PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art. 1.
Oggetto della legge.
La presente legge disciplina in modo unitario ed organico:
a) la materia dei trasporti pubblici locali, intesi come tali i servizi adibiti
normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o
periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta
indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato;
b) le funzioni amministrative comunque pertinenti alla materia dei trasporti,
attribuite alla competenza propria o delegata della Regione, ai sensi del D.P.R. 14
gennaio 1972, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e delle altre leggi
Art. 2.
Finalità.
La Regione Calabria riconosce che il trasporto pubblico collettivo di persone
di interesse sia locale che regionale è servizio sociale primario e strumento necessario
per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico della Calabria, del
razionale assetto del territorio e della pianificazione urbanistica regionale anche nelle
sue interrelazioni con le aree contermini.
Art. 3.
Materie.
Al fine del conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, la
Regione:
a) disciplina le funzioni amministrative proprie e delegate attribuite alla
competenza regionale dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
e dalle altre leggi dello Stato;
b) predispone il piano regionale dei trasporti in concessione con la politica
di sviluppo regionale;
c) delinea la politica regionale dei trasporti collettivi e le sue
articolazioni settoriali al fine di realizzare il coordinamento dei servizi di trasporto
di persone per ricercare la massima economicità ed efficienza dei servizi stessi,
migliorando nel contempo l'offerta di trasporto, per assicurare una maggiore mobilità dei
cittadini;
d) predispone piani annuali o pluriennali di intervento sia per gli
investimenti che per l'esercizio dei trasporti pubblici regionali locali, in armonia con
le vigenti disposizioni regionali in materia di programmazione e di bilancio;
e) armonizza il piano regionale con il piano nazionale dei trasporti e con le
previsioni del piano regionale di sviluppo;
f) assicura la più ampia partecipazione degli enti ed organismi operanti nel
settore e delle forze economiche e sociali all'elaborazione del piano regionale dei
trasporti;
g) definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico sulla base di criteri
funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, prescindendo,
ove tali esigenze lo richiedano, dalle convenzioni tradizionali e storiche;
h) fissa i criteri direttivi e programmatici per la elaborazione dei piani di
bacino di traffico allo scopo di assicurare la coerenza col piano regionale dei trasporti
ed anche al fine del coordinamento tra i servizi esistenti;
i) fissa gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi di trasporto;
l) stabilisce le modalità di approvazione dei piani di bacino e dei
provvedimenti di organizzazione;
m) disciplina l'esercizio del trasporto pubblico, compreso quello urbano,
tenendo presente la connessione unitaria del servizio nell'ambito dei bacini di traffico e
favorendo la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;
n) provvede annualmente alla rilevazione dei costi effettivi dei trasporti
pubblici locali;
o) provvedere all'erogazione dei contributi di investimento e di esercizio, in
attuazione dei principi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
p) realizza il coordinamento e la ristrutturazione dei servizi pubblici di
trasporto collettivo di interesse regionale con la rete di servizi e di impianti fissi di
carattere ferroviario.
Titolo II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI
Art. 4.
Elenco funzioni.
Le funzioni amministrative regionali riguardano principalmente:
A) in materia di linee automobilistiche di interesse regionale:
1) la concessione all'esercizio;
2) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;
3) la concessione all'esercizio delle autostazioni;
4) la vigilanza sulle autostazioni dei servizi di linea;
5) le agevolazioni di viaggio a favore di particolari categorie di soggetti;
B)
Art. 5.
Attribuzione degli organi regionali.
La potestà di fissare i criteri ed indirizzi generali e di emanare direttive
relative ai trasporti regionali è attribuita al Consiglio regionale.
Al Consiglio regionale sono attribuite anche le competenze in materia di piani
e programmi, e le altre funzioni risultanti dai successivi articoli della presente legge.
