LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1996, n. 8
Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale
(Pubbl. in Boll. Uff. 17 maggio 1996, n. 49)
Capo I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture
amministrative monche il rapporto di lavoro e le funzioni del personale dirigente del
ruolo del Consiglio regionale di cui alla legge regionale n. /91.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito delle competenze allo
stesso attribuite dall'articolo 11 dello Statuto, definisce gli obiettivi ed i programmi
da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle
direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di
controllo.
Art. 2
Indirizzo politico-amministrativo
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, con appositi provvedimenti assunti anche sulla base
delle proposte dei dirigenti preposti al Segretariato generale ed ai dipartimenti,
periodicamente e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le
conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del
bilancio del Consiglio regionale, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai
procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità degli stessi ed agli oneri
per il personale e perle risorse strumentali ai medesimi assegnati;
c) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi,
anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'apporto delle
conferenze di cui al successivo articolo 16.
Art. 3
Responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa
1. I dirigenti del Consiglio regionale sono responsabili del risultato dell'attività
svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei
progetti loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa. Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti presentano all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, tramite il segretariato generale e di capi
dipartimento, una relazione sull'attività svolta.
2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale di
un nucleo di valutazione dallo stesso nominato, composto anche da esperti in tecniche di
valutazione e nel controllo di gestione esterni al Consiglio, con il compito di
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il
buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche
su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, i parametri di riferimento per il controllo.
3. Il nucleo opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi e
può richiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni agli uffici. Riferisce
annualmente sui risultati della attività all'Ufficio di Presidenza.
4. Il dirigente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in
relazione alla gravità dei fatti contestati, all'applicazione delle sanzioni disciplinari
dell'ammonizione o della censura.
L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono
comportare, previa formale contestazione dei fatti stessi e conseguenti contro deduzioni
degli interessati, il collocamento a disposizione dei dirigenti per la durata massima di
un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle
funzioni. Tale provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza. Per effetto del
collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche
dirigenziali.
Nei confronti dei dirigenti a contratto si può anche adottare il provvedimento di formale
risoluzione del contratto e, di conseguenza, gli stessi sono retribuiti solo in relazione
alle effettive funzioni svolte. In caso di responsabilità particolarmente grave o
reiterata, nei confronti dei dirigenti può essere disposto, in contraddittorio, il
collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai stato in precedenza
disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le
disposizioni del Codice Civile.
5. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere accertate tenendo conto delle condizioni
organizzative ed ambientali, a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della
disponibilità di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati.
6. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile,
amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546/93.
Art. 4
mobilità dei dirigenti
1. La mobilità dei dirigenti è assunta come generale criterio organizzatore ed è
applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura e di una più confacente
utilizzazione delle risorse.
2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad altra struttura è
disposta con provvedimento motivato dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 5
Avocazione e controllo sostitutivo
1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte
dell'Ufficio di Presidenza se non per particolari motivi di necessità ed urgenza
specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che
determini pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà,
previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe
dovuto compiere. In tal caso l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle
relative responsabilità ed alla contestazione degli addebiti.
Capo II
Ordinamento della struttura amministrativa
Art. 6
Articolazione della struttura del Consiglio regionale
1. La struttura operativa del Consiglio regionale è articolata in Segretariato generale,
Dipartimenti, Settori, Servizi ed Uffici:
a) il Segretariato generale cura il raccordo tra organi politico-istituzionali ed organi
amministrativi;
b) i Dipartimenti sono istituti per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del
Consiglio stesso;
c) i Settori sono articolazioni funzionali dei Dipartimenti e sono istituiti per lo
svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di
programmazione, indirizzo e controllo; elaborazione tecnica; studio, ricerca e consulenza;
ispezione amministrativa;
d) i Servizi sono articolazioni funzionali dei Settori e sono istituiti per lo svolgimento
di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di
competenze del Consiglio regionale;
e) gli uffici - istituiti nell'ambito dei servizi - sono unità operative organiche con
competenza più delimitata rispetto alle strutture di cui fanno parte e sono affidate alla
responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
2. Nell'ambito dei dipartimenti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono
essere configurate posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di
elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale. Tali posizioni sono
equiparate ai settori o ai servizi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse
affidati.
