XII^ LEGISLATURA
RESOCONTO INTEGRALE
N. 41
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SEDUTA Di MARTEDì 7 MAGGIO 2024
PRESIDENZA DEL
PRESIDENTE FILIPPO MANCUSO
E DEL
VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CAPUTO
Inizio lavori h. 16,36
Fine lavori h.
19,05
Presidenza del
presidente Filippo Mancuso
La seduta inizia alle 16,36
Dà avvio ai lavori,
invitando il Segretario questore a dare lettura del verbale della seduta
precedente.
Dà lettura del verbale della
seduta precedente.
(È approvato senza osservazioni)
Dà lettura delle
comunicazioni.
Prima di procedere con i punti all’ordine del
giorno della seduta odierna è doveroso esprimere i sentimenti di
cordoglio del Consiglio regionale della Calabria alle famiglie dei cinque
operai morti a Casteldaccia, in provincia di Palermo.
È l'ennesima strage bianca che ripropone, da Nord a
Sud, la questione della sicurezza sul lavoro che rimane un drammatico problema
irrisolto.
Tutto ciò, oltre a violare il diritto fondamentale
di ogni individuo a lavorare in un ambiente sicuro e protetto, oltraggia i
valori su cui è fondata la convivenza civile. Sottolineo l'urgenza di fermare
le stragi sul lavoro, insistendo, ciascuno per le proprie responsabilità, sulla
cultura della sicurezza e della prevenzione, affinché non siano violate le
leggi vigenti e le norme poste a tutela dell'incolumità delle persone e in
difesa della vita e della dignità di tutti i lavoratori.
Collega Mammoliti, volevo dirle che sono a
conoscenza di alcune interrogazioni su cui deve avere risposta. Le prometto che
nella prossima seduta di Consiglio daremo risposta alle interrogazioni, non
solo alle sue ma, anche, ad altre che giacciono da lungo tempo.
Quindi, le chiedo scusa se non le abbiamo inserite
oggi, però quanto prima mi farò parte diligente.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti.
Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Prendo atto di questo impegno e
non ho dubbi della sua bontà e della sua generosità, però, vorrei ricordare, a
lei e ai colleghi consiglieri, che questo impegno viene disatteso nonostante
fosse stato riferito al nostro capogruppo che sarebbero state inserite
all'ordine del giorno una serie di interrogazioni che, ancora, non hanno
ricevuto risposte in merito a problematiche molto serie e importanti che
interessano la vita dei calabresi e molti settori nevralgici dell'economia e
dei servizi essenziali.
Le voglio far rilevare, Presidente, perché anche
lei si ponga come garante dell'equilibrio culturale e istituzionale relativo
alla massima carica che riveste, quella prestigiosa di Presidente del
Consiglio, che mentre si sottovaluta la priorità di queste interrogazioni, che
giustamente e legittimamente i consiglieri regionali pongono nell'assolvimento
della propria funzione, si portano, però, provvedimenti che non hanno il
carattere dell’urgenza e che, se venissero trattati, per esempio fra qualche
mese, non comporterebbero alcun cambiamento. Però, non può sfuggire che sono
provvedimenti amministrativi presentati da consiglieri regionali che sono
candidati alle elezioni europee o alle elezioni amministrative.
Questo credo non sia giusto, perché come lei sa,
caro Presidente, in cinquant'anni di storia politica e istituzionale, durante
la campagna elettorale, c'è sempre stato il rispetto dell’opportunità di non
portare provvedimenti per favorire…
Consigliere Mammoliti, sta anticipando il suo
successivo intervento?
Sto chiedendo a lei e alla sua sensibilità, se può
valutare di estrapolare dalla discussione di oggi quei provvedimenti che sono
firmati da consiglieri regionali che sono candidati ad altri livelli
amministrativi o alle elezioni europee.
Grazie, Presidente.
Grazie. Per quanto riguarda le interrogazioni, su
cui avevo già fatto la premessa, le dico che nella riunione dei capigruppo
avevamo deciso quest'ordine del giorno, anzi due ordini del giorno e non le
avevamo inserite, poi l’inserimento mi è stato richiesto dal suo capogruppo,
poco tempo fa, ma ormai l'ordine del giorno era predisposto. Mi sono scusato
prima e con lei in privato, anche, precedentemente.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Caputo. Ne
ha facoltà.
Grazie, Presidente. Intervengo solo per chiedere
l'inserimento all’ordine del giorno della proposta di legge numero 293/12^ ^, recante: “Sostituzione
del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale numero 57 del 2017”.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti.
Ne ha facoltà.
Presidente, avevo sottoposto a lei e alla sua
sensibilità istituzionale, una valutazione che era quella di estrapolare dalla
trattazione alcuni provvedimenti inseriti all'ordine del giorno, provvedimenti
sottoscritti da consiglieri regionali che sono candidati ad altri livelli. Può
dare una risposta? Lei poi mi può dire: non lo vogliamo fare, vogliamo
continuare con la discussione. Chiedo solo questo. Grazie.
Riteniamo che, invece, non influiscano in alcun
modo sulle prossime elezioni, quello che si doveva fare è stato fatto. Sia la
Giunta sia il Consiglio hanno sospeso quello che si doveva sospendere, quello
che ci dice il buon senso e che dispone la legge. Quindi, può guardare gli
atti, le lettere, le missive che sono state inviate agli uffici e a tutti i
dirigenti, può prenderne atto; noi pensiamo che queste leggi siano ordinarie e
che non incideranno minimamente sui risultati elettorali. La ringrazio, comunque,
per la solerzia e la puntualità.
Passiamo alla votazione della richiesta
d’inserimento all’ordine del giorno della proposta di legge del consigliere
Caputo. La proposta di legge è inserita.
Segnalo che, a causa di un incidente verificatosi
sull'autostrada, le consigliere Straface e Mannarino sono in ritardo, non sono
ancora presenti in Aula, pertanto, essendoci delle proposte di legge sulle
quali doveva relazionare la consigliera Straface, propongo l'inversione
dell’ordine del giorno.
Pongo in votazione l'inversione del punto 3 in
luogo del punto 1 dell'ordine del giorno, che è approvata.
Iniziamo quindi con il punto 3 all'ordine del
giorno.
Proposta di legge numero 221/12^ di iniziativa dei
consiglieri Caputo, Mannarino, Gentile, Molinaro e Graziano, recante:
"Tutela e valorizzazione dell'Arcomagno del
Comune di San Nicola Arcella”.
Cedo la parola alla relatrice, consigliera Gentile,
per illustrare il provvedimento. Prego, collega Gentile.
Buonasera a tutti. Buonasera, Presidente, gentili
colleghi, pubblico e giornalisti presenti.
Nel Comune di San Nicola Arcella, in provincia di
Cosenza, lungo la Riviera dei Cedri, è ubicata la grotta e la spiaggetta dell'Arcomagno che possono essere raggiunte attraverso un
sentiero che si inerpica lungo la scogliera. La grotta e la spiaggetta dell'Arcomagno sono patrimonio turistico importantissimo per la
nostra regione, rappresentano quella parte di patrimonio turistico
straordinario della Calabria.
Nel tempo, distacchi di blocchi rocciosi di varia
volumetria e conseguenti crolli dei sovrastanti versanti rocciosi hanno reso
pericolosa la fruibilità del percorso, per cui le amministrazioni comunali sono
state costrette, dal 2001 in poi, ad emettere ordinanze di chiusura e a
installare barriere atte ad impedire il transito dei numerosi visitatori
diretti verso l'Arcomagno.
Ciononostante, negli anni, è continuato
naturalmente il flusso di visitatori che hanno superato barriere ed ostacoli,
pur di andare a visitare il sito, rendendo fortemente invasiva la fruibilità
del luogo. Tale situazione ha comportato rilevanti danni di immagine in
negativo sia per il Comune sia per la stessa Regione Calabria che spesso
utilizza nelle sue rappresentazioni pubblicitarie l'Arcomagno
e le sue splendide raffigurazioni.
A seguito di un intervento di riqualificazione e
manutenzione del sentiero naturalistico dell'Arcomagno,
finanziato dalla Regione Calabria in data 08 luglio del 2019, è stato redatto
dalla direzione dei lavori un certificato di regolare esecuzione dei lavori che
recitava così: “le lavorazioni eseguite relativamente alle condizioni di
rischio per gli elementi antropici e per le incolumità delle persone che
percorreranno il sentiero naturalistico di accesso all'Arcomagno,
mitigano il rischio ma non si potrà considerare completamente assente la
condizione di rischio residuo…per tale motivo, quindi, si consiglia l'accesso
al sentiero naturalistico all'Arcomagno ai visitatori
solo attraverso l'utilizzo di personale formato e con apposite visite guidate
organizzate”.
Con ordinanza sindacale, a partire dal 16 luglio
del 2022, con l'organizzazione di visite guidate e controllate, è stato
possibile riaprire il percorso che conduce alla spiaggetta dell'Arcomagno, vietando il passaggio in mare sotto l'arco, la
sosta sotto la grotta per ragioni di sicurezza, di portare con sé sdraio,
ombrelloni, teli ed altri oggetti ingombranti, consumare cibi e bevande, con
sosta limitata per ragioni di decoro e per rendere sostenibile e non invasiva
la fruibilità del luogo.
Per far fronte, almeno in parte, a tali spese, il
Comune ha introdotto il pagamento di un ticket per tutti i visitatori. I
risultati sono stati molto soddisfacenti. Sono notevolmente aumentati i
visitatori, è migliorata la qualità della fruizione ambientale e soprattutto ne
ha tratto vantaggio sia il Comune sia la stessa Regione in termini di immagine
e di positiva promozione pubblicitaria.
La legge regionale, poi, del 21 dicembre 2005, la
numero 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle
aree del demanio marittimo) ha disciplinato, in materia di demanio marittimo
destinato ai fini turistico ricettivi, l'esercizio delle funzioni
amministrative delegate alle Regioni ai sensi del DPR numero 616 del 1977,
nonché di quelle conferite ai sensi del decreto-legge del 31 marzo 1998 numero
112 attribuendo tali funzioni ai Comuni. Nulla però è mai avvenuto in termini
di trasferimento di personale, mezzi e risorse finanziarie, come prevedono
normative regionali, statali e costituzionali.
Per questo motivo, la proposta di legge, oltre a
promuovere e valorizzare il sito, istituisce un finanziamento annuale di 30
mila euro con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi
di parte corrente del bilancio di previsione 2023-2025 da destinare alle
manutenzioni ordinarie e straordinarie e alla promozione turistica e culturale
del geo sito dell’Arcomagno. Grazie.
Non ci sono interventi, pertanto, passiamo
all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
All’articolo 4 è stato presentato l'emendamento,
protocollo numero 9384, a firma del consigliere Caputo, a cui cedo la parola
per l'illustrazione. Prego.
Grazie, Presidente. L'emendamento recita: <<Al comma 1, articolo
4, dopo le parole: “assegna annualmente,” sono aggiunte le parole “nei
limiti delle risorse disponibili”>>.
Grazie. Pongo in votazione l'emendamento che è
approvato.
Articolo 4
(È approvato così come
emendato)
Articolo 5
(È approvato)
Articolo 6
(È approvato)
Passiamo alla votazione della proposta di legge nel
suo complesso, così come emendata, con richiesta di autorizzazione al
coordinamento formale.
La proposta di legge è approvata, così come
emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Votiamo per l'inversione del punto 4 dell'ordine
del giorno al punto 2, che è approvata.
Proposta di legge numero 200/12^ di iniziativa dei
consiglieri Montuoro e Molinaro, recante: "Disposizione per
riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi
quale patrimonio culturale della Regione Calabria”.
Cedo la parola alla collega Gentile per illustrare
il provvedimento. Prego.
Grazie, signor Presidente.
La presente proposta di legge si compone di 15
articoli e mira alla tutela e alla valorizzazione dell'identità territoriale
del patrimonio culturale della Regione Calabria, ponendo la pratica della
transumanza e il proprio patrimonio tratturale al
centro di un processo di rilancio culturale e di promozione turistica.
Il provvedimento definisce e regolamenta la figura
del pastore sentinella del territorio che può segnalare problematiche e
disservizi legati ai luoghi di pascolo e può collaborare con la pubblica
amministrazione, nell'ambito di programmi e interventi di pubblica utilità, di
tutela ambientale, paesaggistica e culturale adottati dalle autorità
competenti.
L'articolato istituisce, presso il Dipartimento
agricoltura: l'elenco regionale dei pastori sentinella che sono previsti
all'articolo 2; la Rete dei pastori sentinelle che è prevista all'articolo 3;
la Rete regionale dei tratturi prevista all'articolo 6.
La Rete regionale dei tratturi viene istituita al
fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei prati
stabili naturali nelle loro componenti ecologiche e per il loro ruolo nelle
produzioni agroalimentari, riportando le informazioni di carattere biologico e
territoriale nonché i dati catastali riferiti ai singoli sentieri stabili.
La proposta di legge prevede, inoltre,
l'istituzione della giornata regionale della transumanza per la diffusione dei
suoi valori culturali, individuati annualmente con provvedimento della Giunta
regionale, e l'istituzione della Consulta della transumanza, organismo
propositivo e consultivo avente la finalità di formulare proposte in tema di
tutela e valorizzazione della transumanza e dei tratturi, nonché di diffusione
dei relativi valori culturali.
La Consulta della transumanza indica, annualmente,
alla Giunta regionale la data di celebrazione della giornata regionale della
transumanza.
Per quanto riguarda il demanio armentizio, la
Giunta regionale, in esito alle operazioni di ricognizione e reintegra dello
stesso, provvede all'individuazione, alla perimetrazione dei sentieri armentizi
che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa
recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico,
archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché dei sentieri armentizi
idonei a soddisfare esigenze di utilizzazione economica e che possono essere oggetto
di concessione temporanea d'uso.
Il provvedimento prevede la predisposizione da
parte della Giunta regionale di un Piano triennale di valorizzazione delle “Vie
della transumanza”, in conformità del quale i Comuni singoli associati
approvano il piano locale.
Infine, secondo questa proposta di legge
sull'integrità e conservazione dei sentieri armentizi e delle “Vie della
transumanza” vigilano i Comuni territorialmente interessati.
Per quanto riguarda la norma finanziaria, in essa
viene confermata la non sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il collega Montuoro. Ne
ha facoltà.
Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti.
Ringrazio la collega Gentile per la relazione sulla
proposta di legge che ho redatto insieme al collega Molinaro, che saluto e
ringrazio per il lavoro svolto in sinergia.
Intervengo per entrare ancora più nello specifico
rispetto ai contenuti di questa proposta di legge. Presidente, la pratica della
transumanza in Calabria costituisce una delle forme più antiche di economia
naturale; si tratta di una tradizione millenaria che affonda le sue radici
nella preistoria e che si sviluppa in Italia anche tramite le vie erbose, i
cosiddetti tratturi - citati poc'anzi anche dalla collega Gentile - che
testimoniano, oggi come ieri, un rapporto equilibrato tra uomo e natura e un uso
sostenibile delle risorse naturali.
Nel 2019 - è un aspetto molto importante - la
transumanza è stata inserita dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale
immateriale, che ha riconosciuto due tipi di transumanza: quella orizzontale,
nelle regioni pianeggianti, e quella verticale, tipica delle aree di montagna,
evidenziando l'importanza culturale di una tradizione che ha modellato le
relazioni tra comunità, animali ed ecosistemi, dando origine a riti e attività
sociali, segno ricorrente di una pratica che si ripete da secoli con la ciclicità delle stagioni.
Negli ultimi anni in molte regioni, al fine di
tutelare e valorizzare questo patrimonio immateriale, la transumanza è
diventata anche un momento di animazione delle vallate, grazie alle iniziative
che permettono di scoprire i territori e i mestieri legati alla pastorizia.
Questa tradizione millenaria è rimasta intatta nonostante l'evoluzione dei
tempi e affascina chiunque abbia la possibilità e la fortuna di assistere
direttamente a un percorso suggestivo in nome della cultura, dell'identità e
della tradizione e della natura.
È questa la storia, sostanzialmente, della
transumanza in Calabria: il millenario spostamento delle mandrie e delle greggi
verso il pascolo, cambiando il luogo in base alle stagioni.
In Calabria è possibile collocare le varie e
disseminate pratiche di transumanza in almeno quattro grandi bacini: si parte
con il massiccio del Pollino al servizio delle pianure di Sibari e delle zone
ioniche del cosentino, quindi l'altopiano della Sila Piccola e l'altopiano
della Sila Grande, collegato con il catanzarese e il crotonese.
Gli esempi di questa tradizione sono moltissimi,
anche in provincia di Catanzaro si ripropone, ogni anno, la pratica della
transumanza che dalla località San Giuliano del Comune di Settingiano arriva
fino alla località Fiumarella dei Barracco del Comune di Aprigliano in
provincia di Cosenza, un percorso di circa 55 km con un dislivello complessivo
di 1270 metri circa. Sempre in provincia di Catanzaro, la transumanza viene
ancora praticata da alcuni allevatori che spostano le mandrie lungo il corso
del fiume Alli per raggiungere località Tirivolo
nell'altopiano della Sila.
In provincia di Cosenza la transumanza viene ancora
praticata lungo un sentiero di circa 70 km, il cui percorso inizia da Cava di
Melis, nel Parco nazionale della Sila, per poi proseguire attraverso i
territori dei Comuni di Longobucco, Campana, Bocchigliero, Scala Coeli e
Terravecchia.
Nel crotonese la tradizione della transumanza si
ripete ogni anno con la partenza delle mandrie da Cirò, passando da Umbriatico,
Pallagorio, Località Zinga - Valle del Tacina, Valle
del Lese, Caccuri, San Giovanni in Fiore, fino ad aggiungere le zone di pascolo
di località Trepidò.
Attualmente in Calabria ci sono 8498 allevamenti
bovini con 110.333 capi e 8.349 allevamenti ovini con 197.069 capi. Questi dati
sono dalla Banca dati anagrafe zootecnica nazionale relativi al 2022.
Questi percorsi sono cammini dal carattere
culturale, geografico, storico e sociale che ci riportano alle origini della
nostra civiltà e alle radici più antiche di questa pratica antropologica
sviluppatasi attorno al bacino del Mediterraneo.
Una prassi che rispetto al passato ha subito molti
cambiamenti, ma che, nonostante ciò, continua a portare con sé profumi, colori,
sapori delle abitudini di una terra antica come la nostra.
Con la presente proposta di legge regionale sulla
transumanza intendiamo, quindi, ridare valore a questo antico cammino per
ricordare e tramandare alle future generazioni una delle tante vocazioni di
questa terra.
Presidente, a rafforzare questo lavoro che abbiamo
svolto in Consiglio regionale c'è, anche, una Legge nazionale del 27 dicembre
2023, numero 206, che all'articolo 38 richiama proprio la valorizzazione delle
pratiche tradizionali e del paesaggio rurale che, al comma 1, recita
testualmente: “al fine di sostenere le iniziative dei Comuni per il ripristino,
la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e
paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste un Fondo con dotazione di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”.
Quindi, questo è un Fondo che può essere sfruttato
soprattutto dai Comuni per iniziative che riguardano questo tipo di attività
che, sicuramente, può rendere felici soprattutto i nostri allevatori calabresi.
Grazie.
Grazie, collega Montuoro. Ha chiesto di intervenire
la collega Bruni. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Questa è sicuramente una
proposta legislativa interessante, ne abbiamo parlato in Commissione il 19
luglio dell'anno scorso; certamente è importante da un punto di vista culturale
e sociale, ma soprattutto per il nostro ambiente, quindi per proteggere la
biodiversità e per mantenere anche un livello di rapporto con la terra.
Al momento in cui discutemmo questo in Commissione,
Presidente, non c'erano fondi, la proposta legislativa era senza fondi e io
sottolineai l'importanza e soprattutto l'esistenza dei PAC 2023-2027 che hanno
anche al loro interno una serie di capitoli che possono essere dedicati a
finanziare progetti in questa direzione.
Per cui oggi mi stupisco che la cifra destinata al
suo finanziamento sia così bassa perché 10 mila euro, stanziati per il triennio
2024-2026, mi sembrano una cifra veramente irrisoria per essere realmente di
aiuto per lo sviluppo di queste pratiche.
Il mio intervento, pertanto, positivo rispetto a
questa proposta legislativa, vuole essere di stimolo perché si individuino in
maniera corretta finanziamenti aggiuntivi provenienti da questo PAC 2023-2027.
Mi dice il collega Montuoro che i 10 mila euro sono
una cifra simbolica, poi si sfrutteranno i finanziamenti che sono propri del
settore, quindi, quello che dice la collega Bruni è giusto, però sarà
ovviamente cura dell’amministrazione incentivare questa attività.
Ha chiesto di intervenire il collega Alecci. Ne ha
facoltà.
Grazie, Presidente. Questa è una proposta di legge
che a me piace molto, quindi, faccio i complimenti al collega Montuoro -
chiaramente fa parte delle tradizioni, della cultura calabrese – che immagino
sia appassionato anche dei prodotti derivati caseari.
Ho partecipato a dei momenti come questi insieme
agli allevatori. Ho condiviso con loro quelle che sono le problematiche.
Intanto, ricordiamo che sono una sorta di guardie ambientali, perché girano i
territori e li mantengono in sicurezza, preservano anche dagli incendi. Questo
si collega anche con l'attività che la Regione sta effettuando per la
prevenzione incendi. Mantengono anche puliti alcuni percorsi che potrebbero
essere utilizzati, poi, dal punto di vista turistico - è un messaggio rivolto
alla presidente Gentile - per quanto riguarda i percorsi di trekking in
bicicletta che potrebbero ripercorrere i sentieri utilizzati per la
transumanza.
Volevo, però, sollevare una questione che colpisce
soprattutto gli allevatori ovini: la gestione del periodo della “carusa” della lana. Quello che era un bene per tutte le
nostre famiglie fino a trenta, quarant'anni fa, e che veniva utilizzato per
fare coperte, per imbottire i materassi, oggi - forse nessuno lo sa o pochi lo
sanno - invece diventa un rifiuto speciale, un rifiuto pericoloso che, quindi,
deve essere smaltito con costi enormi per gli allevatori. La lana, che era un
bene primario all'interno di tutte le nostre famiglie, è diventata un costo.
Non sono più giovanissimo, però ricordo che da bambino mia nonna svuotava i
materassi, i cuscini e ci mettevamo poi il pomeriggio ad allargare la lana per
rendere i materassi più morbidi. In tante famiglie si faceva.
Altre Regioni stanno proponendo degli investimenti
per far sì che questo prodotto possa essere riutilizzato, ad esempio nel
settore dell'edilizia, come materiale coibentante all'interno delle abitazioni.
Sarebbe interessante e utile anche per la nostra Regione. Non so se il settore
delle attività produttive, dell'agricoltura, possano mettere in piedi dei bandi
che possano favorire la nascita all'interno della nostra regione di attività e
di aziende che possono raccogliere questo prodotto, lavorarlo e farlo diventare
da un problema una opportunità.
Il mio augurio è, quindi, che ci possiamo trovare, prossimamente,
all'interno del Consiglio regionale, magari, parlando su come sfruttare questa
opportunità. Grazie.
Grazie, consigliere Alecci. Immagino sia stato un
lapsus, ma i complimenti vanno sia al collega Montuoro sia al collega Molinaro,
anch’egli firmatario della legge, pertanto, mi sembra giusto estendere i suoi i
complimenti anche a lui.
Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
All’articolo 4, sono stati presentati degli
emendamenti.
Iniziamo dall'emendamento protocollo numero
9501/A01 a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
Prego, consigliere Montuoro.
Grazie, Presidente. All'articolo 4, dopo le parole
“la Regione” sono aggiunte le seguenti parole “nei limiti delle risorse
nazionali e comunitarie disponibili”.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della
Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero
9501/A03, a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
Prego, consigliere Montuoro.
All'articolo 4, comma 1, lettera e) sono
soppresse le seguenti parole “nell'ambito dei programmi comunitari nazionali e
regionali”.
All'articolo 4, comma 1, lettera e), dopo la
parola “prevede”, sono aggiunte le parole “nell'ambito della programmazione in
materia di agricoltura e zootecnia”.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della
Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero
9501/A02, a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
Prego, consigliere Montuoro.
All'articolo 4, comma 1, la lettera d) è
sostituita con questa nuova formulazione: “il Dipartimento competente collabora
alle attività di assistenza tecnico-veterinaria delle Aziende zootecniche della
Regione”.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta
regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero
9501/A04, a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per
l'illustrazione. Prego, consigliere Montuoro.
All'articolo 4, comma 3, dopo le parole
“strumentali regionali”, sono aggiunte le parole “nei limiti dei bilanci degli
stessi”.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della
Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero
9501/A05, a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
Prego, consigliere Montuoro.
All'articolo 4 è inserito il comma 4 con la
seguente formulazione: “Comma 4. L'attuazione amministrativa della presente
legge è di competenza del Dipartimento agricoltura, Settore ambiente e
zootecnia, che ha il compito di coordinare tutte le attività e le iniziative
della Regione Calabria, anche allo scopo di evitare eventuali sovrapposizioni
di competenze”.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della
Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Articolo 4
(È approvato così come
emendato)
All’articolo 5 sono stati presentati emendamenti.
Iniziamo dall'emendamento protocollo numero 9501/A07, a firma del consigliere
Montuoro che modifica il comma 1 dell'articolo 5.
Cedo la parola al consigliere Montuoro per
l’illustrazione.
Prego, consigliere Montuoro.
All'articolo 5, comma 1, dopo le parole “di cui
alla presente legge”, sono aggiunte le parole “nel limite delle risorse
nazionali e comunitarie disponibili”.
Parere della Giunta
regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta
regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero
9501/A06, a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
Prego, consigliere Montuoro.
All'articolo 5, comma 1, dopo le parole “di cui
alla presente legge”, sono aggiunte le parole “nel limite delle risorse
nazionali e comunitarie disponibili”.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della
Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero 9501/A08
a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per l'illustrazione.
Prego, consigliere Montuoro.
All'articolo 5, comma 2, dopo le parole “dei
territori”, sono aggiunte le parole “nel limite delle risorse nazionali e
comunitarie disponibili”.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della
Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero 9501/A07
a firma del consigliere Montuoro che modifica il comma 5.
Cedo la parola al consigliere Montuoro per
l'illustrazione.
All'articolo 5, comma 1, la parola “concludono” è
sostituita con le parole “possono concludere”.
All'articolo 5, comma 5, la parola “concludono” è
sostituita con le parole “possono concludere”.
Parere della Giunta
regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta
regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Pongo in votazione l'articolo 5.
Articolo 5
(È approvato così come
emendato)
All’articolo 6 sono stati presentati emendamenti.
Iniziamo con l'emendamento protocollo numero
9501/A09 a firma del consigliere Montuoro a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
All'articolo 6, comma 1, dopo la parola “promuove”
sono aggiunte le seguenti parole “nei limiti delle risorse nazionali e
comunitarie disponibili”.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della
Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero 9501/A10
a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per l'illustrazione.
