(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1993, n. 9
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1993 pluriennale 1993/1995 della Regione Calabria Legge Finanziaria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 settembre 1993, n. 76)

RUBRICA I
Servizi Generali

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 08.08.1988, n. 20: "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 50.000.000.

Art. 2

1. La spesa da porre a carico del programma operativo Monofondo - obiettivi 3 e 4 (formazione professionale), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla L.R.16.03.1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo è grave prevista, per l'anno 1993, salvo variazioni, in L. 12.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.

2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 06.03.1978, n. 218 (cap. 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla L.R. 05.08.1991, n. 13 impiegato nella gestione medesima è prevista, per l'anno 1993 salvo variazioni,in L. 17.000.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.15 sesto comma, della L.R. 11.04.1988, n.14 una unità del personale assegnato al settore 53-Bilancio e programmazione finanziaria è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993 a prestazioni di lavoro straordinario entro i limiti massimi complessivi di 700 ore, ivi comprese le prestazioni rese per assistere gli organi istituzionali del Consiglio regionale in sede di  esame del bilancio di previsione relativo all'esercizio 1993. La Giunta regionale è tenuta a disporre l'erogazione del trattamento economico relativo alle prestazioni effettivamente rese, previa corrispondente attestazione da parte del dirigente del settore.

RUBRICA II

Territorio

Art. 3

1. Per gli interventi di cui alla L.R.14.03.1985, n. 9: "Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria" è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa complessiva di L. 600.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 48: "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 300.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 52: "Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 120.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla L.R.17.04.1990, n. 24: "Norme sull'ordinamento della Polizia municipale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 4

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FON.R. "Azienda Forestale della Regione Calabria" ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della L.R. 19.10.92, n. 20 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 3.000.000.000.

2. Per l'iniziativa di cui alla L.R. 05. 05.1990, n. 32: "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 50.000.000.

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla L.R .24.03.1982, n. 7: "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 134.840.348.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10.04.1981, n. 151.

2. Per i contributi di cui alla L.R. 2803.1985, n. 14: "Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 38: "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 500.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla L.R. 11.07.1983, n. 23: "Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 250.000.000.

5. Per la concessione di un contributo una tantum a carico della Regione per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993la spesa di lire 2.000.000.000.

Art. 6

1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art.15 della L.R. 29.01.1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 1.500.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla L.R. 31.05.1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

2. Per gli interventi di cui alla L.R. 10.03.1988, n. 5: "Norme in materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 9.000.000.000.

3. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1993, di cui al precedente comma, la somma di L. 4.000.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1992.

4. I fondi stanziati al cap. 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Tropea, San Luca, Platì, Nicotera e agli altri Comuni da individuare con la medesima delibera, quale contributo al cofinanziamento di progetti a sostegno della occupazione negli enti medesimi. Il 35% dello stanziamento complessivo è riservato ai comuni che hanno deliberato il piano di risanamento finanziario - ai sensi dell'art.25 del D.L. 02.03.1989, n. 66, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 24.04.1989, n. 144 - e viene ripartito sulla base dei seguenti parametri: 20% in rapporto alla popolazione residente, 10% in rapporto all'estensione del territorio e 5% in rapporto al numero delle frazioni urbane esistenti nel comune.

5. Per gli interventi di cui all'art. 1 primo e terzo comma, della L.R. 12.04.90 n. 21: "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio finanziario1993 la spesa di lire 1.500.000.000.

6. All'art. 38, primo comma, della L.R. 10.03.1988, n. 5, dopo l'espressione "al 31 dicembre 1986" e prima delle parole "che abbia prestato" è aggiunto il seguente periodo: "e quello assunto a seguito dell'espletamento e superamento delle prove relative ai concorsi le cui procedure siano state avviate prima del 31.12.1986".

Art. 7

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 16.04.1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni "Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive" è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa complessiva di L. 1.400.000.000.

