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testo storico)
LEGGE
REGIONALE 22 maggio 2002, n. 23
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale finanziario (Collegato alla manovra
di finanza regionale) Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22
maggio 2002, n. 9 supplemento straordinario n. 8) )
Art. 1
«1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un
contributo complessivo in conto capitale pari ad euro 2.062.311,14 in
favore della Società "Stretto di Messina" S.p.A., quale quota per gli
oneri di integrazione ed aggiornamento del progetto di massima del Ponte
sullo Stretto di Messina, da erogare in due annualità rispettivamente di
euro 1.374.829,74 per l’anno 2002 ed euro 687.481,40 per l’anno 2003, con
allocazione all’UPB 2.3.05.02 (capitolo 23050202) dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2002».
(-n.d.w.-
All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede, per l’anno
2002, con le risorse allocate nella stessa UPB
2.3.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002,
mediante riduzione di euro 1.374.829,74 dello stanziamento di cui al
capitolo 23040202. L’onere finanziario derivante dall’autorizzazione di
spesa disposta per l’anno 2003, pari ad euro 687.481,40, trova copertura
finanziaria nel bilancio pluriennale 2002/2004. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di
cui all’art. 10 della legge regionale 4/2/2002, n. 8).
2. Al fine di assicurare l' attuazione dei corsi di laurea delle
professioni sanitarie, di durata triennale, da parte dell' Università degli Studi Magna
Grecia di Catanzaro, regolarmente autorizzati
ai sensi della vigente normativa statale, la Giunta regionale è autorizzata
a concedere all' Università medesima un contributo
per ogni corso effettivamente attivato e per i tre anni di
durata del corso stesso, nell' ambito della autorizzazione della
spesa complessiva massima per il triennio 20022004 di Euro
3.000.000,00, di cui Euro 1.000.000,00 a carico del bilancio
2002.
3. Al fine di provvedere all' istruttoria bancaria dei progetti
presentati nell' ambito dell' attuazione del patto territoriale della
Piana di Gioia Tauro, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
alla società Patto Territoriale S.p.A. di Gioia Tauro, un
contributo di Euro 619.748,00.
4. Al fine di promuovere il riequilibrio della struttura finanziaria
della società GIAS (Gruppo Industriale Alimenti Surgelati)
di Mongrassano, la Giunta regionale è autorizzata
ad assegnare una tantum la
somma di Euro 2.500.000,00 alla FINCALABRA
S.p.A. per interventi finalizzati a tale titolo nella
forma di prestiti partecipativi
"e/o
partecipazione al capitale".
5. Al fine di ripristinare la somma di Euro 645.054,00 gia impiegata ed eliminata dal bilancio regionale,
è autorizzata per
l' esercizio finanziario 2002 la spesa di pari importo da destinare
al comune di Catanzaro per lavori di consolidamento del complesso
monumentale S. Giovanni e via Carlo V, secondo
quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 1467 del
27/3/1998.
6. Per la sottoscrizione da parte della Regione della quota
del capitale sociale della società consortile per azioni Consorzio
per la promozione della cultura e degli studi universitari di
Crotone ai sensi dell' art. 16, lett. q), dello Statuto è autorizzata
per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro
100.000,00.
7. Per favorire la conoscenza e la promozione dei prodotti
agroalimentari è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la
spesa di Euro 500.000,00.
8. Per l' adesione della Regione Calabria alla Fondazione Politeama Citta di Catanzaro
è autorizzata per l' esercizio finanziario
2002 la spesa di Euro 1.000.000,00.
9. Per il completamento delle infrastrutture del Centro di
Servizi Regionali e di Ricerca, Formazione e Sviluppo Agroalimentare
di Lamezia Terme, è autorizzata per l' esercizio finanziario
2002 la spesa di Euro 500.000,00.
10. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune
di Cutro un contributo straordinario per il cofinanziamento della
realizzazione della caserma militare.
11. Per l' intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 1.300.000,00.
12.
<< La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione
«Madonna dello Scoglio» con sede in Placanica un contributo straordinario per le opere eseguite e/o da eseguire di
riqualificazione, conservazione e valorizzazione dell’area Santuario «Madonna
dello Scoglio» in località S. Domenica di Placanica>>.
13. Per l' intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 300.000,00.
14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune
di Taverna un contributo straordinario per attività inerenti alla
promozione e valorizzazione della figura e dell' opera di Mattia
Preti.
15. Per l' intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 50.000,00.
16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi
ai comuni per la realizzazione di strutture mobili di accesso sulle
spiagge libere.
17. Per l' intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio Finanziario 2002 la spesa di Euro 100.000,00.
18. Per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza
della Montagna del Mediterraneo è autorizzata per l' esercizio
finanziario 2002 la spesa di Euro 500.000,00.