Sono di competenza della Giunta regionale:
- la fissazione delle modalità da seguire nella formazione dei piani di
bacino, in coerenza con le direttive e i criteri generali indicati dal piano regionale dei
trasporti;
- l'esercizio delle funzioni relative all'esecuzione delle determinazioni del
Consiglio regionale;
- l'esercizio delle funzioni precisate dai successivi articoli della presente
legge;
- gli indirizzi generali di politica tariffaria in armonia con quanto previsto
dall'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
- la fissazione delle modalità di esercizio e la determinazione della tariffa
base regionale.
Titolo III
PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI
Art. 6.
Piano regionale trasporti.
La Giunta regionale, ricorrendo se del caso a prestazioni professionali di
esperti o di organismi specializzati, predispone lo schema del piano regionale trasporti,
sentito il parere degli enti e organismi indicati al punto f) dell'articolo 3 e del
Comitato Tecnico regionale dei Trasporti di cui al successivo articolo 7.
Il piano regionale dei trasporti è approvato dal Consiglio regionale e
costituisce il documento programmatico fondamentale della politica dei trasporti locali.
Esso contiene:
a) l'individuazione delle linee principali del trasporto su scala regionale e
interregionale, con riguardo al piano di sviluppo regionale ed al piano generale nazionale
dei trasporti;
b) l'individuazione delle linee del trasporto e le relative infrastrutture per
il collegamento dei bacini di traffico;
c) l'indicazione dell'ordine prioritario degli interventi tecnici in materia di
trasporti pubblici;
d) le direttive ed i criteri generali per la formazione dei piani di bacino;
e) la delimitazione territoriale dei bacini di traffico e la fissazione delle
direttive e dei criteri generali per la formazione dei piani di bacino;
f) le direttive da osservare da parte dei Comuni nella formazione degli
strumenti urbanistici per favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di
trasporto nei centri urbani.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali
al piano regionale dei Trasporti.
Alla formazione del piano regionale dei trasporti sono chiamati a partecipare
gli Enti locali e le forze sociali.
La partecipazione degli Enti locali si realizza attraverso riunioni a carattere
provinciale, da tenere presso ciascuna Amministrazione provinciale, con l'intervento dei
rappresentanti dei Comuni e della Provincia.
La partecipazione delle forze sociali si realizza mediante due distinte
riunioni a carattere regionale, da tenere presso gli uffici della Giunta, rispettivamente
con l'intervento dei responsabili regionali dei Sindacati maggiormente rappresentativi sul
piano nazionale e con l'intervento dei responsabili regionali delle organizzazioni dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale.
I contributi degli Enti locali al procedimento di formazione del piano
regionale devono pervenire entro il termine di 90 giorni dalle richieste.
In ogni caso le relazioni e i documenti forniti dalle componenti locali e dalle
forze sociali sono allegati al predetto progetto.
Art. 10.
Bacini di traffico.
Ai fini della presente legge per bacino di traffico s'intende un ambito
territoriale nel quale è attuato un sistema di trasporto pubblico in rapporto ai
fabbisogni di mobilità.
La determinazione territoriale dei bacini tiene conto delle esigenze
lavorative, scolastiche, sanitarie, turistiche, e viene definita dal piano regionale dei
trasporti.
Art. 11.
Piano di bacino.
Il piano di bacino, che sostanzia la specificazione o l'articolazione del piano
regionale dei trasporti, è elaborato nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati
dal piano regionale e dalle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi del 3°
comma del precedente articolo 5.
Il piano di bacino deve contenere:
a) il complesso dei servizi costituenti la rete di bacino, nonché le linee
interbacino;
b) gli interventi sulle infrastrutture al fine di migliorare il livello di
offerta del trasporto pubblico;
c) i programmi di investimento annuali e pluriennali coerenti e compatibili con
le previsioni dei programmi finanziari regionali;
d) l'entità e la dislocazione dei servizi di noleggio di autobus con
conducente;
e) il piano comunale dei trasporti urbani per i Comuni nei quali già esistono
servizi di trasporto pubblico urbano e per i Comuni che intendono istituirli.
Allo stato e fino a quando non sarà definito il piano regionale dei trasporti,
sono individuati i seguenti bacini: Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, nell'ambito
delle rispettive competenze territoriali provinciali.
