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Legge 8 giugno 1990  n.142
Ordinamento delle autonomie locali.
(Pubbl. in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 12 giugno 1990, n. 135)

Art. 28.
Natura e ruolo

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva.  Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali.

3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità montana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica; può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

 

 

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Legge 8 giugno 1990  n.142
Ordinamento delle autonomie locali.
(Pubbl. in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 12 giugno 1990, n. 135)

Art. 25.
Consorzi.

1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più
servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo
23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri
enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza
assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24,
unitamente allo statuto del consorzio.


3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le
competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto
dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del
comma 2 dell'articolo 32 e prevedere la trasmissione, agli enti
aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve
disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi
consortili .


4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti
legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del
consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella
persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più
di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato
può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio
di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda
l'attuazione alle leggi regionali.


7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto
attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme
previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le
norme dettate per gli enti locali

 

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Comma così modificato dall'art. 5, d.l. 28 agosto 1995, n. 361,
convertito. in legge 27 ottobre 1995, n. 437.

Comma così sostituito dall'art. 5, d.l. 28 agosto 1995, n. 361,
convertito in legge 27 ottobre 1995, n. 437.

 

Comma aggiunto dall'art. 5, d.l. 28 agosto 1995, n. 361, convertito
in legge 27 ottobre 1995, n. 437.

 

 

 

 

Legge 8 giugno 1990  n.142
Ordinamento delle autonomie locali.
(Pubbl. in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 12 giugno 1990, n. 135)

Art. 40.
Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

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Comma così modificato dall'art. 4, l. 18 gennaio 1992, n. 16.

 

 

 

 

 

Legge 8 giugno 1990  n.142
Ordinamento delle autonomie locali.
(Pubbl. in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 12 giugno 1990, n. 135)

Art. 49.
Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province.

1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.

 

 

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