(Vedi
testo storico)
LEGGE REGIONALE 19 marzo 1999, n. 4
Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 marzo 1999, n.28)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Natura)
1. Le Comunità Montane sono enti
locali costituiti con legge regionale, ai sensi dellart. 28 della Legge 8 giugno 1990, n.
142 "Ordinamento delle autonomie locali", tra comuni montani e parzialmente
montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone
montane e lesercizio associato delle funzioni comunali.
Art.2
(Autonomia statutaria)
1. Le Comunità Montane hanno
autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali
2. Lo Statuto, nei limiti dei
principi fissati per legge, stabilisce le norme fondamentali per lorganizzazione
dellente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi,
lordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra
Comunità Montane e altri enti locali, della partecipazione popolare, dellaccesso
dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Determina altresì la
sede e la denominazione della Comunità Montana .
3. Lo Statuto, in sede di prima
votazione, è deliberato dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
modifiche statutarie .
4. Dopo lespletamento del
controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul
Bollettino della Regione ed è affisso allAlbo pretorio dellente per trenta
giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il Consiglio delibera lo
Statuto entro otto mesi dalla data di costituzione della Comunità Montana. In caso di
mancata adozione dellatto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio che,
nonostante diffida , persista a non adempiere nei successivi quattro mesi, viene sciolto.
Art. 3
(Regolamenti)
1. Nel rispetto della legge e
dello Statuto, la Comunità Montana adotta il Regolamento di Contabilità, il Regolamento
per la disciplina dei contratti, nonché Regolamenti per lorganizzazione ed il
funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per
lesercizio delle funzioni.
2. Il regolamento di contabilità
e quello per la disciplina dei contratti devono essere deliberati nello stesso termine
assegnato per deliberare lo Statuto ai sensi del comma 5 dellart. 2 .
Art. 4
(Funzioni)
1. Le Comunità Montane esercitano
funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate
dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione .
2. La Regione, con appositi
provvedimenti legislativi da emanarsi entro sei mesi dallentrata in vigore della
presente legge, trasferisce alle Comunità Montane funzioni nei settori
dellagricoltura, dellambiente, dellartigianato, della difesa del suolo,
del turismo e dei beni culturali, che non appartengano alla competenza istituzionale e
territoriale di altri soggetti.
3. La Regione può delegare
ulteriori funzioni a Comunità Montane di un ambito provinciale, in considerazione di
particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e
dei rapporti istituzionali nellambito provinciale stesso.
4. Possono altresì essere
delegate alle Comunità Montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine
su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità
Montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzione con la Provincia stessa.
Art.5
(Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali)
1. Le funzioni e i servizi che i
Comuni Montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon
andamento, economicità ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da
Consorzi costituiti ai sensi dellart. 25 della legge 8 giugno 1990, n.
142 o dalle Comunità Montane di cui i Comuni montani sono membri. In caso di
coincidenza del livello di associazione con lintero ambito di una Comunità Montana,
lesercizio associato delle funzioni e dei servizi è comunque affidato alla stessa
Comunità Montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti
Consorzi.
2. Latto di associazione
definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le
forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto
utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità Montana.
3. Nel caso di gestione di servizi
e delle funzioni a livello provinciale o di vaste aree intercomunali che superino gli
ambiti territoriali della Comunità Montana, questa, con il suo consenso, può essere
delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a Consorzi fra enti locali costituiti ai
sensi dellart. 25 della legge n. 142 del 1990, assorbendo le quote di partecipazione
di ogni singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunità Montana è in tal caso
membro dellAssemblea del Consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25.
4. La Comunità Montana non può
aderire a un Consorzio del quale facciano parte Comuni che costituiscono la Comunità
Montana stessa.
Art. 6
(Determinazione degli ambiti territoriali)
1. Gli ambiti territoriali delle
Comunità Montane sono costituiti dal territorio dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee
di cui allallegato A della presente legge.
2. Entro tre mesi
dallapprovazione della presente legge, i Comuni confinanti con le Comunità Montane
costituite ai sensi della presente legge ed aventi i requisiti di cui allart. 28,
comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, possono presentare alla Regione motivata
richiesta di inclusione nellambito territoriale di competenza.
3. Linclusione di nuovi
Comuni negli ambiti territoriali è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, previo parere del Consiglio delle Comunità Montane espresso entro 30 giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.
4. Le leggi regionali che
istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti,
nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali
delle Comunità Montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.
Art. 7
(Classificazione dei terreni montani.Individuazione fasce altimetriche. Norma di rinvio)
1. Entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, la Regione, sentiti
gli enti locali interessati e la delegazione dellUNCEM, individua nellambito
territoriale di ciascuna Comunità Montana fasce altimetriche secondo i parametri
oggettivi di cui allart. 28, comma 4, della legge 142/90, al fine di garantire la
differenziazione e la graduazione degli interventi, di competenza della Regione e delle
Comunità Montane.
2. Nei medesimi termini di cui al
1° comma ed in coerenza con la individuazione delle fasce altimetriche, la Regione
provvede alla eventuale revisione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane
perseguendo obiettivi di ampia integrazione delle aree montane.
3. Leventuale esclusione di
Comuni dalle Comunità Montane, effettuata ai sensi del comma 2 dellart. 28 della
legge n. 142 del 1990, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli
interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea e dalle leggi statali e
regionali. A tal fine la Regione promuove rapporti convenzionali tra le Comunità Montane
e i Comuni interessati e, con atto di Giunta, può partecipare alle relative convenzioni.
Art. 8
(Controllo sulle Comunità Montane)
1. Il controllo sulle Comunità
Montane è esercitato secondo quanto previsto dallart. 49 della legge 8 giugno 1990 n.142,
dalle leggi regionali in materia di controllo e dalla legge 15 maggio 1997 n.127.
TITOLO II
ORGANI DELLE COMUNITA MONTANE
Art. 9
(Organi delle Comunità Montane)
1. Sono organi delle Comunità
Montane: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
2. Un revisore contabile adempie
alle funzioni di revisione economica-finanziaria.
Art. 10
(Composizione del Consiglio)
1. Il Consiglio della Comunità
Montana è formato da rappresentanti anche esterni dei Consigli dei Comuni da cui essa è
costituita e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di
Consigliere comunale, due terzi dei quali espressi dalla maggioranza ed un terzo dalla
minoranza, eletti dai Consigli comunali con voto ad uno e con separate votazioni,
luna per la maggioranza e laltra per la minoranza.
2. La minoranza è quella espressa
dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa.
3. Il numero dei rappresentanti di
ogni Comune nel Consiglio della Comunità montana, è così determinato:
a) n. 6 (sei) componenti per i
Comuni popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b) n. 3 (tre) componenti per gli
altri Comuni.
4. Lo Statuto disciplina altresì
il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione,
alla convalida degli eletti, al numero legale, al procedimento di discussione e di
deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la
nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.
5. Lo Statuto può stabilire
larticolazione del Consiglio in Commissioni e Gruppi.
Art. 11
(Competenze del Consiglio)
1. Il Consiglio è lorgano
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana.