La suddetta determinazione può essere modificata con deliberazione del
Consiglio regionale.
La Giunta regionale, e per essa il competente Assessorato, promuove le
necessarie reciproche intese tra Amministrazioni provinciali, Comunità montane, Comuni,
UU.SS.LL., Distretti scolastici e forze sociali e sindacali per addivenire alla
predisposizione del piano di bacino cui tali Enti sono interessati, fissando il termine di
redazione del piano.
Il piano di bacino è approvato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta.
Nell'ambito di ciascun bacino la Regione promuove la costituzione, entro
un'anno dall'approvazione del piano regionale dei trasporti, di un Consorzio tra i Comuni
e le Comunità montane competenti per territorio, avente lo scopo di esercitare le
funzioni di cui al successivo articolo.
Detti consorzi si intendono costituiti quando ad essi abbiano dato la propria
adesione i Comuni compresi nella circoscrizione dei bacini di trasporto, e le Comunità
montane in modo tale da rappresentare almeno tre quarti del numero complessivo dei Comuni
e delle Comunità montane nella circoscrizione del bacino, e della popolazione ivi
residente.
Se alla costituzione dei consorzi di bacino non si provvede nel termine di un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone i piani
di bacino tramite gli uffici regionali competenti e li sottopone all'approvazione del
Consiglio regionale, sentite le forze sociali di cui al precedente articolo 9.
A tal fine è consentito il ricorso alle prestazioni professionali di esperti e
di organismi specializzati.
Art. 12.
Titolo IV
CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA
Art. 13.
Classificazione dei servizi.
I servizi di trasporto pubblico, avuto riguardo al territorio servito, si
distinguono in:
a) servizi urbani;
b) servizi di linea extraurbani;
c) servizi di linea interregionali.
Sono servizi di linea extraurbani quelli che collegano Comuni diversi.
Sono servizi interregionali quelli che si svolgono parzialmente anche nel
territorio di altra Regione finitima.
La classificazione delle linee spetta all'autorità concedente.
Art. 14.
Tipologia dei servizi.
I servizi di trasporto pubblico, avuto riguardo alle caratteristiche di
esercizio, si distinguono in:
a) ordinari;
b) turistici, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche;
c) sperimentali, quando abbiano la finalità di accertare alcune
caratteristiche del traffico, anche in funzione dell'individuazione di nuove linee, o si
riferiscano all'introduzione di nuove tecnologie.
Art. 15.
Servizi soggetti a concessione - Requisiti.
Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si
effettuino in territorio regionale ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere
saltuario.
Tali concessioni vengono rilasciate a ditte di comprovata idoneità morale,
tecnica e finanziaria.
Art. 16.
Competenza rilascio autorizzazioni.
Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi
agricoli, sono rilasciate:
a) dal Sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del
Consiglio comunale, qualora la linea si svolga interamente nell'ambito del territorio di
un Comune;
b) dalla Giunta regionale, quando trattasi di autolinee che
colleghino Comuni diversi della Regione Calabria,
(parole soppresse) e servizi di linea
interregionali svolgentesi prevalentemente sul territorio di questa
Regione.
Art. 17.
Concessioni.
Le concessioni di linee di trasporto pubblico ordinarie di cui al precedente
articolo 14 sono di durata novennale.
Le concessioni sono rilasciate sulla base di un apposito disciplinare,
comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che
regolano la concessione stessa.
Il disciplinare di concessione viene firmato per accettazione dal
concessionario presso la sede dell'amministrazione competente, ai sensi della presente
legge, a rilasciare la concessione; in caso di modificazioni delle condizioni comprese nel
disciplinare si procederà alla stipulazione di atti aggiuntivi.
Per le linee di competenza regionale, ai sensi della presente legge, la
concessione è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale sulla base del
disciplinare di cui ai commi precedenti.
Le concessioni sono soggette a vidimazioni annuali.
Art. 18.
Istanza di concessione.
Le istanze per conseguire la concessione di un autoservizio di linea sono
presentate al Presidente della Giunta regionale o al Sindaco del Comune secondo le
rispettive competenze.
