(Aggiornata alla L.R 22/03)

 

(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1996, n. 8
Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 17 maggio 1996, n. 49)

 

(- n.d.w. -Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la  legge  9 luglio 2002, n. 26).

Capo I
Principi generali

Art. 1
Finalità

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale dirigente del ruolo del Consiglio regionale di cui alla legge regionale n. /91.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 11 dello Statuto, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

Art. 2
Indirizzo politico-amministrativo

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con appositi provvedimenti assunti anche sulla base delle proposte dei dirigenti preposti al Segretariato generale ed ai dipartimenti, periodicamente e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del bilancio del Consiglio regionale, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità degli stessi ed agli oneri per il personale e perle risorse strumentali ai medesimi assegnati;
c) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi,
anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'apporto delle conferenze di cui al successivo articolo 16.

Art. 3
Responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa

1. I dirigenti del Consiglio regionale sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite il segretariato generale e di capi dipartimento, una relazione sull'attività svolta.

2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale di un nucleo di valutazione dallo stesso nominato, composto anche da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni al Consiglio, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, i parametri di riferimento per il controllo.

3. Il nucleo opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni agli uffici. Riferisce annualmente sui risultati della attività all'Ufficio di Presidenza.

4. Il dirigente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, all'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'ammonizione o della censura.
L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previa formale contestazione dei fatti stessi e conseguenti contro deduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione dei dirigenti per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Tale provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.
Nei confronti dei dirigenti a contratto si può anche adottare il provvedimento di formale risoluzione del contratto e, di conseguenza, gli stessi sono retribuiti solo in relazione alle effettive funzioni svolte. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti può essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

5. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere accertate tenendo conto delle condizioni organizzative ed ambientali, a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati.

6. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546/93.

Art. 4
Mobilità dei dirigenti

1. La mobilità dei dirigenti è assunta come generale criterio organizzatore ed è applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura e di una più confacente utilizzazione delle risorse.

2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad altra struttura è disposta con provvedimento motivato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 5
Avocazione e controllo sostitutivo

1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle relative responsabilità ed alla contestazione degli addebiti.

Capo II
Ordinamento della struttura amministrativa

Art. 6
Articolazione della struttura del Consiglio regionale

1. La struttura operativa del Consiglio regionale è articolata in Segretariato generale, Dipartimenti, Settori, Servizi ed Uffici:
a) il Segretariato generale cura il raccordo tra organi politico-istituzionali ed organi amministrativi;
b) i Dipartimenti sono istituti per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso;
c) i Settori sono articolazioni funzionali dei Dipartimenti e sono istituiti per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di programmazione, indirizzo e controllo; elaborazione tecnica; studio, ricerca e consulenza; ispezione amministrativa;
d) i Servizi sono articolazioni funzionali dei Settori e sono istituiti per lo svolgimento di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze del Consiglio regionale;
e) gli uffici - istituiti nell'ambito dei servizi - sono unità operative organiche con competenza più delimitata rispetto alle strutture di cui fanno parte e sono affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

2. Nell'ambito dei dipartimenti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere configurate posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale. Tali posizioni sono equiparate ai settori o ai servizi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

Art. 7
Compiti dei dirigenti preposti al Segretariato generale e ai Dipartimenti

 

1. Il dirigente preposto al Segretariato generale o ai Dipartimenti:
a) formula proposte all'Ufficio di Presidenza anche al fine della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti amministrativi;
b) cura l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
f) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
l) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatori e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
m) esprime parere all'Ufficio di presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

Art 7 bis

1. In ciascun Dipartimento del Consiglio regionale e presso il Segretariato Generale sono istituite strutture ausiliarie speciali di stretta collaborazione con i responsabili dei Dipartimenti e del Segretariato Generale.

2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione dei compiti e le attribuzioni, la definizione del contingente numerico di personale, fino ad un massimo di quattro unita, nonché dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dall' Ufficio di Presidenza.