2. Il Consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto, i Regolamenti
dellEnte ed i criteri direttivi per il regolamento sullordinamento degli
uffici;
b) il piano pluriennale di
sviluppo socio-economico, il programma annuale, i programmi di settore, i programmi di
opere pubbliche e i relativi piani finanziari;
c) le relazioni previsionali e
programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
d) la costituzione e la
modificazione di forme associative;
e) listituzione, i compiti e
le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
f) la costituzione di istituzioni
e di aziende speciali; lassunzione e la concessione di pubblici servizi; la
partecipazione della Comunità Montana a società di capitali; laffidamento di
attività o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e le
alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e la concessione di opere che
non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non
rientrino nellordinaria amministrazione;
g) la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h) le spese che impegnino i
bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
i) la definizione degli indirizzi
per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità Montana presso
organismi pubblici e privati, nonché le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso
organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla legge;
l) la determinazione delle
indennità per gli amministratori della Comunità Montana;
m) lelezione del revisore
contabile;
n) lemissione di prestiti
obbligazionari.
3. Le deliberazioni in ordine ad
argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via durgenza da
altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio
da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.
Art. 12
(Composizione della Giunta)
1. La Giunta è costituita dal
Presidente e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, in numero non superiore a
quattro per le Comunità Montane costituite da non più di dieci Comuni e non superiore a
sei per le Comunità Montane costituite da più di dieci Comuni.
2. Le funzioni di Vice Presidente
sono attribuite dal Presidente a uno degli Assessori.
3. Lo Statuto può prevedere
lelezione a Presidente e ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio
che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e
che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.
Art. 13
(Competenze della Giunta)
1. La Giunta compie tutti gli atti
di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al
Consiglio e al Presidente; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne
attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso.
2. La Giunta esercita le proprie
funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono
la Comunità Montana. Lo Statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante
tale principio.
Art. 14
(Elezione del Presidente e della Giunta)
1. Lelezione del Presidente
e della Giunta avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un
terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente le designazioni del
Presidente e degli Assessori.
2. Le elezioni di cui al comma 1
sono effettuate nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta
successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le
dimissioni. In ogni caso, lelezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta
giorni successivi a tali date.
3. La convocazione del Consiglio
per le elezioni di cui al comma 1 è disposta dal consigliere più anziano secondo
letà, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni
dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei
Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le
dimissioni.
Art.15
(Mancata elezione del Presidente e della Giunta)
1. Scaduto il termine di cui al
comma 3 dellart.14, i Consigli che, nonostante la diffida del Presidente della
Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con
deliberazione motivata dalla Giunta regionale .
2. Con la deliberazione di
scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni
conferitegli con la deliberazione stessa. La deliberazione è immediatamente comunicata al
Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il rinnovo del Consiglio a
seguito dello scioglimento deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione della
relativa pubblicazione .
4. I Consiglieri cessati dalla
carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Art.16
(Il Presidente)
1. Il Presidente rappresenta
lEnte, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni a lui
attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì
allespletamento di tutte le funzioni della Comunità Montana.
3. Sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla
revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso organismi pubblici e privati .
4. Tutte le nomine e le
designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dallinsediamento del
Presidente, ovvero dalla scadenza del precedente incarico. In mancanza, lorgano
competente ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali
adotta i provvedimenti sostitutivi.
Art.17
(Rapporto di fiducia)
1. Lo Statuto regola il rapporto
di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti
della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o
cessati dalla carica per altra causa.
2. Il voto del Consiglio contrario
a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
Art.18
(Durata in carica del Consiglio)
1. La durata in carica del
Consiglio della Comunità Montana è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i
Consigli comunali. Il Consiglio della Comunità Montana esercita comunque le sue funzioni
fino allinsediamento del nuovo Consiglio .
2. Il Consiglio della Comunità
Montana decade comunque qualora siano rinnovati i Consigli Comunali della maggioranza dei
Comuni che fanno parte della stessa Comunità Montana.
3. Quando viene rinnovato il
Consiglio di un Comune componente della Comunità Montana decade la sua rappresentanza e
il nuovo Consiglio Comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito
dallarticolo 10 e dallo Statuto, entro e non oltre 45 giorni.
4. In caso di decadenza,
dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del
Consiglio, il Consiglio Comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella
prima seduta successiva al verificarsi della successione dalla carica o da quanto se ne è
avuta conoscenza.
5. I nuovi componenti del
Consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla
scadenza del mandato di questo .
Art.19
(Dimissioni)
1. Le dimissioni del Presidente e
della Giunta della Comunità Montana sono indirizzate al Consiglio. Esse hanno effetto
solo dopo che il Consiglio le ha accettate.
2. Le dimissioni e ogni altra
causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli assessori
determinano di diritto la decadenza dellintera Giunta.
3. Dopo la scadenza del Consiglio
o dopo lapprovazione della mozione di sfiducia o laccettazione delle
dimissioni del Presidente e della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di
ordinaria amministrazione fino allelezione del nuovo Presidente e della nuova
Giunta.
Art.20
(Funzionamento degli organi)
1. Il funzionamento degli organi
con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento
di discussione e di deliberazione, è disciplinato dal regolamento in base a principi
stabiliti dalla presente legge e dallo Statuto.
Art. 21
(Rimozione e sospensione di Amministratori di Comunità Montane.)
1. I Presidenti, i componenti dei
Consigli e delle Giunte delle Comunità Montane possono essere rimossi o sospesi nei casi
e secondo le modalità di cui allart. 40 della legge 8 giugno 1990, n.142.
Art. 22
(Incompatibilità)
1. La carica di Presidente o di
componente della Giunta della Comunità montana è incompatibile con la carica di Sindaco
o di Assessore comunale, nonché con quella di Presidente o di Assessore provinciale.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SPECIALI PER LA MONTAGNA
Art. 23
(Concorso alla programmazione regionale e provinciale)
1. Le Comunità Montane concorrono
alla formazione degli atti di programmazione regionale e provinciale, secondo le modalità
previste dalle leggi regionali.
Art. 24
(Piano pluriennale di sviluppo socio-economico )
1. La Comunità Montana, entro un
anno dallentrata in vigore della presente legge, adotta il piano pluriennale di
sviluppo socio-economico ovvero provvede allaggiornamento dello stesso, adeguandolo
ai programmi pluriennali della Provincia e, in mancanza, agli indirizzi della Giunta
regionale. Il suddetto piano che ha durata triennale e rappresenta, per lambito
territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della
programmazione regionale e subregionale.
2. Le opere e gli interventi
indicati nel piano pluriennale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la
montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dellart.1 della Legge 31 gennaio
1994, n. 97 "nuove disposizioni per le zone montane".
3. I progetti, individuati con
riferimenti alle linee e agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale,
alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo per gli interventi speciali per
la montagna e del fondo regionale per la montagna nonché ad altre risorse finanziarie
pubbliche e private disponibili dovranno avere particolare riferimento alle seguenti
azioni:
- tutela ambientale;
- conservazione e valorizzazione
del patrimonio forestale;
- conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale e delle tradizioni locali;
- promozione delle attività
produttive;
- rianimazione demografica e
sociale;
- gestione associata dei servizi
pubblici locali.