19. All' onere derivante dai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 e 18 si provvede con la quota parte corrispondente
nelle rispettive UPB 2.3.05.02 (capitolo 23040202),
6.1.05.01 (capitolo 61050103), 2.4.01.01 (capitolo 24010102),
2.2.02.02 (capitolo 22020209), 3.2.03.01 (capitolo 32030123),
5.2.01.03 (capitolo 52010302), 2.2.04.08 (capitolo 22040816),
5.2.01.02 (capitolo 52010236), 1.2.04.06 (capitolo 12040607),
3.2.03.01 (capitolo 32030122), 5.2.03.01 (capitolo 52030108),
5.2.01.02 (capitolo 52010235), 2.2.01.03 (capitolo 22010308) e
3.2.04.04 (capitolo 32040405) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l' anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico
di cui all' art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.
Art. 2
1. Per gli interventi relativi al sostegno della nascita e sviluppo
delle PMI nei settori dell' artigianato, del turismo e dei
servizi, le cui domande di finanziamento sono state esaminate e
valutate favorevolmente, secondo procedure preesistenti, dal
competente Assessorato al Lavoro, è autorizzata per l' esercizio
finanziario 2002 la spesa complessiva di Euro 14.300.000,00,
con allocazione all' l' PB 2.2.02.08 (capitolo 22020803) dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2002.
2. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente
comma 1, sono riesaminate e definite dalle competenti
strutture del Dipartimento Formazione Professionale e Politiche
del Lavoro, applicando le procedure e gli aiuti previsti dall' art.
31 quater della Legge regionale 2 maggio 2001, n.
7.
Art. 3
1. In deroga a quanto stabilito dall' art. 2 della Legge regionale
31/7/1987, n. 24, il programma previsto dallo stesso articolo
per l' esercizio finanziario 2002, è predisposto ed approvato
definitivamente con delibera della Giunta regionale.
«2. Per la sottoscrizione da parte della Regione
Calabria della quota di aumento del capitale sociale della Società di
Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (S.O.GA.S) S.p.A., nella misura
massima di partecipazione del 50 per cento - ai sensi dell’art. 16, lett.
q) dello Statuto - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa
di euro 5.532,78 allocata all’UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050102) dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2002.
3. Al fine di concorrere al ripianamento delle
ulteriori perdite accertate in sede di bilancio della Società di Gestione
per l’Aeroporto dello Stretto (S.O.GA.S) S.p.A., nella misura di
partecipazione del 50 per cento, è autorizzata per l’esercizio finanziario
2002 la spesa di euro 1.183.298,33 allocata all’UPB 2.3.05.01 (capitolo
23050103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.
4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 2 e 3 -
valutati in complessivi euro 1.188.831,11 - si provvede mediante riduzione
di pari importo dello stanziamento dell’UPB 3.2.03.03 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2002. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di
cui all’art. 10 della legge regionale 4.2.2002, n. 8, nonché a compiere
tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al
precedente comma 2».
La Giunta regionale
è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui
all' art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.
Art. 4
1. A valere sullo stanziamento dell' UPB 5.2.01.02 (capitolo
3132104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002,
la somma di Euro 250.000,00 e destinata al finanziamento di
servizi di informazione, assistenza e promozione idonei ad attrarre
o localizzare sul territorio regionale le produzioni cinematografiche,
televisive e audiovisive o multimediali.
2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, disciplina le modalità attuative degli interventi
di cui al precedente comma.
3. A valere sullo stanziamento previsto dalla Legge regionale
19/4/1985, n. 16 di cui all' UPB 5.2.01.02 (capitolo
3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002,
ed in deroga alle procedure previste dall' art. 3 della stessa legge,
la somma di Euro 882.500,00 è destinata ad interventi straordinari
in materia di promozione culturale da approvarsi con delibera
della Giunta regionale.
4. A valere sullo stanziamento previsto dalla Legge regionale
12.11.1984, n. 31 di cui all' UPB 5.2.02.02 (capitolo
3314201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002,
ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma
di Euro 250.500,00 è destinata ad interventi straordinari per il
sostegno e la promozione delle attività sportive da approvarsi
con delibera della Giunta regionale.
5. A valere sullo stanziamento previsto dalla Legge regionale
19/4/1985, n. 17 di cui all' UPB 5.2.01.01 (capitolo
3131102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002,
ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma
di Euro 50.000,00 è destinata a contributi straordinari in favore
di comuni per la realizzazione e la gestione delle relative biblioteche.