2. I limiti di valore di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 6 della L.R.  31.07.1987, n. 24 - fissati rispettivamente in L. 1.500.000.000 e in L. 1.000.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 8.000.000.000 e a lire 5.000.000.000.

3. I limiti di valore di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.R. 31.07.1987, n. 24 - fissati rispettivamente in lire 700.000.000 e in L. 1.000.000.000 - sono rispettivamente elevati a L. 2.500.000 e a L. 5.000.000.000.

4. I progetti e le perizie di lavori ed opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni e degli altri enti, di importo inferiore ai limiti di valore stabiliti con le disposizioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma e non esaminati dal Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, all'entrata in vigore della presente legge vanno restituiti agli enti interessati.

RUBRICA III

Istruzione, Cultura e tempo libero

Art. 8

1. Per le finalità di cui alla L.R. 25.05.1987, n. 15: "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 100.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla L.R. 26.05.1979, n. 8: "Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale" è autorizzata per l' esercizio finanziario1993 la spesa di L. 150.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla L.R. 19.04.1985, n. 17: "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 930.000.000.

4. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art.8, secondo e quarto comma, della medesima L.R. 26.01.1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul capitolo 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

5. Per gli interventi di cui alla L.R.19.04.1985, n. 16: "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 3.000.000.000.

6. Le spese relative alle attività e agli interventi previsti ai capitoli 3132103, 3132105, 3132114 e 3132124 del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 gravano per lo stesso importo previsto nei corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, a carico dello stanziamento di cui al precedente quinto comma in deroga a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 19.04.1985, n. 16.

7. Ai fini della concessione del contributo di cui alla L.R. 27.08.1986, n. 39: "Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 2.500.000.000.

8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. 21.03.1983, n. 11: "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 15.000.000.

9. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 3132108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, la somma di L. 200.000.000 è destinata alla realizzazione del progetto predisposto dal "Laboratorio pacifista delle donne di Rijeka" e denominato "Casa di accoglienza interetnica per le donne in stato di disagio a causa della guerra".

10. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1993, di cui al precedente quinto comma, la somma di L. 120.000.000 è destinata al Conservatorio di Musica "Torrefranca" di Vibo Valentia.

11. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 3132108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, la somma di L. 30.000.000 è destinata alle attività svolte dall'Associazione Donne contro la mafia e la violenza di ogni tipo di Reggio Calabria.

Art. 9

1. Per le iniziative di cui alla L.R. 26.01.1987, n. 4: "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 40.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla L.R. 08.08.1988, n. 21: "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di Studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 150.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla L.R. 01.12.1988, n. 31: "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 20.000.000.

4. Per il contributo di cui alla L.R.25.11.1989, n. 11: "Erogazione di un contributo annuo al Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 80.000.000.

5. Per le finalità di cui alla L.R. 0911.1989, n. 6: "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 80.000.000.

6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. 08.01.1990, n. 4: "Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 60.000.000.

7. Per le iniziative di cui alla L.R.04.01.1990, n. 3: "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 40.000.000.

8. Per la realizzazione delle attività di cui alla L.R. 08.01.1990, n. 5: "Sostegno all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 350.000.000.

9. Per gli interventi di cui alla L.R. 15.01.1986, n. 2: "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 120.000.000.

10. Per gli interventi di cui alla L.R. 03.06.1975, n. 30: "Finanziamento per l'edilizia scolastica minore" è autorizzata per il triennio 1993/1995 la spesa complessiva di L. 2.100.000.000 di cui L. 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

11. Per le iniziative di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 49: "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana scuola superiore di musica di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 120.000.000.

Art. 10

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 08.05.1985, n. 27: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 33.400.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla L.R. 01.12.1988, n. 32: "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 150.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla L.R. 19.04.1985, n. 18: "Ordinamento della formazione professionale in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa, a totale carico della Regione, di L. 2.000.000.000.