Art. 25
(Programma annuale operativo )
1. Contestualmente
allapprovazione del proprio bilancio annuale, la Comunità Montana approva un
programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento,
le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nellanno di riferimento.
2. Il programma annuale operativo
indica in particolare i progetti di interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale
di sviluppo socio-economico, ovvero gli interventi per la montagna previsti in programmi o
progetti dellUnione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni
ai quali le Comunità Montane partecipino, al cui finanziamento la Comunità Montana
intende partecipare con le risorse ad essa assegnate nellanno di riferimento a
titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo
regionale per la montagna.
3. Il programma annuale operativo
è inviato alla Regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto
del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la
montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità
stabilite dalle leggi stesse.
Art. 26
(Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)
1. Il piano pluriennale di
sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità Montana su proposta
della Giunta sentiti i Comuni che ne fanno parte.
2. Il piano adottato è trasmesso
alla Provincia per lapprovazione.
3. La Provincia, entro 60 giorni
dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della
programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.
4. In caso di valutazione
negativa, entro la stessa scadenza di 60 giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo
socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale
e regionale è motivatamente rinviato alla Comunità Montana, che provvede alla sua
modifica, alla successiva adozione, ed alla nuova trasmissione alla Provincia per
lapprovazione.
5. Trascorso il termine di 60
giorni senza che la Provincia abbia provveduto allapprovazione del piano, ovvero al
suo motivato rinvio alla Comunità Montana, il piano è da ritenersi approvato.
6. Il piano pluriennale di
sviluppo socio-economico approvato è inviato alla Regione.
7. Nel periodo di validità del
piano, la Comunità Montana può adottare varianti in relazione a nuove e motivate
esigenze di sviluppo economico e sociale dellarea. Tali varianti sono sottoposte
alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.
Art. 27
(Destinazione duso del territorio )
1. Il Consiglio di ogni Comunità
Montana, previo accordo di programma con i Comuni interessati, provvede, ai sensi
dellart. 29 comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a definire una proposta di
destinazione duso del territorio da inviare allAmministrazione provinciale ai
fini della stesura definitiva del piano di coordinamento territoriale provinciale.
Art. 28
(Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali )
1. Entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Comunità Montane, procede al
censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate e
propone al Consiglio apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti
dallart. 3 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. Le Comunità Montane, possono
decentrare i propri servizi tecnico-amministrativi in favore degli appartenenti alle
Organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.
Art. 29
(Conferenza permanente per la montagna )
1. Ai fini di un migliore
coordinamento degli interventi e per favorire il concorso delle Comunità Montane alla
programmazione regionale e provinciale, nonché per consentire una maggiore conoscenza
dellattività di ciascuna comunità montana, è istituita la Conferenza permanente
della montagna, presieduta dallAssessore regionale competente e composta dai
Presidenti delle Comunità Montane e delle Province, nonché dal Presidente
dellUNCEM.
2. I componenti della Conferenza,
che si riunisce almeno due volte lanno, possono delegare di volta in volta ad altri
soggetti dellente rappresentato il diritto a partecipare, a pieno titolo, ai lavori.
3. Per assicurare un qualificato
supporto e la necessaria assistenza tecnica allattività della Conferenza permanente
per la Montagna, la Giunta regionale provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro
intersettoriale, coordinato dal responsabile della struttura organizzativa regionale
competente in materia di politiche per la montagna.
4. La Giunta regionale elabora
annualmente, avvalendosi della struttura di cui al precedente comma, un rapporto sulle
politiche della montagna che in maniera particolare dovrà recare valutazioni ed
indicazioni programmatiche in ordine:
a) allandamento della spesa
pubblica;
b) ai servizi pubblici gestiti in
forme associate;
c) allo stato di attuazione dei
processi di programmazione delle forme associate e dellesercizio delle funzioni
amministrative delegate, nonché di quelle che si ritiene utile ulteriormente delegare;
d) allaggiornamento della
legislazione regionale in materia di politiche della montagna.
5. Il rapporto di cui al
precedente comma è presentato al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione
del bilancio di previsione della Regione.
Art. 30
(Partecipazione )
1. Le Comunità Montane
valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei
cittadini allamministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione
dei piani. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso
delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di
formazione dei piani, sono disciplinati dallo Statuto.
TITOLO IV
INTERVENTI SPECIALI
Art. 31
(Azioni di tutela e valorizzazione ambientale)
1. Le Comunità Montane attuano le
azioni di tutela e valorizzazione ambientale che siano attribuite alla loro competenza
dalla legislazione regionale, in aderenza alla vigente normativa in materia di piani
paesistici ed in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed
interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183.
2. Per azioni di tutela e
valorizzazione ambientale si intendono interventi organici rivolti:
a) alla sistemazione idrogeologica
dei terreni ed alla loro difesa attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi;
b) alla regimentazione dei corsi
dacqua ed alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e
sotterranee mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed
idrica-rurale, ferme restando le competenze istituzionali e territoriali dei Consorzi di
Bonifica;
c) al recupero ambientale di aree
dismesse, di cave e torbiere, di discariche abusive o abbandonate;
d) alla conservazione degli
ecosistemi di alta montagna, nonché alla salvaguardia del paesaggio montano e rurale;
e) alla tutela delle emergenze
monumentali, architettoniche e culturali presenti nel territorio montano, nonché alla
valorizzazione dei centri minori e del patrimonio edilizio rurale;
f) alla sistemazione e
miglioramento dei pascoli, nonché delle aree verdi da destinare ad uso pubblico.
3. Per la realizzazione di piccole
opere e lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale e forestale, elencate al
precedente terzo comma, relative a proprietà agro-silvo-pastorali, le Comunità Montane
possono concedere contributi fino al 75% del loro costo ai seguenti soggetti in ordine di
preferenza:
a) coltivatori diretti, singoli ed
associati, imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole;
b) altri imprenditori agricoli,
singoli o associati, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
c) consorzi di miglioramento
fondiario;
d) altri soggetti riconosciuti
idonei alla esecuzione dellintervento.
4. Gli interventi di tutela e
valorizzazione ambientale in aree naturali protette hanno titolo di precedenza e vengono
attuati mediante accordi di programma con gli enti gestori delle stesse.
Art. 32
(Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale )
1. Le Comunità Montane, singole o
associate, dintesa con gli altri Enti interessati, promuovono la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme:
a) apposite convenzioni con
proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con Enti
pubblici;
c) la costituzione di consorzi
forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre
quarti della superficie interessata;
d) la promozione di associazioni
di proprietari finalizzata al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei
boschi.
2. Le Comunità Montane svolgono
specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione
per fini produttivi, turistici, ricreativi ed a tale scopo, svolgono le seguenti
attività:
a) valorizzazione del patrimonio
silvo-forestale degli enti, mediante specifici piani di assestamento;
b) sistemazione
idraulico-forestale e manutenzione del territorio montano, mediante lavori di
forestazione, di sorveglianza e di difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed
avversità atmosferiche, da effettuarsi dintesa con lA.FO.R., ferme restando
le competenze come disciplinate dallart. 7
della legge n. 20/92;
c) manutenzione e recupero
produttivo delle zone da destinazione agro-silvo pastorale e in particolare delle
superfici agro-forestali abbandonate;
d) iniziative a carattere
produttivo per la salvaguardia e la migliore utilizzazione dei prodotti del bosco e del
sottobosco.
