LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1983, n. 22.
Fondo regionale finalizzato al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto. Unificazione degli interventi.
(Pubb. in Boll.Uff. 20 luglio 1983, n. 51)


Art. 1

1. Ferma restando la normativa stabilita:
- dalle leggi regionali in materia di abbonamenti preferenziali per studenti pendolari e lavoratori dipendenti;
- dalle leggi regionali in materia di applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private;
- la liquidazione dei rispettivi rimborsi e anticipazione viene a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 1983 disciplinato dai successivi artt.


Art. 2

1. A partire dal 1 gennaio 1983, le provvidenze previste dalla legge regionale 30 novembre 1977, n. 30, e 2 giugno 1980, n. 26, vengono conglobate ai contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, ed erogati con le stesse modalità stabilite dalla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7. Ai fini della quantificazione del maggior costo derivante dall'applicazione del contratto unico, alle imprese aventi titolo viene riconosciuto un costo di esercizio ragguagliato alla entità delle erogazioni effettuate per l'anno 1982 alle imprese medesime.

2. Il costo sociale dello sconto eccedente la riduzione di cui al 2 comma dello art. 3 della legge regionale 16 maggio 1981, n. 7, viene rimborsato, a decorrere dal 1 gennaio 1983, in modo forfettario, a trimestralità anticipate, alle aziende pubbliche e private, che ne hanno titolo, in misura pari ai rimborsi che le medesime hanno conseguito per lo anno 1982.

3. Eventuali incrementi o decrementi verranno compensati con i contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto.


Art. 3

1. A partire dall'anno 1982 gli interventi finanziari rivenienti dal Fondo di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7, devono essere ripartiti facendo riferimento al seguente criterio:
- alle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto di competenza degli Enti locali, viene destinata una somma pari alle spese sostenute dagli enti interessati nei relativi bilanci per l'anno 1981, variata dello stesso indice percentuale che viene stabilito dal Governo Centrale in sede di formazione della legge finanziaria per la dotazione del Fondo Nazionale Trasporti;
- alle aziende private che esercitano autolinee in concessione di competenza regionale viene destinata la residua somma.


Art. 4

1. Resta fermo l'obbligo per le imprese e aziende di corredare il conto di esercizio annuale delle documentazioni giustificative delle spese e delle entrate e di trasmettere, inoltre, mensilmente gli elenchi nominativi degli abbonati a tariffa preferenziale.


Art. 5

1. La legge regionale 24 marzo 1982, n. 7,viene emendata nei sotto notati artt.:

Articolo 5 - comma 1

"il paragrafo 3 della lett. b) viene riportato sotto la lett. a) al punto 6";

Articolo 8 - comma 4

viene emendato nel seguente modo:
dopo la parola contributi inserire "anche a titolo di acconto";

Articolo 8 - comma 5

il comma viene sostituito dal seguente testo:
"nelle more della determinazione dei costi standardizzati consuntivi e della quantificazione dei contributi di cui al precedente art. 5, gli acconti vengono erogati sulla scorta di un piano di riparto approvato dalla Giunta regionale sulla base degli standards determina ti in via preventiva, delle percorrenze autorizzate e del maggior costo derivante dall'applicazione del contratto unico, rapportandone l'entità ai finanziamenti annui";

Articolo 8

dopo il 6 comma inserire il seguente testo:
"sulla base degli elementi suddetti la Giunta regionale delibera i recuperi o i contributi a conguaglio.

2. Per i servizi di trasporto che si svolgono sotto la competenza dei Comuni la documentazione di cui al 4 comma deve essere convalidata dal Sindaco del Comune competente.

3. L'erogazione dei contributi di cui al 1 comma del presente articolo è subordinata alla presentazione da parte dell'azienda o impresa interessata delle seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione di regolare esercizio, salvo che modifiche o interruzioni del servizio avvengano in conseguenza di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, o siano derivati da causa di forza maggiore;
b) dichiarazione di regolare gestione o di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro o dal rispetto delle leggi sulle assicurazioni sociali.

4. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, salvo quanto disposto nei successivi commi.

5. Gli Enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali, all'interno dei propri bilanci, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di 5 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 1982.

6. La verifica di attuazione del piano, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9 bis del D.L.17 gennaio 1977 n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62 deve essere effettuata mediante resoconti semestrali.


Art. 6

1. I fondi di cui:
- all'articolo 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 26 determinati in ciascun esercizio finanziario con legge di approvazione del bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 1983 confluiranno sul cap. relativo al Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private istituito con legge regionale 24 marzo 1982, n. 7.

2. Le spese previste dal capitolo predetto vengono considerate obbligatorie.