4. La Giunta regionale ai sensi dell'art. 36, primo comma, della L.R.22. 05.1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi di cui agli artt. 25 e 26 della legge 21.12.1978 n. 845 e all'art. 5 della legge 16.04.87 n. 183, nonché per l'iscrizione delle relative spese.

5. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. 19.04.1985, n. 18: "Ordinamento della formazione professionale in Calabria: "È autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 200.000.000.

6. Ai fini della stipula con gli Istituti assicuratori delle convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti, per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani - ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 21.12.1978, n. 845 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 500.000.000.

7. All'art. 23 della L.R. 08.05.1985, n. 27 è aggiunto in fine il seguente comma "I fondi destinati ai comuni per gli interventi previsti dall'art. 4, lettere a), b), c), d) ed e), possono essere accreditati direttamente alle istituzioni scolastiche beneficiarie, previa formale autorizzazione da parte dei comuni medesimi".

Art. 11

1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli Studi della Calabria alla Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della L.R. 30.11.1977, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 4.000.000.000.

2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 2.000.000.000 è destinata con specifico vincolo all'Università degli Studi della Calabria, quale quota anno1993, al fine di assicurare la continuità dei trasporti interessanti i collegamenti tra le sedi dell'Università medesima e la città di Cosenza.

Art. 12

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 12.11.1984, n. 32: "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 6.000.000.000.

2. In attesa dell'attuazione del disposto di cui al primo comma dell'art. 25 della legge 02.12.1991, n.390, l'EDIS Calabria continua a svolgere le attività e gli interventi previsti dagli artt. 3 e 20 della L.R. 12.11.1984, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 12.11.1984, n. 31: "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 3.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla L.R. 23.03.1988, n. 8: "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 250.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla L.R. 26.08.1992, n. 17: "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 70.000.000.

4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1993, di cui al precedente primo comma, la somma di lire 580.000.000 è destinata quanto a lire 100.000.000 per contributo al comune di Rossano per l'organizzazione e lo svolgimento di una manifestazione pugilistica, quanto a L. 80.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento della tappa di Vibo Valentia relativa alla competizione di offshore "Venezia-Montecarlo", quanto a L.400.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni ciclistiche denominate "trofeo CEE", "Corsa ciclistica del sole", "Corsa dilettantistica nazionale Gimnoti" e "Giro ciclistico di Reggio Calabria".

RUBRICA IV

Sicurezza sociale

Art. 14

1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della L.R. 23.01.1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 900.000.000.

2. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1993, di cui al precedente comma, la somma di L. 600.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente agli anni 1989 e 1990.

3. Per gli interventi di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 41: "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 150.000.000.

Art. 15

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 11.08.1986, n. 35: "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 100.000.000.

Art. 16

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 16.12.1974, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 150.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 46: "Norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli Enti pubblici nella Regione Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 350.000.000.

Art. 17

1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della L.R. 26.01.1987, n. 5: "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 45.535.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio assistenziali.

2. Sullo stanziamento di cui al precedente primo comma gravano con ordine di priorità le spese connesse alle funzioni già di competenza degli Enti soppressi ai sensi dell'art. 1-bis della legge 21.10.1978, n. 641.

3. Per gli interventi di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 57: "Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 5.000.000.000.

Art. 18

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 18.06.1984, n. 14: "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 350.000.000.

Art. 19

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della L.R. 11.08.1986, n. 36: "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 20

1. Per gli interventi di cui all'art. 5-lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della L.R. 09.04.1990, n. 17: "Interventi regionali nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 2.500.000.000.

2. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. a) e b) - della L.R. 09.04.1990, n. 17: "Interventi regionali nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 2.000.000.000.

3. Per le finalità di cui alla L.R. 04.01.1990, n. 1: "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 646.000.000.