3. Le azioni organiche del
presente articolo concorrono allo sviluppo delleconomia del legno che la Regione
promuove attraverso uno specifico piano di settore con lobiettivo di migliorare lo
sfruttamento delle risorse forestali in unottica di filiera.
4. Le Comunità Montane, su delega
dei Comuni e di altri enti pubblici possono gestire le proprietà silvo-pastorali degli
stessi.
5. Le Comunità Montane possono
affidare il compimento delle attività di cui al comma 2, ai soggetti previsti
dallarticolo 17 della legge 97/1994, secondo le modalità ed i limiti ivi
contemplati, con priorità alle cooperative di produzione agricola e di lavoro
agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei
Comuni montani, e che siano composte per i 2/3 da giovani disoccupati di età compresa fra
i 18 ed i 40 anni.
Art. 33
(Modifica art. 15 legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20)
1. Al fine di meglio integrare i
compiti di cui al precedente art. 32 assegnati alle Comunità Montane con gli interventi
dellintero settore delle foreste, della forestazione e difesa del suolo, il
Consiglio di Amministrazione dellA.FO.R. previsto dallart. 15 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20,
è integrato con un componente designato dalla Delegazione regionale dellUNCEM.
Art. 34
(Azioni di rianimazione demografica e sociale)
1. Allo scopo di favorire il
riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità
Montane possono concedere contributi per lacquisto e la ristrutturazione di immobili
da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza
a dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani a
Comuni montani, previo formale impegno di mantenere la residenza per almeno 10 anni.
2. Gli stessi benefici sono
concessi, a coloro che, pur già residenti in Comuni montani, vi trasferiscono la propria
attività da un Comune non montano.
3. Le disposizioni dei precedenti
commi 1 e 2 si applicano, a norma dellart. 19 della legge 97/1994 nei Comuni con
meno di 5.000 abitanti che verranno individuati dalla Giunta regionale, sentite le
Comunità Montane, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con
preferenza per i Comuni interessati da gravi processi di degrado del tessuto demografico.
4. Le Comunità Montane, inoltre,
possono concedere contributi ai residenti in territori montani per interventi non
assistiti da altri contributi, riguardanti lapprovvigionamento idrico, la viabilità
rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche di case e
agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a
prevalente destinazione residenziale.
I fondi cosi disponibili possono
essere utilizzati anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella
Comunità Montana, previa convenzione con i Comuni interessati.
5. Lentità dei contributi
del presente articolo può essere differenziata per sub-aree in relazione alle rispettive
condizioni del patrimonio abitativo, della dotazione dei servizi e dellandamento
demografico.
Art. 35
(Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria)
1. Al fine di favorire
laccesso dei giovani allattività agricola, di evitare la frammentazione delle
aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria,
ai sensi dellarticolo 13, comma 4, della legge 97/1994, la Regione e la Cassa per la
Formazione della Proprietà Contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n.
121 accordano la preferenza nel finanziamento dellacquisto dei terreni, sino alla
concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della
proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di età
compresa tra i 18 e 40 anni, residenti nelle zone montane;
b) eredi considerati affittuari,
ai sensi dellarticolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi
rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che
intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le
modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;
c) cooperative agricole con sede
in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per
almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni residenti nei
Comuni montani .
2. Le Comunità Montane possono
concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di
permuta dei terreni, al fine di facilitare la ricomposizione fondiaria.
Art. 36
(Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali)
1. Per le finalità di cui
allarticolo 15 della legge del 31 gennaio 1994, n. 97, le Comunità Montane
sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali
con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed
interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno delle attività artigiane e della
commercializzazione dei prodotti.
2. La Giunta regionale, entro un
anno dallentrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione
Consiliare, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali di cui al presente
articolo e individua in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla
commercializzazione dei prodotti agroalimentari, definendo altresì le modalità per
lattribuzione del Marchio "Prodotto Autentico della Montagna Calabrese".
Art. 37
(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)
1. Ai fini dellapplicazione
dellart.16 della legge 31 gennaio 1994, n.97 entro 90 giorni dallentrata in
vigore della presente legge, la Regione provvede ad individuare i Comuni inseriti negli
ambiti territoriali delle Comunità Montane con meno di mille abitanti e i centri abitati
aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni inseriti negli stessi
ambiti territoriali.
2. Lindividuazione di cui al
comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.
Art. 38
(Turismo rurale in ambiente montano)
1. Le Comunità Montane concorrono
a tutelare e valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali
dellambiente rurale e naturale, finalizzate allo sviluppo del turismo rurale,
nonché al mantenimento dellattività agricola nelle zone interessate.
2. A tal fine la Regione entro un
anno dallentrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio
regionale definisce le modalità di sviluppo del turismo rurale nella montagna calabrese
articolate per specifiche aree omogenee.
Art. 39
(Consolidamento e sviluppo delloccupazione)
1. La Regione persegue obiettivi
di conservazione e valorizzazione del patrimonio delle aree montane favorendo il
consolidamento e lo sviluppo delloccupazione ed assicurando il sostegno per le
iniziative di pubblica utilità finalizzate:
a) al recupero, ripristino ed alla
valorizzazione di aree dissestate e di particolare interesse ambientale;
b) alla valorizzazione e
conservazione del patrimonio forestale, pubblico e privato;
c) alla realizzazione, ripristino
e manutenzione di aree ricreative, di sentieri, di aree di sosta;
d) alla manutenzione, tramite
attività di recupero ambientale, di aree soggette ad eventi calamitosi;
e) alla realizzazione e gestione
di strutture e servizi utili alla permanenza delle popolazioni;
f) alla realizzazione di
interventi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.
2. La Regione, per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, sostiene azioni di formazione e
di animazione culturale, sociale ed economica, anche con lutilizzo di fondi statali
ed europei, riservando adeguate risorse nei piani regionali di settore.
3. Per le finalità di cui al
presente articolo la Regione promuove e concorre alla realizzazione di patti territoriali
ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995,
n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme comunitarie in materia di
occupazione.
4. Entro novanta giorni
dallentrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, le
Comunità Montane inviano alla Giunta regionale programmi triennali per loccupazione
per le finalità di cui al presente articolo, modulati per stralci annuali.
5. La Giunta regionale provvede
alla concessione dei finanziamenti tenendo conto del numero e della qualità degli
occupati coinvolti nelle diverse iniziative con priorità alle Comunità Montane che
presentano il più alto squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.
6. Le Comunità Montane, per la
realizzazione di opere relative alle iniziative di cui al presente articolo che vedono il
concorso di più soggetti pubblici, promuovono accordi di programma ai sensi
dellarticolo 27 della legge n. 142 del 1990.
