(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 11 luglio 1983, n. 22.
Fondo regionale finalizzato al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei
servizi di trasporto. Unificazione degli interventi.
(Pubb. in Boll.Uff. 20 luglio 1983, n. 51)
(-n.d.r.-La presente legge, per effetto degli arrt.
16 comma 5
e
29 della L.R. 7 agosto 1999 n. 23,
perderà efficacia dal 1° gennaio 2002)
Art. 1
1. Ferma restando la normativa stabilita:
- dalle leggi regionali in materia di abbonamenti preferenziali per studenti pendolari e
lavoratori dipendenti;
- dalle leggi regionali in materia di applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno
1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private;
- la liquidazione dei rispettivi rimborsi e anticipazione viene a decorrere dall'esercizio
finanziario dell'anno 1983 disciplinato dai successivi artt.
Art. 2
1. A partire dal 1 gennaio 1983, le provvidenze previste dalla legge regionale 30 novembre
1977, n. 30, e 2 giugno 1980, n. 26, vengono conglobate ai contributi di esercizio
finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di
trasporto, ed erogati con le stesse modalità stabilite dalla legge regionale 24 marzo
1982, n. 7. Ai fini della quantificazione del maggior costo derivante dall'applicazione
del contratto unico, alle imprese aventi titolo viene riconosciuto un costo di esercizio
ragguagliato alla entità delle erogazioni effettuate per l'anno 1982 alle imprese
medesime.
2. Il costo sociale dello sconto eccedente la riduzione di cui al 2 comma dello art. 3
della legge regionale 16 maggio 1981, n. 7, viene rimborsato, a decorrere dal 1 gennaio
1983, in modo forfettario, a trimestralità anticipate, alle aziende pubbliche e private,
che ne hanno titolo, in misura pari ai rimborsi che le medesime hanno conseguito per lo
anno 1982.
3. Eventuali incrementi o decrementi verranno compensati con i contributi di esercizio
finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di
trasporto.
Art. 3
Art. 4
1. Resta fermo l'obbligo per le imprese e aziende di corredare il conto di esercizio
annuale delle documentazioni giustificative delle spese e delle entrate e di trasmettere,
inoltre, mensilmente gli elenchi nominativi degli abbonati a tariffa preferenziale.
Art. 5
Art. 6
1. I fondi di cui:
- all'articolo 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 26 determinati in ciascun
esercizio finanziario con legge di approvazione del bilancio, a decorrere dall'esercizio
finanziario dell'anno 1983 confluiranno sul cap. relativo al Fondo per il ripiano dei
disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private istituito con legge regionale 24
marzo 1982, n. 7.
2. Le spese previste dal capitolo predetto vengono considerate obbligatorie.