L'istanza di richiesta, redatta in carta legale, deve contenere:
a) le generalità del richiedente, ivi incluso il codice fiscale, il suo
domicilio e la sua sottoscrizione; per le società, la ragione sociale, la sede legale, il
codice fiscale e la sottoscrizione del rappresentante legale;
b) il tracciato della linea, le fermate e gli orari;
c) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
d) la dichiarazione di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) iscrizione nelle liste elettorali;
3) non avere riportato condanne penali o/e misure di prevenzione;
4) non avere carichi pendenti.
Art. 19.
Istruttoria, esame comparativo e preferenza.
L'ufficio che riceve l'istanza ne accerta la regolarità e la completezza e
può chiedere all'istante ogni informazione e documentazione utile all'individuazione del
soggetto e dell'oggetto della richiesta.
La richiesta sarà successivamente sottoposta all'esame del Consorzio di bacino
interessato che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni,
decorso il quale il parere si intende positivamente acquisito.
Acquisito il parere ai sensi del precedente comma, le istanze presentate, le
eventuali proposte del Consorzio di bacino e le questioni poste di ufficio da parte
dell'Amministrazione concedente, vengono valutate in una riunione istruttoria indetta ai
sensi della circolare Ministeriale del 18 luglio 1955, n. 326, intesa a raccogliere gli
elementi necessari per la eventuale comparazione anche ai fini della individuazione
dell'ordine di preferenza.
Hanno diritto di preferenza, a parità di condizioni tecniche e finanziarie, i
concessionari di autolinee finitime.
La finitimità va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma
alla loro interdipendenza economica e funzionale, considerata nell'ambito dei servizi del
bacino e dell'organizzazione delle linee per direttrici.
Per la concessione dei nuovi servizi si tiene conto anche dell'esigenza di
consentire dimensioni aziendali maggiormente rispondenti a criteri di funzionalità ed
economicità nonché dell'opportunità di assicurare la stabilità di impiego del
personale dipendente utilizzato.
I criteri preferenziali di cui ai precedenti comma del presente articolo sono
influenti quando trattasi di concessionario che:
1) invitato dall'amministrazione concedente ad identificare i propri servizi
non vi abbia provveduto nel termine fissato o non vi abbia provveduto affatto;
2) si sia reso responsabile di gravi disservizi pregiudizievoli della sicurezza
e regolarità di esercizio.
Il provvedimento, ivi incluso il diniego opposto ai richiedenti in concorrenza,
sono atti amministrativi definitivi.
Successivamente l'ufficio preposto al servizio provvede ad acquisire le
sottoscrizioni delle parti, previo accertamento dell'avvenuto versamento della tassa di
concessione e del contributo di sorveglianza, al repertorio dell'atto esecutivo, a
promuovere, se del caso, la registrazione fiscale.
Art. 20.
Riorganizzazione dei servizi esistenti.
La Giunta regionale, al fine di dare all'utenza una migliore offerta dei
servizi di trasporto sotto il profilo qualitativo e quantitativo dei medesimi e di
ottenere una più razionale utilizzazione delle risorse, può procedere all'adozione di
provvedimenti di indirizzo con i quali si manifestano le più opportune iniziative che i
vari concessionari saranno tenuti ad adottare nello stesso comprensorio, per conseguire la
massima economicità ed efficienza dei servizi.
Le imprese, invitate a dare pratica attuazione al deliberato
dell'amministrazione in esecuzione del precetto riportato al comma precedente, se non
ottemperano alla prescrizione, incorrono nella decadenza delle concessioni di cui
all'articolo 24 lettera b).
Art. 21.
Abolizione divieto di carico.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa
dell'approvazione dei piani bacino, la Giunta regionale coordina i servizi, tenuto conto
dell'equilibrio funzionale ed economico delle Aziende interessate, al fine di pervenire
all'abolizione dei divieti di carico.
In ogni caso, i divieti di carico devono intendersi aboliti decorsi sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
Restano confermate le limitazioni di carico imposte a tutela del traffico delle
Ferrovie dello Stato.
