REGOLAMENTO REGIONALE 15 gennaio 2003, n. 1
Realizzazione e sostegno di iniziative ed eventi idonei a valorizzare e promuovere la ristorazione e l’enogastronomia d’eccellenza calabrese.Art. 1
In attuazione dell’art. 5 della Legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, ed in coerenza con le Misure 4.4 e 4.3 del Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000-2006, la Regione, al fine di potenziare la competitività dell’offerta turistica locale, realizza e sostiene anche d’intesa con enti pubblici e soggetti privati, iniziative ed eventi idonei a valorizzare e promuovere la ristorazione e l’enogastronomia d’eccellenza calabrese, intese come patrimonio culturale facente parte integrante dell’offerta turistica all’interno delle reti e dei sistemi locali.
Art. 2
Sono ammissibili ad aiuto le iniziative proposte da imprese attive nella ristorazione e nell’enogastronomia d’eccellenza calabrese destinate a migliorare l’organizzazione dei locali e degli ambienti le attrezzature e gli arredi, la preparazione delle pietanze, la genuinità dei prodotti, l’apprezzamento dei vini, il livello del servizio e dell’accoglienza.
Sono altresì ammissibili ad aiuto i programmi e gli eventi di promozione e di comunicazione connessi alle iniziative di cui al comma precedente promossi dagli operatori preferibilmente in forma associata o coordinata.
Sono infine ammissibili a finanziamento interventi di certificazione della qualità dell’enogastronomia tipica nonché interventi di studio, ricerca e divulgazione sui valori dell’enogastronomia tipica aventi carattere di promozione del patrimonio culturale e dell’immagine della Calabria proposti da associazioni, enti, istituti di comprovata qualificazione.
Art. 3
Gli aiuti di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo 2 possono, dal competente Dipartimento Attività Produttive, essere concessi, in regime «de minimis», nella misura massima del 50% della spesa ammessa a valere sui fondi ordinari di bilancio oppure sulle Misure 4.3 e 4.4 del Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000-2006, alle istanze corredate da dettagliata relazione tecnica finanziaria, con particolare riferimento all’effetto atteso sul potenziamento della competitività dell’offerta turistica locale.
Art. 4
I finanziamenti di cui al terzo comma del precedente articolo 2 possono, dal competente Dipartimento Attività Produttive, essere concessi, nella misura massima dell’85% della spesa ammessa, a valere sui fondi ordinari di bilancio oppure sulle Misure 4.3 e 4.4. del Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000-2006, alle istanze corredate da dettagliata relazione tecnica finanziaria, con particolare riferimento all’effetto atteso sul potenziamento della competitività dell’offerta turistica locale.
Art. 5
Il competente Dipartimento Attività Produttive provvede con propri atti all’applicazione «a sportello» del presente Regolamento, procedendo attraverso apposito avviso pubblico ed operando la selezione progressiva delle istanze in ordine di presentazione, fino all’esaurimento dei fondi annualmente stanziati, sulla scorta dei seguenti criteri: — coerenza con le finalità dell’articolo 5 - comma 1 - della L.R. 22 maggio 2002, n. 23 e del presente regolamento; — qualità delle iniziative e loro integrazione nel patrimonio culturale locale; — professionalità e affidabilità del soggetto proponente e livello di partecipazione finanziaria; — incremento occupazionale.