Art. 8
Compiti e responsabilità dei dirigenti

1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 1 compete:
a) la direzione dei settori e dei servizi;
b) l'esercizio dei poteri di spesa, inerenti alla realizzazione dei programmi predisposti dai dirigenti di cui all'articolo precedente che, per quanto riguarda i dirigenti preposti a struttura superiore, si realizza mediante la definizione dei limiti della spesa che i dirigenti preposti a struttura inferiore possono impegnare;
c) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organica cui è preposto, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali; l'impiego e la gestione del personale comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
d) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e la verifica del rispetto dei termini e della regolarità dei vari adempimenti;
e)l'attribuzione al personale dipendente, per quanto di competenza, dei trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) la organizzazione e la direzione di strutture organizzative, lo studio dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza regionale;
g) la elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari;
h) la rappresentazione, per il tramite dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati, agli organi politico istituzionali, degli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per l'analisi del grado di efficacia dell'azione e degli interventi, nonché la formulazione di proposte organiche ed articolate, anche con soluzioni alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;
i)l'effettuazione di studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi della collettività regionale.

Art. 9
Ufficio di Gabinetto

1. Il Presidente del Consiglio si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.

 

2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è d'ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali, centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.

3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vicecapo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre pubbliche amministrazioni.

4. Il Capo di Gabinetto ed il suo Vice sono scelti tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente "ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea"
Limitatamente al Capo di Gabinetto la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione "purché in possesso di diploma di laurea" ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine.

5. Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per la durata dell'incarico, compete una indennità di funzione aggiuntiva pari alla differenza tra quella corrisposta al direttore di dipartimento e quella in godimento all'atto della nomina. Al Vicecapo di Gabinetto è corrisposta una indennità di funzione in misura non inferiore a quella attribuita ai dirigenti preposti ai settori.

Art. 10
Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio

 

1. Il Presidente, i componenti dell'ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, "il Presidente del Collegio dei revisori dei conti ", i Presidenti dei Gruppi consiliari" 

"Il Presidente della Commissione per il Piano" si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari " "dette anche strutture speciali".

2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche "o anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche".

“3. Il segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1, sono funzionalmente equiparati ai dirigenti se in possesso del diploma di laurea. Qualora siano estranei alla Pubblica Amministrazione, prestano la loro attività in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico equiparato a quello di dirigente se laureati (tabellare, indennità integrativa speciale, indennità di posizione pari alla più bassa tra quelle in godimento ai dirigenti del Consiglio regionale) ed a quello del livello D3 se diplomati. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell’incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria  pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo in godimento all’atto della nomina e quello complessivo in godimento rispettivamente ai dirigenti e ai funzionari del Consiglio regionale”.

(- n.d.w.-Il Presidente, i componenti dell’Ufficio di Presidenza,  i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente del Collegio dei revisori dei conti possono individuare il responsabile amministrativo anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche.
Nell’ipotesi in cui l’individuazione del responsabile sia esterna agli addetti al Consiglio regionale, tale unità non può essere computata per il completamento del numero massimo consentito dall’art. 10, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.
)


4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a tre unità per le segreterie dei Vice Presidenti, a due unità per le segreterie dei Consiglieri segretari e a due unità per le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti “, dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, del Presidente della Commissione per il Piano” "e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti".

5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale.

6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

"7.bis L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale di livello non superiore alla categoria D1. Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma, possono essere entrambe estranee alla P.A.. "

7.ter. L’Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno o esterno alla Pubblica Amministrazione, per il Presidente della Giunta delle Elezioni».

(-n.d.w.- comma erroneamente definito 7.bis dall'art. 8 della legge 39/02)


8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

 "9. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un "collaboratore-esperto"   "o di due collaboratori-esperti"   che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale.   "Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all'art. 1 quater, comma 4 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14".

10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali.
"
 

“Art. 10 bis

1.  Il personale, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che all’entrata in vigore della presente legge si trova con rapporto di diritto privato, in essere in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, alle dipendenze delle Strutture speciali dell’Ufficio di Presidenza, dell’Ufficio di Gabinetto, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione Ufficio del Piano e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt. 19, 20 e 84 del Regolamento interno, nonché dei Gruppi consiliari, può essere, previo concorso per titoli ed esami, assunto nella dotazione organica del Consiglio regionale, ovvero nella Struttura ausiliaria di cui al successivo art. 11 bis, in misura non superiore ad una unità per ciascuna Struttura speciale.

            2.  La norma di cui al precedente comma è estesa al personale che abbia prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella Struttura speciale dell’Ufficio di Presidenza.

3. L’Ufficio di Presidenza fissa i termini e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. "


Art. 11
Figure professionali speciali

1. È istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti "e pubblicisti" iscritti negli albi professionali. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale. L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato.

