(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1983, n. 22.
Fondo regionale finalizzato al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto. Unificazione degli interventi.
(Pubb. in Boll.Uff. 20 luglio 1983, n. 51)
 

(-n.d.r.-La presente legge, per effetto degli arrt. 16 comma 5 29 della L.R. 7 agosto 1999 n. 23,  perderà efficacia dal 1° gennaio 2002)

Art. 1

1. Ferma restando la normativa stabilita:

- dalle leggi regionali in materia di abbonamenti preferenziali per studenti pendolari e lavoratori dipendenti;

- dalle leggi regionali in materia di applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private;

- la liquidazione dei rispettivi rimborsi e anticipazione viene a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 1983 disciplinato dai successivi artt.

Art. 2

1. A partire dal 1 gennaio 1983, le provvidenze previste dalla legge regionale 30 novembre 1977, n. 30, e 2 giugno 1980, n. 26, vengono conglobate ai contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, ed erogati con le stesse modalità stabilite dalla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7. Ai fini della quantificazione del maggior costo derivante dall'applicazione del contratto unico, alle imprese aventi titolo viene riconosciuto un costo di esercizio ragguagliato alla entità delle erogazioni effettuate per l'anno 1982 alle imprese medesime.

2. Il costo sociale dello sconto eccedente la riduzione di cui al 2 comma dello art. 3 della legge regionale 16 maggio 1981, n. 7, viene rimborsato, a decorrere dal 1 gennaio 1983, in modo forfettario, a trimestralità anticipate, alle aziende pubbliche e private, che ne hanno titolo, in misura pari ai rimborsi che le medesime hanno conseguito per lo anno 1982.

3. Eventuali incrementi o decrementi verranno compensati con i contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto.

Art. 3

Art. 4

1. Resta fermo l'obbligo per le imprese e aziende di corredare il conto di esercizio annuale delle documentazioni giustificative delle spese e delle entrate e di trasmettere, inoltre, mensilmente gli elenchi nominativi degli abbonati a tariffa preferenziale.

Art. 5

Art. 6

1. I fondi di cui:

- all'articolo 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 26 determinati in ciascun esercizio finanziario con legge di approvazione del bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 1983 confluiranno sul cap. relativo al Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private istituito con legge regionale 24 marzo 1982, n. 7.

2. Le spese previste dal capitolo predetto vengono considerate obbligatorie.