All'articolo 6, il comma 5 viene soppresso.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della
Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento: L'emendamento è
approvato.
Pongo in votazione l'articolo 6.
Articolo 6
(È approvato così come
emendato)
All’articolo 7 è pervenuto l'emendamento protocollo
numero 9501/A11 a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
All'articolo 7, comma 1, sono soppresse le parole
“della Giunta regionale”.
All'articolo 7, comma 1, dopo le parole “con
provvedimento”, sono aggiunte le seguenti “del Dipartimento competente in
materia di agricoltura, Settore ambiente e zootecnia”.
Parere della Giunta
regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta
regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'articolo 7.
Articolo 7
(È approvato così come
emendato)
All’articolo 8 è pervenuto l'emendamento protocollo
numero 9501/A12 a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
All’articolo 8, comma 1, dopo le parole “la Giunta
regionale”, sono aggiunte le seguenti parole “senza oneri a carico del bilancio
regionale”.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della
Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'articolo 8.
Articolo 8
(È approvato così come
emendato)
All’articolo 9 è pervenuto l'emendamento protocollo
numero 9501/A13 a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
All'articolo 9, comma 1, dopo le parole “la Giunta
regionale”, sono aggiunte le parole “nei limiti delle risorse nazionali e
comunitarie disponibili”.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della
Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Pongo in votazione l’articolo 9.
Articolo 9
(È approvato così come
emendato)
All’articolo 10, è pervenuto l’emendamento
protocollo numero 9501/A14 a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la
parola per l’illustrazione.
All’articolo 10, comma 2, lettera f), dopo
le parole “dei suddetti interventi”, sono aggiunte le parole “nei limiti delle
risorse disponibili”.
All'articolo 10, comma 3, sono soppresse le parole
“di bilancio” e sono aggiunte le parole “nazionali e comunitarie”.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della
Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Pongo in votazione l'articolo 10.
Articolo 10
(È approvato così come
emendato)
Articolo 11
(È approvato)
All’articolo 12 è pervenuto l'emendamento
protocollo numero 9501/A15 a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la
parola per l'illustrazione.
All'articolo 12, comma 3, è soppressa la parola
“sostituito” ed è aggiunta la parola “compensate”.
Parere della Giunta regionale?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della
Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
GENTILE Katya (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Pongo in votazione l'articolo 12.
Articolo 12
(È approvato così come
emendato)
Articolo 13
(È approvato)
Articolo 14
(È approvato)
Passiamo alla votazione della proposta di legge nel
suo complesso, come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento
formale.
La proposta di legge è approvata con autorizzazione
al coordinamento formale, così come emendata.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Ha
chiesto di intervenire la consigliera Straface. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Chiedo l'inversione dei punti e
la discussione immediata della proposta di legge numero 192/12^, di iniziativa
dei consiglieri regionali Straface, Graziano, recante: “Istituzione del Parco
naturale regionale Valle del Coriglianeto”.
Votiamo per l'inversione del punto, già trattato
nell’ultima seduta, da completare con la votazione finale.
Il punto è inserito all'ordine del giorno.
Nella quarantesima seduta del 18 aprile scorso, si
è proceduto alla votazione dei 16 articoli che compongono il testo, rinviando
la votazione finale a una successiva seduta.
Pertanto, procediamo alla votazione finale della
proposta di legge numero 192/12^ nel suo complesso, ricordando che, ai sensi
dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto regionale per l'istituzione di enti,
aziende e società regionali, è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei
componenti del Consiglio.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne
ha facoltà.
Grazie, signor Presidente. Intervengo per
dichiarazione di voto per ribadire che, pur non avendo preconcetti rispetto
alla proposta di legge che mira alla tutela del patrimonio dell'ambiente - che
condividiamo -, riteniamo che, dal punto di vista dell'opportunità politica,
sia il caso di rimandare la discussione al termine delle competizioni
elettorali che vedono coinvolta la consigliera Straface.
Ho rivolto il mio augurio alla consigliera
Straface, alla quale auguro di ottenere un ottimo risultato, però credo che,
per opportunità, sarebbe meglio rimandare la discussione, anche perché la
consigliera si candida a guidare il Comune all'interno del quale si vuole
istituire questa Riserva naturale.
Lo faccio senza alcun tono polemico; anzi, ritengo
che questo possa giovare ancora di più alla sua candidatura, poiché nessuno
potrebbe dirle di averlo fatto proprio in corrispondenza delle elezioni, quando
si sarebbe potuto fare due anni fa, quando è iniziata la Legislatura.
Lungi da noi voler strumentalizzare questa
votazione, consigliamo di rinviarla a dopo le elezioni, solo ed esclusivamente
per opportunità politica, non perché si vada contro qualsiasi normativa o
perché sia illegittima, anzi tutt'altro. Grazie.
Vorrei precisare che l’inserimento della proposta
di legge è stata discusso in Conferenza dei capigruppo della quale,
evidentemente, voi non avete notizia.
Non solo: era stata calendarizzata molto prima,
essendo passata dalle rispettive Commissioni.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Graziano.
Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Saluto il Presidente, il
Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale e i colleghi
consiglieri.
Anch'io sono proponente di questa legge e vorrei
ricordare al collega Alecci che questa proposta di legge era già in discussione
nella precedente seduta di Consiglio regionale, ma non è stato possibile
procedere alla votazione per la mancanza della maggioranza qualificata
richiesta per la sua approvazione; semmai, dovremmo chiedervi come mai vi siete
assentati al momento del voto, così da poter procedere alla votazione già dalla
volta scorsa.
Tra l'altro, come lei ben sa, non sono state ancora
presentate le liste elettorali, quindi, non siamo ancora in campagna elettorale
e, atteso che la collega Straface è candidata a Sindaco, ancora non c'è
l'ufficialità della presentazione delle liste.
Non siamo ancora in campagna elettorale, ma anche
se lo fossimo – questo lei nel suo discorso l'ha detto, pur non volendo fare
polemica, ha accennato a questo ragionamento delle elezioni – ritengo che
questa proposta di legge debba essere votata, poiché la fauna, le piante, i
monumenti storici, artistici, i beni storici, artistici, culturali che vengono
protetti da questa legge non sono i soggetti interessati dal voto.
Non ci sono territori privati che sono messi o
tolti dall'interno del Parco.
Personalmente, non capisco quale sia la
correlazione tra le votazioni che ci saranno fra un mese e mezzo e questa
proposta di legge, poiché da essa non deriva alcun guadagno per i privati o i
singoli cittadini che voteranno nella città di Corigliano Rossano che, tra
l'altro, è la mia città: si tratta solo di un interesse collettivo, di un bene
comune!
Proprio per questo, invito l'opposizione a votare
favorevolmente perché non si può non fare il nostro dovere di consiglieri
regionali nell'interesse dei cittadini calabresi, anche perché, quando si va a
proteggere, come è avvenuto del resto in leggi analoghe, queste cose sono state
sempre votate all'unanimità perché non hanno nessuno scopo elettorale
Del resto, ragionando in questi termini, saremmo
sempre in campagna elettorale, dato che, comunque, certamente quasi tutti noi
ci riproporremo per le prossime elezioni regionali, quindi, non dovremmo mai
presentare proposte di legge, venendo meno a quello che è il nostro compito
istituzionale e il nostro mandato elettorale.
Pertanto, a mio avviso, la sua è una polemica
veramente sterile e inutile.
Grazie, consigliere Graziano. Ha chiesto di
intervenire il consigliere Laghi. Prego, ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Ritengo che ogni intervento
legislativo abbia in sé una validità più o meno forte, oppure una non
condivisibilità, ove non ci siano le condizioni.
Non credo che le proposte di legge debbano essere
valutate per altro, se non per la loro intrinseca capacità di migliorare la
situazione ambientale in questo caso, ma la situazione delle popolazioni
calabresi.
Personalmente, ho dato un'impronta alla mia
presenza in quest'Aula dall'inizio, valutando singolarmente ogni proposta
legislativa e cancellando pregiudizialmente la committenza, per valutare le
proposte di legge nel merito.
Per questa proposta di legge non voglio parteggiare
per l'uno o per l'altro, ma mi guardo allo specchio: personalmente, essendo da
sempre un ambientalista, il valore della tutela territoriale è un valore
assoluto a vantaggio delle popolazioni calabresi, non soltanto per l'ambiente
ma per la salute, ed è un volano economico reale effettivo.
A questo punto, se due più due fa quattro,
inevitabilmente a mio modo di vedere una proposta di legge di tutela
territoriale - incidentalmente, ma non è questo il motivo, è una proposta di
legge che temporalmente non è stata presentata ieri, avanti ieri o un mese fa,
ma è stata discussa in Commissione tante volte, al di fuori dell'area di ambito
elettorale, ma quand'anche fosse stata presentata, e lo dico chiaramente, da
chiunque, da qualche esponente della altre minoranze o dalla maggioranza il
giorno prima delle elezioni – l’avrei votata positivamente, esattamente come
farò stasera. Grazie.
Grazie, consigliere Laghi. Invito i colleghi di
prendere posto prima della votazione perché è una votazione qualificata. Pongo
in votazione la proposta di legge nel suo complesso con richiesta di
autorizzazione al coordinamento formale.
La proposta di legge è approvata con
l'autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportato in Allegati)
Passiamo adesso alla proposta di legge numero
273/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Disposizioni per il
Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni”.
Cedo la parola alla consigliera Straface per
l’illustrazione della proposta. Prego, ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. La proposta di legge che oggi
si pone in discussione nella massima Assise calabrese è il disegno di legge
numero 273/12^, recante: “Disposizioni per il Sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino ai sei anni”, di iniziativa della Giunta
regionale, su prezioso impulso del Presidente, Roberto Occhiuto, e
dell'assessore, vicepresidente, Giuseppina Princi.
L'iniziativa, sul solco della legge numero 107 del
2015 e del decreto legislativo numero 65 del 2017, si pone l'obiettivo di
riordinare la vigente normativa di settore in Calabria, disciplinando i servizi
educativi per la prima infanzia e promuovendo la continuità del percorso
educativo e scolastico e la piena inclusione delle bambine e dei bambini. Ciò
anche sostenendo la funzione educativa delle famiglie, favorendo la
conciliazione tra i tempi di lavoro e cura dei figli, agevolando la frequenza
dei servizi educativi e qualificando l’offerta educativa attraverso la
formazione del personale educativo e docente e l'ottimizzazione dell'utilizzo
di risorse, spazi e servizi.
Attraverso queste azioni, che appaiono
profondamente necessarie, si intende operare il superamento della povertà
educativa e della dispersione scolastica, garantendo effettive condizioni di
accessibilità, al fine di favorire il superamento delle disuguaglianze e delle
barriere, non solo territoriali ed economiche ma anche etniche e culturali.
L'iniziativa appare ancora più preziosa se si
considera che l'ultimo intervento legislativo regionale risale alla legge
numero 15 del 2013, con la quale furono dettate le norme sui servizi educativi
per la prima infanzia, dopo ben 11 anni di lassismo e proroghe che hanno
registrato quale gravissima conseguenza la negazione del diritto fondamentale
all'istruzione e, dunque, la negazione di opportunità di sviluppo umano,
culturali e relazionali, ma anche di risorse.
Con il disegno di legge che approveremo oggi si
mira a superare il gap connettendo i due
segmenti 0-3/3-6 anni per garantire, in linea con gli indirizzi nazionali, un
percorso di continuità educativa che rappresenta l'elemento di qualità per
l'educazione prescolare dei bambini.
Nel perseguimento degli obiettivi del disegno di
legge vengono coinvolti ambiti territoriali, ASP e Comuni, ai quali si affidano
funzioni strategiche e compiti di governance fondamentali per la programmazione
e l’offerta educativa per l'attuazione dei piani formativi, mentre avrà un
ruolo centrale la Regione, che dovrà attivarsi con strumenti e misure, anche di
sostegno, per concorrere al raggiungimento dei target previsti dal Piano
nazionale per il sistema integrato 0-6 anni, portando la diffusione territoriale
dei servizi educativi dall'attuale 14,4 per cento al 33 per cento nazionale.
A tal fine, come ha reso noto l'assessore
Giuseppina Princi nel suo intervento in terza Commissione, si è già provveduto
al censimento dei servizi scolastici e educativi esistenti su tutto il
territorio, da cui è emerso un dato drammatico: il 70 per cento dei Comuni
calabresi è sprovvisto di strutture per l'infanzia.
L’intervento legislativo appare, dunque, quanto mai
urgente e necessario.
Sulla base delle risorse di cui al Piano
pluriennale 2018/2024, oltre 78 milioni di euro, si è provveduto a programmare
le annualità 2021/2023, ed è stato già pubblicato un bando con uno stanziamento
di oltre un miliardo e mezzo per nuove attivazioni e prosecuzioni delle sezioni
primavera, bambini 24-36 mesi.
Oggi l'approvazione di questo disegno di legge
segna una giornata fondamentale per la Calabria perché, ripeto, dopo ben 11
anni di lassismo e proroghe, si mira a garantire, in linea con gli indirizzi
nazionali, un percorso di continuità educativa che rappresenta un elemento
prezioso e di qualità per l'educazione prescolare dei bambini, grazie a un
sistema integrato di educazione e di istruzione che finalmente potrà essere
concretamente attuato, che garantisce a tutte le bambine e i bambini dalla
nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di
relazioni, autonomie, creatività e apprendimento.
In
tutto questo, vorrei ringraziare la terza Commissione per il lavoro che è stato
eseguito, ma, in particolar modo, permettetemi di ringraziare
l'assessore Giusy Princi che con autorevolezza, determinazione e passione, ha
portato avanti questo disegno di legge che rappresenterà una svolta per
l'intera Calabria. Grazie.
Ha chiesto di intervenire la collega Bruni. Ne ha
facoltà.
Grazie, Presidente. Certamente, oggi, la Regione
con questa proposta legislativa definisce il proprio ruolo nella governance di
un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni,
in coerenza con i principi del decreto legislativo 65 del 2017.
Si tratta di un ruolo ampliato, in modo
significativo, grazie alle nuove responsabilità attribuite dal legislatore
nazionale alle Regioni, quindi in termini non solo di programmazione delle
risorse economiche del Piano d'azione pluriennale, ma anche di promozione
qualitativa dell'intero sistema integrato zero-sei (0-6).
Questa legge, finalmente, mette al centro bambini e
famiglie; in questa realtà è prioritario l'impegno delle Istituzioni per
assicurare la conciliabilità fra lo svolgimento dell'attività lavorativa e la
responsabilità della cura di bambini 0-6 anni, nonché potenziare l’assistenza
ai piccoli da 0-6 anni e, soprattutto, i servizi a supporto della natalità,
così carente oggi.
Dunque, questi servizi per la prima infanzia sono
assolutamente sempre più centrali e intendono, ovviamente, supportare i
genitori nonché offrire ai bambini esperienze fondamentali per lo sviluppo
cognitivo, relazionale, emotivo. Tuttavia, forti sono le criticità, fra le
quali non possiamo non ricordare, per esempio, alcuni dati dell'Istat: a 53
anni dall'approvazione della legge del 6 dicembre 1971, numero 1044, che
istituiva gli asili nido, in Italia abbiamo solo 350 mila posti in asilo nido e
servizi integrativi per la prima infanzia e solamente, dunque, il 28% di
bambini e bambine - quindi 1 su 4 circa - può usufruirne e 900 mila bambini e
bambine sono ancora esclusi e noi in Calabria siamo, purtroppo, il fanalino di
coda. Troppo pochi i nidi comunali nella nostra regione, solo l'11% dei bambini
infatti vi trova posto, circa 5.200 a fronte dei 44 mila residenti al di sotto
dei 3 anni. Quindi, un'offerta assolutamente insufficiente rispetto a quel
potenziale bacino di utenza e ben al di sotto di quel 33% che l'Europa si era
data a Barcellona, addirittura nel 2002, come obiettivo da raggiungere nel 2010
e che l'Italia poi ha indicato come livello da raggiungere e da garantire entro
il 2027 e che, comunque, è ancora lontanissima dal nuovo obiettivo europeo del
45% da raggiungere entro il 2030, come stabilito dalla Raccomandazione europea
del 29 novembre del 2022.
Quindi, si tratta di una corsa affannosa per
l'Italia, ma in particolare per la Calabria in cui il divario da colmare è
veramente enorme, ampio.
Non solo asili nido ma anche i servizi educativi
sono pochi e, negli ultimi 10 anni, sono diminuiti di 14 mila posti, quindi,
una riduzione del 4%; se da un lato c'è un problema di un numero insufficiente
di posti con forte diseguaglianze territoriali, dall'altro c'è anche il
problema delle rette che per molte famiglie sono insostenibili e sempre più
spesso condizionano la scelta di affidamento dei bambini ai nidi.
Ricordiamo che per i nidi i livelli di spesa media
per utente a carico dei Comuni sono di circa 7.000 euro, ma con notevoli
differenze tra i territori in relazione anche al tipo di gestione. La cifra
comunque è alta rispetto anche alle magre risorse dei calabresi. Le cifre
chiaramente dipendono dalla natura degli asili nido, cioè se sono comunali, a
gestione diretta e indiretta, eccetera. Al di là di quello che è il costo dei
servizi, mi preme anche parlare del costo della loro mancanza.
La consigliera Straface faceva riferimento alle
grandi povertà educative e alla dispersione scolastica che caratterizzano la
nostra terra e, quindi, i costi educativi, sociali, in termini di povertà, di
disuguaglianza e di dispersione scolastica e, conseguentemente, anche di
denatalità, sono veramente gravissimi, perché gli asili si configurano come un
diritto per i bambini e per le bambine e questa offerta andrebbe ulteriormente
potenziata, anche in quanto necessaria per offrire nuove opportunità di lavoro
a profili professionali di qualità.
Certamente ci viene in soccorso il PNRR con
finanziamenti, previsti anche per la scuola dell'infanzia e i nidi, che in
Calabria ammontano a 220 milioni di euro su un totale di 4,6 miliardi di euro a
livello nazionale, per 183 interventi totali. Purtroppo, però, la rimodulazione
del PNRR che ha proposto il Governo e che è stata decisa dalla Commissione
europea a fine 2023, si è sostanziata in un fortissimo ridimensionamento di
questi nuovi posti da attivare che da 264.000 scendono a 150.000, quindi un taglio
consistente e preoccupante.
Ma la domanda che vorrei porre è: noi a che punto
siamo rispetto a questo? Le procedure a che punto sono? Perché questi servizi
presuppongono anche la creazione delle strutture. E, ancora, occorre reclutare
e formare le nuove figure professionali, gli educatori che dovranno trovare
spazio. Quindi, stimiamo circa che per avere un personale in numero sufficiente
per far funzionare questi posti previsti dovremmo avere circa 32 mila
educatrici, educatori, oltre a quelli che sono attualmente presenti, ma, di questi,
ne mancano 2.419 solamente in Calabria.
Questa nuova e più ricca offerta educativa in
termini di strutture deve, secondo noi, essere accompagnata da una
programmazione adeguata con individuazione delle risorse economiche relative ai
divari territoriali. Difatti, nell'offerta di strutture e servizi, vi sono
notevoli disparità nelle risorse pubbliche erogate a sostegno del sistema
educativo per la prima infanzia.
Da un esame della relazione finanziaria della
proposta legislativa emergono differenze sostanziali tra gli ambiti
territoriali e, inoltre, in sede di programmazione si impone una attenta
valutazione dei flussi demografici. Quanto allo specifico finanziario, siamo in
presenza di un'autorità un po’ particolare perché la Regione comunque non sta
mettendo un euro, quindi, tutti i fondi che la Vicepresidente ha impegnato, che
la Giunta ha impegnato, arrivano da risorse precedenti che non sono state
spese.
La domanda che già ho posto in Commissione è: alla
fine di questi, cosa succederà? Dove verranno presi i fondi? Perché qui noi
stiamo parlando di fondi che utilizziamo, come i trasferimenti dallo Stato e
dall'Unione Europea, che sono probabilmente, alla lunga, insufficienti poi a
garantire i servizi o questo noi temiamo gravemente.
In questa proposta non vengono però indicate altre
risorse necessarie per adempiere alle funzioni regionali e per la
compartecipazione del fondo nazionale.
Tra l'altro, la spesa complessiva dei Comuni varia
notevolmente e quelli che vivono nelle aree più svantaggiate chiaramente
beneficiano di minori risorse pubbliche da parte delle amministrazioni locali.
Vorremmo rimarcare, inoltre, che oltre agli investimenti per realizzare le
strutture, vanno garantite ai Comuni anche le risorse necessarie, poi, per la
gestione corrente.
Occorre, quindi, intervenire, anche urgentemente,
per sostenere gli Enti locali che sono chiaramente in forte difficoltà per il
reclutamento di figure professionali. È indispensabile, dunque, migliorare
anche le procedure per individuare tempestivamente le figure professionali e
soprattutto, poi, monitorare la qualità di tutti questi servizi.
Siamo, quindi, assolutamente disponibili a votare
positivamente questa proposta legislativa, ma vorremmo realmente chiedere al
Governo regionale un impegno importante e più costante per garantire questi
obiettivi europei con un'infrastruttura educativa e sociale strategica, con
politiche strutturali e di prospettiva che mettano veramente al centro i
bambini e le bambine e i loro diritti che devono trovare coerenza e
realizzazione, a partire proprio dalla previsione di adeguate risorse
finanziarie e di un'adeguata e articolata progettazione, per una maggiore
offerta di servizi educativi inclusivi e di alta qualità.
Grazie, collega Bruni. Ha chiesto di intervenire la
vicepresidente Giuseppina Princi. Ne ha facoltà.
Buon pomeriggio. Saluto il presidente Mancuso e
tutti i consiglieri, prendo atto che la maggior parte sono assenti e questo è
triste sinceramente; è triste perché ritengo che sia un disegno di legge,
quello odierno, che funge un po’ da spartiacque nel sistema educativo di
istruzione.
Parliamo di bambini, parliamo di servizi educativi
per l'infanzia, parliamo - è stato già evidenziato - di una povertà educativa
impressionante in Calabria - è stato riportato dall'ultimo rapporto Save the
Children – e, quindi, di una conseguente dispersione scolastica che nella sola
Regione Calabria si attesta al 14%.
Parliamo di una politica che, negli anni,
trasversalmente, non si è mai assunta le responsabilità. Se pensiamo che questa
Assise per ben 10 anni ha sempre prorogato e differito i termini di adeguamento
dei requisiti strutturali delle nuove strutture educative per l'infanzia,
impedendo nuove autorizzazioni e nuovi accreditamenti, questo significa che le
continue proroghe che ci sono state, andando a ritroso di 10 anni, hanno
impedito l'autorizzazione dei nuovi posti. Meno posti significano meno servizi,
meno opportunità per i nostri bambini, perché di questo stiamo parlando.
Entrando nel merito del disegno di legge, ritengo
che questa sia una pagina storica per la nostra Regione. Voglio ringraziare la
Presidente della terza Commissione, la consigliera Straface, e tutti i
componenti per il prezioso contributo e sostegno al disegno di legge; voglio
ringraziare il Presidente della seconda Commissione, Montuoro, ma consentitemi
anche di ringraziare il Dipartimento istruzione della Regione Calabria, dal
direttore generale, Maria Francesca Gatto, alla dirigente di Settore, Perani,
la quale ha coordinato un'importante tavolo di lavoro che è stato veramente
necessario all'accompagnamento delle varie fasi di questo disegno legislativo;
quindi, voglio ringraziare la FISM Calabria, Federazione italiana scuole
materne, nelle persone del suo Presidente, Moschella Alessandro, di Giuseppe
Russo e di Angela Campolo e, ancora, voglio ringraziare la delegata ANCI
Calabria, Francesca Riina; l'USR Calabria, nelle persone del direttore Iunti, Patrizia Rizzo, Maria Mauro, Maria Locri e i tecnici
del Dipartimento istruzione della Regione Calabria, Ambrogio Mascherpa; per
l'Ambito territoriale di Catanzaro, Fabio Gualtieri, e infine, per il prezioso
supporto, i dirigenti scolastici Alberto Capria e Maria Salvia.
Perché ho ringraziato io il gruppo di lavoro e il
Dipartimento tutto? Vi ho parlato di una legge storica che va ad abrogare una
legge datata che risale addirittura al lontano 2013, la numero 15, parliamo di
11 anni fa. In questi 11 anni, a livello nazionale, c'è stata una normativa
importantissima, che è il decreto legislativo numero 62 del 2015, che ha
introdotto il Piano nazionale pluriennale. Piano nazionale pluriennale che ha
previsto delle importantissime risorse da destinare alle Regioni che avrebbero
dovuto attivare i servizi educativi per l'infanzia. La Regione Calabria non ha
attivato i servizi educativi per l'infanzia come avrebbe dovuto e potuto,
essendoci, appunto, le risorse a livello nazionale. Perché non le ha attivate?
Perché intanto non ha individuato la quota di cofinanziamento; è vero che sono
nazionali le risorse, ma la Regione Calabria avrebbe dovuto cofinanziare per
accedere all'entità complessiva del contributo. E allora, abbiamo recuperato -
c'è stato un ritardo storico, pensate che queste risorse risalgono al lontano
2017 - quasi 80 milioni di euro. 80 milioni di euro significano diritti negati
all'infanzia, significano meno asili nido, significano meno centri educativi,
significano povertà educativa e dispersione scolastica e significano una
qualità della vita inferiore che vede i bambini calabresi avere delle
aspettative di vita media di 14 anni al di sotto dei bambini di altre regioni.
Da mamma, oltre che da educatrice e da donna delle Istituzioni, sono
profondamente indignata di tutto questo.
Entrando nel merito, la Regione Calabria quindi
come si è determinata? Intanto ha cofinanziato 15.828.000 euro che, appunto,
hanno permesso di accedere al Piano pluriennale nazionale e quindi di attingere
all'importo complessivo di 80 milioni di euro; dopodiché, la Regione ha
avviato, tramite il Dipartimento istruzione, un censimento per capire qual è la
situazione della Regione Calabria in merito alle strutture educative per
l'infanzia. I dati - lo diceva prima la consigliera Bruni e ancora prima la consigliera
Straface - sono addirittura scandalosi, perché parliamo di soltanto il 3% di
copertura in termini di asilo nido, perché il 70% dei Comuni intervistati -
abbiamo coinvolto, attraverso l'ANCI, tutti gli ATS - sono sprovvisti di
servizi educativi per l'infanzia.
E, allora, ci siamo determinati - grazie al
prezioso contributo del gruppo di lavoro che ho prima ringraziato e la
professionalità della dirigente di settore, Perani, oltre che della direttrice
generale, Gatto - a sottoscrivere un protocollo con l'Ufficio scolastico
regionale della Calabria. Protocollo grazie al quale abbiamo messo a
disposizione ulteriori 4.000.000 di euro, come Regione Calabria, che hanno
permesso l'attivazione e la pubblicazione degli avvisi per le Sezioni
primavera. Sezioni primavera che sono state istituzionalizzate in Regione
grazie anche al parallelo bando che ha attivato i Poli educativi per
l'infanzia.