Art. 5
1. La Regione, al fine di potenziare la competitività del sistema
dell' offerta turistica locale, realizza e sostiene, anche di
intesa con enti pubblici e soggetti privati, interventi strutturali,
iniziative ed eventi idonei a valorizzare e promuovere la ristorazione
e l' enogastronomia eccellenza calabrese. La Giunta regionale,
con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative
per la concessione degli aiuti ai soggetti privati, nel rispetto
di tutte le condizioni previste dalla normativa regionale e comunitaria
in materia.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di
Euro
52.000,00.
3. La Giunta regionale in deroga alle procedure di cui alla
Legge regionale 12.4.1990, n. 21 e successive modificazioni ed
integrazioni è autorizzata a concedere contributi una tantum
in favore dei
«titolari delle
parrocchie interessate»
per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento
e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero
pastorale.
«La liquidazione e
l’emissione degli ordinativi di pagamento devono essere comunque
effettuati secondo le modalità previste dall’art. 45 della legge regionale
4 febbraio 2002, n. 8».
4. Per altri interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 902.500,00.
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi
ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo socio-assistenziale.
6. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 137.500,00.
7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi
ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo
sanitario.
8. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzato
per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 112.500,00.
9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
al Consorzio Raccolta Differenziata Valle Crati per il
monitoraggio dei rischi di inquinamento ambientale.
10. Per l' intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 40.000,00.
11. All' onere derivante dai precedenti commi 2, 4, 6, 8 e 10,
si provvede con la quota corrispondente nelle rispettive UPB
2.2.01.04 (capitolo 22010410), 5.2.03.01 (capitolo 52030109),
6.2.01.07 (capitolo 62010704), 6.1.01.04 (capitolo 61010402) e
3.2.01.02 (capitolo 32010206) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l' anno 2002.
La Giunta regionale
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico
di cui all' art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.
Art. 6
1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti di
diritto privato, appositamente costituiti, con sede o filiali in Calabria,
lo svolgimento di servizi, da definire con specifico atto
della Giunta regionale, svolti in precedenza dalla Regione attraverso
la fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 24
giugno 1997, n. 196 a condizione di ottenere conseguenti economie
di gestione e a condizione che tali soggetti privati impieghino
e stabilizzino gli stessi lavoratori temporanei a suo tempo
impiegati, oltre ai lavoratori utilizzati in progetti socialmente
utili o di pubblica utilità della Regione o degli Enti locali, nella
misura non inferiore al trenta per cento del numero dei lavoratori
complessivamente impiegati.
2. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata
per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro
6.000.000,00, con allocazione all’UPB 1.2.04.01 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2002.
3. All’onere derivante dai precedenti commi 1 e 2, si provvede
mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell’UPB
8.2.01.04 (cap. 82010402) dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui
all’art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. In attuazione dell’art. 63 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.
112, le risorse già disponibili o che si renderanno disponibili per
mancata utilizzazione sulle tipologie d’intervento di edilizia
agevolata del programma quadriennale 92/95 della Legge 17
febbraio 1992, n. 179, nonché per mancato utilizzo delle risorse
già destinate ai buoni casa di cui ai capitoli di spesa 2322203,
2322207, 2322208, 2322209, 2322212, 2322213, 2322214,
2322217, 2322219, 2322221, 2322222, 2322224, 2322226,
2322228 del bilancio dell’anno 2002, sono destinati:
— ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore
di imprese edilizie e di cooperative di abitazione, diretti alla
costruzione ed al recupero di alloggi da assegnare in proprietà
e/o in affitto per favorire l’adeguamento dell’offerta abitativa
nell’ambito dei programmi innovativi in ambito urbano di cui
all’art. 4 della Legge n. 21 dell’8/2/2001 promovendo l’accesso
all’abitazione alle categorie meno abbienti;
— ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore
di imprese edilizie e di cooperative di abitazione, diretti alla
costruzione ed al recupero di alloggi, da assegnare in proprietà,
da realizzare all’interno di Programmi di Recupero Urbano ed
utilmente posizionate nelle graduatorie di precedenti bandi di
concorso, al fine di promuovere l’accesso all’abitazione alle
categorie
meno abbienti;
— ad interventi in locazione rivolti alla soluzione di problemi
abitativi degli studenti universitari fuori sede;
— per assicurare la totale copertura della spesa occorrente
per il completamento delle strutture avviate dalle Amministrazioni
Comunali, e, destinate a case protette, nei comuni di Laureana
di Borrello per Euro 362.000,00; di Cinquefrondi per Euro
310.000,00; di Grotteria per Euro 300.000,00 e di Seminara per
Euro 260.000,00.
11. Tutte le iniziative da realizzare nell’ambito della Legge n.
457 del 5 agosto 1978, con la sola esclusione degli interventi di completamento delle case protette indicate nel precedente
comma, sono subordinate alla preventiva approvazione di uno
specifico programma da parte del Consiglio regionale.
Art. 7
1. La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.