I principi di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modalità di
esercizio dei servizi di nuova istituzione.
La diversificazione tra i servizi afferenti a varie concessioni viene attuata
con opportuno sfalsamento di orario sempre che le corse rispondono ad esigenze di pubblico
interesse.
Art. 22.
Concessioni: scadenza del termine.
I provvedimenti scaduti possono essere rinnovati.
L'istanza di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione concedente
almeno sei mesi prima della scadenza.
Il rinnovo della concessione sarà rilasciato a condizione che il richiedente
abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente
provvedimento e nel disciplinare.
Art. 23.
Variazione o sostituzione - Cessione - Rinunzia.
Qualsiasi variazione soggettiva della ditta concessionaria deve essere
preventivamente approvata dall'amministrazione concedente.
La cessione della concessione di autolinee senza l'approvazione
dell'amministrazione concedente è nulla.
La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di
concessione, prima che la cessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice
rinunzia alla concessione da parte del titolare nei confronti dell'Ente cui spetta
accordare la concessione.
In tutti i casi di variazione o sostituzione della ditta o di modificazione
dello stato giuridico dell'impresa concessionaria, il personale dipendente conserva i
diritti acquisiti in quanto riconoscibili ai sensi della vigente normativa.
Art. 24.
Decadenza.
Il concessionario incorre nella decadenza della concessione quando:
a) non inizi il servizio entro trenta giorni dalla data di rilascio della
concessione, oppure iniziatolo, lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo svolga con ripetute
e gravi irregolarità;
b) non ottemperi alle disposizioni impartite dall'amministrazione concedente o
ne ostacoli i provvedimenti, ovvero commetta gravi e ripetute irregolarità;
c) non osservi gli obblighi contenuti nell'atto di concessione e nel
disciplinare;
d) venga a mancare dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 18.
La pronuncia di decadenza, nelle fattispecie suddette, deve essere preceduta da
due diffide intimate al concessionario con lettera raccomandata A.R.; nel caso di cui alla
lettera d), decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.
La decadenza si estende a tutte le concessioni, di cui è titolare il
concessionario, quando questi abbia perso i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria
oppure non osservi i contratti collettivi di lavoro.
La pronuncia di decadenza della concessione per inadempienza degli impegni
previsti dal disciplinare non attribuisce il diritto ad alcun indennizzo.
Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile potranno essere rilevati
a prezzo di mercato dall'amministrazione concedente, con diritto di prelazione, al netto
degli eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non
ammortizzati.
Art. 25.
Tassa e contributo di sorveglianza.
La concessione è assoggettata al pagamento della tassa di concessione e del
contributo di sorveglianza regionale, nella misura indicata dalle disposizioni in vigore.
Art. 26.
Provvedimenti di emergenza.
In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto, la Regione, fatti
salvi altri provvedimenti previsti dalla legge, qualora sussistano ragioni di pubblico
interesse che postulano la necessità della prosecuzione del servizio stesso, adotta in
via di urgenza i provvedimenti indispensabili ad assicurare il tempestivo ripristino del
servizio pubblico mediante l'affidamento coattivo del servizio ad una impresa di trasporto
della zona o, in carenza, ad imprese di zone limitrofe, disciplinando contestualmente i
conseguenti rapporti amministrativi con particolare riguardo alla determinazione del
corrispettivo.
Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma precedente, la Regione può
disporre la requisizione in uso dei veicoli, delle attrezzature, degli impianti e dei
locali, in disponibilità al già esercente e strettamente necessari ad assicurare la
prosecuzione dei servizi secondo il normale programma di esercizio.
Contestualmente al provvedimento di requisizione di beni di cui al precedente
comma la Giunta determina anche il corrispettivo per l'uso dei beni stessi a favore degli
aventi diritto.
Il provvedimento di requisizione in uso è notificato nella forma degli atti
giudiziari.
Il soggetto interessato entro dieci giorni dalla notifica ha facoltà di
rifiutare, con atto scritto, l'entità del corrispettivo.