Ci siamo mossi, quindi, per andare a garantire
opportunità a livello territoriale e, parallelamente, abbiamo lavorato su
questo importantissimo e storico, ritengo, disegno di legge.
La nostra normativa risale al lontano 2013 e da
allora, oltre all'aspetto normativo, qual è l'assunto che fa la differenza? È
stato istituzionalizzato, a livello centrale, il Sistema educativo di
istruzione e formazione, ovvero si parla di fascia interessata 0-6. La fascia
di età zero sei rappresenta un unico asse che va a spostare la centralità dalla
dimensione socioassistenziale alla dimensione educativa della scuola. La
dimensione educativa significa che occorre intervenire - è previsto nella legge
a cui, finalmente, la Regione Calabria si sta adeguando - sulla formazione del
personale docente, significa intervenire con i coordinamenti pedagogici,
significa intervenire con i Poli educativi per l'infanzia, responsabilizzando i
territori attraverso una coprogettazione che vada a coinvolgere e renda
centrali le famiglie, significa intervenire -
qui entriamo in un punto evidenziato anche dalla consigliera Bruni -
sulla gratuità, perché gli asili nido devono essere gratuiti per i non
abbienti.
La legge va a prevedere proprio dei voucher che
garantiscano alle famiglie, con una condizione socioeconomica che non riesca a
sostenere l'accesso dei propri figli al sistema educativo dell'infanzia, la
gratuità. Come andiamo a supportare tutto questo? Si parlava prima di
finanziamenti che diventano fondamentali e sono la base di tutto. A queste
risorse che noi come Regione Calabria abbiamo destinato per il Sistema
educativo per l'infanzia – facendo qualche calcolo, si aggirano già fra i 15 e
i 17 milioni di euro già stanziati - abbiamo previsto risorse aggiuntive con il
nuovo PR; proprio qualche settimana fa abbiamo deliberato il Piano di azione
complessivo del Dipartimento istruzione e cultura che va a stanziare 241
milioni di euro per l'istruzione e la cultura in Regione Calabria.
Nello specifico, per quanto riguarda il Sistema
educativo per l'infanzia, abbiamo previsto 12 milioni di euro per quanto
riguarda l'attivazione delle Sezioni primavera e 10 milioni di euro per la
gratuità per i non abbienti alle strutture educative per l'infanzia, attraverso
dei voucher.
È una Regione che, come abbiamo detto dal primo
momento, vuole rendere centrali i bambini, nel senso autentico e reale del
termine. È facile parlare, lamentarci ogni anno del fatto che abbiamo povertà
educativa, che abbiamo dispersione scolastica, però, dinanzi a questi numeri,
andando a ritroso e fotografando quanto non fatto, vi dico che dobbiamo essere
consequenziali e far camminare la macchina politica, come abbiamo fatto dal
momento in cui ci siamo insediati.
Ringrazio il presidente Occhiuto che ha voluto,
nella sua governance, rendere centrale l'infanzia, rendere centrale la cultura
e rendere centrali le pari opportunità che dobbiamo andare a garantire sin dai
primi mesi di vita.
Questo deve essere l'obiettivo primario di una
governance che fa sì che tanto l'infanzia, tanto la scuola, diventino i primi
ascensori sociali della nostra terra.
Grazie a questo copioso investimento - il primo
rubinetto economico lo si ha attraverso i finanziamenti - stiamo camminando,
stiamo accompagnando i Comuni, perché ci rendiamo conto che la vera difficoltà
è di carattere amministrativo. Abbiamo garantito un'importante task force che
li aiuti e li accompagni e stiamo utilizzando, proprio come presidio, l’ITS. Ne
approfitto nuovamente per ringraziare il Dipartimento istruzione perché per la
prima volta abbiamo, ritengo, una macchina politica e amministrativa che
camminano insieme, riescono a tutelare, a garantire e a salvaguardare quei
diritti che appartengono ai bambini che per troppo e per lungo tempo sono stati
negati. Grazie.
Presidenza del vicepresidente
Pierluigi Caputo
Grazie, vicepresidente Princi. Passiamo all'esame
votazione del provvedimento.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne
ha facoltà.
Sarò brevissimo.
Vorrei solamente sottolineare la bontà del lavoro
svolto, dimostrando che l'onestà intellettuale si può avere anche quando si
interviene dai banchi dell'opposizione, visto che la relatrice è stata la
collega Straface, e fare i complimenti alla vicepresidente Princi per questo
importantissimo passaggio che ha fatto bene a definire epocale. Condivido il
fatto che ci saremmo aspettati un po’ più di attenzione all'interno di questa
di quest'Aula su un provvedimento così importante.
Dobbiamo vigilare però, Vicepresidente, sulle due
scuri che rischiano di abbattersi su questo provvedimento: una è l'autonomia
differenziata, che mi auguro non venga mai attuata perché, proprio nel campo
dell'istruzione, può avere poi ripercussioni importanti e la seconda è il
dimensionamento scolastico.
È un problema che non ha colore politico, non ha
casacca.
Tutti i Governi che si sono succeduti hanno
utilizzato sempre lo stesso metro e la stessa misura. In Calabria, però, il
dimensionamento scolastico rischia di avere ripercussioni ancora più importanti
rispetto ad altre regioni, soprattutto per le aree interne. Quindi, preannuncio
il voto favorevolissimo, non favorevole, a questo provvedimento anche perché da
questo scranno più volte ho attaccato la maggioranza, tra virgolette, additando
il fatto che continuare con le proroghe non facesse bene soprattutto ai bambini,
perché avrebbe messo in una situazione di disparità le strutture che si erano
già adeguate rispetto a quelle che ancora non si erano adeguate. Ben venga
questo provvedimento, se oggi si scrive una bella pagina per la nostra regione.
Grazie.
Grazie, collega Alecci.
Passiamo adesso all'esame e votazione del
provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo 5
(È approvato)
Articolo 6
(È approvato)
Articolo 7
(È approvato)
Articolo 8
(È approvato)
Articolo 9
(È approvato)
Articolo 10
(È approvato)
Articolo 11
(È approvato)
Articolo 12
(È approvato)
Articolo 13
(È approvato)
Articolo 14
(È approvato)
Articolo 15
(È approvato)
All’articolo 16 è pervenuto l'emendamento
protocollo numero 8378/A01 della consigliera Bruni, prego.
Grazie, Presidente.
Questo emendamento è modificativo. Le modifiche
richieste al presente provvedimento sono migliorative della finalità perseguita
con il disposto normativo e sono finalizzate a rendere partecipe la Commissione
consiliare competente, tenuta a rendere preliminarmente il proprio parere in
merito ai requisiti dei servizi educativi definiti dalla Giunta regionale con
il Regolamento.
L'emendamento ha carattere ordinamentale, non
comporta oneri finanziari a carico del bilancio. L'articolo 16, comma 1,
rubricato “Requisiti dei servizi educativi” è così modificato: dopo le parole
“Giunta regionale” sono inserite le parole “previo parere della Commissione
consiliare competente”.
Parere della Giunta?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale
Favorevole.
Parere del relatore?
STRAFACE Pasqualina (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Poniamo in votazione
l'articolo 16.
(È approvato così come
emendato)
Articolo 17
(È approvato)
Articolo 18
(È approvato)
All’articolo 19 è pervenuto l'emendamento
protocollo numero 8378/A02 della consigliera Bruni. Prego.
Grazie. Questo emendamento, invece, è di natura
aggiuntiva. Con questa modifica viene previsto che il Dipartimento competente
in materia di istruzione trasmetta annualmente alla Commissione consiliare
competente una relazione ricognitiva sull'attività svolta in applicazione della
presente legge, al fine di verificarne l'attuazione, indagare gli effetti sui
destinatari e in generale sulla cittadinanza, evidenziando i risultati ottenuti
nella realizzazione, potenziamento e qualificazione del sistema dei servizi per
l'infanzia.
L'emendamento ha carattere ordinamentale, non
comporta oneri finanziari a carico del bilancio.
L'articolo 19, comma 3, rubricato come “Funzioni
della Regione” è così modificato: dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo
19 è inserita la lettera h) nella quale sono inserite le seguenti parole:
“trasmettere annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge, evidenziando i risultati
ottenuti nella realizzazione, potenziamento e qualificazione dei servizi per
l'infanzia”.
Parere della Giunta?
Contrario, però voglio anche motivare il perché,
perché io condivido l'assoluta trasparenza, ovviamente, rappresentando tutta quanta la Giunta,
condividiamo la necessità di trasparenza e condivisione, però, poiché, come
Dipartimento, si sta facendo un lavoro attraverso l’Osservatorio per il diritto
allo studio, che va a fotografare l’attività atto per atto, rendicontandola
anche attraverso i monitoraggi predisposti in itinere, potremmo stamparli e
trasmetterli.
Non
sarebbe stato, comunque, un atto dovuto ma opportuno, perché il Dipartimento
deve rendere conto alla Giunta e non al Consiglio, ma l’avremmo fatto perché
riteniamo sia giusto condividere e socializzare nel caso in cui non ci fosse
stata questa trasparenza; però starà a noi, magari, comunicare attraverso una
socializzazione mediatica diversa quelli che sono gli atti pubblicati.
Parere del relatore?
STRAFACE Pasqualina (Forza Italia), relatrice
Favorevole.
Poniamo in votazione l’emendamento protocollo
numero 8378/A02. L’emendamento è respinto.
Poniamo in votazione l’articolo 19.
(È approvato)
L’articolo 20
(È approvato)
Articolo 21
(È approvato)
Articolo 22
(È approvato)
Articolo 23
(È approvato)
Articolo 24
(È approvato)
Articolo 25
(È approvato)
Articolo 26
(È approvato)
Articolo 27
(È approvato)
Articolo 28
(È approvato)
Passiamo
alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, con richiesta di
autorizzazione del coordinamento formale.
La
proposta di legge è approvata con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo
alla proposta di provvedimento amministrativo numero 161/12^ di iniziativa
della Giunta regionale, recante: “Modifica schema-tipo di convenzione tra la
Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l’erogazione di servizi
socio-assistenziali”.
Cedo
la parola alla consigliera Straface per l’illustrazione del provvedimento.
La
proposta di provvedimento amministrativo oggi all’ordine del giorno di questa
massima Assise è finalizzata all’adozione dello schema-tipo di convenzione in
essere tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l’erogazione dei
servizi socioassistenziali.
I
Gruppi appartamento, in generale, sono un servizio sociale caratterizzato da
una dimensione tipicamente familiare, che accoglie persone adulte con
disabilità, prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo
familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata.
Tra
le loro finalità rientrano quelle:
-
di garantire ai minori sottoposti a provvedimenti delle Autorità giudiziarie un
contesto di vita caratterizzato da modelli relazionali riconducibili a quelli
della famiglia;
-
di agevolare le loro relazioni affettive, organizzative, educative e
relazionali anche con l’ambiente esterno;
-
di consentire una evoluzione completa e positiva della personalità;
-
nonché, di predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti
un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo e da modelli
relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori, sia
in relazione all’età sia al livello di maturazione di ciascun soggetto,
prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo
sviluppo della sua personalità.
Nella
Regione Calabria i Gruppi appartamento operanti sul territorio per la gestione
dei servizi socioassistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria sono stati riconosciuti con la legge regionale numero
21 del 1996.
La
successiva legge regionale, la numero 18 del 2004, all’articolo 12-bis, comma 2, ha attribuito al
Dipartimento regionale per i servizi sociali la competenza alla stipula di
apposite convenzioni con i soggetti riconosciuti in base alla legge regionale
numero 21 del 1996 per l’espletamento del servizio, mentre con due successive
deliberazioni di Giunta regionale sono stati approvati, rispettivamente: nel
2010 il Regolamento attuativo, con il relativo schema-tipo di convenzione dei
Gruppi appartamento per i minori sottoposti a provvedimenti giudiziari, e, nel
2012, il disciplinare e lo schema-tipo di convenzione relativo alla gestione ed
erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi appartamento,
quest’ultimo modificato ulteriormente con successiva deliberazione di Giunta
regionale del 2014 ed, infine, nel 2020 con l’approvazione del nuovo
schema-tipo di convenzione.
Lo
schema-tipo di convenzione è un atto necessario poiché prevede, oltre alla
specifica di alcuni requisiti, tra cui la durata del rapporto convenzionale,
anche i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le
norme sull’esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento
necessario per il miglioramento di un prezioso servizio socioassistenziale.
La
finalità, attraverso la disciplina, mediante convenzione, del rapporto di
collaborazione tra la Regione, l’Ambito territoriale e sociale e i Gruppi
appartamento, è quello di rafforzare e potenziare il ruolo di recupero delle
strutture educative accoglienti: un ruolo che superi l’autoreferenzialità,
mediante la riorganizzazione e l’ampliamento delle strategie territoriali, attraverso l’integrazione dell’attività di
recupero dei Gruppi appartamento con misure che coinvolgono, attraverso
Protocolli d’intesa, gli Ambiti territoriali e le agenzie educative presenti
nel territorio.
Per
le esigenze manifestatesi in sede di applicazione della precedente convenzione
nonché per il rafforzamento dell’azione congiunta tra Amministrazione e Gruppo
appartamento, si è reso necessario dover provvedere a ridefinire lo schema
formale dei rapporti intercorrenti tra i Gruppi medesimi e la Regione Calabria:
stabilendo, ferma restando la diaria di euro 6
omnicomprensivi giornalieri per presenza, un tetto pari a euro 15.330,00
omnicomprensivi quale spesa massima per la copertura dei costi legati all’effettiva
presenza dei minori nel Gruppo appartamento; ammettendo possibili variazioni
solo in caso di presenza di risorse residue o nuovi stanziamenti sul capitolo
di bilancio di riferimento, che potranno essere destinati al riconoscimento di
spese certificate riferibili al costo del personale, non ricomprese nella quota
massimale stabilita, ed evincibili dalla rendicontazione complessiva per
l’annualità di riferimento.
Tale
modifica, come viene specificato, potrà avvenire con provvedimento dell’Ufficio
competente e dovrà avere stretta attinenza con lo scopo dell’attività svolta e
con il primario interesse da tutelare, che coincide con quello dei ragazzi
ospitati.
Alla
luce di queste esigenze, su proposta dell’assessore al welfare,
dottoressa Emma Staine, la Giunta regionale ha,
pertanto, disposto, nello scorso mese di marzo con la deliberazione numero 105,
il nuovo schema-tipo di convenzione che adesso, nel rispetto della già citata
normativa regionale vigente, deve essere adottato da questo Consiglio regionale.
Grazie.
Non
essendoci interventi, passiamo alla votazione del provvedimento nel suo
complesso.
Il
provvedimento è approvato.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo
alla proposta di legge numero 223/12^ di iniziativa dei consiglieri Molinaro,
Gelardi,
Mancuso, Raso, De Francesco, Mattiani, recante: “Interventi per il
trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del
patrimonio edilizio”.
Cedo
la parola al consigliere Molinaro per l’illustrazione del provvedimento.
Grazie,
Presidente. La proposta di legge ha l’obiettivo di alleviare le difficoltà
finanziarie delle imprese aventi sede legale e operativa in Calabria – in
riferimento a immobili siti sul territorio regionale – che, dopo aver praticato
lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale, non riescono a
monetizzarlo per l’intervenuta congestione del sistema delle cessioni dei
crediti fiscali. Si intende consentire agli Enti pubblici economici regionali e
alle società partecipate e/o controllate della Regione, ai sensi del decreto
legislativo numero 11 del 2023, dopo aver valutato la consistenza della loro
capacità di compensazione annua, l’acquisto annuale di crediti d’imposta
relativi ai bonus edilizi di cui all’articolo 119 del decreto-legge numero 34
del 2020, cosiddetto “decreto sostegno”.
La
proposta di legge è composta da 5 articoli e comporta un impegno finanziario di
euro 25 mila a carico del bilancio regionale di previsione 2024, per adempiere
alle previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a).
Ne
approfitto per ringraziare i Presidenti e i componenti delle Commissioni
consiliari, quarta e seconda, per il lavoro svolto, oltre che gli Uffici
regionali e tutti i colleghi che hanno sottoscritto questa proposta di legge.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Tavernise. Ne ha facoltà.
Grazie,
vicepresidente Caputo. Accolgo favorevolmente la proposta di legge dei colleghi
Molinaro, Gelardi, Mancuso, Raso, De Francesco e Mattiani.
Ringrazio
personalmente il collega Molinaro che, durante l’iter in Commissione, insieme
agli altri colleghi, ha approvato l’inserimento di due emendamenti a mia firma
relativi articolo 2: uno riguarda il monitoraggio anche attraverso
l’istituzione di un’apposita piattaforma elettronica alla quale possono
registrarsi i committenti, professionisti, imprese e persone fisiche; l’altro
la riduzione nell’articolo 3, da 60 a 30 giorni, dei termini di entrata in
vigore della presente legge.
È,
ovviamente, una legge regionale molto positiva che va incontro alle imprese che
si vedono incagliati diversi crediti fiscali; quello del superbonus penso sia stato, ai tempi, un provvedimento
rivoluzionario. È stata una legge approvata, allora, dal governo Conte 2, ma
forse prorogata per troppi anni.
Accolgo
– ripeto – favorevolmente questo provvedimento e voterò a favore, ringraziando
ancora i colleghi della maggioranza per aver accolto alcuni miei emendamenti.
Grazie.
Passiamo
all’esame e votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
All’articolo
2, sono pervenuti due emendamenti, a firma del consigliere Molinaro, al quale
cedo la parola per l’illustrazione.
Grazie,
Presidente. I due emendamenti raccolgono le indicazioni della Commissione
bilancio che, ovviamente, raccomanda sempre la tutela dei conti.
Precisamente,
il testo dell’emendamento protocollo numero 9465/A01 recita così: “Dopo il
comma 2 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis: “Gli enti pubblici
economici regionali e le società di cui al comma 1, lettera c) possono
acquisire i crediti di imposta relativi agli interventi di cui all’articolo 1
dalle banche, oppure dalle società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), o dalla banca capogruppo, con cui abbiano
stipulato un contratto di conto corrente, per un loro utilizzo diretto in
compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, nel
rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato. La cessione da
parte delle banche avviene con assunzione della garanzia, ai sensi
dell’articolo 1267 del Codice civile, anche per l’ipotesi di provvedimento di
sequestro preventivo del credito da parte dell’Autorità giudiziaria”.
Il
testo dell’emendamento protocollo numero 9465/A02, all’articolo 2, comma 1,
lettera c) e lettera e) recita così: “Dopo la lettera c) del comma 1,
dell’articolo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
“c-bis) le risorse finanziarie impiegate
dagli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi
nell’elenco di cui al comma 2, dell’articolo 1, della legge numero 196 del 2009
per l’acquisto di crediti fiscali edilizi sono provenienti esclusivamente dalle
disponibilità dei propri bilanci e non surrettiziamente da soggetti pubblici
invece inclusi in detto elenco;
c-ter) le tipologie di crediti d’imposta
acquisibili sono limitate a quelle rientranti tra le fattispecie di deroga al
divieto di cessione tassativamente previsto all’articolo 2 del decreto-legge
numero 11 del 2023”. Grazie.
Parere della Giunta
sull’emendamento protocollo numero 9465/A01?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale
Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 9465/A01 che è approvato.
Parere della Giunta
sull’emendamento protocollo numero 9465/A02?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale
Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 9465/A02 che è approvato.
Pongo
in votazione l’articolo 2 così come emendato.
Articolo 2
(È approvato così come emendato)
Articolo 3
(È approvato)
All’articolo
4, è pervenuto l’emendamento protocollo numero 9465/A03, a firma del
consigliere Molinaro, al quale cedo la parola per l’illustrazione.
Grazie,
Presidente. Con l’emendamento in esame sostanzialmente si modifica la relazione
finanziaria per l’inserimento – come dicevo prima – dei 25 mila euro, sul
bilancio di previsione. Grazie.
Parere della Giunta?
PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale
Favorevole.
Poniamo
in votazione l’emendamento protocollo numero 9465/A03 che è approvato.
Poniamo
in votazione l’articolo 4 così come emendato.
Articolo 4
(È approvato così come emendato)
Articolo 5
(È approvato)
Prendiamo
atto della nuova relazione tecnico-finanziaria, presentata dal proponente, e
passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, così come
emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.
La
proposta di legge è approvata, così come emendata, con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo
alla proposta di legge numero 251/12^ di iniziativa dei consiglieri Mancuso e
Cirillo, recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale numero 7 del
2018 <<Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti>>”.
La
parola alla consigliera Straface per l’illustrazione del provvedimento.
La
proposta di legge numero 251/12^ di iniziativa dei consiglieri Mancuso,
Cirillo, recante: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale dell’8
febbraio del 2018, la numero 7 <<Norme per la tutela dei consumatori e
degli utenti>>” mira a promuovere e rendere più efficaci le misure di
sostegno previste a favore dei consumatori intervenendo su alcune criticità,
dovute a “carenze di definizione”, che hanno reso difficile l’applicazione
della legge regionale numero 7 del 2018, generando anche dei contenziosi
avverso un bando predisposto dalla Giunta regionale nel 2020 in merito ai
criteri di “territorialità” e “rappresentatività” che possono elevare le
associazioni al rango di “regionale” piuttosto che “provinciale” o “comunale”,
per l’appunto non ben definiti.
Criticità
che si mira, dunque, a superare con la proposta in discussione, inserendo
alcuni elementi di dettaglio nonché adeguando la normativa di settore alle
recenti modifiche operanti in favore dei consumatori, che tendono a finanziare
maggiormente il funzionamento degli sportelli del consumatore anziché i singoli
progetti su tematiche specifiche. Attraverso le modifiche proposte si potrà,
finalmente, colmare il vuoto generato dalla scarsa chiarezza del testo di legge
oggi ancora in vigore, rendendo possibile, grazie alla chiara definizione dei
requisiti che le associazioni dei consumatori devono possedere per l’iscrizione
nell’elenco regionale, la predisposizione e attivazione di un elenco regionale
delle associazioni, che appare un elemento cruciale per assicurare
l’operatività delle associazioni di tutela attraverso gli sportelli
territoriali.
La
stesura di un elenco regionale è, infatti, di fondamentale importanza non solo
per assicurare l’operatività delle singole associazioni e maggiori garanzie ai
cittadini rappresentanti, ma anche perché identifica le attività che possono di
volta in volta essere finanziate poiché tale finanziamento viene concesso solo
a chi è iscritto nel citato elenco. Durante le due sedute della terza
Commissione nelle quali la proposta è stata discussa, sono stati ascoltati
anche i delegati di alcune associazioni dei consumatori tra le più
rappresentative, quali il Codacons, Federconsumatori Calabria, l’Unione per la
difesa dei consumatori UDICON, l’Associazione difesa consumatori Calabria
ADICONSUM, e l’Associazione CODICI, che con i loro interventi hanno contribuito
affinché si potessero comprendere le criticità legate all’attuazione della
legge in vigore e l’urgenza di dover intervenire per poterle superare
attraverso questo testo condiviso.
Non
ci sono interventi, pertanto, passiamo all’esame e votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Votiamo
la proposta di legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al
coordinamento formale.
La
proposta di legge è approvata con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo
alla proposta di legge numero 284/12^ di iniziativa del consigliere regionale
Neri, recante: “Modifiche alla legge regionale numero 45 del 2023 (Promozione
del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”.
Cedo
la parola al consigliere Neri per l’illustrazione del provvedimento.
Grazie,
Presidente. Intervengo molto brevemente per precisare che si tratta,
sostanzialmente, di una modifica della legge regionale che prevede
l’integrazione dei componenti dell’Autorità regionale per i diritti degli
animali.
Lo
scopo è quello di rendere l’Autorità più snella dal punto di vista delle
competenze e di metterla nelle condizioni di occuparsi al meglio delle
problematiche relative agli animali d’affezione.
La
proposta è composta da quattro articoli: il primo reca le modifiche relative
all’integrazione dei componenti dell’Autorità; il secondo reca la disposizione
transitoria; il terzo la norma finanziaria; il quarto l’entrata in vigore
anticipata della norma, attesa l’esigenza di completare, nel minor tempo
possibile, la composizione dell’Autorità, al fine di permetterle di operare per
il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge regionale. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Alecci. Ne ha facoltà.
Il
mio augurio è che questo organismo possa operare il prima possibile perché in
Calabria c’è ancora tanta strada da fare sulla tutela degli animali
d’affezione.
Non
so se l’Autorità sarà più snella, considerato che il numero dei componenti
aumenta da 3 a 7, quindi, magari sarà meno snella, mi auguro, però, che ci si
fermi a 7, altrimenti rischiamo di avere un componente per ogni cane randagio
e, poi, glielo affidiamo direttamente.
Quindi,
va bene, però il senso è quello di essere, magari, più radicati su tutti i
territori regionali. Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del Partito
democratico.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Credo, per la verità, che l’integrazione proposta dal consigliere
Neri sia opportuna perché, fra l’altro, la realtà degli animali d’affezione e
delle associazioni che fanno capo a questo specifico problema è assolutamente
sterminata, essendo un ambito e un argomento di grandissima importanza e di
grandissimo interesse sia affettivo, ma anche sociale. Ritengo, effettivamente,
che una pluralità di voci all’interno di questo organismo possa essere utile al
migliore funzionamento dell’organismo stesso e, quindi, alle ricadute positive
che, poi, questa legge può avere sul territorio. Grazie.
Passiamo
all’esame e votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Passiamo
alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, con richiesta di
autorizzazione al coordinamento formale.
La
proposta di legge è approvata con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo
alla mozione numero 87/12^ di iniziativa dei consiglieri Gelardi, Mancuso,
Mattiani, Molinaro, Raso, recante: “In merito alla necessità di supportare con
figure professionali qualificate e specializzate l’integrazione e lo sviluppo
sociale degli allievi con disabilità”.
Cedo
la parola al consigliere Gelardi per l’illustrazione del provvedimento.
Grazie,
Presidente, do lettura della mozione.