Art. 40
(Trasporti e viabilità locale)
1. Per i Comuni montani con meno
di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri
Comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia
idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità
Montane su delega dei Comuni provvedono ad organizzare il trasporto di persone e merci,
anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto
comunque disponibili sul territorio e ricercando lintegrazione con servizi di linea
già istituiti. Lorganizzazione del servizio è definita con apposito Regolamento
approvato dal Consiglio della Comunità Montana a norma dellarticolo 23 della legge
97/1994.
2. Il trasporto pubblico di cui al
comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap,
invalidi e anziani.
3. Le Comunità Montane delegate
possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il citato servizio
anche a territori limitrofi sebbene non compresi nelle Comunità Montane.
4. La Giunta regionale assegna
annualmente alle Comunità Montane delegate, nellambito degli interventi di settore,
i fondi necessari per lespletamento del servizio.
5. Le Comunità Montane possono
concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e
merci sul proprio territorio.
6. Le Comunità Montane possono
realizzare programmi di intervento per la viabilità locale.
Art. 41
(Servizio scolastico e promozione culturale)
1. I Comuni e le Comunità Montane
nellambito delle rispettive competenze collaborano con lamministrazione
statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato servizio scolastico sul
territorio, mediante accordi di programma attuati su scala provinciale previa intesa con
lautorità scolastica provinciale.
2. Le Comunità Montane possono
concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i 14 e i 25 anni residenti nei
Comuni Montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o
universitari.
3. Nei programmi annuali di
promozione culturale finanziati dalla Regione è assicurata una quota obbligatoria per il
sostegno di programmi culturali e la incentivazione di istituzioni bibliotecarie e centri
polivalenti per la raccolta, la documentazione e la valorizzazione della cultura delle
aree montane.
Art. 42
(Autoproduzione in campo energetico)
1. La Regione, favorisce la
autoproduzione energetica nei territori montani attraverso lerogazione
dincentivi a soggetti privati e ad Enti pubblici per linstallazione di
impianti fotovoltaici, aereogeneratori, piccole centraline idroelettriche, piccoli gruppi
elettrogeni ed altri sistemi di autoproduzione energetica purché in sintonia con le
finalità di tutela ambientale.
Art. 43
(Informatica e telematica)
1. Per superare le difficoltà che
le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni
pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici
decentrati nei Comuni Montani, la Regione, in applicazione dellart.24 della Legge 31
gennaio 1994 n. 97, dintesa con le Comunità Montane, promuove accordi con le
amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso
il miglioramento e lampliamento dellinformatizzazione e dei collegamenti
telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica
amministrazione.
2. Per garantire agli utenti
pubblici e privati laccesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche
amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità Montana, anche in accordo con
i Comuni interessati, predispone proposte per lorganizzazione di sportelli
telematici.
3. Per garantire ladeguata
estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione
di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la Regione promuove accordi con lo Stato e i
gestori delle reti stesse al fine di collegare i Comuni Montani in reti telematiche che
prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità Montane.
Art. 44
(Accordi interprofessionali per il settore del legno)
1. La Regione, dintesa con
le Comunità Montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile delleconomia del Legno
anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola ovvero
associata e operatori del settore del legno per un miglior utilizzo delle risorse
forestali montane.
Art. 45
(Recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, storico, culturale e
religioso)
1. La Regione Calabria persegue la
valorizzazione delle aree rurali anche attraverso il recupero del patrimonio artistico,
monumentale e storico della montagna ed a tal fine realizza progetti che consentano una
migliore fruizione di tali beni da parte del pubblico.
2. La Regione, in collaborazione
con le Comunità Montane, le Province e gli Enti Parco, promuove e favorisce la
conservazione e la conoscenza del patrimonio storico-culturale della montagna calabrese,
indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione ed adottando, altresì,
ogni opportuna iniziativa volta alla valorizzazione di tali beni, ivi comprese adeguate
iniziative per lo studio e la conoscenza dei luoghi interessati.
3. Le Comunità Montane,
nellambito della propria programmazione ed in raccordo con le leggi specifiche di
settore, promuovono, altresì:
a) lattività di musei e
mostre permanenti di cultura popolare e contadina volte a preservare le testimonianze
sulla vita e sul lavoro delle comunità locali delle epoche passate;
b) le manifestazioni più
significative delle tradizioni e del folklore locali tramandate da associazioni o gruppi
ufficialmente riconosciuti dalla Comunità Montana in cui operano.
4. La Regione e le Comunità
Montane possono affidare la gestione diretta e lorganizzazione delle iniziative di
cui ai commi 1 e 2, anche mediante lerogazione di incentivi ad associazioni, centri
culturali e cooperative giovanili aventi sede nel territorio di riferimento.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 46
(Gestione associata dei servizi pubblici locali)
1. Ai sensi dellart.11 della
legge 97/1994 ed al fine di favorire lesercizio associato di funzioni e servizi
comunali, le Comunità Montane indicano nellambito dei propri piani operativi
annuali le iniziative che intendono assumere riguardo:
a) alla costituzione di strutture
tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni per i compiti
di assistenza ai territori montani;
b) alla raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e alla loro possibile riconversione energetica, privilegiando la
raccolta differenziata, il riciclo ed il riuso;
c) allorganizzazione del
trasporto locale e in particolare di quello scolastico;
d) allorganizzazione dei
servizi di polizia municipale;
e) alla realizzazione di strutture
di servizio sociale idonee a consentire la permanenza della popolazione anziana nei Comuni
Montani;
f) alla realizzazione e gestione
di strutture sociali di orientamento e formazione dirette a sostenere le scelte
professionali e lavorative dei giovani nelle aree montane.
2. I Comuni possono delegare le
Comunità Montane a contrarre mutui in loro nome e per loro conto, presso la Cassa
Depositi e Prestiti o altri Istituti di credito, per la realizzazione di opere o
interventi di carattere sovracomunale e coerenti con il piano di sviluppo socio-economico.
Art. 47
(Strumenti di assistenza e coordinamento.Lo sportello per la montagna)
1. Nellambito della
Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, viene istituito un Comitato di
Coordinamento e di Monitoraggio con il compito di promuovere la più efficace integrazione
delle funzioni dei soggetti istituzionali e delle iniziative dei soggetti privati
coinvolti nella attuazione della presente legge.
2. Presso ciascuna Comunità
Montana è istituito ed attivato uno Sportello per la Montagna, avente funzioni di
informazione ed assistenza per gli operatori interessati alle azioni disciplinate dalla
presente legge.
3. Al fine di ovviare alle
difficoltà di comunicazione fra le varie strutture e servizi territoriali lo Sportello
per la Montagna, ai sensi dellart. 24 della legge 97/1994, favorisce altresì
laccesso a tutte le informazioni amministrative ed ai servizi non coperti da
segreto, mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con le Province,
Comuni e gli Uffici periferici dellamministrazione statale e in grado di
interconnettersi con la rete dei sistemi informativi della Regione.
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA
Art. 48
(Autonomia finanziaria)
1. Le Comunità Montane hanno
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nellambito
del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dellordinamento della
finanza locale, che si applica anche alle Comunità Montane.
2. I provvedimenti con i quali
alle Comunità Montane vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza
regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le
risorse necessarie.