In tal caso la Regione nomina un Collegio di tre arbitri, di cui uno designato
da ciascuna delle parti e il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, dal
Presidente del Tribunale.
Le forme straordinarie di gestione non possono superare la durata di due anni.
Entro tale termine la Regione procede alla definizione disciplinare
organizzativa di emergenza tenendo conto della indicazione dei piani di bacino ove
approvati.
Art. 27.
Vigilanza: accertamenti e sanzioni.
Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni impartite
dall'amministrazione concedente per garantire la regolarità e l'esercizio dei servizi
pubblici automobilistici.
Costituiscono, tra l'altro, violazione alle norme che regolano l'esercizio del
trasporto pubblico i seguenti disservizi:
a) variazione abusiva dei percorsi non giustificata da cause di forza maggiore;
b) variazione degli orari senza preventiva autorizzazione;
c) ritardi, non dipendenti da causa di forza maggiore, pregiudizievoli della
finalità precipua del servizio;
d) variazione della tariffa senza preventiva autorizzazione;
e) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.
Costituiscono gravi violazioni delle norme che regolano l'esercizio del
trasporto pubblico i seguenti disservizi:
a) soppressione, in tutto o in parte, delle corse previste dai programmi di
esercizio;
b) impiego di materiale rotabile destinato ad uso diverso da quello del
servizio pubblico di linea;
c) impiego di autobus non revisionati;
d) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida degli autobus,
nonché di altro personale per il quale non sia instaurato regolare rapporto di lavoro,
salvo deroghe previste dalle norme in vigore;
e) mancato impiego del secondo agente nei casi prescritti;
f) assicurazione RC non assolta;
g) mancata emissione dei documenti di viaggio;
h) mancata osservanza del contratto di lavoro.
Fatta salva la pronuncia di decadenza di cui all'articolo 24, i fatti che
comportano le violazioni di cui ai precedenti commi 2° e 3° sono puniti nei casi di cui
al secondo comma, con la sanzione pecuniaria da un minimo di lire 250.000 ad un massimo di
lire 500.000 e, nei casi di cui al terzo comma, con la sanzione pecuniaria da un minimo di
lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000.
Gli uffici addetti alla vigilanza dei servizi automobilistici di linea
istituiscono il registro delle inadempienze sul quale vengono annotate le singole
violazioni.
Art. 28.
Condizioni di trasporto: sanzioni.
Le ditte concessionarie stabiliscono, con apposito regolamento, le condizioni
di trasporto non previste dalle leggi regionali.
Il predetto regolamento dovrà, fra l'altro, disciplinare:
- i casi di precedenza nel trasporto, nel rispetto del 2° comma dell'articolo
1679 del Codice Civile;
- le modalità di presentazione dei reclami;
- il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti smarriti.
Il regolamento è soggetto ad approvazione dell'Ente concedente.
I biglietti di viaggio rilasciati dalle aziende esercenti autoservizi di linea
debbono contenere le seguenti indicazioni:
1) il nominativo dell'azienda che effettua il trasporto;
2) la linea e il percorso per cui i biglietti vengono rilasciati;
3) il prezzo del biglietto;
4) la data del rilascio ed eventualmente la validità del biglietto medesimo.
I viaggiatori dei mezzi di pubblico trasporto sprovvisti di valido documento di
viaggio, sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche
al pagamento di una sanzione amministrativa pari a tre volte il costo del biglietto, con
un minimo non inferiore a lire 10.000 qualora il pagamento avvenga sul mezzo di trasporto
ed a lire 20.000 negli altri casi.
All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvede il
personale delle aziende esercenti iscritto al libro matricola.
La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la
consegna di una copia del verbale.
L'importo della sanzione amministrativa spetta all'impresa e non può essere
destinata a ripartizione tra gli organi accertatori delle relative infrazioni.
Sugli autobus adibiti a servizio pubblico di linea è fatto divieto di fumare.
I trasgressori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa
prevista dalla legge 11 novembre 1975, n. 584.