“Il
Consiglio regionale - premesso:
-
che l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un
elemento fondamentale per la loro crescita e sviluppo in una comunità
accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere delle loro diversità
funzionali, possono realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La
piena inclusione, infatti, degli alunni con disabilità è un obiettivo che la
scuola dell’autonomia persegue attraverso un’intensa e articolata
progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal
territorio;
-
che l’insegnante per le attività di sostegno è un’insegnante specializzato
assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di
integrazione. Si tratta di una risorsa professionale assegnata all’alunno per
rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta;
-
che le modalità di impiego di questa importante - ma certamente non unica -
risorsa per l’integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti -
scuola, servizi, famiglia - e definite nel Piano educativo individualizzato;
-
che l’integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali
presenti a scuola, a supporto dell’alunno con disabilità, per consentirgli di
frequentare le lezioni in modo adeguato;
-
che la legge numero 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, prevede che, per ottenere piena
integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con
disabilità, venga predisposto un progetto individuale per ogni singola persona
con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva. La
sua finalità è creare percorsi personalizzati in cui gli eterogenei interventi
siano coordinati in maniera mirata, al fine di rispondere adeguatamente ai
bisogni e alle aspirazioni del beneficiario;
-
che il progetto individuale è un atto di pianificazione che si articola nel
tempo e sulla cui base le Istituzioni, la persona, la famiglia e la stessa
comunità territoriale possono e devono cercare di creare le condizioni affinché
quegli interventi, quei servizi e quelle azioni positive si possano
effettivamente compiere;
-
che si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno si avvera una
corresponsabilità educativa diffusa e si possiede una competenza didattica
adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa nei confronti degli
alunni con disabilità.
Tenuto
conto che:
-
che è fondamentale considerare l’alunno nella sua globalità, potenzialità e
difficoltà e intervenire in sinergia con le competenze di tutti per affrontare
la complessità delle situazioni e dei contesti e per costruire un adeguato e
condiviso progetto educativo e di vita.
-
che le linee guida del MIUR sull’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità del 2009 mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi
formativi ed educativi sugli alunni portatori di
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
-
che il decreto legislativo 66/2017 prevede all’articolo 9 la costituzione di
gruppi per l’inclusione scolastica in ambito regionale presso ogni USR con
compiti di: a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e
la verifica degli accordi di programma, con particolare riferimento alla
continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi
integrati scuola-territorio-lavoro; b) supporto ai Gruppi per l’inclusione
territoriali GIT; c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la
realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. -
impegna
il Presidente della Giunta regionale:
-
a vigilare sull’applicazione della normativa sopra indicata, nonché sulla
predisposizione, in accordo con gli Enti locali, attraverso un approccio
interconnesso e trasversale tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti, di team scolastici, all’interno dei quali inserire
figure professionali specializzati, dallo psicologo, all’assistente educativo,
al pedagogista, al mediatore culturale, agli OSS, per affrontare il tema
dell’integrazione scolastica a 360°;
-
ad attivarsi e richiedere che le figure professionali sopraindicati, espressione di un
qualificato apporto operativo, siano selezionate attraverso apposite prove
concorsuali pubbliche gestite direttamente dal Ministero della Pubblica
Istruzione, in collaborazione sinergica con il Ministero della Sanità. Grazie,
Presidente.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.
È
sicuramente apprezzabile la mozione e lo sforzo che, credo, faccia il gruppo
della Lega, anche per mettere una chiara separazione tra quelle che sono le
dichiarazioni del candidato Vannacci sulle classi separate e quello, invece,
che è l'attività in Calabria; quindi, la prendo positivamente.
Mi
sembra un po’ una forzatura però, dal punto di vista tecnico, impegnare il
Presidente della Giunta regionale a vigilare sui compiti dell'Ufficio
scolastico regionale e quindi del MIUR. In realtà, un Presidente di Regione non
può vigilare sull'attività del Ministero e né si può chiedere che siano
coinvolte delle figure professionali che non possono esserlo perché non fanno
parte delle figure previste dal decreto di revisione del decreto legislativo 66
del 2017, approvato nel mese di agosto del 2019.
Mi
sembra anche un po’ strano che si possa prevedere una collaborazione tra il
Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero della Sanità, quando il
decreto-legge prevede solamente un accordo che può essere sancito tra il MIUR e
il Ministero, invece, dell'Economia e delle Finanze. I gruppi di lavoro
interistituzionali e quelli di inclusione territoriale sono disciplinati ormai
in maniera chiara dal testo normativo del 2017, poi rivisto col decreto del
2019. Purtroppo, quindi, da questo punto di vista, la Giunta regionale può fare
poco.
È
apprezzabile - lo voglio dire, altrimenti poi si mi si dice che facciamo
polemica - la volontà di questa mozione, che è quella di garantire i diritti di
chi purtroppo ha delle disabilità all'interno della scuola. Non poteva essere
altrimenti perché, conoscendo il collega Gelardi, da bravo padre di famiglia,
da bravo dirigente scolastico, è chiaro che sicuramente ce l’ha nel suo cuore.
Quindi, bene la mozione, però noi non ci sentiamo di votarla, pur
condividendone i principi e il senso, perché negli aspetti tecnici supera
quelli che sono poi le competenze della Giunta regionale.
Grazie,
collega Alecci. Poniamo in votazione la mozione con richiesta di autorizzazione
al coordinamento formale. La mozione è approvata con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo
alla mozione numero 88 di iniziativa dei consiglieri Gelardi, Mancuso,
Mattiani, Molinaro, Raso, recante: “In merito al riconoscimento dell'obesità
come malattia cronica e all'inserimento delle relative terapie all'interno dei
Livelli Essenziali di Assistenza”.
Prego,
consigliere Gelardi.
Con
questa mozione si impegna il Presidente della Giunta regionale, nella sua
qualità di Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della
Regione Calabria, a chiedere con urgenza il riconoscimento dell'obesità quale
malattia cronica e invalidante presso il Ministero della Salute e a richiedere
che le relative prestazioni sanitarie siano inserite nei livelli essenziali di
assistenza, così da garantire il diritto di tutti i pazienti e un accesso equo
alle cure con conseguente miglioramento delle loro condizioni di vita; altresì,
ad attivarsi affinché la Regione Calabria si doti, come già fatto da altre
Regioni italiane, di un Piano diagnostico terapeutico assistenziale specifico
per il trattamento e la cura dell'obesità.
Grazie,
Presidente.
Ha
chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha facoltà.
Grazie.
Certamente condividiamo l'importanza di porre attenzione all'obesità come
patologia cronica e, soprattutto, come causa di disabilità, di mortalità e come
profondissimo e gravissimo fattore di rischio per tutta una serie di altre
malattie. Ci saremmo attesi, infatti, all'interno di questa mozione, una
maggiore attenzione sui processi di prevenzione dell’obesità, sul quale questa
nostra terra è gravemente in ritardo, perché è di questo che noi dobbiamo
assolutamente parlare e che sul quale dobbiamo assolutamente porre attenzione.
Dopodiché,
chiaramente, siamo a favore che queste patologie, che rappresentano oggi anche
un vulnus e una ricaduta di un sistema economico e sociale cosiddetto avanzato
e che ha prodotto purtroppo l'obesità come effetto collaterale gravissimo, sia
comunque riconosciuta all'interno dei livelli essenziali di assistenza, che
sappiamo essere rimandati di anno in anno. L'ampliamento di questi LEA sono
stati rimandati al 2025 e, come sapete bene, questo è un dettame del Ministero
che dovrà spingere in questa direzione. Per cui bene che il nostro
Presidente/Commissario spinga all'interno del Ministero affinché anche questa
patologia possa essere protetta, fermo restando che l'obesità deve essere
prevenuta e credo che su questo siamo assolutamente tutti d'accordo.
Comunque
esprimiamo un parere favorevole rispetto a questa mozione.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Questo argomento è di particolare interesse per quanto mi riguarda,
non soltanto come medico. La cosa straordinaria e sorprendente è che l'obesità
non sia riconosciuta come malattia cronica ed è strano che sia necessario
sollecitare questo percorso, quindi io condivido perfettamente la mozione.
Voglio
dire alcune cose dal punto di vista clinico e - non sembri paradossale –
ambientale: l'obesità è una componente della cosiddetta sindrome metabolica,
cioè di una disfunzione metabolica che coinvolge non solo il peso corporeo, ma
la massa grassa; è di per sé un organo neuroendocrino che determina scompensi
collegati e collegabili col diabete e, in più, col diabete e con l'ipertensione
arteriosa, da cui la sindrome metabolica.
C'è
un altro problema: l'obesità, a livello mondiale, è un trend assolutamente
preoccupante. Ci sono delle diapositive molto chiare su questo in cui uno
studio americano ha evidenziato con colori diversi l'andamento del peso
corporeo nei 50 Stati americani. È impressionante vedere come in una decade si
parta praticamente da tutti gli Stati di colore blu, cioè in cui i normopeso
sono la norma, a tutti gli Stati di colore rosso, in cui praticamente l'obesità
diventa un minimo comune multiplo della popolazione. Purtroppo, anche in
Italia, il trend dei bambini in sovrappeso è
assolutamente un problema reale, concreto. E, quindi, ben venga questa mozione,
sperando che abbia una ricaduta la più importante possibile.
Vorrei
però aggiungere un aspetto che per me è particolarmente significativo: troppo
spesso le malattie cronico-degenerative, quindi il diabete, l'ipertensione, il
morbo di Alzheimer, i tumori, vengono considerate correlate unicamente allo
stile di vita, cioè “ti devi muovere, devi mangiare meno, meno zuccheri, devi
mangiare meno calorie”, spesso colpevolizzando i pazienti, come se queste
patologie fossero colpa loro, per lo stile di vita inadeguato.
Lo
stile di vita è una delle componenti dello stato di salute certamente
importante, ma non è l'unico. Il problema si è visto da studi scientifici
assolutamente inoppugnabili: l'esposizione a un ambiente inquinato dei genitori
dà luogo a delle modifiche che si chiamano epigenetiche, che sono
immediatamente trasmissibili alla prole; bambini, che nascono da genitori
inquinati, hanno delle modifiche epigenetiche, per cui quei bambini non solo
hanno un rischio neonatale di malformazioni o altro, ma da adulti, pensate nel
giro di una generazione – non mutamenti genetici che di solito prendono
migliaia di anni, ma nel giro di una generazione – i genitori inquinati danno
queste alterazioni epigenetiche ai figli e quel bambino da adulto avrà -
scientificamente provati anche i meccanismi che portano a questo - un maggior
rischio di malattie cronico degenerative. Cioè, il bambino che nasce da
genitori inquinati da adulto avrà un maggior rischio di tumori, di Alzheimer,
di ipertensione arteriosa, di diabete, di obesità.
Concludo
dicendo che il binomio diabete-obesità è un binomio incredibilmente pericoloso
per la salute, tant'è che negli Stati Uniti è stato coniato il termine diabesity, cioè l'obesità e il diabete
combinati nella stessa persona, come sovente capita. Per cui anch'io,
ovviamente, voterò favorevolmente questa mozione, sperando assolutamente che
abbia la ricaduta che merita. Grazie.
Poniamo
in votazione la mozione con autorizzazione al coordinamento formale. La mozione
è approvata con autorizzazione al coordinamento formale.
Sospendiamo
brevemente la seduta.
La
seduta sospesa alle 18,58 riprende alle 19,00
Riprendiamo.
Siamo alla proposta di legge numero 293/12^ di iniziativa del consigliere
Caputo, recante: “Sostituzione del comma 1 dell’articolo 4 della legge
regionale 22 dicembre 2017 n. 57”.
Cedo
la parola al consigliere Mattiani per illustrare il provvedimento. Prego.
Presidente,
grazie. Le modifiche e integrazioni proposte si rendono necessarie al fine di
conseguire una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale, garantendo,
comunque, i diritti degli assegnatari.
Il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 24 febbraio
2015, ha emanato le direttive in merito alle “Procedure di alienazione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica” prevedendo che i Comuni, gli enti
pubblici anche territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari (oggi
ATERP), in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il
fabbisogno abitativo, dovranno procedere, predisponendo specifici programmi di
alienazione che favoriscano prioritariamente la dismissione degli alloggi
situati nei condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50
percento e in quelli inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale
pubblica, come aree prive di servizi o immobili fatiscenti.
Le
risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi approvati restano
nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate, ai sensi del
decreto-legge 28 marzo 2014, numero 47, all’attuazione di un programma
straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente, di
acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione
di nuovi alloggi.
L’articolo
4 della legge regionale 23 dicembre 2017, numero 57, pur avendo recepito le
procedure di alienazione disciplinate dal decreto sopra citato, al primo comma
dello stesso ne ha limitato l’attuazione al 30 giugno 2020. Detta limitazione
risulta causa del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli enti
proprietari, in quanto non ha consentito la completa dismissione degli alloggi
situati nei condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è pari o inferiore
al 50 percento. Per quanto sopra relazionato, appare necessario che il
legislatore regionale consenta una congrua proroga per permettere agli enti
proprietari di procedere con la predisposizione di specifici programmi di
alienazione, che favoriscano la dismissione entro il 30 giugno 2025 degli
alloggi situati nei condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è
inferiore o pari al 50 percento, gli alloggi inseriti in situazioni estranee
all’edilizia residenziale pubblica, come aree prive di servizi e immobili
fatiscenti, nonché, quelli le cui spese di manutenzione siano dichiarate
dall’Ente proprietario onerose e improduttive rispetto allo stato
dell’immobile.
Grazie,
Presidente.
Grazie,
consigliere Mattiani. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Passiamo
alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, con richiesta di
autorizzazione al coordinamento formale.
La
proposta di legge è approvata con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(È
riportata in Allegati)
Dà lettura di un seguito di
comunicazioni.
È
stata depositata una proposta di legge dal consigliere Neri, recante: “Modifica
alla legge regionale numero 48/2019” sulla quale il consigliere Neri ha chiesto
di intervenire. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Chiedo l'inserimento della proposta di legge 294/12^ all’ordine dei
lavori.
Non
c'è il numero legale.
Esauriti
i punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta.
La seduta termina alle 19,05
Hanno chiesto congedo: Afflitto, Bevacqua, Lo
Schiavo, Calabrese, Pietropaolo, Staine, Varì.
(È concesso)
Annunzio di proposte di legge e loro assegnazione a Commissioni
È
stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa
della Giunta regionale:
“Approvazione
Rendiconto Generale relativo all’Esercizio Finanziario 2023 - (Deliberazione
G.R. n. 204 del 30.04.2024)” (PL n. 292/12^).
È
stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica,
attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per
l’esame di merito e alla Commissione speciale di Vigilanza ai sensi dell’articolo
n. 34, comma 3, lettera d) del Regolamento interno del Consiglio regionale
della Calabria.
Sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei consiglieri
regionali:
Neri,
De Francesco, Mannarino, Montuoro “Interventi in materia di pianificazione e
programmazione del sistema di finanziamento del Diritto allo Studio
Universitario mediante modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34
(Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria)” (PL
n. 290/12^).
È stata
assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e
formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Talerico, Neri, Laghi, De
Francesco, Lo Schiavo, Gentile, Tavernise, Molinaro “Modifiche alla legge
regionale n. 28 del 11 luglio 1986 (Ricezione turistica all'aria aperta)” (PL n.
291/12^).
È
stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di
bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per
l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione
economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con
l'estero per il parere finanziario.
Caputo
“Sostituzione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre
2017 n. 57” (PL n. 293/12^).
È
stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del
territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda
Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari
dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Neri
“Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in
materia funeraria e polizia mortuaria)” (PL n. 294/12^).
È
stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e
formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Annunzio di proposte
di provvedimento amministrativo e loro assegnazione a Commissioni
È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta
di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:
“Rendiconto esercizio 2019 dell’Azienda Calabria
Verde - (Deliberazione G.R. n. 179 del 23.04.2024)” (PPA n. 166/12^).
È
stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica,
attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per
l’esame di merito.
Comunicazioni su interrogazioni a risposta
scritta
In
data 6 maggio 2024, è pervenuta l’integrazione alla risposta all’interrogazione
n. 208, del 14.2.2024, a firma dei consiglieri regionali Tavernise e Bevacqua.
Promulgazione di Legge regionale
In
data 22 aprile 2024, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la
sottoindicata legge regionale e che la stessa è stata pubblicata
telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 85 del 23
aprile 2024:
1)
legge regionale n. 17 del 22 aprile 2024, recante: “Modifiche e integrazione
della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia
funeraria e polizia mortuaria)”.
Deliberazione della Giunta regionale
La
Giunta regionale ha trasmesso la deliberazione n. 201 del 30 aprile 2024,
recante:
“Approvazione
conto giudiziale del tesoriere - Esercizio finanziario 2023”.
La
Giunta regionale ha trasmesso la deliberazione n. 203 del 30 aprile 2024,
recante:
“Chiusura
dei conti relativi all'esercizio finanziario 2023. Riaccertamento ordinario dei
residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma
4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione
dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei
residui (titolo ii del d. lgs 118/2011)”.
Dichiarazione di
illegittimità costituzionale
La Corte
costituzionale, con sentenza n. 59 del 22 febbraio 2024, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5
ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e
finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione
per l'anno 2007 ai sensi dell'mi. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio
2002, n. 8).
Emanazione di Regolamento regionale
In
data 30 aprile 2024, il Presidente della Giunta regionale ha emanato il
sottoindicato regolamento regionale e che lo stesso è stato pubblicato
telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 89 del 30
aprile 2024:
-
Regolamento regionale n. 4 del
30 aprile 2024, concernente: “Regolamento di attuazione della legge regionale
12 ottobre 2012, n. 45 «Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio
forestale regionale».
La
Giunta regionale ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di variazione
al bilancio di previsione finanziario 2024-2026:
1)
deliberazioni della Giunta
regionale dalla numero 168 alla numero 171 del 15 aprile 2024;
2)
deliberazioni della Giunta
regionale dalla numero 180 alla numero 189, numero 192 e numero 194 del 23
aprile 2024;
3)
deliberazioni della Giunta
regionale dalla numero 205 alla numero 208 del 30 aprile 2024.
Richiesta proroga per
adeguamento alla legge regionale vigente in materia
I
rappresentanti di “FunerCalabria” hanno indirizzato,
in data odierna, una lettera al Consiglio regionale della Calabria in cui si
chiede una proroga di quattro mesi, al fine di dare ulteriore tempo alle
aziende del settore per adeguarsi alla legge regionale vigente.
Interrogazioni a risposta scritta
Alecci.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
ai sensi del decreto legislativo 152/2006, i contratti di fiume (Cdf) sono strumenti di programmazione per la tutela, la
gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo
locale. - la L. 221 del 28/12/2015, c.d. "Collegato Ambientale", dal
2 febbraio 2016 inserisce i Contratti di Fiume (CdF),
tra gli strumenti attuativi delle politiche di difesa del suolo e delle acque,
all’art. 68 Bis del testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006, ed attualmente, a
livello Regionale sono disciplinati dall'art. 40 bis della L.R. n 19/2002 e ss.
mm., quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata
pubblico-privata che perseguono gli obiettivi previsti dalle norme comunitarie
in materiale ambientale, con esplicito riferimento alla direttiva quadro delle
acque (2000/60 CE) ed alle direttive alluvioni (2007/60/CE), Habitat
(42/93/CEE) e alla strategia marina (2008/56/CE), per la prevenzione e la
riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, della
protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici, la mitigazione degli
effetti delle inondazioni e delle siccità;
-
la Regione Calabria, con la delibera di Giunta regionale n. 372/2015, ha
aderito alla Carta Nazionale dei CdF, avviando le
attività di promozione e supporto alla diffusione dei CdF
sul territorio regionale;
- i
soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma
d’Azione (PA) condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione
di un accordo pluriattoriale con la previsione di un
processo di attuazione. - il Contratto di fiume si configura, pertanto, come un
accordo strategico negoziale a oggetto pubblico e formazione progressiva, di
conseguenza a ciascun sottoscrittore dell’accordo, ne deriva il diritto ad
ottenere l’esecuzione della rispettiva prestazione da parte dei soggetti
pubblici e/o privati. - la Regione Calabria, Dipartimento Territorio e Tutela
dell’Ambiente – Settore Demanio Marittimo e Contratti di Fiume e di Costa, con
Decreto Dirigenziale n. 16084 del 24/12/2018, provvedeva all'assegnazione di un
contributo economico ai Contratti di Fiume e di Costa in essere e/o avviati;
-
la L.R. n° 25/2020, ai sensi dell’art. 5, prevede, secondo una visione
innovativa, lo strumento dei Contratti di Fiume, di Lago e di Costa quale mezzo
di sviluppo delle Comunità Energetiche in quanto rigenerative dello sviluppo
sostenibile del territorio. - Considerato che: - il dirigente generale del
Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, Ing. ____________, nel corso
dell’Assemblea regionale dei Contratti di Fiume, di Lago e di Costa della
Calabria, svoltasi presso la Cittadella regionale, in data 27/11/2023, ha
spiegato come “Il contratto di fiume di lago e di costa rappresenta uno
strumento importante, che si inserisce nella più complessiva strategia per la
tutela dell’ambiente per individuare quali sono i punti di forza dei corsi
d’acqua e le loro criticità, per programmarne la gestione e migliorare la
capacita di affrontare eventi climatici estremi, riducendo il rischio di
inondazioni o degrado costiero. Un altro aspetto molto importante è di renderli
fruibili mettendo insieme diverse attività: agricoltura, industria, turismo,
contribuendo alla tutela della biodiversità e degli habitat naturali. Abbiamo
contratti di fiume in fase molto avanzata, altri che stanno per essere avviati.
Nello specifico, lo scopo dell’Assemblea regionale è quello di condividere
degli obiettivi e indirizzi strategici regionali, verificare l’incidenza dei
contratti di fiume sulle politiche del distretto idrografico dell’Appennino
meridionale, favorire l’acquisizione di pareri e avere un confronto periodico
sull’attuazione dei contratti di fiume in Calabria. Su questi contratti – ha
dichiarano infine il dg _________ - come Regione, in sintonia con le
indicazioni del presidente Occhiuto, intendiamo promuovere lo scambio di
esperienze tra i territori e la diffusione di buone pratiche, e anche la
predisposizione e la diffusione di documenti informativi, educativi e formativi
nelle scuole e nella società civile”. - durante il corso dell’Assemblea
regionale sono intervenuti, autorità e relatori in rappresentanza degli Enti Pubblici
del settore e delle Università della Calabria, a cui ha fatto seguito una
tavola rotonda sulla “Centralità dell’acqua per uno sviluppo locale
sostenibile”, nella consapevolezza che i CdF e di
COSTA in Calabria possono: - rappresentare un valido strumento: di
rafforzamento e l’integrazione delle politiche regionali in materia di sviluppo
sostenibile in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità di Agenda 2030 ad esso correlati;
-
rientrare di diritto nel quadro delle politiche di sostegno regionale, con un
evidente specifico riconoscimento nel Piano di Coesione 2021-2027
, per il raggiungimento dei cinque obiettivi e in particolare nello
specifico OP2 (Una Calabria più verde) e nello specifico OP5 (Una Calabria più
vicina a tutti i cittadini) secondo gli incentivi previsti nelle misure FEARS,
PSR, FERS ed FSE;
-
svolgere un concreto ruolo nella Strategia Nazionale di adattamento ai
Cambiamenti Climatici, mediante Servizi ecosistemici secondo le disposizioni
previste nell’ambito della programmazione economica e di settore prevista dalla
Comunità Europea e dal collegato ambientale alla L. 221/2015;
-
durante l’assemblea l’intervento dei rappresentanti dei CdF
già attivati, chiamati a condividere con i presenti la diffusione delle buone
pratiche e il relativo scambio delle esperienze acquisite, hanno potuto
evidenziare il notevole lavoro ad oggi svolto e le numerose politiche attivate
che hanno consentito ai soggetti promotori coinvolti, dopo il lungo iter
procedurale autorizzativo previsto dal R.R. N° 10/2016 , di approvare, mediante
un proprio e specifico atto deliberativo, il proprio documento strategico per
la stesura del programma d’azione, in grado di permettere alle Comunità locali
di : - assumere un ruolo di assoluta centralità come strumento volontario di
programmazione strategica e negoziata, che parte dal basso, per la corretta
gestione delle risorse territoriali e ambientali nell’area d’interesse;
-
pretendere l’attuazione di una strategia di sviluppo sociale economico e
sostenibile dell’area interessata, con il primario apporto della popolazione
locale, in una logica di integrazione collaborativa con le istituzioni
esistenti, Tutto ciò premesso e considerato, al fine di permettere alle
comunità locali di disporre, nel breve e medio tempore, di un così importante
strumento strategico di sviluppo economico e sostenibile del territorio locale
e regionale, interroga il Presidente della Giunta Regionale, anche in qualità
di Assessore del Dipartimento ambiente e territorio,
per
sapere:
quali
azioni siano state messe in atto per: - velocizzare l’attuazione di una
animazione territoriale finalizzata a supportare le comunità locali, in maniera
continua e programmata, nella promozione dei programmi di sviluppo da
realizzarsi in forma partecipata e in maniera da poter coinvolgere, nessuno
escluso, tutti gli attori territoriali interessati;
-
permettere ai Contratti di fiume, di costa e di lago regionali di poter
accedere ai fondi messi a disposizione dal PNRR, i cui obiettivi strategici
risultano pienamente congruenti e trovano ampio spazio finanziario nel Piano di
Coesione Regionale 2021- 2027;
-
definire un accordo di programmazione negoziata che, nel rispetto delle
istituzioni e delle pianificazioni sovraordinate e di bacino, possa attivare
quel processo virtuoso di nuova governance finalizzata: - alla crescita
culturale delle comunità locali e allo sviluppo socio-economico sostenibile
delle aree fluviali, - a dettare le regole, in relazione all’impegno
sottoscritto, a cui le istituzioni aderenti/proponenti dovranno attenersi per
il soddisfacimento degli adempimenti necessari in presenza di interventi
autorizzati e finanziati.
(230;
29/04/2024)
Bruni.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
l'azienda Ferrovie della Calabria, con la nota prot. n. 1434 del 01/03/2024,
inviata a tutte le sigle sindacali, a firma dell’Amministratore Unico, ha
disposto a partire 01/06/2024 la disdetta dei contratti di secondo livello, per
tutti i dipendenti, ad esclusione della classe dirigenziale;
-
tale decisione, unilaterale e non soggetta a contrattazione, determinerebbe
delle perdite salariali per ogni singolo lavoratore che certamente andranno a
determinare riduzioni sullo stipendio e conseguentemente, un abbassamento della
contribuzione INPS (che metterebbe a rischio anche una pensione dignitosa)
nonché una riduzione relativa ai versamenti per il TFR. - tale comunicazione è
stata notificata anche ai 678 dipendenti (Personale delle Ferrovie della
Calabria Srl);
-
nella stessa lettera, viene indicato che tale scelta è dettata da molteplici
fattori, ivi comprese la necessità di far fronte alle spese derivanti dall’aver
perso cause di lavoro, il mancato introito derivante dalla chiusura della
tratta Soveria Mannelli-CZ, per lavori di ammodernamento, e dalla esigenza di
perseguire il PEF (Piano Economico Finanziario) Aziendale;
considerato
che: - le cause delle difficoltà emerse e indicate nella lettera richiamata in
premessa da FdC, non sono attualmente identificate e
pertanto “potrebbero essere attribuibili ad una mancata oculata gestione
aziendale”;
-
la disdetta dei contratti di secondo livello sarà fatta valere esclusivamente
sui lavoratori (macchinisti, autisti, amministrativi, capitreno, ecc.), ma non
sulla dirigenza.
