Relazione

LEGGE REGIONALE 3 Marzo 2000, n. 6
Interpretazione autentica dell'art. 27, comma 4^, della Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 8.
(Pubbl. in Boll. Uff. 11 marzo 2000, n. 15)

 

Art. 1

1. Il periodo lavorativo di cui al quarto comma dell'articolo 27 della legge 13 maggio 1996, n. 8 è da intendersi interamente compiuto anche in presenza di legittime fattispecie interruttive della prestazione lavorativa, che non siano tali da determinare la risoluzione del rapporto.