All'accertamento e alla contestazione dell'infrazione provvede il personale di
cui al precedente comma 6° con le modalità e le procedure stabilite dall'articolo 8
della predetta legge 584/1975.
L'organizzazione del servizio di riscossione dei proventi delle oblazioni è
disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Interno 24 marzo
1977 di attuazione della legge n. 584/1975.
Art. 29.
Orario regionale.
Gli orari in vigore sui servizi di linea di interesse regionale e locale
vengono compilati su modelli uniformi predisposti dal competente assessorato al fine di
consentire la pubblicazione dell'orario regionale e favorire la fruizione dei servizi da
parte del maggior numero di utenti.
Il predetto assessorato definisce i criteri per la redazione tecnica e la
compilazione dell'orario regionale e della sua articolazione, nonché dei modi di
diffusione sul territorio regionale.
Art. 30.
Trattamento giuridico ed economico del personale.
Al personale dipendente dalle aziende che esercitano pubblici servizi di
trasporto collettivo è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo previsto dal
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e della legge 1° febbraio 1978, n. 30, in quanto
applicabili.
A tutti i dipendenti della medesima azienda si applica il trattamento normativo
ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli
autoferrotranvieri nella parte che si riferisce alle aziende del settore, e degli accordi
integrativi aziendali da detto contratto consentiti. Restano comunque valide le posizioni
normative ed economiche già acquisite presso le rispettive aziende.
Art. 31.
Organici delle aziende concessionarie.
(comma
abrogato)
L'amministrazione concedente può altresì autorizzare l'impiego dell'agente
unico fatte salve le procedure previste dal contratto nazionale di lavoro.
Le aziende che si applicano il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sono tenute ad
avere in pianta organica un direttore di esercizio.
Le altre aziende sono tenute ad avere in pianta organica un responsabile di
esercizio.
L'assunzione per le qualifiche funzionali di cui ai commi che precedono è
subordinata all'approvazione dell'amministrazione concedente.
Art. 32.
Funzioni amministrative e relative al personale.
La Giunta regionale vigila sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di
regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende di trasporto
collettivo e adotta i seguenti provvedimenti:
a) decisione in via definitiva sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di
qualifica;
b) determinazione delle misure delle trattenute sugli stipendi e paghe per
risarcimento di danni arrecati all'azienda o all'esercizio di trasporto;
c) nomina del Presidente del consiglio di disciplina nel rispetto della
procedura prevista dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.
Nella vigilanza di cui al precedente comma rientrano in particolare:
1) la vigilanza sull'orario di lavoro del personale addetto alle linee;
2) il controllo degli organici delle aziende così come determinati dalla
Giunta regionale;
3) il riconoscimento della estensione delle norme dell'equo trattamento;
4) l'esame degli esposti individuali sulla inapplicazione delle norme di legge
e contrattuali;
5) il controllo del rispetto dei protocolli d'intesa stipulati tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Titolo V
SERVIZI DI NOLEGGIO E DA PIAZZA
Art. 33.
Art. 34.
Norme transitorie.
Le concessioni in atto, già rilasciate secondo la disciplina previgente, sono
confermate di diritto.
Ai fini del comma precedente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le ditte attualmente concessionarie di linee di competenza regionale
dovranno presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di conferma delle
concessioni stesse, che verrà assentita dalla Giunta regionale sulla base di apposito
disciplinare.
E' fatta salva la procedura prevista dal primo comma del precedente articolo
19.
Fino all'approvazione del piano regionale dei trasporti, di cui all'articolo 6,
e alla conseguente riorganizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 20 della presente
legge, la Giunta regionale potrà procedere al rilascio di nuove concessioni soltanto in
caso di riconosciuta esigenza di provvedere a gravi carenze di servizi, su parere
favorevole espresso dalla riunione istruttoria di cui all'articolo 19, sentiti, per ognuno
dei bacini di traffico provvisoriamente individuati dall'articolo 11, l'Amministrazione
provinciale, le Comunità montane, i Comuni, le Unità Sanitarie Locali e i Distretti
scolastici interessati e le forze sociali e sindacali.