2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.


“Art. 11bis

1. Al fine di rendere efficiente e funzionale la interazione tra gli organi istituzionali del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari e le strutture speciali facenti capo al Consiglio, è istituita una Struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali stesse.

2. Il personale sarà reclutato a mezzo concorso per titoli ed esami. In fase di prima applicazione, potranno partecipare al concorso coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari instaurato in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale. Avranno, altresì, titolo coloro i quali abbiano conseguito un'anzianità di almeno quattro anni di collaborazione nella precedente legislatura. In entrambi i casi i rapporti contrattuali dovranno essere comprovati dai versamenti dei relativi oneri contributivi, erariali e/o previdenziali.

3. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto deliberativo, stabilirà i tempi e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il numero massimo dei vincitori, per ciascun gruppo, non potrà essere maggiore di una unità per i gruppi fino a 4 Consiglieri, e di due unità per i gruppi composti da più di 4 Consiglieri oltre quelli previsti nella tabella di assegnazione del presente comma. Successivamente l'Ufficio di Presidenza provvederà, nei termini previsti dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, e successive modificazioni, ad assegnare prioritariamente e proporzionalmente le unità lavorative ai gruppi consiliari, secondo la seguente tabella:

a)  gruppi fino a 2 (due) Consiglieri: 1 (una) unità;

b)  gruppi fino a 4 (quattro) Consiglieri: 2 (due) unità;

c)  gruppi oltre 4 (quattro) Consiglieri: 3 (tre) unità.

4. L'eventuale ulteriore assegnazione di personale ai gruppi consiliari avverrà con la procedura prevista dall'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, fino al raggiungimento del contingente numerico previsto dalla tabella di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 23, come modificato dall'art. 1 quater, comma 5 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

5. Il personale della struttura ausiliaria che, una volta espletate le procedure di cui ai commi precedenti, dovesse risultare in eccedenza, sarà assegnato, dall'Ufficio di Presidenza alle strutture speciali del Consiglio regionale, quale supporto funzionale alle stesse."


Art. 12
Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente Capo

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, la struttura del bilancio di previsione, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene adeguata alle previsioni di quest'ultima.

Capo III
Ordinamento della dirigenza

Art. 13
Qualifiche e funzioni dirigenziali

1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.

2. Le funzioni dirigenziali di livello generale sono conferite dall'Ufficio di Presidenza al segretario generale ed ai responsabili di dipartimento, con atto motivato e nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 28/12/1995, n. 549.

Art. 14
Requisiti e modalità per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale sono:
- possesso del diploma di laurea;
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
-cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale.

2. Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale è disposto con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per un massimo di cinque anni, rinnovabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4.

Art. 15
Dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale a contratto

 

1. Nei limiti delle disponibilità di organico, le funzioni di dirigente di livello generale possono essere altresì attribuite a persone, in possesso di idoneo diploma di laurea, anche estranee all'amministrazione del Consiglio regionale, i cui requisiti, nella misura richiesta per i dipendenti del Consiglio regionale, sono stati acquisiti presso altre amministrazioni, enti o organismi pubblici, aziende pubbliche o private, con qualifica dirigenziale, ovvero nei settori della ricerca e docenza universitaria, delle magistrature e dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero attraverso l'esercizio per almeno dieci anni di una libera professione nel settore al quale si riferisce l'incarico.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore alla legislatura in corso, rinnovabile per una sola volta. Al personale interessato si applicano, per tutta la durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti di ruolo, ed è corrisposto il trattamento economico iniziale di cui al successivo articolo 17.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo cessa comunque con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 16
Conferenze di dipartimento

1. Sono istituite le Conferenze di dipartimento, con il compito di verificare l'andamento generale delle attività delle strutture comprese in ciascun dipartimento in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici e dei piani e programmi di lavoro, di valutare i problemi generali inerenti all'organizzazione, di formulare proposte per il migliore svolgimento dell'attività dei dipartimenti.

2. Le conferenze sono composte, oltre che dal direttore del dipartimento, da tutti i dirigenti preposti alle strutture comprese nel dipartimento.

3. Le conferenze si riuniscono ogni sei mesi ed ogni qual volta lo decida il direttore del dipartimento.

4. La conferenza è convocata e presieduta dal direttore del dipartimento o da un dirigente suo delegato.

Art. 17
Trattamento economico dei dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale

"1. Al Segretario Generale ed ai direttori di Dipartimento, per il periodo in cui esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione.