RUBRICA V

Agricoltura

Art. 21

1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 08.11.1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1993 previsti in complessive lire 39.342.000.000 sono destinati alle seguenti iniziative:

1) L. 65.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 29 della presente legge (cap. 5122103);

2) L. 250.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 30 della presente legge (cap. 5223202);

3) L. 500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge (cap. 5132203);

4) L. 1.500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 31 della presente legge (cap. 5223201);

5) L. 2.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123202);

6) L. 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5122202);

7) L. 6.600.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 28 della presente legge (cap. 8045307);

8) L. 200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 26 della presente legge (cap. 5123205);

9) L. 1.658.478.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 31 della presente legge (cap. 5271216);

10) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 26 della presente legge (cap. 5223220);

11) L. 3.000.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura (cap. 5112101);

12) L. 300.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 33 della presente legge (cap. 5223221);

13) L. 350.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123101);

14) L. 1.600.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123206);

15) L. 266.772.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 34 della presente legge (cap. 5231203);

16) L. 3.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 2231103);

17) L. 4.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 33 della presente legge (cap. 5223208);

18) L. 350.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123104);

19) L. 250.000.000 per la realizzazione di progetti si sperimentazione nel settore agricolo (cap. 5112102);

20) L. 200.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 5114105);

21) L. 4.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 2231202);

22) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 26 della presente legge (cap. 5223210);

23) L. 4.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 29 della presente legge (cap. 8045310);

24) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 32 della presente legge (cap. 8045315);

25) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma dell'art.32 della presente legge (cap. 8045316);

26) L. 51.750.000 per il cofinanziamento regionale, nella misura del 50% relativo all'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale di cui al secondo comma del successivo art. 31 della presente legge (cap. 5223223).

2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni e pagamenti sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento e della riscossione di cui al capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.

3. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 5151211 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, la somma di L. 1.000.000.000 è destinata alla concessione di contributi una tantum a parziale copertura del danno subito dalle aziende agricole a seguito della grandinata del luglio 1992, riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con decreto del 5 gennaio 1993.

4. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 5151211 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, la somma di L. 500.000.000 è destinata alla concessione di contributi una tantum a parziale copertura del danno subito dalle aziende floricole a seguito del nubifragio del luglio 1993 verificatosi nel territorio del comune di Gioia Tauro, da liquidarsi secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590. (2-bis)

Art. 22

1. Per gli interventi previsti dal capo II della L.R. 10.03.1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario1993 la spesa di L. 3.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

2. Per gli interventi di cui alla L.R. 22.12.1989, n. 14: "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 200.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n.752.

3. Per gli interventi di cui alla L.R. 03.06.1975, n. 26: "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica e successive modifiche ed integrazioni,è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n.752.

Art. 23

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art.34 della L.R. 05.02.1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 1.200.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

2. Ai fini della concessione del contributo, in regime di cofinanziamento pari al 50%, nelle spese per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, nonché per la realizzazione e gestione dei centri genetici e di altre strutture zootecniche di supporto alle attività di miglioramento genetico è autorizzata per l'esercizio finanziario1993 la spesa di L. 350.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

3. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi permutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della L.R. 24.06.1986, n. 26 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 1.600.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

4. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

Art. 24

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'E.S.A.C. "Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria" ai sensi dell'art. 10, lett. a) della L.R.14.12.1978, n. 28 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 64.000.000.000.

2. Sul contributo di cui al precedente primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1993 in L. 19.928.814.229, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14.12.1978, n. 28 e dell'art. 24 della L.R.19.06.1986, n. 24.

3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'E.S.A.C. - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria il contributo ordinario per l'anno 1993 previsto al precedente comma in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1992.

Art. 25

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 24.06.1986, n. 26: "Interventi nel settore zootecnico" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 2.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n.752.

2. Una quota fino al 15% delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9 punto 1) e 10), primo comma, della L.R. 24.02.1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31.10.93 per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma.

3. A valere sullo stanziamento di cui al cap. 2133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1993, la somma di L. 250.000.000 è destinata al risarcimento dei danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11.07.1986, n. 27.

4. Per gli interventi di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 54: "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 350.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art.3 della legge 08.11.1986, n. 752.