Art. 7
Compiti dei dirigenti preposti al Segretariato generale e ai Dipartimenti
1. Il dirigente preposto al Segretariato generale o ai Dipartimenti:
a) formula proposte all'Ufficio di Presidenza anche al fine della elaborazione di
programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti amministrativi;
b) cura l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine
adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e
l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i
limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i
criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di
servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di
lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è
preposto;
e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti
economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti
collettivi;
f) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la
conciliazione e la transazione;
g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge
7 agosto 1990, n. 241;
h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso
di inerzia degli stessi;
i) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
l) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso
di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
m) esprime parere all'Ufficio di presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai
dirigenti.
Art. 8
Compiti e responsabilità dei dirigenti
1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 1
compete:
a) la direzione dei settori e dei servizi;
b) l'esercizio dei poteri di spesa, inerenti alla realizzazione dei programmi predisposti
dai dirigenti di cui all'articolo precedente che, per quanto riguarda i dirigenti preposti
a struttura superiore, si realizza mediante la definizione dei limiti della spesa che i
dirigenti preposti a struttura inferiore possono impegnare;
c) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organica
cui è preposto, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali; l'impiego e la
gestione del personale comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di
esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in
mobilità;
d) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e la verifica del rispetto dei
termini e della regolarità dei vari adempimenti;
e)l'attribuzione al personale dipendente, per quanto di competenza, dei trattamenti
economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) la organizzazione e la direzione di strutture organizzative, lo studio dei problemi di
natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle
materie di competenza regionale;
g) la elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti
legislativi e regolamentari;
h) la rappresentazione, per il tramite dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati, agli
organi politico istituzionali, degli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per
l'analisi del grado di efficacia dell'azione e degli interventi, nonché la formulazione
di proposte organiche ed articolate, anche con soluzioni alternative in termini di
rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;
i)l'effettuazione di studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei
bisogni e degli interessi della collettività regionale.
Art. 9
Ufficio di Gabinetto
1. Il Presidente del Consiglio si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di
Gabinetto.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del
Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è d'ausilio nei rapporti con
gli altri organi regionali, con gli organi statali, centrali e periferici, nonché con le
formazioni socialie le comunità locali.
3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vicecapo di Gabinetto e
da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o
fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre
pubbliche amministrazioni.
4. Il Capo di Gabinetto ed il suo Vice sono scelti tra i dipendenti della pubblica
amministrazione in possesso della qualifica di dirigente.
Limitatamente al Capo di Gabinetto la scelta può essere operata anche tra estranei alla
pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di
diritto privato a termine.
5. Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per la durata
dell'incarico, compete una indennità di funzione aggiuntiva pari alla differenza tra
quella corrisposta al direttore di dipartimento e quella in godimento all'atto della
nomina. Al Vicecapo di Gabinetto è corrisposta una indennità di funzione in misura non
inferiore a quella attribuita ai dirigenti preposti ai settori.
Art. 10
Uffici di diretta collaborazione con gli organismi
politico-istituzionali del Consiglio
1. Il Presidente, i componenti dell'ufficio di Presidenza ed i Presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti si avvalgono della collaborazione di segreterie
particolari.
2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti di
ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della
Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche.
3. Limitatamente al Segretario particolare del Presidente e dei Vice
Presidenti la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica
Amministrazione, che prestano la loro attività in base a rapporto di
diritto privato a termine, con il trattamento economico corrispondente a
quello iniziale di funzionario ovvero, se in possesso del diploma di
laurea, di dirigente,
4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere
superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a tre unità per le segreterie
dei Vice Presidenti, a due unità perle segreterie dei Consiglieri segretari e a due
unità per le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.
5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di
diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale.
6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro
attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi
politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.
7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su
designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro
opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi
titolari.
8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente
legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del
rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale.
Art. 11
Figure professionali speciali
1. È istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate
giornalistiche edite dal Consiglio regionale. Indetta struttura, fatti salvi i rapporti di
lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti iscritti
negli albi professionali. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il
contingente di personale. L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può
essere rinnovato.
2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non
superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si
risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.