Tenuto
conto che: -nel caso di specie dei “quadri”, si verifica da un lato la disdetta
unilaterale dei contratti di secondo livello su richiamati, con una conseguente
rimodulazione dello stipendio, ma viene fatto salvo l’accordo quadro del
27.11.2003 riguardante i premi e le indennità, non menzionato nella stessa
lettera;
-
l’azienda si trova in una condizione di difficoltà e che non ci si può rivalere
esclusivamente sui lavoratori/addetti/operatori con dei parametri e dei livelli
più bassi (ad esempio l’ultimo contratto dirigenziale risale al maggio 2023 per
5 anni-Personale – Ferrovie della Calabria Srl);
-
vi è da chiarire, innanzitutto la linea tenuta dall’Azienda relativamente alla
decisione, unilaterale e non certamente condivisa dai lavoratori e dai
sindacati, di disdire i contratti;
-
inoltre, è necessario che venga chiarita anche la scelta di non intervenire
sull’Accordo Area Quadri.
Preso
atto che: - nella lettera non viene indicata l’eventuale ipotesi di
limitare/rimodulare l’assegnazione di servizi/consulenze esterne anche
ipotizzando che alcuni servizi possono essere gestiti internamente;
-
per la classe dirigenziale – individuata con contratti esterni - vengono
mantenute le retribuzioni determinate dai singoli contratti (Personale –
Ferrovie della Calabria Srl).
Tutto
ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
1) se
è a conoscenza della grave determinazione dell'Amministratore Unico delle FDC,
considerato che la Regione Calabria è socio unico;
2)
quali provvedimenti intende prendere sulla decisione dell'Amministratore Unico
delle FDC, che una volta attuata causerebbe gravi conseguenze in ambito socioeconomico
e di disparità di trattamento sul posto di lavoro.
(231;
07/05/2024)
Il
Consiglio regionale, premesso che:
-
con i commi 797-801 della Legge di Bilancio 2021, in particolare con il comma
797 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, il legislatore si è
posto l’obiettivo di potenziare il sistema dei servizi sociali, aumentando il
numero di assistenti sociali sul territorio, attraverso la riduzione del
rapporto tra assistenti sociali e popolazione residente fino ad almeno 1
assistente ogni 5.000 residenti. Però in concreto questa strada viene resa
praticabile solamente a quegli Ambiti/Comuni che hanno già un rapporto di uno
ogni 6.500 residenti, infatti viene previsto: a) un contributo pari a 40.000
euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a
tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al
raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b)
un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a
tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in
termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a
5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
-
con il successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
(MLPS) del 4 febbraio 2021, relativo alla concessione dei contributi previsti
da quella Legge di Bilancio per il potenziamento dei servizi sociali comunali,
si concretizza ancor di più l’evidente contraddizione tra gli scopi dello
stanziamento di bilancio e l’effettiva attuazione della normativa. Il Decreto
del MPLS ha imposto che entro 1° marzo 2021, secondo le modalità da questo
definite, venisse comunicato attraverso il sistema informativo dell’offerta e
dei servizi sociali (SIOSS), un prospetto riassuntivo che indicasse per il
complesso di ogni Ambito Territoriale e per ciascun Comune, con riferimento
all'anno precedente (2020), il numero medio di assistenti sociali in servizio
assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di
equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e
nella loro organizzazione e pianificazione, nonché la suddivisione degli
assistenti sociali per area di attività e l’eventuale previsione di assunzioni
per l'anno corrente;
-
alcuni ambiti a quella data non avevano alcun assistente sociale assunto a
tempo indeterminato. Rilevato che: - appare quindi evidente che, attraverso
questa metodologia di assegnazione delle risorse, vengono penalizzanti proprio
quei territori (quasi la totalità della Calabria) in cui il rapporto assistenti
sociali/popolazione è più alto e quindi la necessità di potenziare i servizi
risulta maggiore;
considerato
che: - le regole imposte e la procedura utilizzate premiano, dunque, quegli
Ambiti dove già la rete dell’assistenza sociale è più strutturata e diffusa sul
territorio, impendendo di fatto a quei territori dove maggiore è la necessità
di rispondere in maniera adeguata ai bisogni storici ed emergenti del disagio
sociale, di utilizzare le risorse statali finalizzate a questo scopo,
concentrati in massima parte nel Meridione d’Italia.
impegna
la Giunta regionale
a
farsi carico della questione intervenendo presso il governo nazionale al fine
di chiedere l’ampliamento della possibilità di utilizzare i fondi anche a quei
territori che, allo stato attuale, non rispettano i parametri previsti dal
Decreto ministeriale e garantendo, piuttosto, priorità ai territori che
storicamente ne hanno più necessità.
(86;
22/04/2024) Alecci
Il
Consiglio regionale, premesso:
-
che l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un
elemento fondamentale per la loro crescita e sviluppo in una comunità
accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità
funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La
piena inclusione, infatti, degli alunni con disabilità è un obiettivo che la
scuola dell'autonomia persegue attraverso una intensa e articolata
progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal
territorio.
- Che
l'insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato
assegnato alla classe dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di
integrazione. Si tratta di una risorsa professionale assegnata all'alunno per
rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. -
che le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica)
risorsa per l'integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti
(scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato.
- Che
l'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali
presenti a scuola, a supporto dell'alunno con disabilità, per consentirgli di
frequentare le lezioni in modo adeguato. - che la L. n. 328/00, Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,
prevede che per ottenere piena integrazione scolastica, lavorativa, sociale e
familiare della persona con disabilità, venga predisposto un progetto
individuale per ogni singola persona con disabilità fisica, psichica e/o
sensoriale, stabilizzata o progressiva. La sua finalità è creare percorsi
personalizzati in cui gli eterogenei interventi siano coordinati in maniera
mirata, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni ed alle aspirazioni del
beneficiario. - il progetto individuale, infatti, è un atto di pianificazione
che si articola nel tempo e sulla cui base le Istituzioni, la persona, la
famiglia e la stessa Comunità territoriale possono/devono cercare di creare le
condizioni affinché quegli interventi, quei servizi e quelle azioni positive si
possano effettivamente compiere.
- Che
si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno si avvera una
corresponsabilità educativa diffusa e si possiede una competenza didattica
adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa nei confronti degli
alunni con disabilità.
Tenuto
conto che: - è fondamentale considerare l'alunno nella sua globalità
(potenzialità e difficoltà) e intervenire in sinergia con le competenze di
tutti per affrontare la complessità delle situazioni e dei contesti e per
costruire un adeguato e condiviso progetto educativo e di vita.
-
le linee guida del MIUR sull'integrazione scolastica degli alunni con
disabilità del 2009 mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi
formativi e educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e
sensoriali.
-
che il D.lgs. 66/2017 prevede all'art. 9 la costituzione di gruppi per
l'inclusione scolastica in ambito regionale presso ogni USR con compiti di:
a)
consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica
degli accordi di programma, con particolare riferimento alla continuità delle
azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati
scuola-territorio-lavoro;
b)
supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
c)
supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani
di formazione in servizio del personale della scuola.
Tutto
ciò premesso, si impegna il Presidente della Giunta regionale,
impegna
la Giunta regionale
- a
vigilare sull'applicazione della normativa sopra indicata, nonché sulla
predisposizione, in raccordo con gli Enti locali, attraverso un approccio
interconnesso e trasversale tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti, di team scolastici, all'interno dei quali inserire figure
professionali specializzate, dallo psicologo, all'assistente educativo, al
pedagogista, al mediatore culturale, agli OSS, per affrontare il tema
dell'integrazione scolastica a 360°;
-
ad attivarsi e richiedere che le figure professionali sopra indicate,
espressioni di un qualificato apporto operativo, siano selezionate attraverso
apposite prove concorsuali pubbliche gestite direttamente dal Ministero della
Pubblica Istruzione in collaborazione sinergica con il Ministero della Sanità.
(87;
02/05/2024) Gelardi, Mancuso, Mattiani, Molinaro, Raso
Il
Consiglio regionale, premesso che:
- l'obesità
è una patologia complessa, con un'origine multifattoriale che lega elementi
genetici ed endocrino-metabolici a stili di vita stressanti, alimentazione
malsana e sedentarietà;
- l'obesità
è una delle principali cause di disabilità e di mortalità nel mondo e
costituisce un fattore di rischio fondamentale per l'insorgenza di ulteriori
patologie croniche come diabete mellito di tipo II, ma anche ipertensione,
dislipidemia, malattie cardio e cerebrovascolari, tumori, malattie
neurodegenerative, respiratorie ed articolari;
- l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, già nel 1997, ha definito l'obesità come un'epidemia
globale e come il maggior problema sanitario cronico a livello globale nella
popolazione adulta;
- si
stima che nel mondo circa due miliardi di adulti siano sovrappeso o obesi, a
cui si aggiungono circa 42 milioni di bambini;
- in
Italia, secondo l'Italian barometer
obesity report del 2022 sono circa 6 milioni i
cittadini in condizioni di obesità e grave obesità e oltre 23 milioni risultano
in eccesso di peso e sono opportunamente diagnosticati e trattati e possono
diventare possibili futuri pazienti. Tra questi, circa due milioni sono bambini
e adolescenti;
- in
Calabria il 33% degli adulti di 18-69 anni risulta in sovrappeso e il 12% è
obeso;
oltre
4 bambini su 10 in Calabria soffre di obesità o comunque è in sovrappeso.
Un
dato che colloca la regione al secondo posto in Italia per eccesso di peso tra
i giovanissimi. Un aspetto che dovrebbe alzare il livello di attenzione anche
in chiave di prevenzione di patologie più gravi che possono colpire i calabresi
più piccoli.
Tenuto
conto che: - nell'ottobre 2020 la Commissione parlamentare europea per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha previsto
l'inclusione dell'obesità nella lista delle malattie croniche che
caratterizzano stati di particolare vulnerabilità;
-
Il 4 marzo 2021, in occasione dell'Obesity Day, la
suddetta Commissione Europea ha emanato una direttiva in cui definisce
l'obesità come "una malattia cronica recidivante". Constatato che: - l'obesità
ed il sovrappeso costituiscono un costo sociale, economico e sanitario
significativo che rischia di mettere a dura prova la sostenibilità del SSN e
del Paese. Secondo il Barometer Obesity
Report i costi raggiungono i 13,34 miliardi di euro, di cui 7,89 sono associati
alla cura delle patologie a rischio, assorbendo il 9 per cento della spesa
sanitaria e causando una riduzione del PIL pari al 2,8 per cento;
- il
sovrappeso e l'obesità affliggono principalmente le categorie sociali
svantaggiate, con minore reddito e livello di istruzione e, per questo,
maggiori difficoltà nell'accesso alle cure;
- l'obesità
ancora oggi non è diffusamente riconosciuta come malattia cronica grave che
merita diagnosi, trattamento e servizi di prossimità sul territorio al pari di
patologie altrettanto diffuse e ciò è dovuto alla radicata convinzione che si
tratti di un problema estetico e che derivi prevalentemente dalla scelta del
paziente, in qualche misura colpevole dello stato patologico in cui versa,
nonostante la comunità scientifica abbia evidenziato la incidenza dei fattori
genetici ed endocrino-metabolici;
preso
atto che: - l'ultimo Piano Nazionale Cronicità elaborato dal Ministero della
Salute nel 2016 (e che risulta in fase di aggiornamento) non identifica
l'obesità come patologia cronica prioritaria;
- ad
oggi, le prestazioni sanitarie legate alla cura dell'obesità non rientrano nei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), per cui i pazienti con obesità non
beneficiano di esenzione delle spese sanitarie e nessuno dei farmaci
specificamente indicati per tale tipo di terapia risulta rimborsato dal SSN;
- inoltre,
i pazienti con obesità hanno un accesso limitato all'educazione terapeutica e
ai programmi intensivi di modifica del loro stile di vita nel SSN, raramente
vengono offerti loro percorsi di terapia cogniti o comportamentale e l'accesso
alla chirurgia bariatrica risulta molto difficile da ottenere.
Visto
che: - i Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) sono uno
strumento di gestione clinica per la definizione del migliore processo
assistenziale, per definire il percorso di cura aziendale, la presa in carico
multidisciplinare del paziente obeso dal momento del suo accesso in ambulatorio
fino alla sua dimissione dal percorso clinico terapeutico e al follow-up per il
recupero e il mantenimento dello stato di salute psico-fisica adottati sulla
base delle evidenze scientifiche disponibili sull'argomento, tenuto conto del
contesto locale e delle risorse disponibili;
- in
assenza di Linee Guida Nazionali che definiscono gli standard per
l'elaborazione del PDTA solo alcune Regioni italiane hanno adottato PDTA
specifici per il trattamento dell'obesità, generando diseguaglianze, disparità
di accesso alle cure per i cittadini, inaccettabili;
- un
esempio virtuoso è la Regione Veneto, che già nel 2010 ha adottato un primo
Percorso Diagnostico garantendo un approccio multiprofessionale e
multidisciplinare declinato alle esigenze del paziente;
- sempre
a livello regionale, il Consiglio regionale del Piemonte ha presentato lo
scorso 14 febbraio 2024 una Proposta di Legge Regionale con oggetto "Il
riconoscimento dell'obesità come malattia cronica di interesse sociale e
inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LFA)".
Considerato
che: - il Ministero della Salute ha pubblicato le "Linee di indirizzo per
la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità" focalizzate
prevalentemente sulla prevenzione, piuttosto che sul trattamento ed elaborate
dal "Tavolo di lavoro per la prevenzione ed il contrasto del sovrappeso e
dell'obesità" istituito con Decreto del Ministro della salute del 18
gennaio 2019 e successive integrazioni;
-
che le stesse sono state approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 27
luglio 2022;
-
che la regione Calabria con DCA n. 46 del 09/02/2023 avente ad oggetto
l'Approvazione Piano di attività biennale per il contrasto dei Disturbi della
Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) recante l'attività progettualità
"Attivazione e organizzazione della rete di assistenza a pazienti affetti
da Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA)" ha recepito
l'Accordo Stato Regioni del 27/07/2022 sul documento recante "Linee di
indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e
dell'obesità", recepito con DCA n. 112 del 30/08/2022, ma non ha ancora
adottato un apposito e specifico PPDTA. Tutto ciò premesso,
impegna
la Giunta regionale
si
impegna il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di Commissario
ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio
sanitario della Regione Calabria - a chiedere, con urgenza, il riconoscimento
dell'obesità quale malattia cronica ed invalidante presso il Ministero della
Salute e richiedere che le relative prestazioni sanitarie siano inserite nei
Livelli Essenziali di Assistenza, così da garantire il diritto di tutti i
pazienti ed un accesso equo alle cure con conseguente miglioramento delle loro
condizioni di vita;
-
ad attivarsi affinché la Regione Calabria si doti, così come già fatto da altre
Regioni italiane, di un Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale specifico
per il trattamento e la cura dell'obesità.
(88;
02/05/2024) Gelardi, Mancuso, Mattiani, Molinaro, Raso
Risposta scritta ad interrogazione
È pervenuta risposta scritta alle seguenti
interrogazioni:
Tavernise.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
la
Strada Statale 283 delle Terme Luigiane, in provincia
di Cosenza, in Calabria, è stata chiusa al traffico dal chilometro 15+970 al
chilometro 18+240 il 28 giugno 2021 a causa della necessità del ripristino del
Viadotto Val di Leto. La strada è stata interrotta nei pressi del Comune di
Fagnano Castello e ha costretto e costringe a una deviazione di diversi chilometri
prima di essere ripresa all’uscita del Comune;
la
consegna e l’avvio dei lavori di ripristino strutturale e consolidamento del
Viadotto Val di Neto al km 17+200 risale, però, a fine settembre 2022, dopo
oltre 15 mesi di chiusura della strada. Considerato che: questo tratto di
strada è di fondamentale importanza per la viabilità del vasto comprensorio, in
quanto l’arteria rappresenta il collegamento principale tra il Tirreno
cosentino e lo Ionio, oltre a essere estremamente rilevante per i collegamenti
tra i comuni della Valle dell'Esaro e quelli del Tirreno cosentino.
Preso
atto che: il completamento dei lavori per il ripristino strutturale e
consolidamento del Viadotto Val di Leto è previsto da Anas il 12 novembre 2023;
a
distanza di un anno dall’avvio dei lavori e a 15 giorni circa dall’ultimazione
prevista, però, l’avanzamento dell’intervento è, per come riportato sul sito
ufficiale di Anas, soltanto al 59,45%. Tenuto conto che: la chiusura della
strada per più di due anni ha provocato notevoli disagi ai cittadini residenti
dell'ampio territorio e ai turisti, costretti a effettuare una deviazione di
diversi chilometri in una strada alternativa non assolutamente adeguata al
traffico veicolare caratteristico della Strada Statale 283. Frequentemente,
infatti, la presenza di mezzi pesanti ha comportato gravi rallentamenti e, non
di rado, addirittura il blocco del traffico. Troppo spesso gli autoarticolati o
gli autobus si sono trovati costretti a compiere manovre assurde e pericolose
per poter uscire dalle strettoie della carreggiata che ha caratterizzato il
percorso alternativo. La discutibile tenuta del manto stradale di questa
deviazione, poi, non garantisce e non ha garantito adeguate condizioni di
sicurezza;
desta
molta preoccupazione il fatto che a pochi giorni dalla prevista ultimazione dei
lavori, l’Anas riporti sul proprio sito una
percentuale di stato di avanzamento degli stessi assolutamente insufficiente.
Un dato che fa pensare che non si riusciranno a finire i lavori di messa in
sicurezza del Viadotto Val di Leto nella tempistica prevista;
sarebbero
intollerabili altri ritardi che si aggiungerebbero a quelli già registrati. Ciò
rappresenterebbe un ennesimo danno per l'economia del territorio cosentino,
soprattutto nel settore turismo, oltre ai disagi per i pendolari che ogni
giorno percorrono l'arteria. Tutto ciò premesso e considerato interroga il
Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
che
iniziative intende assumere la Regione Calabria, anche tramite opportune
interlocuzioni con Anas, al fine di garantire il completamento dei lavori per
la messa in sicurezza del viadotto Val di Leto nei tempi previsti, scongiurando
altri inaccettabili ritardi e per arrivare, così, al più presto possibile ad un
completo ripristino della percorribilità della Strada Statale 283 delle Terme Luigiane.
(180;
27/10/2023)
Bruni.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
con DCA n.13 del 25/2/2022 è stato approvato il “Piano di recupero per le liste
d’attesa, ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - articolo 1, commi 276
e 279” che autorizzano le regioni a rimodulare piani di lista d’attesa previsti
da precedenti normative;
-
la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»
assegnava alla Regione Calabria la spesa complessiva di 15.718.900,00 euro, di
cui 3.292.000,00 Euro agli erogatori privati
accreditati al fine di ridurre le liste di attesa;
- a
distanza di circa due anni dall’approvazione del suddetto Piano di recupero si
ritiene utile e necessaria una ricognizione sui risultati prodotti dal Piano
stesso;
considerato
che: - secondo il Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica
(Delibera n. 22/SSRRCO/RCFP/2023) redatto e approvato dalle Sezioni riunite
della Corte dei conti in sede di controllo il 17 maggio 2023, la Calabria
avrebbe utilizzato soltanto il 28% dei finanziamenti assegnati per il Piano di
recupero delle liste d’attesa, ottenendo il terzultimo posto nella graduatoria
nazionale;
-
ancora una volta, in occasione del “Primo monitoraggio sperimentale dei tempi
delle liste d’attesa in Italia” elaborato da Agenas e reso pubblico nei giorni
scorsi, i dati della Calabria sono stati dichiarati inutilizzabili perché
incompleti;
visto:
- l’approssimarsi di un nuovo piano di investimenti sulle liste d’attesa, Tutto
ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale per
conoscere:
per
sapere:
1)
una puntuale ricognizione sui risultati prodotti dall’applicazione del DCA n.
13/2022;
2)
l’attuale stato dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie ospedaliere,
ambulatoriali e della prevenzione.
(185;
16/11/2023).
Alecci.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-l’art.13,
c. 1 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di
relazioni tra la Regione Calabria i calabresi nel mondo e le loro comunità)
prevede che “Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal suo
insediamento, costituisce, con decreto, la Consulta, che dura in carica fino
alla nomina della nuova Consulta”;
-il
presidente Occhiuto si è insediato il 29/10/2021 e, solamente dopo un anno
dall’assunzione della carica, con D.P.G.R. n. 93 del 20/10/2022 provvedeva a
costituire formalmente la Consulta dei calabresi nel mondo;
-la
stessa veniva insediata il 07/02/2023 e, a tutt’oggi, non risultano eletti il
Vicepresidente e il Comitato direttivo di cui all’art. 16 della stessa legge;
-lo
stanziamento di bilancio per il corrente anno ammonta a € 50.000,00,
notevolmente in diminuzione rispetto alla somma già deficitaria di €
300.000,00, originariamente prevista per il finanziamento delle molteplici
finalità di cui alla legge. Considerato che: -il rapporto tra la Regione e le
centinaia di migliaia di calabresi sparsi per il mondo è sempre stato
caratterizzato da luci e ombre, basti pensare all’annosa vicenda della
liquidazione della “Fondazione Calabresi nel mondo”;
coinvolta
anche in inchieste della magistratura;
-nel
corso degli ultimi anni i fondi sono stati spesi male a causa del deficit di
visione e dalla mancata operatività della Consulta, organo deputato ad
esprimersi, tra l’altro, sul piano annuale degli interventi;
-non
sembrano essersi colti risultati rilevanti nemmeno dalla realizzazione del
tanto propagandato progetto “Calabria terra dei padri”, conclusosi lo scorso 31
dicembre così come è tangibile lo stallo rispetto al progetto “Turismo delle
radici” previsto per l’anno in corso;
- è
evidente il distacco creatosi tra l’ente regione e i rappresentanti dei nostri
corregionali all’estero con il rischio concreto di perdita della fiducia
nell’istituzione. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente
della Regione Calabria
per
sapere:
-le
ragioni della mancata attuazione della l.r. n.
8/2018;
-quali
iniziative si intendono assumere per programmare una politica organica in un
settore che, oltre a rinsaldare i legami tra i calabresi residenti e quelli
emigrati, rappresenta un importante volano economico per la nostra regione.
(216;
01/03/2024).
Tavernise.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso
che:
-
la sentenza n. 2151 del 27 aprile 2015 del Consiglio di Stato (III Sezione
Giurisdizionale) ha annullato il decreto 22 ottobre 2010 n. 18 del Presidente
della Giunta regionale della Calabria in qualità di Commissario ad acta per
l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Calabria, nella parte in cui è stata disposta la riconversione
dell’Ospedale Generale di Base “Guido Chidichimo” di
Trebisacce in ospedale distrettuale, si è disposta la trasformazione del
predetto ospedale in CAPT (Centro di Assistenza Primaria Territoriale) o “casa
della salute” e la mancata attribuzione di 50 posti letto, mentre il Pronto
soccorso è stato trasformato in PPIr (Punto di Primo
Intervento rafforzato) e ne è stata sospesa l’attività di cardiologia;
la
successiva sentenza n. 5763 del 18 dicembre 2015 del Consiglio di Stato, preso
atto dell’inerzia delle Amministrazioni intimate, e, comunque, del contenuto
sostanzialmente elusivo degli atti successivamente adottati, ha dichiarato
l’obbligo del Commissario ad acta per il piano di rientro, con l’ausilio
eventuale dell’ASP di Cosenza, ciascuno per quanto di propria competenza, di
dare esecuzione alla sentenza n. 2151, adottando le consequenziali misure
idonee a ripristinare la piena tutela del diritto alla salute degli abitanti
del Comune di Trebisacce e del relativo distretto, nel rispetto degli standard
sanitari a tutela dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), i quali con
riferimento alla tempestività e prossimità dei ricoveri fissano in 60 minuti i
tempi di percorrenza per raggiungere il più vicino presidio ospedaliero (HUB, Spoke o ospedale generale);
la
sentenza n. 3277 del 31 maggio 2018 del Consiglio di Stato ha assegnato, stante
l’affermata protratta inerzia, al Commissario ad acta per il piano di rientro e
all’Azienda Sanitaria Provinciale un termine ultimo e inderogabile per
completare il processo inteso a riattivare l’ospedale di Trebisacce secondo uno
standard minimo di efficienza che garantisca almeno un accettabile livello dei
LEA nel territorio di interesse;
la
sentenza n. 87 del 7 gennaio 2020 del Consiglio di Stato, visto che il
Commissario ad acta per l’attuazione del Piano e l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Cosenza non avevano dato ancora attuazione ai tre giudicati
precedenti, ha nominato un commissario ad acta per dare integrale attuazione ai
citati provvedimenti giurisdizionali;
nella
relazione del 17 aprile 2019 il Responsabile dell’attuazione della
riorganizzazione della struttura di Trebisacce ha elencato le attività già
espletate e quelle da espletare per ripristinare la funzionalità del presidio
ospedaliero di Trebisacce. Con successivi provvedimenti il Commissario ad acta
designato in forza della sentenza n. 87/2020 del Consiglio di Stato ha
comunicato al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai
disavanzi sanitari e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza gli importi
necessari per fare in modo che il presidio ospedaliero di Trebisacce acquisisca
tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dalla
vigente normativa nazionale e regionale per il conseguimento
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, tramite
interventi riguardanti l'adeguamento statico funzionale architettonico,
l’impiantistica e l’acquisizione delle risorse umane e materiali per riattivare
l’ospedale, con priorità per quelle destinate a fronteggiare gli interventi
sanitari di primo soccorso ed emergenza;
l’ordinanza
n. 1369 del 15 febbraio 2021 del Consiglio di Stato, emessa a chiarimenti
chiesti dal Commissario ad acta designato in forza della sentenza n. 87/2020
del Consiglio di Stato, ha ribadito che l’ospedale Guido Chidichimo
deve essere urgentemente riattivato e, con riferimento ai poteri del
Commissario ad acta, che “egli è investito di tutti i poteri necessari ad
assicurare il materiale reperimento delle somme necessarie, anche mediante
apposite variazioni nei capitoli del bilancio, ove ritenute coerenti con
l'espletamento dell'incarico, ed a provvedere alla adozione di tutti i
provvedimenti conseguenti, anche in deroga alle norme che disciplinano la
competenza alla loro emanazione”, che “egli deve provvedere sia all'allocazione
della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, sia
all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che
l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non
costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato,
dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative
necessarie per rendere possibile l’esecuzione” e che “pertanto, in caso di insufficienza
della provvista sul pertinente capitolo di bilancio, il Commissario ad acta può
prelevare le somme da qualsiasi altro capitolo di spesa regionale o statale,
scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione, anche
modificando le priorità di spesa precedentemente stabilite”. Considerato che:
il Decreto del Commissario ad acta n. 64 del 5 luglio 2016 “P.O. 2016-2018 -
Intervento 2.1.1. - Riorganizzazione delle reti assistenziali - Modifica ed
integrazione DCA n. 30 del 3 marzo 2016”, insieme alle successive delibere n. 2
e 3/2021, ha disposto la riapertura dell’ospedale di Trebisacce per dare
attuazione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2151/2015;
il
Decreto del Commissario ad acta n. 198 del 12 luglio 2023 “Modifica e
integrazione DCA n.64/2016 - Riorganizzazione della Rete ospedaliera, della
rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempo-dipendenti” ha riconosciuto il
diritto alla riapertura dell’ospedale Guido Chidichimo,
rimodulando la configurazione definita con il DCA 64/2016 sulla base della
deliberazione n.3/2021 del Commissario ad Acta e specificando che “il set
assistenziale previsto per la parte concorrente ospedaliera (Presidio) è
destinato a focalizzarsi su specialità chirurgiche caratterizzate da elevati
tassi di mobilità passiva anche attraverso adozione di modelli gestionali
innovativi”.