3. La finanza delle Comunità
Montane è costituita da:
a) trasferimenti correnti dallo
Stato e dalla Regione;
b) quote dei Comuni che fanno
parte della Comunità Montana;
c) tasse dei diritti dei servizi
pubblici;
d) trasferimenti comunitari,
statali e regionali per spese di investimento;
e) trasferimenti dalla Regione,
dalla Provincia e dai Comuni per lesercizio di funzioni attribuite o delegate;
f) altre entrate proprie, anche di
natura patrimoniale;
g) ricorso al credito
nellambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;
h) altre entrate.
Art. 49
(Finanziamenti regionali)
1. La Regione assume la
valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. La Regione concorre al
finanziamento delle attività delle Comunità Montane attraverso:
a) contributi per le spese di
primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;
b) assegnazioni per
lesercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane;
c) fondo per gli interventi
speciali per la montagna;
d) fondo per la concessione di
contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;
e) fondo regionale per la
montagna;
f) fondo nazionale ordinario per
gli investimenti di cui al comma 4 dellart.41 del DLgs 30 dicembre 1992, n.504.
Art. 50
(Contributi per le spese di funzionamento e mantenimento)
1. La Giunta regionale delibera
annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle
Comunità Montane secondo i seguenti parametri:
a) una prima quota, pari al 20 per
cento dello stanziamento totale, è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità
Montane;
b) una seconda quota, pari a due
terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al precedente punto a), viene
ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità Montane;
c) una terza quota, pari ad un
terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in
proporzione alla popolazione delle Comunità Montane.
Art. 51
(Assegnazioni per lesercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle
Comunità Montane)
1. Le spese relative
allesercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane
sono a carico della Regione.
2. A tal fine è costituito un
fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in
materia dalle singole leggi di settore.
Art. 52
(Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane)
1. In attuazione della legge 31
gennaio 1994, n. 97, al fine di disciplinare lutilizzo per il finanziamento di
interventi a favore delle zone montane della quota del Fondo nazionale della Montagna alla
Regione Calabria, sono istituiti i seguenti fondi:
a) fondo per gli interventi
speciali per la montagna;
b) fondo per la concessione di
contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.
2. La quota del Fondo Nazionale
per la Montagna assegnata alla Regione Calabria è destinata:
a) per una quota pari
allottanta per cento al finanziamento del Fondo per gli interventi speciali per la
Montagna, di cui alla lettera a) del comma 1);
b) per la restante quota, pari al
venti per cento, al finanziamento del Fondo per la concessione di contributi per le
piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui alla lettera b) del primo
comma.
3. Le percentuali di riparto di
cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge
finanziaria regionale.
Art. 53
(Fondo per gli interventi speciali per la montagna)
1. Il fondo per gli interventi
speciali per la montagna, istituito in attuazione dellart.2 della legge 31 gennaio
1994, n.97, sostiene la realizzazione da parte delle Comunità Montane di interventi
speciali per la montagna, ivi compresi quelli diniziativa privata, secondo la
definizione di cui al comma 4 dellart. 1 della Legge n.97/94.
2. Il fondo per gli interventi
speciali per la montagna finanzia:
a) progetti dinteresse
sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità
Montane di cui allart.25;
b) la partecipazione al
finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti
dellUnione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai
quali le Comunità Montane partecipino.
3. La Giunta regionale assegna
alle Comunità Montane le quote del fondo per gli interventi speciali per la montagna
secondo i seguenti parametri:
a) per il 30 per cento in misura
fissa per ciascuna Comunità;
b) per il 20 per cento in misura
proporzionale alla popolazione residente nei territori montani;
c) per il restante 50 per cento in
misura proporzionale allestensione del territorio montano delle diverse Comunità
Montane.
4. La concessione alle Comunità
Montane delle rispettive quote annuali di riparto del fondo per gli interventi speciali
per la montagna sono subordinate allapprovazione del piano pluriennale di sviluppo
socio-economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di
cui alla lettera b) del comma 2 ed alla presentazione alla Regione del programma annuale
operativo.
5. La Giunta regionale fissa le
modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.
Art. 54
(Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto
idrogeologico)
1. Il fondo per la concessione di
contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in
attuazione del comma 3 dellart.7 della legge 31 gennaio 1994, n.97, sostiene il
servizio a favore della tutela dellambiente riconoscendo il valore sociale delle
attività svolte dagli agricoltori di montagna.
2. I contributi sono concessi
dalle Comunità Montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che
realizzino allinterno delle rispettive aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed
attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento,
miglioramento e azionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini
della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi
possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.
3. Le Comunità Montane, nel
rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di
presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità
dintervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto
idrogeologico. Le Comunità Montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli
di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.
4. Il fondo è ripartito tra le
Comunità Montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali
censite allinterno dei rispettivi ambiti territoriali.
5. La Giunta regionale fissa le
modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.
Art. 55
(Fondo regionale per la montagna)
1. E istituito il Fondo
regionale per la Montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi
di preminente interesse per le aree montane della Regione.
2. Il fondo regionale per la
montagna sostiene investimenti, ivi compresi quelli diniziativa privata,
configurabili come interventi speciali per la montagna secondo la definizione di cui al
comma 4 dellart. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, previsti nei piani pluriennali
di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane, ovvero i programmi o progetti
dellUnione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai
quali le Comunità Montane partecipino.
3. Il fondo è finanziato con
risorse a carico del bilancio regionale ed integra il fondo per gli interventi speciali
per la montagna in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dellart.2 della legge
97 del 1994.
4. Il fondo è ripartito per il
sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in
proporzione alla popolazione delle Comunità Montane.
5. Una quota del fondo, non
inferiore a lire cento milioni, viene annualmente assegnata alla Delegazione regionale
dellUNCEM a titolo di concorso nelle spese per lattività di rappresentanza e
di assistenza alle Comunità Montane e per lorganizzazione e lo svolgimento della
Conferenza sulla Montagna.
“Una ulteriore quota del fondo viene annualmente
utilizzata dalla Regione per far fronte alle sole spese relative al
funzionamento del gruppo di lavoro intersettoriale da costituirsi a
sostegno dell’attività della Conferenza permanente per la montagna,
istituita dal precedente art. 29”.
Art. 56
(Fondo nazionale ordinario per gli investimenti)
1. Il fondo nazionale ordinario
per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie
e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità Montane.
Art. 57
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dallattuazione della presente legge la Regione Calabria fa fronte istituendo
apposito capitolo nella legge di approvazione del bilancio della Regione e con
lapposita legge finanziaria che lo accompagna.
Art.58
(Revisione economico-finanziaria)
1. Il Consiglio della Comunità
Montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un Revisore
dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il Revisore dura in carica tre
anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola
volta.
3. Il Revisore, nei modi e con le
facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, collabora con
il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione
che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale
relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
TITOLO VII
PERSONALE
Art. 59
(Organizzazione delle strutture e del personale)
1. Le Comunità Montane adottano
un regolamento sullordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e
responsabilità.
2. Le Comunità Montane hanno una
propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformità al Regolamento di cui al
comma 1.