Art. 12
Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente Capo
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, la struttura del
bilancio di previsione, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore
della presente legge, viene adeguata alle previsioni di quest'ultima.
Capo III
Ordinamento della dirigenza
Art. 13
Qualifiche e funzioni dirigenziali
1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.
2. Le funzioni dirigenziali di livello generale sono conferite dall'Ufficio di Presidenza
al segretario generale ed ai responsabili di dipartimento, con atto motivato e nel
rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 28/12/1995, n. 549.
Art. 14
Requisiti e modalità per l'attribuzione ai dirigenti del
Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale
1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni
di livello dirigenziale generale sono:
- possesso del diploma di laurea;
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
-cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale.
2. Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale è disposto con
deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per un massimo di cinque
anni, rinnovabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti regionali determina il
loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il
periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell'anzianità di servizio.
4. Sono, comunque, da sottoporre a verifica le attribuzioni delle funzioni del livello
dirigenziale generale, in occasione del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 15
Dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale a contratto
1. Nei limiti delle disponibilità di organico, le funzioni di dirigente di livello
generale possono essere altresì attribuite a persone, in possesso di idoneo diploma di
laurea, anche estranee all'amministrazione del Consiglio regionale, i cui requisiti, nella
misura richiesta per i dipendenti del Consiglio regionale, sono stati acquisiti presso
altre amministrazioni, enti o organismi pubblici, aziende pubbliche o private, con
qualifica dirigenziale, ovvero nei settori della ricerca e docenza universitaria, delle
magistrature e dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero attraverso l'esercizio per
almeno dieci anni di una libera professione nel settore al quale si riferisce l'incarico.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico
avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore alla legislatura in
corso, rinnovabile per una sola volta. Al personale interessato si applicano, per tutta la
durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità
previste per i dirigenti di ruolo, ed è corrisposto il trattamento economico iniziale di
cui al successivo articolo 17.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo cessa comunque con il compimento
del sessantacinquesimo anno di età.
Art. 16
Conferenze di dipartimento
1. Sono istituite le Conferenze di dipartimento, con il compito di verificare l'andamento
generale delle attività delle strutture comprese in ciascun dipartimento in rapporto
all'attuazione degli indirizzi politici e dei piani e programmi di lavoro, di valutare i
problemi generali inerenti all'organizzazione, di formulare proposte per il migliore
svolgimento dell'attività dei dipartimenti.
2. Le conferenze sono composte, oltre che dal direttore del dipartimento, da tutti i
dirigenti preposti alle strutture comprese nel dipartimento.
3. Le conferenze si riuniscono ogni sei mesi ed ogni qual volta lo decida il direttore del
dipartimento.
4. La conferenza è convocata e presieduta dal direttore del dipartimento o da un
dirigente suo delegato.
Art. 17
Trattamento economico dei dirigenti con funzioni
dirigenziali di livello generale
1. Al Segretario Generale ed ai direttori di Dipartimento, per il periodo in cui
esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete un'indennità pari alla
differenza tra il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio in
godimento ed il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio dei dirigenti
generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi dell'articolo 2,
comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai dirigenti, di cui al precedente articolo 15, assunti con contratto di diritto
privato, compete il trattamento economico iniziale fondamentale ed accessorio dei
dirigenti generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi
dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 18
Attribuzione delle funzioni ai dirigenti
1. La preposizione dei dirigenti alle strutture del Consiglio regionale è disposta,
con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza, nei confronti dei dirigenti di
ruolo in servizio presso il Consiglio regionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti tenendo conto della professionalità e
della esperienza necessarie per il posto da ricoprire, nonché dei risultati conseguiti
dal dirigente nel corso della carriera.
Art. 19
Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente
1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero
per corso-concorso pubblico selettivo di formazione.
2. Alle procedure concorsuali sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni in possesso del diploma di laurea attinente al posto, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche direttive. Possono altresì essere ammessi
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che
siano muniti del prescritto titolo di studio.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi in numero maggiorato,
rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non
superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al secondo comma il limite
di età è elevato a quarantacinque anni.
4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto
compatibili, sono quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
aprile 1994, n. 439, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il
Presidente del Consiglio regionale.