Tenuto
conto che: per come emerso dall’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe,
riferito all’anno 2021, la Calabria ha speso 289 milioni per la mobilità
sanitaria, registrando il dato peggiore di tutta Italia assieme alla Campania.
Questo dato è confermato dal riparto del fondo sanitario 2023, riferito alle
dinamiche registrate nel 2022, che per la nostra regione sottrae risorse per
ben 252 milioni di euro quale saldo della mobilità interregionale. I calabresi
sono costretti a curarsi al di fuori dei propri confini regionali e questa migrazione
continua a pesare come un macigno sui conti sanitari. Una parte consistente
delle risorse assegnate alla Calabria con il riparto del fondo sanitario
servono a pagare i debiti che la Calabria ha contratto verso ospedali e
cliniche private di altre regioni;
il
Guido Chidichimo di Trebisacce è un ospedale “di
frontiera”, essenziale per dare risposte ai residenti dell’alto Ionio cosentino
e fermare l’emorragia di risorse economiche causata dalla mobilità passiva. I
calabresi di questa vasta area preferiscono recarsi all’ospedale di Policoro,
considerato che il nuovo ospedale della Sibaritide è ancora lontano
dall’apertura e gli ospedali di Corigliano e Rossano hanno gravi carenze di
personale. Preso atto che: l’ospedale Guido Chidichimo
continua ad avere, tutt’oggi, una persistente situazione di radicale carenza
dei servizi di emergenza sanitaria e, pertanto, si protrae una sostanziale e
gravissima non attuazione di un giudicato risalente a nove anni orsono, che ha
previsto per questo presidio la configurazione di Ospedale Generale di Base di
cui al D.M. 70/2015;
nell’ottica
programmatoria regionale, come anche specificato nel DCA 198/2023, il presidio
ospedaliero di Trebisacce va considerato come sede privilegiata per fornire
prestazioni nell’area delle patologie a più elevata mobilità passiva;
l’inerzia
che finora ha caratterizzato gli organi statali e regionali che dovevano agire
e non l’hanno fatto ha creato e continua a creare gravi danni a tutti i
calabresi dell’alto Ionio cosentino, privi di punto di riferimento sanitario ed
esposti ad un rilevante vulnus dei propri diritti costituzionalmente protetti,
nonché all’economia regionale, costretta a pagare il conto salatissimo
dell’emigrazione sanitaria. Tutto ciò premesso e considerato interroga il
Presidente della Giunta regionale
per
sapere:
se
e come intende assumere ogni utile e necessaria iniziativa nei riguardi del
Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del
settore sanitario della Regione Calabria per riaprire definitivamente
l’ospedale Guido Chidichimo di Trebisacce con la
configurazione di Ospedale Generale di Base e le rispettive collocazioni
giuridiche, organizzative e funzionali, in linea con le sentenze e le ordinanze
del Consiglio di Stato.
(217;
01/03/2024).
Proposta di legge n. 221/12^ di iniziativa
dei consiglieri regionali Caputo, Mannarino, Gentile, Molinaro, Graziano, recante:
“Tutela e valorizzazione dell'Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella” (deliberazione
consiliare n. 286)
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle
proprie competenze, al fine di favorire ogni iniziativa volta a inserire la
Calabria nei circuiti turistici nazionali e internazionali, riconosce la
rilevanza delle attività promosse dal Comune di San Nicola Arcella volte a
tutelare e valorizzare il geosito dell’Arcomagno, riconosciuto come tale dall’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per i seguenti motivi:
a)
scientifico, di tipo geomorfologico e geostrutturale
per l’analisi dei processi tettonici, piegamenti e faglie, e morfoevolutivi correlati alla dinamica meteomarina in
ragione delle numerose evidenze dei fenomeni di variazione del livello marino,
che si sono susseguiti a partire dal Pleistocene e correlati a fattori
eustatici e tettonici. Queste testimonianze, correlate con i terrazzi marini
che si rinvengono in località prossimali, consentono di comprendere le numerose
variazioni del livello marino che si sono succedute nell’ambito del
Quaternario;
b)
paesaggistico, trattandosi di bellezza naturale oggetto di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio). Il suo nome trae origine dalla presenza di un grande arco naturale,
alto circa 20 metri;
c)
escursionistico e didattico, per la compresenza di un punto panoramico dal
quale si osserva anche l’Isola di Dino e della vegetazione autoctona tipica
della macchia mediterranea, oltre che per le specifiche caratteristiche del geosito.
Art.2
(Promozione di iniziative per valorizzare l’Arcomagno di San Nicola Arcella)
1.
Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione Calabria riconosce la
rilevanza regionale delle seguenti iniziative, rivolte, in particolare, alla:
a)
conservazione delle caratteristiche ambientali, naturali e paesaggistiche del geosito dell’Arcomagno e del suo
complesso equilibrio ecologico;
b)
ammissione della collettività al godimento del geosito
per fini turistici, culturali, scientifici ed
educativi;
c)
promozione, valorizzazione e pubblicizzazione del luogo;
d)
manutenzione e tenuta in sicurezza del percorso e del sito.
Art.3
(Attività del Comune di San Nicola Arcella)
1.
Il Comune di San Nicola Arcella svolge le seguenti attività:
a)
organizzazione delle visite guidate e controllate;
b)
programmazione del calendario delle visite;
c)
predisposizione di opuscoli e di altro materiale conoscitivo relativo al sito;
d)
garanzia del decoro e della pulizia dei luoghi;
e)
redazione del piano annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria del percorso e del geosito e previsione
di progetti straordinari finalizzati alla messa in sicurezza dell’intera area;
f)
gestione di eventuali fondi assegnati per una migliore e più sostenibile
fruizione da parte dei visitatori.
Art.
4
(Contributo regionale)
1.
Per sostenere le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, tese a garantire in
modo particolare la promozione, valorizzazione e pubblicizzazione del luogo, la
manutenzione ordinaria e straordinaria e la tenuta in sicurezza del percorso e
del sito, la Regione Calabria assegna annualmente, nei limiti delle risorse
disponibili, con la legge di bilancio regionale, al Comune di San Nicola
Arcella un contributo di 30.000,00 euro.
2.
Il Comune di San Nicola Arcella presenta annualmente, entro il 30 marzo, alla
Giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo,
sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da
svolgere nell'anno successivo.
3.
La mancata presentazione della relazione di cui al comma 2 comporta la perdita
del diritto al contributo previsto dal presente articolo.
4.
Il trasferimento del contributo avviene a seguito di presentazione della
documentazione comprovante le spese sostenute.
Art.
5
(Norma finanziaria)
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui
all’articolo 4 della presente legge, determinati nel limite massimo di
30.000,00 euro per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, si provvede con la
riduzione per 20.000,00 euro dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi
di parte corrente, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di
previsione 2024-2026, e per 10.000,00 euro, dello stanziamento del Fondo
speciale per le leggi di parte capitale, allocato alla Missione 20, Programma
03 del bilancio di previsione 2024-2026.
2.
Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 9,
Programma 02 (U.9.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di
previsione 2024-2026.
3.
Per gli esercizi successivi all’anno 2026, alla copertura degli oneri si
provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del
bilancio di previsione.
4.
La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di
previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026.
Art.
6
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art.
1
(Oggetto e finalità)
1.
La Regione Calabria, al fine di riconoscere, tutelare e valorizzare la propria
identità territoriale legata alla pastorizia e all'allevamento estensivo
praticato allo stato brado e semibrado e in forma transumante, pone la pratica
della transumanza e il proprio patrimonio tratturale
al centro di un processo di rilancio culturale e di promozione turistica per
valorizzarne le peculiarità quale patrimonio regionale.
2.
La Regione valorizza le attività agro-zootecniche del pastoralismo e della
transumanza per il ruolo strategico nella salvaguardia dell’ambiente e del
paesaggio, per il loro contributo al perseguimento dell’interesse collettivo,
anche ai fini della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, in particolare
per i territori montani, per le zone collinari e planiziali e per le aree
naturali e regionali protette, nonché quali componenti della filiera della
produzione agroalimentare locale di qualità e per il loro valore culturale.
3.
A tal fine la Regione Calabria riconosce il ruolo del pastore quale presidio
del territorio.
Art.2
(Pastore presidio del territorio)
1.
Ai fini della presente legge, si intende per pastore presidio del territorio
l'imprenditore agricolo singolo o associato che, nell'esercizio delle attività
di pastoralismo, pratica l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado e
in forma transumante.
2.
Il pastore presidio del territorio, oltre ad assicurare il benessere animale
dei capi allevati, svolge la propria attività nel rispetto dell'ambiente e del
patrimonio naturalistico regionale, che contribuisce, attraverso la sua azione,
a tutelare e valorizzare.
3.
Il pastore presidio del territorio, mediante la propria professionalità,
competenza e conoscenza del territorio, può segnalare agli enti competenti
problematiche e disservizi legati ai luoghi di pascolo, può collaborare con la
pubblica amministrazione nell'ambito di programmi e interventi di pubblica
utilità, di tutela ambientale, paesaggistica e culturale adottati dalle
autorità competenti, con le modalità e le forme previste dalle norme vigenti.
4.
Per le finalità del presente articolo viene istituito, presso il settore
ambiente e zootecnia del dipartimento regionale competente in materia di
agricoltura, l'elenco regionale dei pastori presidio del territorio.
5.
Ai fini dell'iscrizione del pastore nell'elenco regionale dei pastori presidio
del territorio sono necessari i seguenti requisiti:
a)
l'allevamento deve essere svolto nel territorio regionale;
b)
il pastore deve praticare l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o
in forma transumante;
c)
i capi dell'allevamento devono essere registrati presso l'anagrafe zootecnica
tenuta dal servizio veterinario pubblico;
d)
il pastore deve essere titolare di fascicolo aziendale SIAN/ARCEA;
e)
il pastore, per l'allevamento di cui è titolare, deve aderire al programma di
assistenza zootecnica e veterinaria della Regione Calabria.
6.
Con successivo provvedimento il competente dipartimento regionale disciplina le
modalità di presentazione delle domande di iscrizione, la tenuta,
l'aggiornamento e la verifica dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione
nell’elenco regionale dei pastori presidio del territorio.
Art.
3
(Rete dei pastori presidio del territorio
regionale)
1.
È istituita, presso il dipartimento regionale competente in materia di
agricoltura, la Rete dei pastori presidio del territorio regionale.
2.
Le attività di raccolta dati, elaborazione, georeferenziazione, implementazione
e pubblicazione vengono curate dai servizi di assistenza tecnico-veterinaria
della Regione Calabria, che ne assicurano la più ampia consultazione e
diffusione anche on line.
Art.
4
(Compiti della Regione)
1.
La Regione, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, per
gli scopi e le finalità della presente legge:
a)
diffonde la conoscenza e il rispetto del patrimonio storico rurale,
dell'ambiente, del paesaggio, della pastorizia, della transumanza e dei
tratturi;
b)
tutela e valorizza il patrimonio della pastorizia e della transumanza;
c)
adotta programmi volti a preservare e valorizzare il patrimonio culturale di
saperi, di tecniche e consuetudini legate alla pastorizia, all'allevamento
estensivo e transumante e alle produzioni agroalimentari che le comunità rurali
hanno storicamente praticato;
d)
tramite il dipartimento regionale competente collabora alle attività di
assistenza tecnico-veterinaria delle aziende zootecniche della Regione;
e)
prevede, nell’ambito della programmazione in materia di agricoltura e
zootecnia, misure di intervento e criteri prioritari e di premialità, sia in
favore dei pastori presidio del territorio sia in favore degli enti locali in
attuazione del comma 3 dell'articolo 2;
f)
definisce con provvedimenti della Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente, criteri di priorità a favore dei pastori presidio del
territorio nell'ambito delle procedure di concessione in uso e di fida pascolo
ovvero di alienazione o assegnazione dei beni di proprietà regionale e dei
relativi enti strumentali nonché dei terreni agricoli incolti, abbandonati o
insufficientemente coltivati, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), e
di eventuali altri beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della
legislazione antimafia, adoperandosi affinché gli enti locali e gli altri
soggetti pubblici facciano altrettanto in relazione ai beni dei rispettivi
patrimoni.
2.
Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, il Consiglio
regionale è autorizzato:
a) ad aderire a progetti, eventi e iniziative volti a
promuovere in ambito nazionale e internazionale la transumanza quale bene
inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco;
b) ad aderire a progetti, eventi e iniziative volti a sostenere
la candidatura dei tratturi alla iscrizione nella lista del patrimonio
culturale materiale dell'Unesco, ivi inclusi interventi e attività inerenti
alla pianificazione, progettazione, valorizzazione, recupero e manutenzione dei
tratturi.
3.
L'adesione a progetti, eventi e iniziative di cui al comma 2, è deliberata con
atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, allo
scopo, può avvalersi del supporto degli enti strumentali regionali, nei limiti
dei bilanci degli stessi, ovvero operare in collaborazione con gli enti locali
interessati dagli eventi, anche attraverso la promozione di forme di patrocinio
e sponsorizzazione.
4.
L’attuazione della presente legge è di competenza del settore ambiente e
zootecnia del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, che
ha il compito di coordinare tutte le attività e le iniziative della Regione
Calabria, anche allo scopo di evitare sovrapposizioni di competenza.
Art.
5
(Rapporti con gli enti locali)
1.
La Regione e gli enti locali possono concludere convenzioni con i pastori
presidio del territorio, anche su richiesta delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, per favorire lo
svolgimento da parte degli stessi di attività funzionali alla sistemazione e
alla manutenzione dei terreni di cui alla presente legge, nel limite delle
risorse nazionali e comunitarie disponibili.
2.
Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e le
attività da esse previste devono essere eseguite mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attività agricola principale.
3.
Per le finalità di cui al comma 1, le predette
amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di appalto con gli
imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d. lgs. n.
228/2001.
4.
Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni pubbliche
istituiscono appositi elenchi degli imprenditori agricoli cui affidare
l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nel rispetto del principio di
trasparenza e di non discriminazione nella selezione dell'operatore economico
locale nell'affidamento dei contratti, prevedendo criteri di turnazione. I
requisiti e le modalità per l'iscrizione nei suddetti elenchi sono definiti con
il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 6.
5.
Ai fini della presente legge, la Regione e gli enti locali possono concludere
contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del d. lgs. n. 228/2001 con
i pastori presidio del territorio per la promozione delle vocazioni produttive
dei territori, nel limite delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.
Art.
6
(Le Vie della transumanza e la Rete dei
tratturi)
1.
La Regione promuove, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie
disponibili, in collaborazione con i Comuni, con le associazioni di categoria e
con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica
veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione dei
percorsi di transumanza e monticazione, nei quali è garantito il libero
passaggio delle mandrie e delle greggi e il pascolo, coinvolgendo i proprietari
pubblici e privati dei prati stabili e delle aree idonee al pascolo.
2.
Al fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei
tratturi, quali prati stabili naturali nelle loro componenti ecologiche e per
il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari, la Regione istituisce la Rete
regionale dei tratturi, come da Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sentiti gli
enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati
nazionali. Nella Rete regionale dei tratturi sono riportate le informazioni di
carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali, le misure di
tutela e i vincoli insistenti.
3.
La Rete regionale dei tratturi, istituita presso il dipartimento regionale
competente in materia di agricoltura, contiene dati e informazioni sul demanio
armentizio regionale, ivi compresa la identificazione dei sentieri e delle vie
della transumanza.
4.
La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei commi
1 e 2.
Art.
7
(Istituzione della giornata regionale della
transumanza e istituzione della Consulta della transumanza)
1.
È istituita la giornata regionale della transumanza per la diffusione dei
valori culturali relativi al pastoralismo e alla transumanza, individuata
annualmente con provvedimento del settore ambiente e zootecnia del dipartimento
competente in materia di agricoltura.
2.
È istituita la Consulta della transumanza, organismo propositivo e consultivo
in tema di tutela e valorizzazione della transumanza e dei tratturi, nonché di
diffusione dei relativi valori culturali. La Consulta della transumanza indica
annualmente alla Giunta regionale la data di celebrazione della giornata
regionale della transumanza.
3.
La Consulta della transumanza è composta:
a)
dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
b)
dal direttore generale del dipartimento regionale competente in agricoltura, o
suo delegato;
c)
dal dirigente del settore regionale competente in materia di ambiente e
zootecnia, o suo delegato;
d)
dal dirigente del settore regionale competente in materia di sanità
veterinaria, o suo delegato;
e)
dal direttore generale del dipartimento regionale competente in materia di
territorio e tutela dell'ambiente, o suo delegato;
f)
da due rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali maggiormente
rappresentative a livello regionale, tra quelle riconosciute ai sensi della
legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 (Contributi alle organizzazioni
professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto) tenuto conto
del totale della superficie aziendale come risultante dai fascicoli aziendali
custoditi e aggiornati, previo mandato dai propri utenti, da ciascuna
organizzazione professionale, nonché dei dati relativi alla consistenza
aziendale in termini di capi allevati da parte delle aziende agricole associate
ad ogni organizzazione agricola;
g)
dal responsabile regionale del Comando unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri o suo delegato, previa
intesa con l'amministrazione di appartenenza;
h)
da un rappresentante indicato dalle organizzazioni professionali agricole (OPA)
maggiormente rappresentative a livello regionale;
i)
da un rappresentante indicato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa
con l'ente di provenienza;
j)
dai pastori identificati come presidii del territorio;
k)
dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati dai percorsi di transumanza
e monticazione o loro delegati;
l)
da un rappresentante degli enti competenti in materia di sicurezza stradale e
sanità pubblica veterinaria, previa intesa;
m)
da un rappresentante dell’Associazione regionale allevatori (ARA) di cui alla
legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 (Riconoscimento giuridico
dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro).
4.
La partecipazione alla Consulta avviene a titolo gratuito e non dà luogo a
rimborso spese.
Art.
8
(Ricognizione, reintegra e piano d'assetto
del demanio armentizio)
1.
La Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, anche
avvalendosi della collaborazione degli enti locali territorialmente interessati
e, mediante convenzioni, delle Soprintendenze, nonché di istituzioni,
associazioni, società e privati, provvede, anche sulla base dell'apparato
documentale costituito da titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce
esistenti sul territorio e ogni altro possibile elemento, alla ricognizione,
all'accertamento della consistenza e alla conseguente reintegra del demanio
armentizio regionale.
2.
I Comuni individuati ai sensi del comma 1, entro centoventi giorni dalla
trasmissione di apposita scheda informativa a cura della struttura regionale
competente in materia, provvedono a effettuare il censimento dei percorsi della
transumanza che insistono, o che hanno storicamente interessato il proprio
territorio e ne comunicano le risultanze al dipartimento competente; decorso
inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere e
sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via
sostitutiva. La nomina del commissario ad acta avviene a titolo gratuito e non
dà luogo a rimborso spese.
3.
La Giunta regionale, in esito alle operazioni di ricognizione e reintegra del
demanio armentizio regionale di cui ai commi 1 e 2, provvede all'assetto
definitivo del demanio armentizio regionale e alle destinazioni dei sentieri
armentizi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:
a)
dei sentieri armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono
essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale
interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico e la fruizione,
anche turistico-ricreativa, quali Vie della transumanza di Calabria;
b)
dei sentieri armentizi idonei a soddisfare esigenze di utilizzazione economica
per quanti esercitano attività di gestione delle mandrie e delle greggi e che
possono essere oggetto di concessione temporanea d'uso.
4.
Le aree di cui al comma 3, ivi comprese le aree di cui alla lettera a), anche
in conformità alle disposizioni dettate dai Comuni nell'esercizio delle proprie
competenze in materia di igiene pubblica, polizia urbana e rurale, sono
interessate alla movimentazione delle mandrie e delle greggi per pascolo
vagante e transumanza.
Art.
9
(Piano triennale di valorizzazione delle Vie
della transumanza)
1.
La Giunta regionale, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie
disponibili, in collaborazione con la Consulta di cui all’articolo 7,
predispone il Piano triennale di valorizzazione delle Vie della transumanza di
Calabria e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.
2.
Il Piano triennale è lo strumento attraverso il quale sono perseguite le
seguenti finalità:
a)
recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei
sentieri regionali costituenti le Vie della transumanza, nonché promuoverne la
fruizione;
b)
assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche,
sportive e ricreative compatibili con i predetti
valori.
3.
Al fine di cui al presente articolo il Piano triennale definisce:
a)
gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione;
b)
gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti degli strumenti
attuativi;
c)
le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti
sovracomunali;
d)
le modalità operative per la predisposizione dei Piani locali di
valorizzazione.
Art.
10
(Piano locale di valorizzazione delle Vie
della transumanza)
1.
Il Piano locale di valorizzazione, redatto in collaborazione con la Consulta di
cui all’articolo 7, è approvato dai Comuni singoli o associati in conformità
agli indirizzi del Piano triennale di valorizzazione.
2.
Il Piano locale di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e
intercomunale dei sentieri armentizi costituenti la Vie della transumanza,
contiene:
a)
l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso
collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione delle Vie della
transumanza di Calabria;
b)
il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della
transumanza;
c)
gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione, nonché i modi e
le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti
di cui alle lettere a) e b);
d)
l'indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e
valorizzazione delle Vie della transumanza e delle modalità di promozione delle
stesse;
e)
gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della
tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della
transumanza;
f)
la quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione dei suddetti
interventi, nei limiti delle risorse disponibili.
3.
La Giunta regionale, compatibilmente con le disponibilità nazionali e
comunitarie, può riconoscere contributi in favore dei Comuni per il
finanziamento degli interventi previsti nei rispettivi Piani locali di
valorizzazione, definendo, sentita la competente commissione consiliare,
iniziative e relative spese ammissibili.
Art.11
(Pascolo vagante e transumanza delle mandrie
e delle greggi)
1.
Le movimentazioni delle mandrie e delle greggi all'interno del territorio
regionale, ivi comprese le aree del demanio armentizio si conformano:
a)
in ordine agli aspetti di polizia veterinaria, alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (Adeguamento della normativa
nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono
trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016),
intendendosi, con la presente legge, sostituita la comunicazione al Sindaco con
la comunicazione alla Azienda sanitaria competente dei siti di transito delle
greggi, che ne notizia i Comuni, al fine di consentire il controllo e la
sorveglianza sanitaria;
b)
in ordine alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della
flora e della fauna selvatiche, alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle
corrispondenti misure di conservazione delle aree della rete Natura 2000.
2.
La Giunta regionale assume le disposizioni esecutive e di attuazione, anche
finalizzate ad assicurare l’informazione corretta e tempestiva ai Comuni
interessati dal transito.
3.
Se il transito e il riposo delle mandrie e delle greggi, durante le operazioni
di transito, interessano i percorsi e i terreni del demanio armentizio
regionale qualificati come Vie della transumanza ai sensi della presente legge,
è altresì richiesta la autorizzazione del Comune interessato.
Art.12
(Regime concessorio)
1.
I beni di cui alla presente legge possono essere oggetto di concessione d'uso,
in base alle norme regionali vigenti.
2.
Per la concessione del demanio armentizio, qualificato come Vie della
transumanza, è acquisito il preventivo parere vincolante delle competenti
Soprintendenze sull'uso richiesto e assentibile.
3.
Per gli allevatori transumanti, singoli o associati, il canone di concessione
ad uso pascolo del demanio armentizio, come definito dalla Giunta regionale,
può essere compensato dalla previsione di prestazioni di servizi funzionali per
la tutela, la manutenzione e la fruizione pubblica.
Art.13
(Vigilanza e sanzioni)
1.
Ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382), i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni
amministrative relative alla vigilanza sull'integrità e conservazione dei
sentieri armentizi e delle Vie della transumanza, nonché sull'osservanza delle
utilizzazioni prescritte, nelle forme assentite.
2.
Si applica la disciplina di cui all'articolo 37 della legge regionale 12
ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale
regionale).
Art.14
(Norma finanziaria)
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge, determinati nel limite massimo di 10.000,00 euro per
ciascuna delle annualità del bilancio 2024-2026, si provvede con la riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente
disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 2024 -2026, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto
del medesimo importo.
2.
La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di
previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026 con prelievo dal
Programma U.20.03 e allocazione al Programma U.16.01, in un capitolo di nuova
istituzione.
3.
Per gli esercizi successivi all’anno 2026, alla copertura degli oneri si
provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del
bilancio di previsione.
Proposta di legge n. 192/12^ di iniziativa
dei consiglieri regionali Straface e Graziano, recante: “Istituzione del Parco
naturale regionale "Valle del Coriglianeto”” (deliberazione consiliare n. 288)
Art. 1
(Istituzione)
1.
La Regione Calabria, nel rispetto delle competenze costituzionali e della
normativa nazionale in materia e in particolare della legge 6 dicembre 1991, n.
394 (Legge-quadro sulle aree protette), in attuazione dell'articolo 2, lettera
r), dello Statuto regionale e della legge regionale del 15 maggio 2023, n. 22
(Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), al
fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alle direttive
comunitarie 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e
della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE), e recependo, con la l.r.
22/2023, la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili costituendo di fatto le aree protette quali comunità energetiche
rinnovabili, istituisce nel Comune di Corigliano-Rossano il Parco naturale
regionale Valle del Coriglianeto, che comprende la
Valle del Coriglianeto e l’area di Cozzo Giganti del
pesco, che presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche di notevole
interesse per la Piana di Sibari.
Art.
2
(Finalità)
1.
I Parchi naturali regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.394/1991
sono costituiti, da aree terrestri, marine, fluviali, lacuali, ed eventualmente
da tratti di mare prospicienti le coste, tali da costituire un sistema omogeneo
caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o biotipi di
interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori
paesaggistici, artistici e sociali.
2.