3. Il rapporto dei dipendenti
delle Comunità Montane è disciplinato secondo i principi stabiliti dal DLsg 3 febbraio
1993, n.29 e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti
locali.
4. Il Regolamento disciplina
altresì lattribuzione delle responsabilità dirigenziali per lattuazione
degli obiettivi fissati dagli organi dellente e stabilisce le modalità
dellattività di coordinamento tra il Segretario ed i titolari delle funzioni
dirigenziali.
TITOLO VIII
COSTITUZIONE DI NUOVE COMUNITA MONTANE
Art.60
(Disposizioni applicabili)
1. Nel caso in cui con la legge
regionale siano modificati gli ambiti territoriali di cui allart.6, ovvero siano
istituite nuove Comunità Montane, nella fase di prima attuazione si applicano le
disposizioni del presente titolo.
Art. 61
(Costituzione delle Comunità Montane e definizione dei rapporti patrimoniali)
1. Il Presidente della Giunta
regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui
allart.6, indica, per ogni Comunità Montana, i Comuni che ne fanno parte e la
composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina
del Consiglio provvisorio e la seduta dellinsediamento. La costituzione della
Comunità Montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria
2. Qualora i nuovi ambiti
territoriali interessano Comuni compresi in Comunità Montane costituite ai sensi della
presente legge e si determinino, come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente
della Giunta regionale, entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle
Comunità Montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto,
gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi,
amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.
Art. 62
(Costituzione provvisoria degli organi)
1. Nella fase di prima
costituzione delle Comunità Montane il Consiglio della Comunità Montana è composto di
tre rappresentanti per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della Comunità
Montana. I rappresentanti sono scelti tra i Consiglieri Comunali o tra cittadini non
facenti parte del Consiglio che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla
carica di Consigliere comunale e che non versino in condizioni di incompatibilità.
2. Lelezione deve assicurare
la rappresentanza della minoranza e, a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi.
Il rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con esclusione,
a pena di nullità della elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.
3. In caso di cessazione della
carica per qualsiasi causa dei componenti del Consiglio, non si procede alla loro
sostituzione , a meno che il Consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In
tal caso si procede al rinnovo dellintero Consiglio entro quindici giorni dal
verificarsi della causa dellultima cessazione di carica .
4. Il Consiglio provvisoriamente
eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli Comunali dei
Comuni che fanno parte della Comunità Montana ed esercita le sue funzioni fino
allinsediamento del nuovo consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi
stabiliti dallo Statuto.
5. Nella fase di prima
costituzione delle Comunità Montane, la Giunta è composta dal Presidente e da quattro
Assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dellart. 14.
Art. 63
(Prima seduta del Consiglio provvisorio)
1. La prima seduta del Consiglio
provvisorio della Comunità Montana è convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero
di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.
Art. 64
(Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento)
1. In sede di prima costituzione
delle Comunità Montane e fino allapprovazione degli Statuti, in conformità alle
cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della
Comunità Montana, nella seduta dinsediamento:
a) nomina unapposita
commissione per la redazione dello Statuto, stabilendo previamente la composizione della
commissione della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonché le
procedure per la redazione e lapprovazione dello Statuto;
b) nomina un Presidente e un
organo esecutivo provvisori.
2. La commissione per lo Statuto
è eletta a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la
commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante
dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi,
ad una terza votazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei
consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della
minoranza e tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri
della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza
devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e
qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dellelezione.
3. La nomina della commissione per
lo Statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del
Presidente e dellorgano esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di
insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consigli che, nonostante diffida
del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti
giorni, sono sciolti con delibera motivata della Giunta regionale.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 65
(Norma transitoria per gli organi attuali)
1. Gli organi della Comunità
Montana in carica decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Assicurano
esclusivamente il disbrigo degli affari correnti sino alla elezione dei nuovi organi.
2. I Consigli comunali entro e non
oltre 45 giorni dalla data medesima nominano i propri rappresentanti ai sensi del
precedente art. 10.
3. Entro i successivi 30 giorni il
Consiglio della Comunità Montana elegge il Presidente e la Giunta ai sensi del precedente
art. 14.
4. Fino alla entrata in vigore
dello Statuto il numero degli Assessori resta fissato nel limite massimo stabilito dal
precedente art. 12 comma 1.
5. Trascorsi i termini di cui al
comma 3 del presente articolo la Giunta regionale procede con le modalità di cui al
precedente art. 15.
6. Lincompatibilità di cui
allart. 22 va contestata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e si risolve con la procedura prevista dalla legislazione vigente in
materia per gli Enti Locali.
Art. 66
(Adeguamento degli Statuti)
1. Le Comunità Montane adeguano
il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento dellentrata
in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con
la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Art. 67
(Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna)
1. In sede di prima applicazione
della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5 dellart. 52, la
concessione alle Comunità Montane delle quote di riparto del fondo regionale per la
montagna, riferite allanno 1998, è disposta a seguito dellapprovazione, da
parte della Provincia, di un programma operativo predisposto dalle singole Comunità
Montane.
2. La Provincia approva il
programma operativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di ricevimento;
decorso tale termine e in assenza di alcun rilievo da parte della Provincia, il programma
si intende approvato.
3. La Comunità Montana trasmette
il programma operativo approvato dalla Provincia, ovvero approvato per decorrenza dei
termini, alla Regione, la quale dispone la concessione e lerogazione delle risorse
finanziarie assegnate.
Art. 68
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate la legge
regionale 5 maggio 1990, n.39 e la legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4.
Art. 69
(Norma finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti
dallart. 50 "Contributo per le spese di funzionamento e mantenimento" e
dallart. 55 "Fondo Regionale per la montagna" della presente legge,
valutati per lanno 1999 rispettivamente in lire 1.500.000.000 e lire 3.000.000.000,
si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 "Fondo occorrente
per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno
dopo lapprovazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle
funzioni normali (elenco n. 3)" dello stato di previsione della spesa del bilancio
per lanno 1998, che viene ridotto dellimporto complessivo di lire
4.500.000.000, ai sensi dellart. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
2. La disponibilità di bilancio
di lire 1.500.000.000 è utilizzata nellesercizio in corso ponendone la competenza a
carico del capitolo 2232102 dello stato di previsione della spesa per lesercizio
1999 che viene incrementato, in termini di competenza e di cassa del medesimo importo di
lire 1.500.000.000.
3. La disponibilità di bilancio
di lire 3.000.000.000 è utilizzata nellesercizio in corso ponendone la competenza a
carico del capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa per lesercizio
1999 che viene incrementato, in termini di competenza e di cassa del medesimo importo di
lire 3.000.000.000.
4. Per gli anni successivi ed a
partire dallesercizio finanziario 2000 le corrispondenti spese cui si fa fronte con
le entrate della Regione saranno determinate in ciascun esercizio finanziario con la legge
di approvazione del bilancio e con lapposita legge finanziaria collegata.
