LEGGE
REGIONALE 22 maggio 2002, n. 23
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale finanziario (Collegato alla manovra
di finanza regionale) Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22
maggio 2002, n. 9 supplemento straordinario n. 8) )
Art. 1
1. Per la sottoscrizione da parte della Regione della quota di
aumento del capitale sociale della società Stretto di Messina
S.p.A. . ai sensi dell' articolo 1 della Legge 17/12/1971, m.
1158 e dell' articolo 16, lett. q), dello Statuto è autorizzata per
l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 1.374.829,74.
2. Al fine di assicurare l' attuazione dei corsi di laurea delle
professioni sanitarie, di durata triennale, da parte dell' Università degli Studi Magna
Grecia di Catanzaro, regolarmente autorizzati
ai sensi della vigente normativa statale, la Giunta regionale è autorizzata
a concedere all' Università medesima un contributo
per ogni corso effettivamente attivato e per i tre anni di
durata del corso stesso, nell' ambito della autorizzazione della
spesa complessiva massima per il triennio 20022004 di Euro
3.000.000,00, di cui Euro 1.000.000,00 a carico del bilancio
2002.
3. Al fine di provvedere all' istruttoria bancaria dei progetti
presentati nell' ambito dell' attuazione del patto territoriale della
Piana di Gioia Tauro, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
alla società Patto Territoriale S.p.A. di Gioia Tauro, un
contributo di Euro 619.748,00.
4. Al fine di promuovere il riequilibrio della struttura finanziaria
della società GIAS (Gruppo Industriale Alimenti Surgelati)
di Mongrassano, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
un contributo straordinario di Euro 2.500.000,00 alla FINCALABRA
S.p.A. per interventi finalizzati a tale titolo nella
forma di prestiti partecipativi.
5. Al fine di ripristinare la somma di Euro 645.054,00 gia
impegata ed eliminata dal bilancio regionale, è autorizzata per
l' esercizio finanziario 2002 la spesa di pari importo da destinare
al comune di Catanzaro per lavori di consolidamento del complesso
monumentale S. Giovanni e via Carlo V, secondo
quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 1467 del
27/3/1998.
6. Per la sottoscrizione da parte della Regione della quota
del capitale sociale della società consortile per azioni Consorzio
per la promozione della cultura e degli studi universitari di
Crotone ai sensi dell' art. 16, lett. q), dello Statuto è autorizzata
per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro
100.000,00.
7. Per favorire la conoscenza e la promozione dei prodotti
agroalimentari è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la
spesa di Euro 500.000,00.
8. Per l' adesione della Regione Calabria alla Fondazione Politeama Citta di Catanzaro
è autorizzata per l' esercizio finanziario
2002 la spesa di Euro 1.000.000,00.
9. Per il completamento delle infrastrutture del Centro di
Servizi Regionali e di Ricerca, Formazione e Sviluppo Agroalimentare
di Lamezia Terme, è autorizzata per l' esercizio finanziario
2002 la spesa di Euro 500.000,00.
10. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune
di Cutro un contributo straordinario per il cofinanziamento della
realizzazione della caserma militare.
11. Per l' intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 1.300.000,00.
12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune
di Placanica un contributo straordinario per la realizzazione di
lavori di riqualificazione, conservazione e valorizzazione del
santuario Madonna dello Scoglio in località Santa Domenica
di Placanica.
13. Per l' intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 300.000,00.
14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune
di Taverna un contributo straordinario per attività inerenti alla
promozione e valorizzazione della figura e dell' opera di Mattia
Preti.
15. Per l' intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 50.000,00.
16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi
ai comuni per la realizzazione di strutture mobili di accesso sulle
spiagge libere.
17. Per l' intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio Finanziario 2002 la spesa di Euro 100.000,00.
18. Per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza
della Montagna del Mediterraneo è autorizzata per l' esercizio
finanziario 2002 la spesa di Euro 500.000,00.
19. All' onere derivante dai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 e 18 si provvede con la quota parte corrispondente
nelle rispettive UPB 2.3.05.02 (capitolo 23040202),
6.1.05.01 (capitolo 61050103), 2.4.01.01 (capitolo 24010102),
2.2.02.02 (capitolo 22020209), 3.2.03.01 (capitolo 32030123),
5.2.01.03 (capitolo 52010302), 2.2.04.08 (capitolo 22040816),
5.2.01.02 (capitolo 52010236), 1.2.04.06 (capitolo 12040607),
3.2.03.01 (capitolo 32030122), 5.2.03.01 (capitolo 52030108),
5.2.01.02 (capitolo 52010235), 2.2.01.03 (capitolo 22010308) e
3.2.04.04 (capitolo 32040405) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l' anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico
di cui all' art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.
Art. 2
1. Per gli interventi relativi al sostegno della nascita e sviluppo
delle PMI nei settori dell' artigianato, del turismo e dei
servizi, le cui domande di finanziamento sono state esaminate e
valutate favorevolmente, secondo procedure preesistenti, dal
competente Assessorato al Lavoro, è autorizzata per l' esercizio
finanziario 2002 la spesa complessiva di Euro 14.300.000,00,
con allocazione all' l' PB 2.2.02.08 (capitolo 22020803) dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2002.
2. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente
comma 1, sono riesaminate e definite dalle competenti
strutture del Dipartimento Formazione Professionale e Politiche
del Lavoro, applicando le procedure e gli aiuti previsti dall' art.
31 quater della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7.
Art. 3
1. In deroga a quanto stabilito dall' art. 2 della Legge regionale
31/7/1987, n. 24, il programma previsto dallo stesso articolo
per l' esercizio finanziario 2002, e predisposto ed approvato
definitivamente con delibera della Giunta regionale.
2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della
quota di aumento del capitale sociale della società di Gestione
dell' Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S.) S.p.A., nella misura
massima di partecipazione del 50 per cento ai sensi dell' art.
16, lett. q), dello Statuto è autorizzata per l' esercizio finanziario
2002 la spesa di Euro 1.032.913,80, con allocazione all' UPB
2.3.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio
2002.
3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente
comma 2.
4. All' onere derivante dal precedente comma 2, si provvede
mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell' UPB
3.2.03.03 (capitolo 2134209) dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2002.
La Giunta regionale
è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui
all' art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.
Art. 4
1. Avvalere sullo stanziamento dell' UPB 5.2.01.02 (capitolo
3132104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002,
la somma di Euro 250.000,00 e destinata al finanziamento di
servizi di informazione, assistenza e promozione idonei ad attrarre
o localizzare sul territorio regionale le produzioni cinematografiche,
televisive e audiovisive o multimediali.
2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, disciplina le modalità attuative degli interventi
di cui al precedente comma.
3. A valere sullo stanziamento previsto dalla Legge regionale
19/4/1985, n. 16 di cui all' UPB 5.2.01.02 (capitolo
3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002,
ed in deroga alle procedure previste dall' art. 3 della stessa legge,
la somma di Euro 882.500,00 e destinata ad interventi straordinari
in materia di promozione culturale da approvarsi con delibera
della Giunta regionale.
4. A valere sullo stanziamento previsto dalla Legge regionale
12.11.1984, n. 31 di cui all' UPB 5.2.02.02 (capitolo
3314201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002,
ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma
di Euro 250.500,00 e destinata ad interventi straordinari per il
sostegno e la promozione delle attività sportive da approvarsi
con delibera della Giunta regionale.
5. A valere sullo stanziamento previsto dalla Legge regionale
19/4/1985, n. 17 di cui all' UPB 5.2.01.01 (capitolo
3131102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002,
ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma
di Euro 50.000,00 e destinata a contributi straordinari in favore
di comuni per la realizzazione e la gestione delle relative biblioteche.
Art. 5
1. La Regione, al fine di potenziare la competitività del sistema
dell' offerta turistica locale, realizza e sostiene, anche di
intesa con enti pubblici e soggetti privati, interventi strutturali,
iniziative ed eventi idonei a valorizzare e promuovere la ristorazione
e l' enogastronomia eccellenza calabrese. La Giunta regionale,
con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative
per la concessione degli aiuti ai soggetti privati, nel rispetto
di tutte le condizioni previste dalla normativa regionale e comunitaria
in materia.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro
52.000,00.
3. La Giunta regionale in deroga alle procedure di cui alla
Legge regionale 12.4.1990, n. 21 e successive modificazioni ed
integrazioni è autorizzata a concedere contributi una tantum
in favore dei comuni per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento
e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero
pastorale.
4. Per altri interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 902.500,00.
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi
ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo socio-assistenziale.
6. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 137.500,00.
7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi
ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo
sanitario.
8. Per gli interventi di cui al precedente comma e autorizzato
per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 112.500,00.
9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
al Consorzio Raccolta Differenziata Valle Crati per il
monitoraggio dei rischi di inquinamento ambientale.
10. Per l' intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l' esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 40.000,00.
11. All' onere derivante dai precedenti commi 2, 4, 6,8 e 10,
si provvede con la quota corrispondente nelle rispettive UPB
2.2.01.04 (capitolo 22010410), 5.2.03.01 (capitolo 52030109),
6.2.01.07 (capitolo 62010704), 6.1.01.04 (capitolo 61010402) e
3.2.01.02 (capitolo 32010206) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l' anno 2002.
La Giunta regionale
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico
di cui all' art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.
Art. 6
1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti di
diritto privato, appositamente costituiti, con sede o filiali in Calabria,
lo svolgimento di servizi, da definire con specifico atto
della Giunta regionale, svolti in precedenza dalla Regione attraverso
la fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 24
giugno 1997, n. 196 a condizione di ottenere conseguenti economie
di gestione e a condizione che tali soggetti privati impieghino
e stabilizzino gli stessi lavoratori temporanei a suo tempo
impiegati, oltre ai lavoratori utilizzati in progetti socialmente
utili o di pubblica utilità della Regione o degli Enti locali, nella
misura non inferiore al trenta per cento del numero dei lavoratori
complessivamente impiegati.
2. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata
per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro
6.000.000,00, con allocazione all’UPB 1.2.04.01 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2002.
3. All’onere derivante dai precedenti commi 1 e 2, si provvede
mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell’UPB
8.2.01.04 (cap. 82010402) dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui
all’art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.
4. Dopo il terzo comma dell’art. 13 della Legge regionale 14 febbraio 1996
n. 3 sono aggiunti i seguenti commi: «4. Il Consigliere regionale che
abbia versati i contributi previsti dalla presente legge ha facoltà di
richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di fine rapporto.
5. La misura dell’anticipazione, che può essere ottenuta una sola volta,
non può superare l’80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto
di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della
richiesta dell’anticipazione medesima».
5. Dopo il 2° comma dell’art. 9 della Legge regionale 29
novembre 1996, n. 35, è aggiunto il seguente comma 2bis:
«2bis. Il contratto di lavoro a tempo determinato dei 30
tecnici assunti a seguito della delibera della Giunta regionale n.
2984 del 7/7/1999 che bandiva il concorso di assunzione ai sensi
del Programma regionale di Difesa del Suolo, in attuazione del
D.L. n. 180 dell’11 giugno 1998 convertito con modificazioni
nella Legge n. 267 del 3 agosto 1998, è trasformato in contratto
di lavoro a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti dell’art.
5 bis, comma 3, della Legge n. 401 del 9 novembre 2001, per la
copertura di corrispondenti posti vacanti nella dotazione organica
dell’Autorità di Bacino Regionale individuati dal Comitato
Istituzionale, previo superamento di concorso pubblico per
esami e titoli le cui procedure saranno stabilite dalla Giunta regionale
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge».
6. Alla fine del 3° comma dell’articolo 31 della Legge regionale
17 ottobre 1997, n. 12, dopo le parole Vibo Valentia sono
aggiunte le seguenti parole: «, e comunque la costituzione e gestione
delle iniziative e delle attività dicuialCapo I e IIdella
Legge regionale 3 maggio 2001 n. 17, nonché la gestione delle
agevolazioni finanziarie di cui al Capo III della stessa Legge
regionale, con coordinamento dei servizi alle PMI in rete regionale».
7. All’art. 17, comma 1, della Legge regionale 3 maggio
2001 n. 17 le parole: «nella misura... fino a ... sostenere» sono
sostituite con le seguenti: «entro i limiti d’intervento determinati
dalla Giunta regionale in attuazione all’art. 31 quater della legge
regionale 2 maggio 2001 n. 7».
8. Il comma 2 dell’art. 6, il comma 2 dell’art. 14 e l’articolo
18 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 17 sono abrogati.
9. All’art. 8 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 dopo
il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
«7. In sede di applicazione delle norme del presente articolo
sono fatti salvi i contenuti e gli effetti delle deliberazioni
della Giunta regionale n. 1008 del 4/12/2000 e n. 145 del 26/2/
2002».
10. In attuazione dell’art. 63 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.
112, le risorse già disponibili o che si renderanno disponibili per
mancata utilizzazione sulle tipologie d’intervento di edilizia
agevolata del programma quadriennale 92/95 della Legge 17
febbraio 1992, n. 179, nonché per mancato utilizzo delle risorse
già destinate ai buoni casa di cui ai capitoli di spesa 2322203,
2322207, 2322208, 2322209, 2322212, 2322213, 2322214,
2322217, 2322219, 2322221, 2322222, 2322224, 2322226,
2322228 del bilancio dell’anno 2002, sono destinati:
— ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore
di imprese edilizie e di cooperative di abitazione, diretti alla
costruzione ed al recupero di alloggi da assegnare in proprietà
e/o in affitto per favorire l’adeguamento dell’offerta abitativa
nell’ambito dei programmi innovativi in ambito urbano di cui
all’art. 4 della Legge n. 21 dell’8/2/2001 promuovendo l’accesso
all’abitazione alle categorie meno abbienti;
— ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore
di imprese edilizie e di cooperative di abitazione, diretti alla
costruzione ed al recupero di alloggi, da assegnare in proprietà,
da realizzare all’interno di Programmi di Recupero Urbano ed
utilmente posizionate nelle graduatorie di precedenti bandi di
concorso, al fine di promuovere l’accesso all’abitazione alle
categorie
meno abbienti;
— ad interventi in locazione rivolti alla soluzione di problemi
abitativi degli studenti universitari fuori sede;
— per assicurare la totale copertura della spesa occorrente
per il completamento delle strutture avviate dalle Amministrazioni
Comunali, e, destinate a case protette, nei comuni di Laureana
di Borrello per Euro 362.000,00; di Cinquefrondi per Euro
310.000,00; di Grotteria per Euro 300.000,00 e di Seminara per
Euro 260.000,00.
11. Tutte le iniziative da realizzare nell’ambito della Legge n.
457 del 5 agosto 1978, con la sola esclusione degli interventi di completamento delle case protette indicate nel precedente
comma, sono subordinate alla preventiva approvazione di uno
specifico programma da parte del Consiglio regionale.
Art. 7
1. La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.