REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2002 Calabria Film Commission.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 544 del 18 giugno 2002, «L.R. 22 maggio 2002, n. 23 - art. 4. Approvazione Regolamento regionale e direttive in materia di Film Commission».
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1
In attuazione dell’articolo 4, commi 1 e 2 della L.R. 22 maggio 2002, n. 23 (Collegato alla manovra di finanza regionale), l’ 8° Dipartimento «Pianificazione Turismo» organizza e finanzia i servizi di informazione, assistenza e promozione idonei ad attrarre o localizzare sul territorio calabrese le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive o multimediali.
Art. 2
Per perseguire le finalità di cui all’articolo 1 il Dipartimento 8° può:
1) Provvedere, attraverso la raccolta di immagini, documenti, informazioni e notizie riguardanti ambienti e località idonei a favorire la localizzazione delle produzioni sul territorio calabrese, alla organizzazione e gestione di una banca dati digitale multimediale collegata con un apposito sito weeb con dominio esclusivo intestato a: Regione Calabria Dipartimento Turismo
- ufficio Film Commission;
2) Stipulare convenzioni e concordare collaborazioni con enti locali, istituzioni, enti pubblici e soggetti ed organismi privati per ottenere permessi ed autorizzazioni, agevolazioni e sostegni necessari alle riprese in ambienti esterni ed interni, nonché per risolvere questioni riguardanti aspetti civili, amministrativi, fiscali e vari, comunque inerenti le attività di produzione;
3) Organizzare in collaborazione con le imprese di servizi e con le strutture turistiche locali, pacchetti di offerta agevolati per la residenza, la ristorazione, i trasporti, le forniture ed il catering delle troups convenzionate;
4) Effettuare il censimento delle professionalità umane e delle maestranze, nonché delle risorse tecnologiche fruibili durante le varie fasi della produzione e della post produzione;
5) Realizzare e sostenere specifiche azioni ed iniziative promozionali dei servizi organizzati, nonché delle produzioni su fatti, storie e personaggi comunque collegati con il territorio calabrese;
6) Svolgere direttamente o in convenzione ogni altra attività idonea a persguire le finalità di cui all’articolo 1.
Art. 3
Le Agenzie di produzione, le imprese ed i soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive, multimediali, e similari, interessati a
fruire dei servizi e delle agevolazioni di cui all’articolo 2, possono presentare apposita istanza all’8° Dipartimento allegando la seguente documentazione:
— Progetto dettagliato illustrante la sceneggiatura, la scenografia, il cast artistico, e le località interessate, nonché i costi di produzione, la circuitazione prevista ed il riflesso d’immagine previsto per la regione Calabria, oltre a tempi, durata, permanenza e numero di persone impegnate;
— Schema di convenzione contenente le specifiche richieste avanzate e gli impegni che si assumono soprattutto in ordine, alla circuitazione ed ai correlati riflessi d’immagine;
— Quadro finanziario complessivo riferito alle entrate ed alle spese preventivate per la realizzazione e la diffusione o circuitazione del prodotto con indicazione delle fonti di finanziamento;
— Certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, comprensivo dell’attestazione antimafia, e/o atto costitutivo e statuto aggiornato; attestazione di vigenza e di assenza di procedure esecutive in corso;
— Relazione compiutamente documentata sulla professionalità posseduta e sull’attività svolta negli ultimi anni.
Art. 4
Il Dipartimento Pianificazione Turismo, di concerto con il Dipartimento P.I. - Cultura - Beni Culturali, provvede alla valutazione del progetto ed alla ammissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai servizi ed ai sostegni finanziari sulla scorta dei seguenti criteri:
1) Positività dell’immagine derivante alla Regione Calabria ed alle singole località interessate;
2) Qualità artistica, circuitazione e dimensione commerciale e comunicativa del prodotto;
3) Curriculum ed affidabilità gestionale del soggetto proponente;
4) Durata della permanenza in Calabria delle troups e coinvolgimento delle maestranze, delle professionalità e delle risorse tecnologiche regionali;
5) Partecipazione delle imprese locali;
6) Investimento finanziario complessivo e canali di reperimento delle risorse;
7) Quantità dei servizi richiesti e del sostengo finanziario;
8) Concessione del diritto di utilizzo delle immagini registrate.
Art. 5
L’ammissione ai benefici è concessa con provvedimento dipartimentale approvativo di apposita convenzione regolante gli impegni assunti ed i servizi forniti. La liquidazione dei finanziamenti impegnati è corrisposta su positiva valutazione della seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:
1) Dettagliata relazione illustrativa del prodotto finale da cui risultino la rispondenza al progetto presentato ed ammesso e l’assolvimento degli impegni convenzionalmente assunti;
2) Congrua documentazione probatoria degli elementi qualificanti la convenzione , comprensiva di fotografie, articoli giornalistici, filmati ecc;
3) Rendiconto, nel contesto dei complessivi costi di produzione, delle singole voci di spesa riguardanti la convenzione e documentazione fiscalmente regolare per l’importo dei finanziamenti assegnati.
Ulteriore e specifica documentazione a supporto potrà essere richiesta dagli uffici istruttori anche disponendo accertamenti e verifiche sulle voci di spesa dichiarate. Su specifica istanza e fideiussione immediatamente escutibile a semplice richiesta dell’Amministrazione regionale, può essere liquidato un acconto fino al 60% del finanziamento assegnato.
Art. 6
Gli elementi fondamentali del progetto ammesso non possono essere sensibilmente ed autonomamente variati nella fase realizzativa.
In presenza di una rilevante difformità tra progetto ammesso e realizzazione finale, il Dipartimento Pianificazione Turismo, di concerto con il Dipartimento P.I. - Cultura - Beni Cuturali, può procedere alla proporzionale diminuzione od alla revoca del contributo concesso.
Per quanto non espressamente previsto il Dipartimento, nell’ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, determina le condizioni più vantaggiose per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1.