La presente legge, istitutiva del Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, che comprende buona parte del bacino
idrografico del Coriglianeto con l’abitato storico e
i manufatti presenti nell’area coriglianese a valle e
l’area Cozzo Giganti del pesco, prevede:
a)
la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente
naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle
associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle
formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico,
didattico e paesaggistico, con particolare riferimento agli elementi tutelati
dalle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE;
b)
la tutela, il risanamento, il restauro, la valorizzazione delle preesistenze
edilizie storiche, delle emergenze architettoniche, dei manufatti e degli
assetti storici del paesaggio;
c)
il recupero di aree degradate nonché la ricostituzione e la difesa degli
equilibri ecologici;
d)
la promozione e la realizzazione di programmi di studio, di ricerca e di
educazione ambientale, di percorsi didattici naturalistici e storici;
e)
l’individuazione delle forme di partecipazione delle comunità locali ai
processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette
naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;
f)
l’incentivazione delle attività culturali e del tempo libero collegate alla
corretta fruizione ambientale da parte dei cittadini;
g)
la promozione della agricoltura biologica, di quella legata a modalità
colturali tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni agroalimentari
tipiche dell'area;
h)
l’applicazione e la promozione di modelli di gestione ambientale idonee a
realizzare l’equilibrio tra l’ambiente naturale e le attività antropiche
mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici
e storici, nonché delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di
agricoltura biologica e di ogni altra attività economica tradizionale
attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto
delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, nonché la garanzia
della qualificazione e della promozione delle attività economiche compatibili
con le finalità istitutive del Parco e dell'occupazione locale, secondo criteri
di sviluppo sostenibile;
i)
la promozione del contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento
volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,
della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2008/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino;
j)
la promozione dello strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di
cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle
comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di
posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle
famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;
k)
la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e delle
identità locali più significative.
Art.
3
(Obiettivi gestionali)
1.
Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a)
il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con
particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali e allo status di
conservazione delle specie animali e vegetali;
b)
la gestione e la tutela dei beni silvo-pastorali
appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione situati all'interno del
perimetro del Parco;
c)
la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del
territorio del Parco;
d)
il censimento delle popolazioni faunistiche e, se necessario, il loro controllo
al fine di assicurare la funzionalità ecologica del territorio;
e)
la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione e
l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti e ai visitatori;
f)
la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e
sostenibile;
g)
il monitoraggio, la prevenzione e il risarcimento dei danni prodotti alle
colture agricole e agli allevamenti da parte della fauna selvatica;
h)
il coinvolgimento diretto delle aziende agricole operanti nel territorio
dell'area protetta e delle loro organizzazioni professionali, alle scelte di
programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei
modi definiti dallo statuto dell'Ente di gestione.
Art.
4
(Zonizzazione)
1.
Il Parco naturale regionale si costituisce di due aree distinte:
a)
la Valle del Coriglianeto;
b)
il Cozzo dei Giganti del Pesco.
2.
La Valle del Coriglianeto è l’area perimetrata per
tutta la lunghezza del torrente ed è caratterizzata da:
a)
il bacino idrografico, che occupa parte territoriale sia del Comune di Acri sia
del Comune di Corigliano Rossano;
b)
l’intero alveo del torrente Coriglianeto e una fascia
di protezione di 100 metri per lato di larghezza che si estende per la
lunghezza del torrente fino al margine sud-ovest del centro storico e, da quel
limite, la fascia di protezione (Zona C) avvolge l’intera area perimetrata;
c)
l’area storica di Corigliano formatasi intorno al corso d’acqua e generatasi
per attività antropica conseguente.
3.
L'area perimetrata di cui al comma 2 è così caratterizzata per Zone A, B (1), B
(2), C, D:
a)
Zona A, di protezione integrale:
dall’
origine del Coriglianeto sino al limite comunale di
Acri. La Riserva integrale è di eccezionale valore naturalistico, in cui
l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità.
b)
Zona B (1), di protezione generale:
è
stabilita a monte dal confine del Comune di Acri e ricade quasi integralmente
nel Comune di Corigliano-Rossano così come di seguito delimitata: dal confine
amministrativo di Acri (C. da Foresta) fino a 500 metri a monte della ex
centrale idroelettrica (Corigliano-Rossano).
c)
Zona B (2) (Comune di Corigliano-Rossano):
1)
dal Ponte Ferrovia TA-RC alla S.S. RAD 106 a 150 metri dalla foce del Coriglianeto;
2)
l’area è definita Riserva Generale Orientata, nella quale è vietato costruire
nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di
trasformazione del territorio. Rappresentano aree superficiali ad elevata
naturalità.
d)
Zona C (Comune di Corigliano-Rossano): area esterna all’alveo del fiume
caratterizzata da un perimetro di circa 100 metri di larghezza per lato. Tale
perimetrazione accompagna il torrente e il suo alveo dalla foce, come riportato
in carta tecnica, fino all’origine.
e)
Zona D (Comune di Corigliano-Rossano): area di sviluppo limitata ai centri
urbani e alle aree limitrofe nelle quali sono consentite attività compatibili
con le finalità istitutive del Parco.
1)
Tratto vallivo del Coriglianeto: da 500 metri a monte
della Centrale Idroelettrica sino al Ponte Ferroviario TA-RC;
2)
Parte storica architettonica del borgo coriglianese
strettamente connessa al torrente.
4.
L’area del Cozzo dei Giganti del pesco è l’area montana, nel cuore della Sila
Greca, che si affaccia sulla valle del Cino. L'oasi naturalistica presenta un
bosco di castagni millenari di notevoli dimensioni. L’oasi del Cozzo dei
Giganti del pesco è perimetrata e zonizzata come riportata in carta tecnica:
a)
Zona A- riserva naturale integrale;
b)
Zona B- riserva generale orientata;
c)
Zona C- fascia di protezione.
Art.
5
(Misure di incentivazione)
1.
Così come rilevato dalla l. 394/1991, ai Comuni e alle Province il cui
territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco
nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro
i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità
nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali
richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del
parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per
il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:
a)
restauro dei centri storici ed edifici di particolare
valore storico e culturale;
b)
recupero dei nuclei abitati rurali;
c)
opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del
suolo;
d)
opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le
attività agricole e forestali;
e)
attività culturali nei campi di interesse del parco;
f)
agriturismo;
g)
attività sportive compatibili;
h)
strutture per l’utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale
quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire
l'uso di energie rinnovabili.
2.
Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati,
singoli od associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di
servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale
regionale.
Art.
6
(Organi dell’Ente Parco)
1.
L'Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed
amministrativa nel territorio del Parco regionale e ricadente nel comune di
Corigliano-Rossano. Sono organi dell'Ente Parco regionale:
a)
il Presidente;
b)
il Consiglio direttivo;
c)
la Comunità del Parco;
d)
la Consulta del Parco
e)
il Revisore unico dei conti e un revisore supplente.
2.
Gli organi dell'Ente Parco regionale, ad eccezione della Comunità del Parco,
durano in carica cinque anni e i membri possono essere rinnovati una sola
volta.
Art.
7
(Consiglio direttivo)
1.
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell’Ente Parco che, nominato
dal Presidente del Consiglio regionale, lo presiede, e da sei membri, di cui
due nominati dalla Giunta regionale e altri quattro dal Presidente del Parco,
scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di
conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del Parco. Il
Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando è nominata la maggioranza
dei suoi componenti.
2.
Il Consiglio direttivo:
a)
predispone la proposta di piano integrato per il Parco;
b)
adotta il regolamento del Parco;
c)
approva il regolamento di contabilità del Parco;
d)
adotta il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
e)
approva il regolamento che disciplina l’organizzazione dell’ente;
f)
esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell’Ente Parco
e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.
3.
L'incarico di componente del Consiglio direttivo ha la durata di cinque anni,
salvo anticipata decadenza.
Art.8
(Comunità del Parco)
1.
La Comunità del Parco è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti
delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono
compresi, anche parzialmente, nell’area del Parco. Lo statuto determina la
quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto
all’estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti
nell’area del Parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.
2.
La Comunità del Parco:
a)
adotta lo statuto dell’Ente del Parco;
b)
indica i nominativi per la nomina del presidente del Parco e i membri del
Consiglio direttivo di sua competenza;
c)
esprime parere obbligatorio in relazione:
1)
al piano integrato per il Parco;
2)
all'adozione del regolamento;
3) all'adozione
del bilancio di previsione e rendiconto di gestione del Parco;
4)
agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
d)
svolge funzioni propositive sulla gestione dell’ente;
e)
promuove l’equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica e le
attività socio-economiche presenti all’interno delle
aree del Parco;
f)
svolge funzioni di indirizzo e di promozione dell’attività dell'ente;
g)
vigila sull’attuazione degli interventi previsti dal piano integrato per il
Parco;
h)
svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
3.
La Comunità del Parco elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
Essa è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno e quando ne fa
richiesta il Presidente del Parco o un numero di componenti determinato dallo
statuto.
4.
Ai componenti della Comunità del Parco non spetta alcuna indennità né rimborso
spese.
Art.
9
(Consulta del Parco)
1.
Gli Enti Parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia
informazione, improntano l’attività gestionale e le scelte di pianificazione e
di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi
strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.
2.
Per le finalità previste dal comma 1 l’Ente Parco si avvale della Consulta,
organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti
associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli
organismi di provenienza:
a)
associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
b) associazioni
di attività di promozione turistica;
c)
associazioni ambientaliste;
d)
associazioni venatorie e ittiche;
e)
un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia
territorialmente interessata;
f)
un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna università
calabrese.
3.
La Consulta esprime proposte e pareri:
a)
sui regolamenti del Parco;
b)
sul piano integrato per il Parco;
c)
sui programmi di gestione e valorizzazione del Parco.
4.
I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.
5.
La Consulta del Parco è nominata dal Presidente della Comunità del Parco,
previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal
Presidente dell’Ente Parco che la convoca almeno ogni sei mesi.
6.
Ai componenti della Consulta del Parco non spetta alcuna indennità né rimborso
spese.
7.
Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo
funzionamento sono stabiliti dallo statuto.
8.
La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità
di designazione e di svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito
regolamento approvato dal consiglio direttivo.
Art.
10
(Statuto dell’Ente Parco regionale Valle del Coriglianeto)
1.
In conformità all’articolo 24 della l. 394/1991 e nel rispetto della presente
legge, la Comunità del Parco adotta lo statuto dell’Ente Parco e lo invia alla
Giunta regionale, che lo approva, previa acquisizione del parere della
competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso
positivamente.
2.
Lo statuto del Parco prevede, in particolare:
a)
la sede dell'ente;
b)
i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
c)
le quote di rappresentatività degli enti locali nella Comunità del Parco, e
l’eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di Comuni;
d)
i criteri per la definizione delle eventuali quote di partecipazione degli enti
locali al finanziamento del Parco, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla
lettera c);
e)
i compiti del direttore e le modalità di nomina;
f)
la composizione e il funzionamento della Consulta del Parco;
g)
le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli
atti più significativi dell’ente;
h)
le forme di pubblicità degli atti.
3.
Le modifiche dello statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di
cui al comma 1.
4.
Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino
ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) ed è consultabile sul sito
istituzionale della Regione Calabria e dell’Ente Parco.
Art.
11
(Piano integrato per il Parco)
1.
La tutela dei valori naturali, ambientali, paesistici nonché di quelli storici,
culturali, architettonici e antropologici a essi connessi, affidata all'Ente
Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, è
perseguita attraverso lo strumento del Piano integrato per il Parco.
2.
Il Piano integrato per il Parco è lo strumento di pianificazione e di
programmazione. Oltre ad avere contenuti previsti dall'articolo 10, commi 1 e
2, della l. 394/1991 e dall’articolo 22 della l.r.
22/2023, tiene conto, altresì, degli studi esistenti nonché delle indicazioni
fornite dai documenti di pianificazione territoriale regionale vigenti a
qualsiasi livello.
Art.
12
(Regolamento dell’Ente Parco)
1.
In conformità alla l.r. 22/2023, l’Ente Parco
regionale Valle del Coriglianeto si dota di un
regolamento, redatto a integrazione del regolamento dell'area protetta ed
esattamente come riportata in carta tecnica allegata in funzione del diverso
grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, e
disciplina di norma le fattispecie elencate all'articolo 11, comma 2, della l.
394/1991.
Art.
13
(Sistema di bilancio dell’Ente Parco naturale
regionale Valle del Coriglianeto)
1.
Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell’Ente Parco sono adottati in
coerenza ai principi contenuti nel decreto legislativo 3 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e all’articolo 28, comma
1, della l.r. 22/2023.
2.
Costituiscono entrate dell’Ente Parco, per il conseguimento dei fini
istitutivi:
a)
contributi ordinari e straordinari della Regione o di altri enti e
amministrazioni pubbliche;
b)
contributi e finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;
c)
lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto
1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale);
d)
redditi patrimoniali;
e)
canoni delle concessioni, diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei
servizi forniti dall'Ente di gestione;
f)
proventi di attività commerciali e promozionali;
g)
proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle disposizioni;
h)
altri proventi.
Art.14
(Tabellazione)
1.
I confini del Parco, dell’area protetta e classificata in Zona A-B-C-D entro
sei mesi dall’istituzione dello stesso Ente, sono delimitati da idonee tabelle,
collocate in modo visibile lungo il perimetro del Parco e mantenute in buono
stato di conservazione e di leggibilità, recanti la seguente indicazione:
“Regione Calabria – “Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto”.
Art.
15
(Norma finanziaria)
1.
Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell’Ente gestore.
2.
La Regione Calabria eroga un contributo all’Ente gestore, determinato nel
limite massimo di 100.000,00 euro, per ciascuna delle annualità 2024-2026, che
trova copertura a valere sulle risorse di cui all’articolo 26 della legge
regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della
regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi
naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione
09, Programma 05 (U.09.05) del bilancio di previsione 2024-2026.
3.
Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto previa rendicontazione da parte
dell’Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa
sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
4.
Per le annualità successive al 2026 si provvede nei limiti delle disponibilità
di bilancio.
Art.
16
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel BURC.
Capo I
Sistema
integrato di educazione e di istruzione
Art.
1
(Finalità)
1.
La Regione Calabria, in armonia con gli articoli 3, 30 e 34 della Costituzione,
con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e le Raccomandazioni
europee, con la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo e
nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni,
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio
2015, n. 107) sostiene i diritti dell'infanzia, favorisce lo sviluppo
psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, quali
soggetti titolari di diritti, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia,
età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari
opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.
2.
La Regione, nell'attuazione delle politiche di intervento di propria
competenza, persegue la finalità di colmare i fabbisogni di servizi educativi
nelle aree interne, in particolare ultraperiferiche, e nelle zone montane.
Art.
2
(Ambito di applicazione)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge detta i criteri
generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo
dei servizi educativi pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo
delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei
principi fondamentali e dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello
Stato.
Art.
3
(Nido e micronido)
1.
Il nido è un servizio che accoglie bambine e bambini per un numero di posti
minimo di ventisei e massimo di sessanta. Il numero autorizzato dei bambini può
essere incrementato del dieci per cento, con conseguente adeguamento della
dotazione del personale.
2.
Il micronido è un servizio che accoglie bambine e bambini per un numero di
posti da sei a venticinque.
3.
I nidi e i micronidi:
a)
accolgono bambini da tre a trentasei mesi;
b)
sono organizzati secondo quanto definito dal progetto pedagogico adottato da
ogni gestore e dal progetto educativo elaborato, annualmente, dal gruppo
educativo e consegnato alle famiglie, nel rispetto dei principi di
partecipazione e trasparenza;
c)
possono articolarsi in più unità funzionali, secondo moduli organizzativi e
strutturali differenziati, in relazione ai tempi, alle modalità di apertura dei
servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti
pedagogici specifici per i diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del
rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi
generali e bambini.
4.
Il nido e il micronido, in relazione all'articolazione oraria, possono essere
attivati con frequenza a tempo pieno o a tempo parziale, garantendo il servizio
di mensa e di riposo dei bambini.
Art. 4
(Nido e micronido nei luoghi di lavoro)
1.
Il nido e il micronido possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro,
pubblici o privati, o nelle immediate vicinanze degli stessi, per accogliere
figli di lavoratori e lavoratrici, al fine di facilitare la conciliazione tra i
tempi di lavoro e i tempi di cura delle bambine e dei bambini.
2.
L'eventuale disponibilità di posti autorizzati rispetto al numero dei bambini e
delle bambine di cui al comma 1 può essere destinata prioritariamente ai
bambini e alle bambine residenti o domiciliati nel comune nel quale è ubicato
il nido o il micronido.
Art. 5
(Sezione primavera)
1.
Al fine di sostenere l'ampliamento del sistema integrato di educazione e di
istruzione nonché per ridurre l'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia,
la Regione, nei limiti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili,
promuove l'istituzione delle sezioni primavera nelle scuole dell'infanzia e nei
poli per l'infanzia.
Art.
6
(Servizi integrativi)
1.
Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei
bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi
integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:
a)
spazio gioco;
b)
centro per bambini e famiglie;
c)
servizi educativi in contesti domiciliari organizzati in spazi connotati da
requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici,
in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente,
che accolgono fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i
trentasei mesi.
Art. 7
(Servizi educativi sperimentali)
1.
In considerazione di particolari situazioni sociali e territoriali e per fare
fronte a bisogni peculiari delle famiglie possono essere realizzati servizi
educativi sperimentali da parte dei soggetti gestori.
Art. 8
(Scuola dell’infanzia)
1.
La scuola dell'infanzia statale e paritaria assume una funzione strategica nel
sistema integrato ai sensi dall'articolo 2, comma 5, del d.lgs. 65/2017, può
fare parte dei poli per l'infanzia e partecipa, con propri rappresentanti, ai
coordinamenti pedagogici territoriali.
Art. 9
(Poli per l’infanzia)
1.
Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs.
65/2017, la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sulla base
delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione di poli
per l'infanzia e ne definisce le modalità di gestione.
Art. 10
(Coordinamento pedagogico territoriale)
1.
Al fine di assicurare la realizzazione del coordinamento pedagogico
territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del d.lgs. 65/2017,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con
deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per la
costituzione presso i Comuni, singoli o associati, dei coordinamenti pedagogici
territoriali (CPT) quali organismi composti dai coordinatori dei servizi
educativi e delle scuole dell'infanzia esistenti su un territorio.
2.
Nell'ambito di ciascun coordinamento pedagogico territoriale può essere
designato un coordinatore pedagogico quale componente della Commissione
tecnico-multiprofessionale di cui all'articolo 20, comma 2, della presente
legge.
Art. 11
(Gruppo educativo)
1.
Il gruppo educativo promuove e garantisce la gestione collegiale del servizio
educativo, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la
continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle
diverse professionalità degli operatori, la messa in atto e l'efficacia delle
azioni finalizzate a prevenire, valutare e gestire eventuali fattori di rischio
connessi all'attività lavorativa.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito, presso
ogni nido, da una equipe di cui fanno parte professionalità diverse: educatori,
collaboratori, coordinatore pedagogico.
3.
Il gruppo elabora, adotta e attua il progetto educativo, in applicazione del
più generale progetto pedagogico adottato dal gestore.
4.
Le modalità di collaborazione e integrazione tra le diverse figure e competenze
sono stabilite dagli enti e soggetti gestori al fine di assicurare un clima
familiare e collaborativo fra tutte le figure professionali coinvolte.
Capo
II
Organizzazione
e gestione dei servizi educativi
Art.
12
(Titolarità e gestione dei servizi)
1.
Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata dei
servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati,
sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:
a)
titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei Comuni, anche in forma
associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
b)
titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti
privati in conformità alla normativa vigente in materia;
c)
titolarità e gestione privata convenzionata;
d)
titolarità e gestione privata non convenzionata.
Art. 13
(Gestione sociale e partecipazione delle
famiglie)
1.
La gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo
tra il gruppo educativo e le famiglie per la definizione dei contenuti della
progettazione educativa, organizzativa e gestionale dei servizi educativi.
Art. 14
(Utenti dei servizi educativi a offerta
pubblica)
1.
I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata
convenzionati, sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti o
domiciliati nel comune in cui sono ubicati i relativi servizi o nei comuni
limitrofi, o che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel
comune stesso. In caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i
Comuni interessati possono essere accolti le bambine e i bambini non residenti
nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica.
Art. 15
(Criteri di accesso ai servizi educativi a
offerta pubblica)
1.
I criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica sono definiti dal
Comune.
2.
L'accesso al servizio prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con
forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni
socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle
fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale e regionale
vigente.
3.
Il Comune stabilisce le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di
gestione derivanti dalla fruizione dei servizi educativi e di istruzione a
offerta pubblica sulla base dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.
214, prevedendo anche i casi di esenzione dalla compartecipazione.
Art. 16
(Requisiti dei servizi educativi)
1.
I requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali, gestionali e qualitativi
dei servizi educativi per l'infanzia contemplati nella presente legge nonché le
procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 21 e per
l'accreditamento di cui all'articolo 22 sono definiti dalla Giunta regionale,
previo parere della commissione consiliare competente, con regolamento, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 17
(Carta dei servizi))
1.
Al fine di garantire l'informazione e la trasparenza nella gestione dei servizi
educativi, i soggetti gestori adottano la Carta dei Servizi, quale strumento di
relazione e di dialogo tra il servizio educativo e la famiglia attraverso un
patto di corresponsabilità educativa.
2.
La Carta dei Servizi, da redigere conformemente alle disposizioni contenute nel
regolamento di cui all'articolo 16, contiene i principi fondamentali che
presiedono all'erogazione del servizio educativo, le modalità di accesso, i
punti di informazione, le caratteristiche organizzative e le modalità generali
di funzionamento dello stesso, nonché gli standard di qualità e le forme di
partecipazione da parte delle famiglie.
Art. 18
(Sistema di prevenzione e tutela delle
bambine e dei bambini)
1.
Al fine di garantire la tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di
abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, i
soggetti gestori dei servizi educativi adottano un Codice di condotta
contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e
i bambini e ne assicurano la diffusione tra tutto il personale coinvolto nella
gestione del servizio nonché presso le famiglie utenti.
Capo
III
Funzioni
della Regione e dei Comuni
Art.
19
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione favorisce e sostiene la realizzazione del sistema integrato dei
servizi educativi e di istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni di
programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica alla stessa attribuite
dall'articolo 6 del d.lgs. 65/2017.
2.
La Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di
istruzione, provvede a:
a)
programmare gli interventi per il sistema integrato di educazione e di
istruzione su base territoriale, effettuando il riparto delle risorse
disponibili secondo le indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di
cui all'articolo 8 del d.lgs. 65/2017 e in considerazione dei fabbisogni
espressi a livello degli Ambiti Territoriali Sociali;
b)
adottare atti di indirizzo per l'attuazione del sistema dei servizi per
l'infanzia;
c)
adottare il regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo
16;
d)
costituire eventuali tavoli di concertazione finalizzati anche alla definizione
di progetti di valenza regionale, ivi compresi progetti di ricerca e alla
valorizzazione di esperienze educative innovative.
3.
Il dipartimento competente in materia di istruzione, nei limiti delle risorse
comunitarie e nazionali disponibili, provvede con propri atti a:
a)
definire gli indirizzi per la formazione del personale dirigente, educativo e
ausiliario anche in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
b)
dettare indirizzi per l'autovalutazione del servizio e per il miglioramento
dell'offerta educativa;
c)
dettare indirizzi per il monitoraggio e la valutazione dei servizi;
d)
gestire il sistema informativo regionale di monitoraggio dei servizi educativi;
e)
definire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli
indirizzi per la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei
bambini dal rischio di maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate nei
servizi;
f)
definire e attuare misure di sostegno all'accesso ai servizi educativi da parte
delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, ivi compresa
l'erogazione di voucher per concorrere al pagamento delle rette di frequenza;
g)
promuovere la qualità dell'offerta formativa attraverso la qualificazione anche
universitaria del personale educativo e docente, la formazione in servizio e il
coordinamento pedagogico.
Art.
20
(Funzioni dei Comuni)
1.
I Comuni concorrono alla realizzazione del sistema integrato di educazione e
istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni agli stessi attribuite
dall'articolo 7 del d.lgs. 65/2017. In particolare, i Comuni provvedono a:
a)
definire e attuare gli interventi di cui alla programmazione regionale prevista
all'articolo 19, comma 2, lettera a), attraverso la pianificazione a livello
degli Ambiti Territoriali Sociali;
b)
esercitare le funzioni di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei
servizi educativi conformemente alle disposizioni del regolamento regionale di
cui all'articolo 16;
c)
esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sui servizi educativi
autorizzati e accreditati;
d)
attivare il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio
conformemente agli indirizzi regionali;
e)
coordinare, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali e d'intesa con
il coordinamento pedagogico territoriale, la programmazione dell'offerta
formativa, sulla base delle esigenze territoriali, al fine di garantire
l'unitarietà dell'offerta dei servizi del sistema integrato;
f)
assicurare l'attuazione dei piani formativi proposti dal coordinamento
pedagogico territoriale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di
cui alla l. 107/2015, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
g)
istituire i registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi
educativi e provvedere alla trasmissione dei dati alla Regione, per
l'implementazione del sistema informativo regionale;
h)
gestire propri servizi educativi;
i)
definire i criteri di accesso all'offerta pubblica dei servizi educativi e le
relative graduatorie;
j)
definire le tariffe e i livelli di partecipazione dei servizi educativi ad
offerta pubblica;
k)
stipulare convenzioni, nel rispetto della normativa applicabile, con i servizi
accreditati anche al fine di ampliare l'offerta formativa;
l)
promuovere, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto
con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini
e di partecipazione attiva dei genitori alle attività educative, anche con
l'ausilio degli Enti del Terzo settore e delle Aziende sanitarie provinciali.
2.
Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento,
provvede alla costituzione di apposita Commissione tecnico-multiprofessionale.
3.
La Commissione tecnico-multiprofessionale è costituita da quattro componenti:
a)
un coordinatore pedagogico, che è indicato dal coordinamento
pedagogico-territoriale di cui all'articolo 10;
b)
un referente del servizio dell'Azienda sanitaria provinciale competente in
materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza alimentare;
c)
un dirigente o responsabile con competenze in materia di servizi educativi ed
istruzione;
d)
un dirigente o responsabile del settore tecnico-edilizio.
Capo
IV
Strumenti
operativi per la qualità
Art.
21
(Autorizzazione al funzionamento dei servizi
educativi)
1.
L'apertura e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia sono soggette ad
autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, previa acquisizione del
parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui
all'articolo 20, commi 2 e 3.
2.