2. Ai dirigenti di cui all’art. 15 della legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8, assunti con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico corrispondente al comma 1 della presente legge."

Art. 18
Attribuzione delle funzioni ai dirigenti

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture del Consiglio regionale è disposta, con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza, nei confronti dei dirigenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti tenendo conto della professionalità e della esperienza necessarie per il posto da ricoprire, nonché dei risultati conseguiti dal dirigente nel corso della carriera.

Art. 19
Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso pubblico selettivo di formazione.

2. Alle procedure concorsuali sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del diploma di laurea attinente al posto, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche direttive. Possono altresi' essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al secondo comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 20
Pari opportunità

1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale, nel trattamento della dirigenza. In particolare:
a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;
c) garantisce la partecipazione delle donne ai concorsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;
d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative nei livelli e nei profili professionali tra presenza maschile e femminile.

2. L'Ufficio di Presidenza adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è istituito il Comitato per le pari opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 21
Formazione della dirigenza

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Consiglio regionale, anche di intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico ovvero stipulando convenzioni con istituti privati e con esperti dei settori interessati.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati a una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo alla struttura preposta all'amministrazione del personale, i dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale segnalano, a tal fine, i fabbisogni e individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

Art. 22
Rapporti tra i livelli dirigenziali

1. In caso di assenza o impedimento, il dirigente preposto al Segretariato generale è sostituito da altro dirigente preposto ad uno dei dipartimenti, con decreto del Presidente del Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un dipartimento o ad un Settore, le funzioni vicarie sono esercitate rispettivamente dal dirigente più anziano nella qualifica preposto ad uno dei Settori o Servizi dipendenti.

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo di questi in caso di inerzia dello stesso. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

Art. 23
Divieto di cumulo di trattamenti economici per i dirigenti comandati o distaccati

1. I dirigenti del Consiglio regionale posti in posizione di comando, o di distacco conservano la retribuzione in godimento all'atto del comando o del distacco.

Art. 24
Dotazione organica

1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi, nonché la dotazione organica dei dirigenti del Consiglio, da prevedersi in misura ridotta di almeno il 10 per cento, sarà effettuata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro e, comunque non oltre il 30 giugno 1996.

Art. 25
Articolazione della struttura

1.  L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede, con cadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della propria dotazione organica, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all’evoluzione istituzionale e funzionale dell’Ente e dell’impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni.

2. Il numero dei dipartimenti non può essere comunque superiore a cinque.

Art. 26
Definizione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del Consiglio regionale

1. La definizione e la graduazione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici sono stabilite con delibera dell'Ufficio di Presidenza successivamente alla specificazione delle competenze del Segretariato Generale e delle aree dipartimentali.

Capo IV
Norme transitorie e finali

Art. 27
Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Le funzioni di dirigente di Settore, quelle di dirigente di Servizio e le posizioni individuali di cui all'articolo 6 sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza, in relazione ai titoli di servizio e professionali e all'esperienza acquisita nel corso della carriera, con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla nomina del Segretario Generale e dei direttori di Dipartimento, ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente di servizio conserva il trattamento economico in godimento fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente, conferibili mediante concorsi per esami, arrotondata all'unità, è attribuita mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, riservato ai dipendenti del Consiglio regionale appartenenti alla VII e VIII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nelle predette qualifiche.

4. Successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva in favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo   (-n.d.w.- Il periodo lavorativo di cui sopra, è da intendersi interamente compiuto anche in presenza di legittime fattispecie interruttive della prestazione lavorativa, che non siano tali da determinare la risoluzione del rapporto)  non inferiore a 24 mesi alla data del "31 marzo 1996" presso il Consiglio regionale e tuttora ne presti la propria attività in posizione equivalente alla II qualifica funzionale, n. 2 unità, in posizione equivalente alla III qualifica funzionale, n. 11 unità, in posizione equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 13 unità. L'ammissione ai concorsi di tale personale è subordinata al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso al posto cui si concorre, escluso il limite di età. L'inquadramento in ruolo degli idonei decorrerà dal mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie.

Art. 28
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni del decreto legislativo n. 29 del 6 febbraio 1993 e successive modificazioni.