LEGGE REGIONALE 29 luglio 2002, n. 26
«Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento dei settori, dei servizi e degli Uffici del
Consiglio regionale. Integrazione e modifica della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.
(Pubbl. in Boll. Uff. 2
agosto 2002, n. 14 supplemento straordinario n. 1)
Articolo unico
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede,
con cadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della propria dotazione organica, nonché alla
programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all’evoluzione istituzionale e funzionale dell’Ente e
dell’impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni.
2. Il numero dei dipartimenti non può essere comunque
superiore a cinque.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la
presente Legge.