Calabria
e tra Cosenza e Quattromiglia di Rende, in quanto
viene servita unarea omogenea che presenta
continuità di abitato e richiede
servizi pubblici automobilistici con caratteristiche
e frequenze simili a quelli urbani; tale
ultima fascia viene indicata solo per
la determinazione della base di calcolo del costo
del personale delle aziende interessate,
mentre per il calcolo relativo a tutti
gli altri centri di costo e delle relative percentuali di
incremento si fa riferimento alle precisate
fasce chilometriche.
4. Per i servizi di tipo
urbano sono individuate 4 fasce così
distinte: la prima, che include i servizi con percorrenza annua
fino a 500.000 km, la seconda che include i
servizi con percorrenza annua
superiore a 500.000 km e fino a 1.000.000, la terza
che include i servizi con percorrenza annua
superiore ad 1.000.000 km e fino a
2.000.000, la quarta che include i servizi
con percorrenza annua superiore a 2.000.000
km.
5. Ai fini della
determinazione dei contributi da erogare
sono individuati cinque centri di costo: del
personale, della trazione, della
manutenzione, degli ammortamenti, dei servizi generali.
In particolare:
a)
per quanto attiene al costo del personale,
per i servizi provinciali e regionali,
si riconosce il costo di una unità di movimento
per ogni 36.000 bus x km/annui incrementato
del 4% per i servizi della seconda
fascia, del 12% per i servizi della terza
fascia, del 20% per i servizi della quarta
fascia e del 22% per i servizi della
quinta fascia; per la sesta fascia si riconosce il costo
di una unità di movimento ogni 25.000 bus x
km; tale costo, per le aziende con
percorrenza annua superiore a 2.400.000 bus x km,
viene incrementato del 20%. Per i servizi
urbani si riconosce il costo di una
unità di movimento per ogni 20.000 bus x km/annui
incrementato del 5% per i servizi della prima
fascia, del 13% per i servizi della
seconda fascia, del 20% per i servizi della terza
fascia e del 22% per i servizi della quarta
fascia. Il costo annuo di una unità,
per ambedue le tipologie di servizio, è pari a lire
62.500.000;
b)
per quanto riguarda i costi di trazione, di
manutenzione e di ammortamento, si fa
riferimento, per i servizi provinciali e
regionali, ad un autobus di dodici metri, del
costo convenzionale di lire
470.000.000, da ammortizzare in dodici anni ed in numero,
per ogni azienda, di uno ogni 36.000 bus x
km/anno; per i servizi urbani si fa
riferimento ad un autobus di uguale lunghezza,
del costo convenzionale di lire 400.000.000,
da ammortizzare nello stesso periodo,
ed in numero, per ogni azienda, di uno ogni 33.000 bus
km/anno;
c)
il costo della tradizione, che include le
spese per carburante, olii, grassi e
pneumatici, è riconosciuto pari a 880 Lit/
bus x km per i servizi provinciali e
regionali e pari a 1.056 Lit/ bus x km
per i servizi urbani;
d)
il costo della manutenzione, che include i
ricambi ed i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria e la pulizia, è riconosciuto
pari a 576 Lit/bus x km per i servizi
provinciali e regionali, incrementato
del 3%, dell8%, del 14% e del 20% per i
servizi appartenenti rispettivamente alla
seconda, terza, quarta e quinta
fascia, e pari a 691 Lit/bus x km per i servizi urbani;
e) il costo degli ammortamenti, da
riferire al chilometro annuo percorso,
che include il costo del rinnovo parco, le quote
di ammortamento, sia dei veicoli e sia degli
impianti e rimesse, è pari ad un
dodicesimo del costo del parco aziendale convenzionale
come sopra definito e viene riconosciuto alle
aziende che eserciscono servizi di
tipo urbano; tale costo viene incrementato
del 4% per le aziende con percorrenza annua
superiore a 500.000 bus x km e fino a
1.000.000, del 12% per quelle con percorrenza
annua superiore a 1.000.000 bus x km e fino a
2.000.000, del 20% per quelle con
percorrenza annua superiore a 2.000.000 bus x km;
parimenti tale costo di ammortamento viene
riconosciuto alle aziende che
sviluppano una percorrenza annua di tipo provinciale
e regionale superiore a 600.000 bus x km,
incrementato del 2%, per le aziende
con percorrenza annua fino a 1.200.000 bus x km,
del 6% per quelle con percorrenza annua
superiore a 1.200.000 bus x km e fino
a 2.400.000, del 12% per quelle con
percorrenza annua superiore a 2.400.000 bus x km e fino a
3.600.000 bus x km e del 14% per quelle con
percorrenza superiore a 3.600.000 bus
x km;
f)
il costo dei servizi generali è riconosciuto