Art. 26

1. Per gli interventi di cui alla L.R.03.09.1984, n. 29: "Norme per lo sviluppo dell'apicoltura" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 200.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

2. Per gli interventi di cui alla L.R.25.05.1987, n. 14: "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire un miliardo, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

3. Una quota fino al 15% delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10), primo comma, della L.R. 24.02.1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31.10.1993, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui ai medesimi primo e quarto comma.

4. Per gli interventi relativi alla lotta fito sanitaria da realizzare da parte di organismi associativi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 93 la spesa di L. 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

Art. 27

1. Al fine di garantire gli interventi speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi, ai sensi del regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio del 18.05.1982, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 6.000.000.000.

Art. 28

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 06.06.1980, n. 32: "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice - di cui alla L.R. 06.06.1980, n. 32 - è autorizzata per lo esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 6.600.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n.752

Art. 29

1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) - ai sensi dell'art.19 secondo comma, della L.R. 28.06.1984, n. 1 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 65.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale, di cui alla L.R. 28.05.1984, n. 13, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dello art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

Art. 30

1. Per gli interventi di cui alla L.R.22.12.1989, n. 13: "Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 250.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

Art. 31

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 17.09.1974, n. 17: "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.1.500.000000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

2. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50%, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui all'art. 4, secondo comma, lett. b) della legge 08.11.1986 n. 752, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 51.750.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art.3 della legge 08.11.1986, n. 752.

3. Per il cofinanziamento del programma operativo monofondo obiettivo 5A: "Agricoltura - Forestazione - Spazio verde e valorizzazione produzioni agricole" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.68.478.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dello art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

Art. 32

1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di vent'anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della L.R.03.06.1975, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 7.000.000.000.

2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7 - secondo comma, della L.R. 03.06.1975, n. 23 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire un miliardo, finanziata con i fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui di potenziamento delle strutture zootecniche - di cui all'art. 14 della L.R. 24.06.1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

Art. 33

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 11.08.1986, n. 34: "Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 300.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n.752.

2. Per gli interventi previsti dall'art.2, secondo comma, dalla L.R. 03.06.1975 n. 25: "Miglioramenti fondiari in agricoltura" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

Art. 34

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 07.09.1988, n. 22: "Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 266.772.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

2. Ai sensi e per gli effetti del D.M.n. 714 del 17.03.1992, le assegnazioni disposte a favore della Regione Calabria - con i DD.MM. n. 831 del 06.06.1986, per L. 1.329.000.000, n. 1884del 02.11.1986, per L. 1.600.000.000, n. 1079 del 02.07.1987, per lire 225.000.000, n. 1688 del 13.10.1987, per L. 193.000.000 e n. 637 del 14.04.1989, per L. 407.000.000 - in attuazione dei riparti di somme prelevate dal fondo di solidarietà nazionale, quali limiti d'impegno posti a carico del cap. 7460 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, nonché le assegnazioni disposte allo stesso titolo - con i DD.MM. n. 884 del 06.06.1986, per lire 886.000.000 e n. 1990 del 21.11.1986, per L. 600.000.000 - a carico del cap.7461 dello stesso stato di previsione, vanno intese totalmente destinate agli interventi contributivi, recati dallo art. 1, secondo comma, lett. d) della legge 15.10.1981, n. 590 e poste a carico del cap. 7447 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

3. In attuazione del disposto di cui al precedente comma, la somma complessiva di L. 5.240.000.000, corrispondente alle prime rate dei limiti di impegno riscosse negli esercizi della rispettiva competenza, iscritta nei cap. 5151212e 5151213 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, rispettivamente per L. 3.754.000.000 e L. 1.486.000.000è trasferita in sede di chiusura dei conti dello stesso esercizio 1992, al cap. 5151201 dello stesso stato di previsione, con contestuale eliminazione dei residui attivi e della competenza dei cap. 2403201 e 2403205 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1992 e della competenza dei cap. 8045311 e 8045312 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Continua