REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2002 Calabria Film Commission.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 544 del 18  giugno 2002, «L.R. 22 maggio 2002, n. 23 - art. 4. Approvazione  Regolamento regionale e direttive in materia di Film Commission».

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

In attuazione dell’articolo 4, commi 1 e 2 della L.R. 22  maggio 2002, n. 23 (Collegato alla manovra di finanza regionale),  l’ 8° Dipartimento «Pianificazione Turismo» organizza e  finanzia i servizi di informazione, assistenza e promozione  idonei ad attrarre o localizzare sul territorio calabrese le produzioni  cinematografiche, televisive, audiovisive o multimediali.

Art. 2

Per perseguire le finalità di cui all’articolo 1 il Dipartimento  8° può:

1) Provvedere, attraverso la raccolta di immagini, documenti,  informazioni e notizie riguardanti ambienti e località  idonei a favorire la localizzazione delle produzioni sul territorio  calabrese, alla organizzazione e gestione di una banca dati digitale  multimediale collegata con un apposito sito weeb con dominio  esclusivo intestato a: Regione Calabria Dipartimento Turismo

- ufficio Film Commission;

2) Stipulare convenzioni e concordare collaborazioni con  enti locali, istituzioni, enti pubblici e soggetti ed organismi privati  per ottenere permessi ed autorizzazioni, agevolazioni e sostegni  necessari alle riprese in ambienti esterni ed interni,  nonché per risolvere questioni riguardanti aspetti civili, amministrativi,  fiscali e vari, comunque inerenti le attività di produzione;

3) Organizzare in collaborazione con le imprese di servizi e  con le strutture turistiche locali, pacchetti di offerta agevolati per  la residenza, la ristorazione, i trasporti, le forniture ed il catering  delle troups convenzionate;

4) Effettuare il censimento delle professionalità umane e  delle maestranze, nonché delle risorse tecnologiche fruibili durante  le varie fasi della produzione e della post produzione;

5) Realizzare e sostenere specifiche azioni ed iniziative promozionali  dei servizi organizzati, nonché delle produzioni su  fatti, storie e personaggi comunque collegati con il territorio calabrese;

6) Svolgere direttamente o in convenzione ogni altra attività  idonea a persguire le finalità di cui all’articolo 1.

Art. 3

Le Agenzie di produzione, le imprese ed i soggetti pubblici e  privati operanti nel campo delle produzioni cinematografiche,  televisive, audiovisive, multimediali, e similari, interessati a

fruire dei servizi e delle agevolazioni di cui all’articolo 2, possono  presentare apposita istanza all’8° Dipartimento allegando  la seguente documentazione:

— Progetto dettagliato illustrante la sceneggiatura, la scenografia,  il cast artistico, e le località interessate, nonché i costi di  produzione, la circuitazione prevista ed il riflesso d’immagine  previsto per la regione Calabria, oltre a tempi, durata, permanenza  e numero di persone impegnate;

— Schema di convenzione contenente le specifiche richieste  avanzate e gli impegni che si assumono soprattutto in ordine,  alla circuitazione ed ai correlati riflessi d’immagine;

— Quadro finanziario complessivo riferito alle entrate ed alle  spese preventivate per la realizzazione e la diffusione o circuitazione  del prodotto con indicazione delle fonti di finanziamento;

— Certificazione di iscrizione alla Camera di commercio,  comprensivo dell’attestazione antimafia, e/o atto costitutivo e  statuto aggiornato; attestazione di vigenza e di assenza di procedure  esecutive in corso;

— Relazione compiutamente documentata sulla professionalità  posseduta e sull’attività svolta negli ultimi anni.

Art. 4

Il Dipartimento Pianificazione Turismo, di concerto con il Dipartimento  P.I. - Cultura - Beni Culturali, provvede alla valutazione  del progetto ed alla ammissione, nei limiti delle disponibilità  di bilancio, ai servizi ed ai sostegni finanziari sulla scorta dei  seguenti criteri:

1) Positività dell’immagine derivante alla Regione Calabria  ed alle singole località interessate;

2) Qualità artistica, circuitazione e dimensione commerciale  e comunicativa del prodotto;

3) Curriculum ed affidabilità gestionale del soggetto proponente;

4) Durata della permanenza in Calabria delle troups e coinvolgimento  delle maestranze, delle professionalità e delle risorse  tecnologiche regionali;

5) Partecipazione delle imprese locali;

6) Investimento finanziario complessivo e canali di reperimento  delle risorse;

7) Quantità dei servizi richiesti e del sostengo finanziario;

8) Concessione del diritto di utilizzo delle immagini registrate.

Art. 5

L’ammissione ai benefici è concessa con provvedimento dipartimentale  approvativo di apposita convenzione regolante gli  impegni assunti ed i servizi forniti.  La liquidazione dei finanziamenti impegnati è corrisposta su  positiva valutazione della seguente documentazione sottoscritta  dal legale rappresentante:

1) Dettagliata relazione illustrativa del prodotto finale da  cui risultino la rispondenza al progetto presentato ed ammesso e  l’assolvimento degli impegni convenzionalmente assunti;

2) Congrua documentazione probatoria degli elementi qualificanti  la convenzione , comprensiva di fotografie, articoli giornalistici,  filmati ecc;

3) Rendiconto, nel contesto dei complessivi costi di produzione,  delle singole voci di spesa riguardanti la convenzione e  documentazione fiscalmente regolare per l’importo dei finanziamenti  assegnati.

Ulteriore e specifica documentazione a supporto potrà essere  richiesta dagli uffici istruttori anche disponendo accertamenti e  verifiche sulle voci di spesa dichiarate.  Su specifica istanza e fideiussione immediatamente escutibile  a semplice richiesta dell’Amministrazione regionale, può essere  liquidato un acconto fino al 60% del finanziamento assegnato.

Art. 6

Gli elementi fondamentali del progetto ammesso non possono  essere sensibilmente ed autonomamente variati nella fase realizzativa.

In presenza di una rilevante difformità tra progetto ammesso e  realizzazione finale, il Dipartimento Pianificazione Turismo, di  concerto con il Dipartimento P.I. - Cultura - Beni Cuturali, può  procedere alla proporzionale diminuzione od alla revoca del  contributo concesso.

Per quanto non espressamente previsto il Dipartimento, nell’ambito  delle disponibilità finanziarie assegnate, determina le  condizioni più vantaggiose per il raggiungimento delle finalità  di cui all’articolo 1.