LEGGE REGIONALE 29 luglio 2002, n. 26
«Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento dei settori, dei servizi e degli Uffici del Consiglio regionale. Integrazione e modifica della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.
(Pubbl. in Boll. Uff. 2 agosto 2002, n. 14 supplemento straordinario n. 1)

Articolo unico

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede, con cadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della propria dotazione organica, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all’evoluzione istituzionale e funzionale dell’Ente e dell’impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni.

2. Il numero dei dipartimenti non può essere comunque superiore a cinque.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente Legge.