Art. 20
Pari opportunità
1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso,
nello sviluppo professionale, nel trattamento della dirigenza. In particolare:
a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul
lavoro;
b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle
donne;
c) garantisce la partecipazione delle donne ai concorsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative
interessate;
d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative
nei livelli e nei profili professionali tra presenza maschile e femminile.
2. L'Ufficio di Presidenza adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la
rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari
opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è istituito il Comitato per le pari
opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificate con provvedimento
dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 21
Formazione della dirigenza
1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono
assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle
capacità e delle
attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Consiglio regionale, anche di intesa con altre
pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative direttamente o avvalendosi
dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e
scientifico ovvero stipulando convenzioni con istituti privati e con esperti dei settori
interessati.
3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e potenziamento delle
capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante l'approfondimento
di tecniche e metodi finalizzati a una gestione manageriale della pubblica
amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori
dell'imprenditoria pubblica e privata.
4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo
alla struttura preposta all'amministrazione del personale, i dirigenti con funzioni
dirigenziali di livello generale segnalano, a tal fine, i fabbisogni e individuano i
dirigenti partecipanti alle attività.
Art. 22
Rapporti tra i livelli dirigenziali
1. In caso di assenza o impedimento, il dirigente preposto al Segretariato generale è
sostituito da altro dirigente preposto ad uno dei dipartimenti, con decreto del Presidente
del Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un dipartimento o ad un
Settore, le funzioni vicarie sono esercitate rispettivamente dal dirigente più anziano
nella qualifica preposto ad uno dei Settori o Servizi dipendenti.
3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del
dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo di questi
in caso di inerzia dello stesso. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da
parte del dirigente sovraordinato.
Art. 23
Divieto di cumulo di trattamenti economici per i dirigenti comandati o distaccati
1. I dirigenti del Consiglio regionale posti in posizione di comando, o di distacco
conservano la retribuzione in godimento all'atto del comando o del distacco.
Art. 24
Dotazione organica
1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi, nonché la dotazione organica dei dirigenti
del Consiglio, da prevedersi in misura ridotta di almeno il 10 per cento, sarà
effettuata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevazione
dei carichi di lavoro e, comunque non oltre il 30 giugno 1996.
Art. 25
Articolazione della struttura
1. La struttura del Consiglio regionale è articolata in due dipartimenti (Gestione e
sviluppo della struttura e Assistenza agli organi istituzionali) inquadrati nel
Segretariato generale.
Art. 26
Definizione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del Consiglio
regionale
1. La definizione e la graduazione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli
Uffici sono stabilite con delibera dell'Ufficio di Presidenza successivamente alla
specificazione delle competenze del Segretariato Generale e delle aree dipartimentali.
Capo IV
Norme transitorie e finali
Art. 27
Conferimento degli incarichi dirigenziali
1. Le funzioni di dirigente di Settore, quelle di dirigente di Servizio e le posizioni
individuali di cui all'articolo 6 sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza, in relazione
ai titoli di servizio e professionali e all'esperienza acquisita nel corso della carriera,
con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla nomina del Segretario Generale e dei
direttori di Dipartimento, ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale.
2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso
delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente di servizio conserva il trattamento
economico in godimento fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo
delle aree dirigenziali.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla sua
entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente, conferibili mediante
concorsi per esami, arrotondata all'unità, è attribuita mediante concorso per titoli di
servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, riservato ai dipendenti del
Consiglio regionale appartenenti alla VII e VIII qualifica funzionale, in possesso del
diploma di laurea e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio
nelle predette qualifiche.
4. Successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla
rilevazione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a ricoprire i posti
vacanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva in
favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24
mesi alla data del 31 maggio 1993 presso il Consiglio regionale e tuttora ne presti la
propria attività in posizione equivalente alla II qualifica funzionale, n. 2
unità, in
posizione equivalente alla III qualifica funzionale, n. 11 unità, in posizione
equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 13 unità. L'ammissione ai concorsi di tale
personale è subordinata al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso al posto cui si
concorre, escluso il limite di età. L'inquadramento in ruolo degli idonei decorrerà dal
mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie.
Art. 28
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione, in
quanto compatibili, le previsioni del decreto legislativo n. 29 del 6 febbraio 1993 e
successive modificazioni.
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