L'autorizzazione al funzionamento è subordinata al possesso dei requisiti
soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 16 sulla base dei seguenti elementi:
a)
disponibilità di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla
normativa vigente;
b)
applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di
settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello
nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;
c)
applicazione di un adeguato rapporto numerico tra personale educativo,
personale addetto ai servizi generali e numero dei posti autorizzati, secondo
le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 16;
d)
adozione, qualora vengano forniti uno o più pasti, di una tabella dietetica
approvata dall'Azienda sanitaria provinciale;
e)
adozione della Carta dei servizi di cui all'articolo 17;
f)
adozione dei progetti pedagogici di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b);
g)
copertura assicurativa del personale e delle bambine e dei bambini;
h)
partecipazione delle famiglie.
3.
L'autorizzazione al funzionamento ha una validità di cinque anni a decorrere
dalla data di rilascio.
Art.
22
(Accreditamento dei servizi educativi)
1.
L'accreditamento dei servizi educativi costituisce:
a)
per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al
mercato pubblico dell'offerta e ai finanziamenti pubblici;
b)
per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il relativo funzionamento.
2.
L'accreditamento è rilasciato dal Comune, previa acquisizione del parere
obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'articolo
20, commi 2 e 3.
3.
L'accreditamento dei servizi educativi è subordinato al possesso dei requisiti
soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 16 sulla base dei seguenti elementi:
a)
disponibilità della figura del coordinatore pedagogico;
b)
adozione di strumenti di autovalutazione del servizio e di rilevazione del
grado di soddisfazione dell'utenza;
c)
adozione di un programma annuale di formazione degli educatori per il numero
minimo di ore stabilito dal regolamento di cui all'articolo 16, con l'obbligo
di partecipazione del personale ai percorsi di formazione proposti dal
coordinamento pedagogico territoriale.
4.
L'accreditamento dei servizi di cui al comma 1, lettera b), è subordinato oltre
che al possesso di requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, al possesso dei
requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento.
5.
L'accreditamento ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di
rilascio.
CAPO
V
Vigilanza
e sanzioni
Art.
23
(Vigilanza)
1.
La vigilanza sui servizi educativi è esercitata dal Comune secondo le modalità
definite nel regolamento di cui all'articolo 16.
2.
Le Aziende sanitarie provinciali esercitano la vigilanza igienico-sanitaria
sulle strutture e sui servizi per l'infanzia.
3.
Se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente
l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Comune, previa diffida, dispone la
sospensione del servizio.
Art.
24
(Sanzioni)
1.
Quando sono accertate le violazioni indicate nel presente articolo, il Comune
adotta i provvedimenti e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di
seguito indicati:
a)
nel caso in cui è accertato il funzionamento di un servizio educativo in
assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, è disposta, con effetto
immediato, la cessazione dell'attività ed è irrogata una sanzione pecuniaria da
un minimo di 5.000,00 euro a un massimo di 15.000,00 euro;
b)
nel caso in cui è accertato che l'erogazione del servizio educativo è stata
sospesa per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva
comunicazione al Comune, è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di
1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro;
c)
nel caso in cui è accertato l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia
per un numero di utenti superiore alla capacità ricettiva autorizzata, è
disposta la sospensione dell'attività, con effetto immediato, limitatamente al
numero di utenti eccedente quello autorizzato ed è irrogata una sanzione
pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 7.000,00 euro. Nel
caso di mancato adeguamento del servizio educativo alla capacità ricettiva
autorizzata, è disposta la revoca dell'autorizzazione;
d)
nel caso in cui è accertato il venire meno di uno o più requisiti sulla base
dei quali è stato autorizzato il funzionamento del servizio, è disposta la
sospensione dell'attività, il soggetto gestore è diffidato a ripristinare i
requisiti venuti meno entro un dato termine ed è irrogata una sanzione
pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro. Nel
caso di inosservanza da parte del soggetto gestore alla diffida ad adempiere, è disposta la revoca dell'autorizzazione e
sono attivate le opportune iniziative per la tutela degli utenti;
e)
nel caso in cui è accertato il venire meno di uno o più requisiti sulla base
dei quali è stato accreditato il servizio educativo è disposta la sospensione
dell'attività, il soggetto gestore è diffidato a ripristinare i requisiti
venuti meno entro un dato termine ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un
minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro. Nel caso di inosservanza
da parte del soggetto gestore alla diffida ad
adempiere, è disposta la revoca dell'accreditamento e sono attivate le opportune
iniziative per la tutela degli utenti.
Capo
VI
Norma
finanziaria e disposizioni attuative
Art.
25
(Norma finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico delle risorse
autonome del bilancio regionale.
Art.
26
(Disposizioni transitorie)
1.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni
provvedono ad integrare le convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), di costituzione degli Ambiti Territoriali
Sociali, prevedendo l'esercizio in forma associata delle funzioni
amministrative inerenti alla programmazione, gestione, autorizzazione,
accreditamento, monitoraggio e vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia.
2.
I servizi che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge
e dal regolamento di attuazione devono adeguarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento stesso, pena la revoca
dell'autorizzazione e dell'accreditamento.
Art.
27
(Entrata in vigore e applicazione)
1.
La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
2.
Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16.
Art.
28
(Abrogazione)
1.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 16, è
abrogata la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi
per la prima infanzia).
Il Consiglio regionale
visti:
-
la legge 8 novembre 2000, n.
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali);
-
la legge regionale 5 dicembre
2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000));
-
la legge regionale 8 agosto
1996, n. 21 (Servizi socio-assistenziali a favore dei
minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria);
-
il regolamento regionale n.
4/2010, recante: “Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione
al funzionamento e procedure per l'accreditamento - Tipologia di servizio
residenziale per i minori: gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96)”, con il quale sono stati
approvati regolamento relativo ai requisiti minimi per l'autorizzazione al
funzionamento e procedure per l'accreditamento nonché schema tipo di
convenzione da sottoscrivere tra Regione e Gruppi appartamento;
considerato
che:
-
con l’articolo 8 della l.r. 21/1996, in deroga all'articolo 2 della stessa legge
regionale, sono stati riconosciuti, per la gestione dei servizi
socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria, i Gruppi Appartamento operanti nella Regione e
istituiti con deliberazione della Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978,
nonché altri gruppi appartamento operanti nella Regione e istituiti con atti
formali adottati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della
legge, nonché le due strutture Casa Serena di Celico e A. Velonà
di Botricello;
-
l’articolo 4 della predetta
legge regionale dispone, al comma 1, che spetta al dipartimento regionale
competente stipulare con i soggetti riconosciuti in base all'articolo 2 della l.r. 21/1996 dalla Regione apposite convenzioni per
l'espletamento del servizio, e, al comma 2, che “lo schema-tipo di convenzione
è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta (…) e dovrà
prevedere, oltre alla specificazione dei requisiti di cui al precedente
articolo 2, la durata del rapporto convenzionale, i rapporti economici, le
modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme sullo esercizio dei
controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore
funzionamento del servizio”;
-
con deliberazione della Giunta
regionale n. 248 del 15 marzo 2010, ai sensi dell’articolo 11, comma d), della
legge regionale n. 23/2003, è stato approvato il regolamento attuativo e il
relativo schema-tipo di convenzione dei Gruppi Appartamento per minori
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (ex l.r.
21/1996);
-
con deliberazione della Giunta
regionale n. 187 del 26 aprile 2012 sono stati approvati il disciplinare e lo
schema-tipo di convenzione relativo alla "gestione e l'erogazione dei
servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento" (ex l.r. 21/1996);
-
lo schema-tipo di convenzione
relativo alla gestione e l'erogazione dei servizi socioassistenziali dei Gruppi
Appartamento è stato successivamente modificato con deliberazioni della Giunta
regionale n. 84 del 28 febbraio 2014, n. 187 del 10 luglio 2020 - approvata con deliberazione del
Consiglio regionale n. 51 del 14 luglio 2020 - e n. 734 del 28 dicembre 2022 –
approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 168 del 20 febbraio
2023;
tenuto
conto che l’articolo 9 del regolamento regionale n. 4/2010 prevede che i
rapporti tra l’Ente gestore e la Regione devono essere disciplinati da apposita
convenzione conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale allegato al
suddetto regolamento;
considerato
che, per le esigenze manifestatesi in sede di applicazione della precedente
convenzione, nonché per il rafforzamento dell'azione congiunta tra
amministrazione e Gruppi appartamento per come già espresso in premessa, si
rende necessario procedere alla modifica dello schema-tipo di convenzione;
vista
la deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 14 marzo 2024, recante:
“Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi
appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali";
visto
il nuovo schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi
appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
ritenuto,
pertanto, di provvedere in merito;
rilevato
che, come riportato nella deliberazione della Giunta regionale n.105/2024, per
i Gruppi appartamento già convenzionati e operanti nel territorio calabrese, la
copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità per l’importo massimo
complessivo di 4.700.000,00 euro sul capitolo U6201020301 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale 2024-2026;
vista
altresì la nota prot. n. 188048 del 12 marzo 2024, con la quale il Dirigente
generale del dipartimento regionale “Economia e Finanze”, preso atto delle
attestazioni di natura finanziaria del Dirigente generale e il Dirigente di
settore dei dipartimenti regionali proponenti, ha confermato la compatibilità
finanziaria del provvedimento della Giunta regionale;
udito
il relatore, consigliere Straface, che ha illustrato il provvedimento;
delibera
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in
premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
-
di approvare,
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale n.21/1996, la modifica
allo schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento
per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Art.
1
(Finalità)
1.
Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC) e in
applicazione del Regolamento UE 2021/1119 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento
della neutralità climatica e che modifica il regolamento (Ce) n. 401/2009 e il
regolamento (Ue) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"), la
Regione Calabria riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore
edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli
strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.
2.
Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Calabria, gli
enti pubblici economici regionali e le società partecipate da essa controllati,
non inclusi, ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti
in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77), convertito, con modificazioni, in legge 11 aprile 2023, n. 38,
nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un
ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di
cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, come specificati all’articolo
121, comma 2, lettere da a) ad f), del d.l. 34/2020,
effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e
in riferimento a immobili ubicati sul medesimo territorio.
Art.
2
(Misure per il trasferimento dei crediti
fiscali)
1.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, fermo restando la disciplina di cui
al d.l. 11/2023, la Regione Calabria:
a)
monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica
alla quale possono registrarsi committenti, professionisti, imprese e persone
fisiche, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la
pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di
acquisto di detti crediti; a tal fine, nel rispetto della normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali, è possibile utilizzare anche
piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni
di committenti, professionisti o imprese;
b)
favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e società
partecipate non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della
l.196/2009, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 4, al fine di
conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di
un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell’articolo
121, comma 1, del d.l. 34/2020;
c)
promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici
regionali e società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco di
cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, anche per un loro
utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e
contributiva propria;
d)
avvia il dialogo e le operazioni di coordinamento con comuni, province e
consorzi per favorire l’acquisto dei crediti nella Regione, da parte di altri
soggetti non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della l.
196/2009.
2.
Le risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici regionali o società
partecipate non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della l.
196/2009 per l’acquisto dei crediti fiscali edilizi sono provenienti
esclusivamente dalle disponibilità dei propri bilanci, e non surrettiziamente
da soggetti pubblici invece inclusi in detto elenco.
3.
Le tipologie di crediti d’imposta acquisibili sono limitate a quelle rientranti
tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste
all’articolo 2 del d.l. 11/2023.
4.
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, la
Regione Calabria stabilisce i criteri per la valutazione della consistenza
della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici
economici regionali e società partecipate da essa controllati non inclusi, ai
sensi del d.l. 11/2023, nell’elenco di cui
all’articolo 1, comma 2, della l. 196/2009.
5.
Gli enti pubblici economici regionali e le società di cui alla lettera c) del
comma 1, possono acquisire i crediti di imposta relativi agli interventi di cui
all’articolo 1 dalle banche, oppure dalle società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), o dalla banca capogruppo, con cui abbiano stipulato un contratto
di conto corrente, per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti
della capienza fiscale e contributiva propria, nel rispetto della normativa
vigente in materia di aiuti di Stato. La cessione da parte delle banche avviene
con assunzione della garanzia, ai sensi dell’articolo 1267 del Codice civile,
anche per l’ipotesi di provvedimento di sequestro preventivo del credito da
parte dell’autorità giudiziaria.
6.
Nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui di cui al
presente articolo e dell’articolo 3, l’acquisto dei crediti avviene in ogni
caso a condizioni di mercato e, comunque, per un prezzo non superiore al valore
nominale del credito.
Art.
3
(Adempimenti)
1.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione
Calabria disciplina con proprio atto le modalità di attuazione di quanto
previsto all’articolo 2.
2.
La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le
modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i
titolari dei crediti di cui all’articolo 1, comma 2. La fase negoziale con gli
istituti di credito e gli intermediari finanziari è limitata a quelli che
dichiarino di utilizzare i presidi e il modello organizzativo previsti dal
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione),
in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Art.
4
(Norma finanziaria)
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2, quantificati per l’anno
2024 nel limite massimo di 25.000,00 euro, si provvede con la riduzione di pari
importo dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte capitale,
allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.
2.
Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 17,
Programma 01 (U.17.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di
previsione 2024-2026.
3.La
Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di
previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026.
Art.
5
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della
Regione Calabria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla
data della sua pubblicazione.
Art.
1
(Modifiche e integrazioni dell’articolo 5
della l.r. n. 7/2018)
1. Nell’articolo
5 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 7 (Norme per la tutela dei
consumatori e degli utenti) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i punti 1) e 2) della lettera b) del comma 1 sono sostituiti dai seguenti:
“1)
presenza di almeno tre sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in
almeno tre province o città metropolitana della Calabria, non ubicati in sedi
coincidenti con immobili adibiti a civile abitazione e presso i quali si svolge
attività di tutela dei diritti dei consumatori, vengono date informazioni ai
cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le
relative pratiche e conservati i dati utili per verifiche e monitoraggi; gli
sportelli devono essere riconoscibili dall’esterno attraverso l’apposizione di
targhe identificative;”;
“2)
apertura degli sportelli secondo i requisiti minimi stabiliti dal regolamento
di funzionamento indicante modalità, giorni ed orari presso la sede di
sportello ed il sito internet dell’associazione”;
b)
il punto 2) della lettera c) del comma 1 è sostituito dal seguente:
“2)
documentazione attestante l'apertura di tre sportelli, di cui uno quale sede
regionale, in tre province o città metropolitana della Regione Calabria da
almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda di
iscrizione;”;
c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“4.
La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità con cui
il legale rappresentante dell'associazione deve dimostrare il possesso o il
mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 ai fini dell’iscrizione
nell’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.”.
Art.
2
(Modifiche e integrazioni dell’articolo 6
della l.r. n. 7/2018)
1.
All’articolo 6 della l.r. n. 7/2018 sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole “a sostegno del loro funzionamento per la realizzazione
di programmi finalizzati all'educazione, all'assistenza nelle controversie,
alla formazione, all'informazione e alla tutela dei consumatori e degli
utenti.” sono sostituite dalle seguenti: “a sostegno dell’attività degli
sportelli e del loro funzionamento per la realizzazione di programmi
finalizzati all’educazione, all’assistenza nelle controversie, alla formazione,
all’informazione e alla tutela dei consumatori e utenti.”;
b)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis.
La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri, modalità e termini
per la concessione dei contributi di cui al comma 1.”.
c)
al comma 3, le parole: “dal CRCU” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del
comma 2-bis”.
Art.
3
(Clausola di invarianza degli oneri
finanziari)
1.
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
1
(Modifica dell’articolo 47 della l.r. n. 45/2023)
1.
Al comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45
(Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo) le parole: “tre membri, di cui un Presidente e due componenti” sono
sostituite dalle seguenti: “sette membri, di cui un Presidente e sei
componenti”.
Art.
2
(Disposizione transitoria)
1.
In fase di prima applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, ove già
eletto l’organismo ai sensi dell’articolo 47 della l.r.
n. 45/2023, si procede, esclusivamente, all’integrazione dei suoi componenti
mantenendo invariati i soggetti già eletti e le cariche già assegnate.
Art.
3
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
4
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Il
Consiglio regionale della Calabria
premesso
che:
- l'integrazione
scolastica degli alunni con disabilità costituisce un elemento fondamentale per
la loro crescita e sviluppo in una comunità accogliente nella quale tutti gli
alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze
di crescita individuale e sociale. La piena inclusione, infatti, degli alunni con
disabilità è un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso una intensa
e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le
risorse offerte dal territorio.
- L'insegnante
per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe
dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. Si tratta
di una risorsa professionale assegnata all'alunno per rispondere alle maggiori
necessità educative che la sua presenza comporta.
- Le
modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l'integrazione,
vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e
definite nel Piano Educativo individualizzato.
- L'integrazione
scolastica si avvale anche di altre figure professionali presenti a scuola, a
supporto dell'alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni
in modo adeguato.
- La
L. n. 328/00, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, prevede che per ottenere piena integrazione
scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, venga
predisposto un progetto individuale per ogni singola persona con disabilità
fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva. La sua finalità è
creare percorsi personalizzati in cui gli eterogenei interventi siano
coordinati in maniera mirata, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni ed
alle aspirazioni del beneficiario.
- Il
progetto individuale, infatti, è un atto di pianificazione che si articola nel
tempo e sulla cui base le Istituzioni, la persona, la famiglia e la stessa
Comunità territoriale possono/devono cercare di creare le condizioni affinché
quegli interventi, quei servizi e quelle azioni positive si possano
effettivamente compiere.
- Si
dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno si avvera una
corresponsabilità educativa diffusa e si possiede una competenza didattica
adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa nei confronti degli
alunni con disabilità.
Tenuto
conto che:
- è
fondamentale considerare l'alunno nella sua globalità (potenzialità e
difficoltà) e intervenire in sinergia con le competenze di tutti per affrontare
la complessità delle situazioni e dei contesti e per costruire un adeguato e
condiviso progetto educativo e di vita.
- Le
linee guida del MIUR sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
del 2009mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi e
educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
- Il
D.lgs. 66/2017 prevede all'art. 9 la costituzione di gruppi per l’inclusione
scolastica in ambito regionale presso ogni USR con compiti di:
a)
consulenza e proposta all’USR per la definizione, l'attuazione e la verifica
degli accordi di programma, con particolare riferimento alla continuità delle
azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati
scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione
territoriale (GIT);
c)
supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani
di formazione in servizio del personale della scuola.
Tutto
ciò premesso,
si
impegna il Presidente della Giunta regionale:
- a
vigilare sull'applicazione della normativa sopra indicata, nonché sulla predisposizione,
in raccordo con gli Enti locali, attraverso un approccio interconnesso e
trasversale tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti, di team scolastici, all'interno dei quali inserire figure
professionali specializzate, dallo psicologo, all'assistente educativo, al
pedagogista, al mediatore culturale, agli OSS, per affrontare il tema dell'integrazione
scolastica a 360°;
- ad
attivarsi e richiedere che le figure professionali sopra indicate, espressioni
di un qualificato apporto operativo, siano selezionate attraverso apposite
prove concorsuali pubbliche gestite direttamente dal Ministero della Pubblica
Istruzione in collaborazione sinergica con il Ministero della Sanità.
Il
Consiglio regionale della Calabria
premesso
che:
- l'obesità
è una patologia complessa, con un'origine multifattoriale che lega elementi genetici
ed endocrino-metabolici a stili di vita stressanti, alimentazione malsana e sedentarietà;
- l'obesità
è una delle principali cause di disabilità e di mortalità nel mondo e
costituisce un fattore di rischio fondamentale per l'insorgenza di ulteriori
patologie croniche come diabete mellito di tipo II, ma anche ipertensione,
dislipidemia malattie cardio e cerebrovascolari, tumori, malattie
neurodegenerative, respiratorie ed articolari;
- l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, già nel1997, ha definito l'obesità come un'epidemia
globale e come il maggior problema sanitario cronico a livello globale nella
popolazione adulta;
- si
stima che nel mondo circa due miliardi di adulti siano sovrappeso o obesi, a
cui si aggiungono circa 42 milioni di bambini;
- in
Italia, secondo “l'Italian barometer
obesity report” del 2022 sono circa 6 milioni i cittadini
in condizioni di obesità e grave obesità e oltre 23 milioni risultano in
eccesso di peso e sono opportunamente diagnosticati e trattati e possono
diventare possibili futuri pazienti.
Tra
questi, circa due milioni sono bambini e adolescenti;
- In
Calabria il 33% degli adulti di 18-69 anni risulta in sovrappeso e il12% è
obeso; oltre4 bambini su 10 in Calabria soffre di obesità o comunque è in
sovrappeso.
Un
dato che colloca la regione al secondo posto in Italia per eccesso di peso tra
i giovanissimi. Un aspetto che dovrebbe alzare il livello di attenzione anche
in chiave di prevenzione di patologie più gravi che possono colpire i calabresi
più piccoli.
Tenuto
conto che:
- nell'ottobre
2020 la Commissione parlamentare europea per l'ambiente, la sanità pubblica e
la sicurezza alimentare ha previsto l'inclusione dell'obesità nella lista delle
malattie croniche che caratterizzano stati di particolare vulnerabilità;
- il
4 marzo 2021, in occasione dell'Obesity Day, la
suddetta Commissione Europea ha emanato una direttiva in cui definisce
l'obesità come “una malattia cronica recidivante”.
Constatato
che:
- l'obesità
ed il sovrappeso costituiscono un costo sociale, economico e sanitario significativo
che rischia di mettere a dura prova la sostenibilità del SSN e del Paese.
Secondo
il Barometer Obesity Report
i costi raggiungono i 13,34 miliardi di euro, di cui 7,89 sono associati alla
cura delle patologie a rischio, assorbendo il 9% della spesa sanitaria e
causando una riduzione del PIL pari al 2,8%;
- il
sovrappeso e l'obesità affliggono principalmente le categorie sociali
svantaggiate, con minore reddito e livello di istruzione e, per questo,
maggiori difficoltà nell'accesso alle cure;
- l'obesità
ancora oggi non è diffusamente riconosciuta come malattia cronica grave che
merita diagnosi, trattamento e servizi di prossimità sul territorio al pari di
patologie altrettanto diffuse e ciò è dovuto alla radicata convinzione che si
tratti di un problema estetico e che derivi prevalentemente dalla scelta del
paziente, in qualche misura colpevole dello stato patologico in cui versa,
nonostante la comunità scientifica abbia evidenziato la incidenza dei fattori
genetici ed endocrino-metabolici;
preso
atto che:
- l'ultimo
Piano Nazionale Cronicità elaborato dal Ministero della Salute nel 2016 (e che risulta
in fase di aggiornamento) non identifica l'obesità come patologia cronica prioritaria;
- ad
oggi, le prestazioni sanitarie legate alla cura dell'obesità non rientrano nei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), per cui i pazienti con obesità non
beneficiano di esenzione delle spese sanitarie e nessuno dei farmaci
specificamente indicati per tale tipo di terapia risulta rimborsato dal SSN;
inoltre,
i pazienti con obesità hanno un accesso limitato all'educazione terapeutica e ai
programmi intensivi di modifica del loro stile di vita nel SSN, raramente vengono
offerti loro percorsi di terapia cogniti o comportamentale e l'accesso alla
chirurgia bariatrica risulta molto difficile da ottenere.
Visto
che:
- i
Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) sono uno strumento di
gestione clinica per la definizione del migliore processo assistenziale, per
definire il percorso di cura aziendale, la presa in carico multidisciplinare
del paziente obeso dal momento del suo accesso in ambulatorio fino alla sua
dimissione dal percorso clinico terapeutico e al follow-up per il recupero e il
mantenimento dello stato di salute psico-fisica adottati sulla base delle
evidenze scientifiche disponibili sull'argomento, tenuto conto del contesto
locale e delle risorse disponibili;
- in
assenza di Linee Guida Nazionali che definiscono gli standard per
l'elaborazione del PDTA, solo alcune Regioni italiane hanno adottato PDTA
specifici per il trattamento dell'obesità, generando diseguaglianze, disparità
di accesso alle cure per i cittadini, inaccettabili;
- un
esempio virtuoso è la Regione Veneto, che già nel 2010 ha adottato un primo Percorso
Diagnostico garantendo un approccio multiprofessionale e multidisciplinare declinato
alle esigenze del paziente;
- sempre
a livello regionale, il Consiglio regionale del Piemonte ha presentato lo
scorso14 febbraio 2024 una proposta di legge regionale con oggetto “Il
riconoscimento dell'obesità come malattia cronica di interesse sociale e
inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA)”.
Considerato
che:
-il
Ministero della Salute ha pubblicato le “Linee di indirizzo per la prevenzione
e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità” focalizzate prevalentemente sulla
prevenzione, piuttosto che sul trattamento ed elaborate dal “Tavolo di lavoro
per la prevenzione ed il contrasto del sovrappeso e dell'obesità” istituito con
Decreto del Ministro della salute del 18 gennaio 2019 e successive
integrazioni;
- le
stesse sono state approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 27 luglio
2022;
- la
regione Calabria con DCA n. 46 del 09/02/2023 avente ad oggetto l'Approvazione Piano
di attività biennale per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione
(DNA) recante l'attività progettualità “Attivazione e organizzazione della rete
di assistenza a pazienti affetti da Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione
(DNA)” ha recepito l'Accordo Stato Regioni del 27/07/2022 sul documento recante:
“Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e
dell'obesità”, recepito con DCA n. 112 del 30/08/2022, ma non ha ancora
adottato un apposito e specifico PPDTA.
Tutto
ciò premesso,
si
impegna il Presidente della Giunta regionale,
nella
sua qualità di Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro
dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria
- a
chiedere, con urgenza, il riconoscimento dell'obesità quale malattia cronica ed
invalidante presso il Ministero della Salute e richiedere che le relative
prestazioni sanitarie siano inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza, così
da garantire il diritto di tutti i pazienti ed un accesso equo alle cure con
conseguente miglioramento delle loro condizioni di vita;
- ad
attivarsi affinché la Regione Calabria si doti, così come già fatto da altre
Regioni italiane, di un Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale specifico
per il trattamento e la cura dell'obesità.
Art.
1
(Sostituzione del comma 1 dell’articolo 4
della l.r. 57/2017)
1.
Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57
(Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di
edilizia residenziale pubblica e sociale) è sostituito dal seguente:
“1.
Al fine di favorire la razionalizzazione del patrimonio di ERP, l’ATERP
regionale e i Comuni predispongono, entro il 30 giugno 2025, appositi programmi
di alienazione per gli alloggi situati nei condomini misti, nei quali la
proprietà pubblica è inferiore o pari al 50 per cento, per quelli inseriti in
situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica, come aree prive di
servizi e immobili fatiscenti nonché, per quelli le cui spese di manutenzione
siano dichiarate dall’ente proprietario onerose ed improduttive rispetto allo
stato dell’immobile.”.
Art.
2
(Clausola di invarianza degli oneri
finanziari)
1.
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
3
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.