quale percentuale sulla sommatoria dei
costi del personale, della trazione,
della manutenzione e degli ammortamenti nelle seguenti misure
percentuali per i servizi provinciali e
regionali, il 2% per i servizi della
prima fascia, il 6% per i servizi della seconda fascia, il 15%
per i servizi della terza fascia, il 19% per
i servizi della quarta fascia e il 21%
per i servizi della quinta fascia; per i servizi
urbani, il 4% per i servizi della prima
fascia, l8% per i servizi della
seconda fascia, il 20% per i servizi della terza fascia e il
21% per i servizi della quarta fascia;
g)
limitatamente agli anni 2000 e 2001, alle
aziende esercenti servizi provinciali
e regionali appartenenti alla prima fascia, è
riconosciuta una quota aggiuntiva pari al 25%
del contributo chilometrico come sopra
calcolato, e, per gli stessi anni di riferimento,
lammontare complessivo della quota
aggiuntiva verrà detratta,
proporzionalmente alle percorrenze, alle aziende esercenti
la stessa tipologia di servizi appartenenti
alle restanti fasce; alle stesse
aziende e per gli stessi anni, è inoltre, riconosciuta
una ulteriore quota aggiuntiva pari al 10%
del contributo, come sopra calcolato,
e per, gli stessi anni di riferimento, verrà detratto
alle sole aziende esercenti la stessa
tipologia di servizi con percorrenze
annue superiore a 2.400.000 chilometri e proporzionalmente
alle percorrenze di ciascuna azienda;
h)
limitatamente agli anni 2000 e 2001, alle
aziende esercenti i servizi
provinciali e regionali appartenenti alla seconda fascia alla data di
approvazione della presente legge, è riconosciuta
una quota aggiuntiva pari al 10 per cento del
contributo chilometrico come sopra
determinato.
6. I contributi di cui
sopra vengono erogati alle aziende, nei
limiti massimi del disavanzo calcolato quale
differenza tra il costo complessivo
dei servizi programmati, ed un ricavo presunto
fissato pari al 35% del costo medesimo, a
trimestralità anticipate sulla base di
un piano di riparto che deve essere approvato
entro il 30 novembre precedente lanno a cui
si riferisce. Per gli anni 2000 e 2001
il suddetto piano di riparto deve essere
approvato entro trenta giorni dallentrata in
vigore della presente legge.
Art. 2
1. In funzione del termine
previsto dallart. 5 ter, 1° comma
della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, la Giunta regionale
adotta specifico atto di indirizzo per
assegnare, previa razionalizzazione,
ad altre imprese, presenti nel territorio di competenza,
gli autoservizi attualmente gestiti dalle
aziende che sviluppano una percorrenza
annua complessiva inferiore ai 600.000
chilometri.
2. Latto di indirizzo
contiene le opportune iniziative che i
concessionari che subentrano sono tenuti ad adottare nello stesso
comprensorio per integrare nei propri servizi
quelli delle aziende che abbandonano
la gestione dei servizi in forza della presente
legge, nonché per conseguire la massima
economia ed efficienza, alfine di
fornire allutenza una migliore offerta dei servizi
sotto il profilo qualitativo e quantitativo
ed ottenere una più razionale
utilizzazione delle risorse.
3. Latto di indirizzo di
cui ai precedenti commi 1 e 2 deve, in
ogni caso, prevedere leliminazione di eventuali sovrapposizioni
di percorrenza tra servizi o tratte di
servizi effettuati da imprese diverse
e che determinano diseconomie.
4. Lart. 27, comma 5,
della legge 7 agosto 1999, n. 23, è
sostituito dal seguente: «5. Qualora
le suddette imprese non esercitano, nel termine del
31 ottobre 2001, la facoltà di cui al
precedente comma 3, possono continuare
ad esercire a condizione che si associno con
altre imprese, in una delle forme di società
di capitale previste dal codice
civile, anche come Associazione temporanea di imprese,
realizzando una unicità di gestione di
servizi di entità superiore ad una
percorrenza annua di 600.000 chilometri, nellambito
dei servizi rispettivamente limitrofi e
finitimi, che corrisponda agli
obiettivi contenuti nellatto di indirizzo i cui
principi sono da definirsi con successivo
atto normativo. Per i servizi in atto
gestiti dalle suddette imprese, che non si avvalgono
neanche della facoltà di associarsi di cui al
presente comma, lente concedente è
autorizzato a disporne la revoca,
senza pagamento di alcun contributo, e assegnare i servizi stessi,
previa razionalizzazione, ad altra impresa
nel rispetto di quanto stabilito
dallatto di indirizzo».