Art. 70
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata
urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A
Zone omogenee (primo comma art. 6)
PROVINCIA DI CATANZARO
1.- Zona della Piccola Sila e della
fascia presilana - (Comuni 15)
Comuni di Albi, Andali (parte), Belcastro
(parte), Cerva, Cropani (parte), Fossato Serralta, Magisano, Pentone, Petronà, Sellia
(parte), Sersale, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna , Zagarise
2.- Zona dei Monti Tiriolo, Reventino,
Mancuso - (Comuni 17)
Comuni di: Carlopoli, Cicala, Conflenti,
Decollatura, Falerna, Gimigliano, Gizzeria (parte), Martirano, Martirano Lombardo,
Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese (parte), Platania, San Pietro Apostolo,
Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo (parte).
3.- Zona Fossa del Lupo
(Comuni 12)
Comuni di Amaroni (parte), Cenadi,
Centrache (parte), Chiaravalle Centrale (parte), Cortale (parte), Girifalco, Jacurso
(parte), Olivadi (parte), Palermiti (parte), San Vito sullo Jonio (parte), Torre di
Ruggero, Vallefiorita (parte).
4.- Zona del Versante Jonico (Comuni
9)
Comuni di. Badolato, Davoli (parte),
Guardavalle, Isca sullo Jonio, SantAndrea Apostolo dello Jonio (parte), Santa
Caterina dello Jonio, San Sostene, Satriano (parte), Cardinale.
PROVINCIA DI COSENZA
1.- Zona del Ferro e dello Sparviero
(Comuni 15)
Comuni di: Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara,
Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Montegiordano, Nocara,
Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce.
2.- Zona del Pollino (Comuni
11)
Comuni di: Acquaformosa, Castrovillari,
Civita, Frascineto, , Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno,
Saracena, San Basile.
3.- Zona Dorsale Appenninica
Alto Tirreno (Comuni 11)
Comuni di: Aieta, Buonvicino,
Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Donenica
Talao, Tortora, Verbicaro.
4.- Zona Dorsale Appenninica
Medio Tirreno e Pollino (Comuni 13)
Comuni di: Acquappesa, Belmonte Calabro, Belvedere
Marittimo, Bonifati, Cetraro, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia
Piemontese, Longobardi, Paola, Sangineto, San Lucido.
5.- Zona del Savuto (Comuni
17)
Comuni di: Aiello Calabro, Belsito,
Bianchi, Carpanzano, Cellara, Colosimi, Grimaldi, Lago, Malito, Mangone, Marzi,
Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano.
6.- Zona Silana (Comuni 12)
Comuni di: Aprigliano, Bocchigliero,
Celico, Lappano (parte), Pedace, Pietrafitta, Rovito, San Giovanni in Fiore, San Pietro in
Guarano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo.
7.- Zona della Sila Greca Cosentina
(Comuni 12)
Comuni di: Calopezzati (parte), Caloveto
(parte), Campana, Cariati (parte), Cropalati, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi,
Pietrapaola, Rossano (parte), Scala Coeli, Terravecchia (parte).
8.- Zona Destra del Crati (Comuni
11)
Comuni di: Acri, Bisignano, Corigliano
Calabro (parte), Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio
Albanese, Santa Sofia dEpiro, Tarsia (parte), Vaccarizzo Albanese.
9.- Zona del Busento (Comuni
9)
Comuni di: Cerzeto, Lattarico (parte), Mongrassano,
Montalto Uffugo (parte), Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di
Finita, San Vincenzo La Costa.
10.- Zona delle Serre Cosentine (Comuni
9)
Comuni di. Carolei (parte), Cerisano,
Dipignano, Domanico, Marano Marchesato (parte), Marano Principato (parte), Mendicino,
Paterno Calabro, Rende (parte).
11.- Zona Unione delle Valli (Comuni
7)
Comuni di: Fagnano Castello, Malvito,
Mottafollone, San Donato di Ninea, San Sosti, SantAgata dEsaro, Santa Caterina
Albanese (parte).
PROVINCIA DI CROTONE
1.- Zona Alto Crotonese
(parole soppresse) -
(Comuni 13 (-
n.d.w. - originariamente16)
Comuni di: Belvedere Spinello (parte),
Caccuri, Carfizi, Casabona(parte), Castel Silano, Cerenzia, Cotronei, Melissa,
Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, San Nicola dellAlto, Savelli, Strongoli (parte),
Umbriatico, Verzino.
(- n.d.w. - La Legge n.17 del 15 marzo
2002 ha modificato l' ambito territoriale della Comunità Montana "
Alto Crotonese e Marchesato ", istituita a norma dell'
art. 6 allegato A), della legge regionale n. 4 del 19/3/1999,
per
scorporo dei seguenti Comuni: Petilia Policastro - Cotronei - Mesoraca.
Ha quindi istituito la Comunità Montana denominata "Alto Marchesato
Crotonese"comprendente l' ambito territoriale, rispondente ai requisiti di cui al punto 1 dell'
art. 6 della legge regionale n. 4 del 19/3/1999, formato dai Comuni di Petilia
Policastro; Cotronei; Roccabernarda; Santa Severina; Scandale; San Mauro Marchesato;
Mesoraca).
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
1.- Zona dello Stilaro e
dellAllaro (Comuni 6)
Comuni di: Bivongi, Caulonia (parte),
Pazzano, Placanica (parte), Roccella Jonica (parte), Stilo.
2.- Zona della Limina (Comuni
7)
Comuni di Canolo, Gerace (parte), Gioiosa Jonica (parte),
Grotteria (parte), Mammola, Martone, San Giovanni di Gerace.
3.- Zona del Medio Jonio Reggino
(Comuni 15)
Comuni di: Africo, Antonimina, Ardore
(parte), Benestare (parte), Bovalino (parte), Bruzzano Zeffirio (parte), Careri, Casignana
(parte), Ciminà, Ferruzzano (parte), Platì, Samo, San Luca, SantAgata del Bianco,
SantIlario dello Jonio (parte).
4.- Zona del Versante Jonio Meridionale
(Comuni 9)
Comuni di: Bagaladi, Bova, Condofuri,
Melito Porto Salvo (parte), Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti.
5.- Zona del Versante dello Stretto
(Comuni 10)
Comuni di: Calanna (parte), Cardeto,
Laganadi (parte), Montebello Jonico (parte), Motta San Giovanni (parte), San Roberto,
SantAlessio dAspromonte (parte), Santo Stefano dAspromonte, Scilla,
Villa San Giovanni (parte).
6.- Zona del Versante Tirrenico
Meridionale (Comuni 9)
Comuni di: Cosoleto, Delianuova, Molochio
(parte), Oppido Mamertina (parte), Santa Cristina dAspromonte, Santa Eufemia
dAspromonte, Scido, Sinopoli, Varapodio (parte).
7.- Zona del Versante Tirrenico
Settentrionale (Comuni 7)
Comuni di: Cinquefrondi (parte), Cittanova (parte),
Galatro, Giffone, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Serrata (parte).
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
1.- Zona delle Serre (Comuni
13)
Comuni di: Brograturo, Capistrano,
Fabrizia, Filadelfia, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Polia, San Nicola da
Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga.
2.- Zona dellAlto Mesima (Comuni
10)
Comuni di: Acquaro, Arena, Dasà (parte),
Dinami, Gerocarne, Joppolo, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano