LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1993, n. 9
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/1995 della Regione Calabria Legge Finanziaria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 settembre 1993)
RUBRICA I
Servizi GeneraliArt. 1
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 08.08.1988, n. 20: "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.50.000.000.
Art. 2
1. La spesa da porre a carico del programma operativo Monofondo - obiettivi 3 e 4 (formazione professionale), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla L.R.16.03.1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo è prevista, per l'anno 1993, salvo variazioni, in L. 12.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata. 2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 06.03.1978, n. 218 (cap. 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla L.R. 05.08.1991, n. 13 impiegato nella gestione medesima è prevista, per l'anno 1993 salvo variazioni, in L. 17.000.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata. 3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.15 sesto comma, della L.R. 11.04.1988, n.14 una unità del personale assegnato al settore 53-Bilancio e programmazione finanziaria è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993 a prestazioni di lavoro straordinario entro i limiti massimi complessivi di 700 ore, ivi comprese le prestazioni rese per assistere gli organi istituzionali del Consiglio regionale in sede di esame del bilancio di previsione relativo all'esercizio 1993. La Giunta regionale è tenuta a disporre l'erogazione del trattamento economico relativo alle prestazioni effettivamente rese, previa corrispondente attestazione da parte del dirigente del settore.
RUBRICA II
TerritorioArt. 3
1. Per gli interventi di cui alla L.R.14.03.1985, n. 9: "Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria" è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa complessiva di L.600.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 48: "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 300.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla L.R.05.05.1990, n. 52: "Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 120.000.000. 4. Per gli interventi di cui alla L.R.17.04.1990, n. 24: "Norme sull'ordinamento della Polizia municipale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 500.000.000.
Art. 4
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. "Azienda Forestale della Regione Calabria" ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della L.R. 19.10.92, n. 20 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.3.000.000.000. 2. Per l'iniziativa di cui alla L.R.05. 05.1990, n. 32: "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 50.000.000.
Art. 5
1. Per gli interventi di cui alla L.R .24.03.1982, n. 7: "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 134.840.348.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10.04.1981, n. 151. 2. Per i contributi di cui alla L.R. 2803.1985, n. 14: "Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 2.000.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 38: "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.500.000.000. 4. Per gli interventi di cui alla L.R.11.07.1983, n. 23: "Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.250.000.000. 5. Per la concessione di un contributo una tantum a carico della Regione per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993la spesa di lire 2.000.000.000.
Art. 6
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art.15 della L.R. 29.01.1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.1.500.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla L.R. 31.05.1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente. 2. Per gli interventi di cui alla L.R. 10.03.1988, n. 5: "Norme in materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 9.000.000.000. 3. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1993, di cui al precedente comma, la somma di L. 4.000.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1992.
4. I fondi stanziati al cap. 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Tropea, San Luca, Platì, Nicotera e agli altri Comuni da individuare con la medesima delibera, quale contributo al cofinanziamento di progetti a sostegno della occupazione negli enti medesimi. Il 35% dello stanziamento complessivo è riservato ai comuni che hanno deliberato il piano di risanamento finanziario - ai sensi dell'art.25 del D.L. 02.03.1989, n. 66, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 24.04.1989, n. 144 - e viene ripartito sulla base dei seguenti parametri: 20% in rapporto alla popolazione residente, 10% in rapporto all'estensione del territorio e 5% in rapporto al numero delle frazioni urbane esistenti nel comune. 5. Per gli interventi di cui all'art. 1 primo e terzo comma, della L.R.12.04.90 n. 21: "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio finanziario1993 la spesa di lire 1.500.000.000. 6. All'art. 38, primo comma, della L.R.10.03.1988, n. 5, dopo l'espressione "al 31 dicembre 1986" e prima delle parole "che abbia prestato" è aggiunto il seguente periodo: "e quello assunto a seguito dell'espletamento e superamento delle prove relative ai concorsi le cui procedure siano state avviate prima del 31.12.1986".Art. 7
1. Per gli interventi di cui alla L.R.16.04.1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni "Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive" è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa complessiva di L.1.400.000.000. 2. I limiti di valore di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 6 della L.R. 31.07.1987, n. 24 - fissati rispettivamente in L.1.500.000.000 e in L. 1.000.000.000 sono elevati rispettivamente a L.8.000.000.000 e a lire 5.000.000.000. 3. I limiti di valore di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.R. 31.07.1987, n. 24 - fissati rispettivamente in lire 700.000.000 e in L.1.000.000.000 - sono rispettivamente elevati a L. 2.500.000 e a L. 5.000.000.000. 4. I progetti e le perizie di lavori ed opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni e degli altri enti, di importo inferiore ai limiti di valore stabiliti con le disposizioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma e non esaminati dal Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, all'entrata in vigore della presente legge vanno restituiti agli enti interessati.
RUBRICA III
Istruzione, Cultura e tempo liberoArt. 8
1. Per le finalità di cui alla L.R. 25.05.1987, n. 15: "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 100.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla L.R. 26.05.1979, n. 8: "Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale" è autorizzata per l' esercizio finanziario1993 la spesa di L. 150.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla L.R.19.04.1985, n. 17: "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 930.000.000. 4. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art.8, secondo e quarto comma, della medesima L.R. 26.01.1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul capitolo1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993. 5. Per gli interventi di cui alla L.R.19.04.1985, n. 16: "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.3.000.000.000. 6. Le spese relative alle attività e agli interventi previsti ai capitoli 3132103, 3132105, 3132114 e 3132124 del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 gravano per lo stesso importo previsto nei corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, a carico dello stanziamento di cui al precedente quinto comma in deroga a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 19.04.1985, n. 16. 7. Ai fini della concessione del contributo di cui alla L.R. 27.08.1986, n. 39: "Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.2.500.000.000. 8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. 21.03.1983, n. 11: "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 15.000.000. 9. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 3132108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, la somma di L. 200.000.000 è destinata alla realizzazione del progetto predisposto dal "Laboratorio pacifista delle donne di Rijeka" e denominato "Casa di accoglienza interetnica per le donne in stato di disagio a causa della guerra". 10. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1993, di cui al precedente quinto comma, la somma di L.120.000.000 è destinata al Conservatorio di Musica "Torre franca" di Vibo Valentia. 11. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 3132108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, la somma di L. 30.000.000 è destinata alle attività svolte dall'Associazione Donne contro la mafia e la violenza di ogni tipo di Reggio Calabria.
Art. 9
1. Per le iniziative di cui alla L.R. 26.01.1987, n. 4: "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 40.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla L.R. 08.08.1988, n. 21: "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di Studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 150.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla L.R. 01.12.1988, n. 31: "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 20.000.000. 4. Per il contributo di cui alla L.R.25.11.1989, n. 11: "Erogazione di un contributo annuo al Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 80.000.000. 5. Per le finalità di cui alla L.R. 0911.1989, n. 6: "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.80.000.000. 6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. 08.01.1990, n. 4: "Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.60.000.000. 7. Per le iniziative di cui alla L.R.04.01.1990, n. 3: "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.40.000.000. 8. Per la realizzazione delle attività di cui alla L.R. 08.01.1990, n. 5: "Sostegno all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 350.000.000. 9. Per gli interventi di cui alla L.R. 15.01.1986, n. 2: "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 120.000.000. 10. Per gli interventi di cui alla L.R. 03.06.1975, n. 30: "Finanziamento per l'edilizia scolastica minore" è autorizzata per il triennio 1993/1995 la spesa complessiva di L. 2.100.000.000 di cui L. 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1993. 11. Per le iniziative di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 49: "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana scuola superiore di musica di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.120.000.000.
Art. 10
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 08.05.1985, n. 27: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 33.400.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla L.R.01.12.1988, n. 32: "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.150.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla L.R. 19.04.1985, n. 18: "Ordinamento della formazione professionale in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa, a totale carico della Regione, di L. 2.000.000.000. 4. La Giunta regionale ai sensi dell'art. 36, primo comma, della L.R.22. 05.1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi di cui agli artt. 25 e 26 della legge 21.12.1978 n. 845 e all'art. 5 della legge 16.04.87 n. 183, nonché per l'iscrizione delle relative spese. 5. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. 19.04.1985, n. 18: "Ordinamento della formazione professionale in Calabria: "È autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 200.000.000. 6. Ai fini della stipula con gli Istituti assicuratori delle convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti, per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani - ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 21.12.1978, n. 845 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.500.000.000.
7. All'art. 23 della L.R. 08.05.1985, n. 27 è aggiunto in fine il seguente comma "I fondi destinati ai comuni per gli interventi previsti dall'art. 4, lettere a), b), c), d) ed e), possono essere accreditati direttamente alle istituzioni scolastiche beneficiarie, previa formale autorizzazione da parte dei comuni medesimi".Art. 11
1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli Studi della Calabria e alla Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della L.R.30.11.1977, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 4.000.000.000. 2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 2.000.000.000 è destinata con specifico vincolo all'Università degli Studi della Calabria, quale quota anno1993, al fine di assicurare la continuità dei trasporti interessanti i collegamenti tra le sedi dell'Università medesima e la città di Cosenza.
Art. 12
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 12.11.1984, n. 32: "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 6.000.000.000. 2. In attesa dell'attuazione del disposto di cui al primo comma dell'art. 25 della legge 02.12.1991, n.390, l'EDIS Calabria continua a svolgere le attività e gli interventi previsti dagli artt. 3 e 20 della L.R. 12.11.1984, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 12.11.1984, n. 31: "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 3.000.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla L.R. 23.03.1988, n. 8: "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 250.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla L.R. 26.08.1992, n. 17: "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 70.000.000. 4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1993, di cui al precedente primo comma, la somma di lire 580.000.000 è destinata quanto a lire 100.000.000 per contributo al comune di Rossano per l'organizzazione e lo svolgimento di una manifestazione pugilistica, quanto a L. 80.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento della tappa di Vibo Valentia relativa alla competizione di offshore "Venezia-Montecarlo", quanto a L.400.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni ciclistiche denominate "trofeo CEE", "Corsa ciclistica del sole", "Corsa dilettantistica nazionale Gimondi" e "Giro ciclistico di Reggio Calabria".
RUBRICA IV
Sicurezza socialeArt. 14
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della L.R. 23.01.1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 900.000.000. 2. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1993, di cui al precedente comma, la somma di L. 600.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente agli anni 1989 e 1990. 3. Per gli interventi di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 41: "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 150.000.000.
Art. 15
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 11.08.1986, n. 35: "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.100.000.000.
Art. 16
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 16.12.1974, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 150.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 46: "Norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli Enti pubblici nella Regione Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.350.000.000.
Art. 17
1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della L.R. 26.01.1987, n. 5: "Riordino e programmazione delle funzionisocio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 45.535.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio assistenziali. 2. Sullo stanziamento di cui al precedente primo comma gravano con ordine di priorità le spese connesse alle funzioni già di competenza degli Enti soppressi ai sensi dell'art. 1-bis della legge 21.10.1978, n. 641. 3. Per gli interventi di cui alla L.R.05.05.1990, n. 57: "Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 5.000.000.000.
Art. 18
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 18.06.1984, n. 14: "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa diL.350.000.000.
Art. 19
1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della L.R. 11.08.1986, n. 36: "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 1.000.000.000.
Art. 20
1. Per gli interventi di cui all'art. 5-lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della L.R. 09.04.1990, n. 17: "Interventi regionali nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 2.500.000.000. 2. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. a) e b) - della L.R. 09.04.1990, n. 17: "Interventi regionali nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 2.000.000.000. 3. Per le finalità di cui alla L.R. 04.01.1990, n. 1: "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.646.000.000.
RUBRICA V
AgricolturaArt. 21
1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 08.11.1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1993 previsti in complessive lire 39.342.000.000 sono destinati alle seguenti iniziative: 1) L. 65.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 29 della presente legge (cap. 5122103); 2) L. 250.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 30 della presente legge (cap. 5223202); 3) L. 500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge (cap. 5132203); 4) L. 1.500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 31 della presente legge (cap. 5223201); 5) L. 2.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123202); 6) L. 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5122202); 7) L. 6.600.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 28 della presente legge (cap. 8045307); 8) L. 200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 26 della presente legge (cap. 5123205); 9) L. 1.658.478.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 31 della presente legge (cap. 5271216); 10) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 26 della presente legge (cap. 5223220); 11) L. 3.000.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura (cap. 5112101); 12) L. 300.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 33 della presente legge (cap. 5223221); 13) L. 350.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123101); 14) L. 1.600.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123206); 15) L. 266.772.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 34 della presente legge (cap. 5231203); 16) L. 3.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 2231103); 17) L. 4.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 33 della presente legge (cap. 5223208); 18) L. 350.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123104); 19) L. 250.000.000 per la realizzazione di progetti si sperimentazione nel settore agricolo (cap. 5112102); 20) L. 200.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 5114105); 21) L. 4.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 2231202); 22) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 26 della presente legge (cap. 5223210); 23) L. 4.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 29 della presente legge (cap. 8045310); 24) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 32 della presente legge (cap. 8045315); 25) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma dell'art.32 della presente legge (cap. 8045316); 26) L. 51.750.000 per il cofinanziamento regionale, nella misura del 50% relativo all'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale di cui al secondo comma del successivo art. 31 della presente legge (cap. 5223223). 2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni e pagamenti sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro ilimiti dell'accertamento e della riscossione di cui al capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata. 3. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 5151211 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, la somma di L.1.000.000.000 è destinata alla concessione di contributi una tantum a parziale copertura del danno subito dalle aziende agricole a seguito della grandinata del luglio 1992, riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con decreto del 5 gennaio 1993.
4. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 5151211 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, la somma di L. 500.000.000 è destinata alla concessione di contributi una tantum a parziale copertura del danno subito dalle aziende floricole a seguito del nubifragio del luglio 1993 verificatosi nel territorio del comune di Gioia Tauro, in attesa di riconoscimento da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.Art. 22
1. Per gli interventi previsti dal capo II della L.R. 10.03.1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario1993 la spesa di L. 3.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752. 2. Per gli interventi di cui alla L.R. 22.12.1989, n. 14: "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.200.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n.752. 3. Per gli interventi di cui alla L.R. 03.06.1975, n. 26: "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n.752.
Art. 23
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art.34 della L.R. 05.02.1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 1.200.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752. 2. Ai fini della concessione del contributo, in regime di cofinanziamento pari al 50%, nelle spese per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, nonché per la realizzazione e gestione dei centri genetici e di altre strutture zootecniche di supporto alle attività di miglioramento genetico è autorizzata per l'esercizio finanziario1993 la spesa di L. 350.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752. 3. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi permuti contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della L.R. 24.06.1986, n. 26 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 1.600.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752. 4. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
Art. 24
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'E.S.A.C. "Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria" ai sensi dell'art. 10, lett. a) della L.R.14.12.1978, n. 28 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 64.000.000.000. 2. Sul contributo di cui al precedente primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1993 in L. 19.928.814.229, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14.12.1978, n. 28 e dell'art. 24 della L.R.19.06.1986, n. 24. 3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'E.S.A.C. - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria il contributo ordinario per l'anno 1993 previsto al precedente comma in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1992.
Art. 25
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 24.06.1986, n. 26: "Interventi nel settore zootecnico" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 2.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n.752. 2. Una quota fino al 15% delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9 punto 1) e 10), primo comma, della L.R. 24.02.1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31.10.93 per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma. 3. A valere sullo stanziamento di cui al cap. 2133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, la somma di L. 250.000.000 è destinata al risarcimento dei danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11.07.1986, n. 27. 4. Per gli interventi di cui alla L.R. 05.05.1990, n. 54: "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire350.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art.3 della legge 08.11.1986, n. 752.
Art. 26
1. Per gli interventi di cui alla L.R.03.09.1984, n. 29: "Norme per lo sviluppo dell'apicoltura" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 200.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752. 2. Per gli interventi di cui alla L.R.25.05.1987, n. 14: "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire un miliardo, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752. 3. Una quota fino al 15% delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10), primo comma, della L.R. 24.02.1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31.10.1993, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui ai medesimi primo e quarto comma. 4. Per gli interventi relativi alla lotta fitosanitaria da realizzare da parte di organismi associativi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 93 la spesa di L. 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.
Art. 27
1. Al fine di garantire gli interventi speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi, ai sensi del regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio del 18.05.1982, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 6.000.000.000.
Art. 28
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 06.06.1980, n. 32: "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752. 2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice - di cui alla L.R. 06.06.1980, n. 32 - è autorizzata per lo esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 6.600.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n.752
Art. 29
1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) - ai sensi dell'art.19 secondo comma, della L.R. 28.06.1984, n. 1 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 65.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752. 2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale, di cui alla L.R. 28.05.1984, n. 13, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dello art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.
Art. 30
1. Per gli interventi di cui alla L.R.22.12.1989, n. 13: "Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 250.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.
Art. 31
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 17.09.1974, n. 17: "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.1.500.000000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752. 2. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50%, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui all'art. 4, secondo comma, lett. b) della legge 08.11.1986 n. 752, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 51.750.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art.3 della legge 08.11.1986, n. 752. 3. Per il cofinanziamento del programma operativo monofondo obiettivo 5A: "Agricoltura - Forestazione - Spazio verde e valorizzazione produzioni agricole" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.68.478.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dello art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.
Art. 32
1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di vent'anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della L.R.03.06.1975, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 7.000.000.000. 2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7 - secondo comma, della L.R. 03.06.1975, n. 23 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire un miliardo, finanziata con i fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752. 3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui di potenziamento delle strutture zootecniche - di cui all'art. 14 della L.R. 24.06.1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.
Art. 33
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 11.08.1986, n. 34: "Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 300.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n.752. 2. Per gli interventi previsti dall'art.2, secondo comma, dalla L.R. 03.06.1975 n. 25: "Miglioramenti fondiari in agricoltura" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752. 3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
Art. 34
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 07.09.1988, n. 22: "Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 266.772.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752. 2. Ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 714 del 17.03.1992, le assegnazioni disposte a favore della Regione Calabria - con i DD.MM. n. 831 del 06.06.1986, per L. 1.329.000.000, n. 1884del 02.11.1986, per L. 1.600.000.000, n. 1079 del 02.07.1987, per lire 225.000.000, n. 1688 del 13.10.1987, per L. 193.000.000 e n. 637 del 14.04.1989, per L. 407.000.000 - in attuazione dei riparti di somme prelevate dal fondo di solidarietà nazionale, quali limiti d'impegno posti a carico del cap. 7460 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, nonché le assegnazioni disposte allo stesso titolo - con i DD.MM. n. 884 del 06.06.1986, per lire 886.000.000 e n. 1990 del 21.11.1986, per L. 600.000.000 - a carico del cap.7461 dello stesso stato di previsione, vanno intese totalmente destinate agli interventi contributivi, recati dallo art. 1, secondo comma, lett. d) della legge 15.10.1981, n. 590 e poste a carico del cap. 7447 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. 3. In attuazione del disposto di cui al precedente comma, la somma complessiva di L. 5.240.000.000, corrispondente alle prime rate dei limiti di impegno riscosse negli esercizi della rispettiva competenza, iscritta nei cap. 5151212e 5151213 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, rispettivamente per L. 3.754.000.000 e L.1.486.000.000è trasferita in sede di chiusura dei conti dello stesso esercizio 1992, al cap. 5151201 dello stesso stato di previsione, con contestuale eliminazione dei residui attivi e della competenza dei cap. 2403201 e 2403205 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1992 e della competenza dei cap. 8045311 e 8045312 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
RUBRICA VI
Attività produttive extragricoleArt. 35
1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il Concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane. - ai sensi della L.R. 28.05.1975, n.21 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 700.000.000.
Art. 36
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 02.06.1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni: "Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane" è autorizzata per il triennio 1993/1995 la spesa complessiva di L. 1.250.000.000 di cui L. 250.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.
2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22.05.1980, n. 9: "Delega b in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 400.000.000. 3. Per gli interventi previsti dalla L.R. 05.05.1990, n. 50: "Interventi diretti a favore delle imprese artigiane e commerciali danneggiate dal nubifragio del 15 e 16 novembre 1987" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 1.500.000.000. 4. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt.17 e 18 della L.R. 02.06.1980, n. 25 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 400.000.000.Art. 37
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 06.12.1979, n. 13: "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione "è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.1.600.000000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 04.04.1986, n. 13: "Costituzione Ente Autonomo fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 320.000.000.
Art. 38
1. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della L.R. 28.03.1985, n. 13: "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17.05.1983, n. 217" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 3.500.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla L.R. 03.09.1984, n. 26: "Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 800.000.000. 3. Per le attività di cui all'art. 23,lett. d), della L.R. 28.03.1985, n. 13" Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17.05.1983, n. 217" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 1.500.000.000. 4. Il finanziamento previsto dalla normativa di cui al precedente comma è ripartito tra le Aziende di promozione turistica della Calabria, per il 50% in rapporto alle presenze turistiche registrate nelle cinque province calabresi nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre di ciascun anno e per il restante 50% in rapporto all'estensione territoriale e al numero degli abitanti di ciascuna provincia. 5. Alle Aziende di promozione turistica delle province di Crotone e Vibo Valentia è concesso un contributo straordinario di L. 200.000.000 ciascuna a carico dello stanziamento del capitolo 6133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
Art. 39
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 05.05.1990, n. 35: "Sostegno all'attività dell'Istituto Superiore per il Turismo - Corsi di Formazione per lo Svolgimento di Attività Turistica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 150.000.000.
Art. 40
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 21.03.1983, n. 10: "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma" e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.1.000.000.000. 2. La spesa autorizzata al precedente comma può essere gestita tramite funzionari delegati, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 22.05.1978, n. 5 e dell'apposito regolamento 30.12.1983, n. 1.
Art. 41
1. Per gli interventi di cui alla L.R. 25.08.1987, n. 26: "Interventi finanziati per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali" è autorizzata per l'esercizio finanziario1993 la spesa di L. 3.650.000.000. 2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative: a) L. 2.500.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lett. b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa); b) L. 1.150.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lett. a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lett. a), dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 42
1. In attesa di specifiche LL.RR., per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum di cui ai capitoli 1011110 - 2121102 - 2121103 - 2121201 - 2121206 2133101 - 2141101 - 2141103 - 2141201 2211103 - 2222103 - 2231203 - 2233105 - 2311101 - 2311105 - 2323201 - 3132108 3132123 - 3132124 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313108 - 3313110 3313113 - 3313115 - 4131101 - 4231101 4231102 - 4231108 - 4241103 - 4251102 - 4251105 - 4341105 - 5114104 - 5122101 5123106 - 6111104 - 6133102 - 6133111 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi. 2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o l'indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provvedere entro 60 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito. 3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione e quella prevista nei seguenti capitoli: 2133101-2141103 2323201 - 3132108 - 3312101 - 3313102 3313107 - 3313113 - 4231101 - 4341105. 4. Ai fini e per gli effetti della Decisione CEE del 16.12.1991, n. c (91) 3020/3 che modifica la seconda fase del PIM (Programma Integrato Mediterraneo) della Calabria, le somme di lire 1.312.500.000, L. 1.050.000.000 e lire 2.100.000.000 già impegnate - con deliberazioni della Giunta regionale n.4961 e n. 4962 del 06.12.89 e n. 6458 del 17.12.90 - rispettivamente su capitoli 6151210, 6151211 e 6151212 della spesa, consolidate tra i residui passivi e successivamente disimpegnate con deliberazioni di revoca della Giunta regionale, n. 897 del 31.02.92 e n. 5617 del 28.12.92, vengono trasferite, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1992, in aumento rispettivamente degli stanziamenti previsti ai cap. 6151207, 6151208 e 6151209 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993. 5. Tutte le norme regionali che prevedono pareri non vincolanti da parte delle competenti commissioni consiliari s'intendono integrate dalle seguenti disposizioni: "Qualora la commissione consiliare non provveda entro 60 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere s'intende favorevolmente acquisito".
Art. 43
1. Agli effetti degli ad empienti contenuti nell'art. 1 - quater della legge 26.04.1983, n. 131, di conversione del D.L. 28.02.1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella "B" allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1993/1995. 2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella "B" costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.
Art. 44
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 31 della L.R. 22.05.1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1993, restano determinati in complessive L. 2.000.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'elenco n. 3 allegato alla legge di bilancio.
Art. 45
1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della L.R. 22.05.1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi. 2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della L.R. 22.05.1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 47, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti d'intervento. 3. Le deliberazioni di cui al precedente comma s'intendono propedeutiche rispetto a quelle d'impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata L.R. 22.05.1978, n. 5.
Art. 46
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 02.05.1978, n. 3.
Art. 47
1. In conformità dell'art. 56 della L.R. 22.05.1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione prima della approvazione da parte della Giunta regionale. 2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
Art. 48
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. 21.12.1990, n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23.12.1977, n. 952 e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici del territorio della regione, è determinata nella misura dell'80% dell'ammontare dell'imposta erariale, a decorrere dal primo gennaio 1994. 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.L. 21.12.1990, n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane, di cui all'art.10 del D.L. 07.02.1977, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 07.04.1977, n. 102 e, per le utenze esenti, l'aliquota dell'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale sono determinate nella misura di L. 50 al metro cubo di gas erogato nel territorio della regione, a decorrere dal primo gennaio 1994. 3. In ordine alla liquidazione, alla riscossione, alla repressione delle violazioni relative alle addizionali di cui ai precedenti commi del presente art. e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel D.L. 21.12.1990, n. 398. 4. Con effetto dal 01.01.1994 gli importi delle tasse sulle concessioni regionali e delle altre tasse sovrattasse e contributi indicati nella tariffa annessa al D.L. 22.06.1991, n. 230 - per come modificato dal D.l. 23.01.1992, n. 31 - sono aumentate del 100%. 5. Sono escluse dall'aumento previsto dal precedente comma gli importi delle tasse di cui ai numeri d'ordine 17 e 41 della tariffa indicata allo stesso precedente comma.
Art. 49
1. La ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente, avviene tra le Unità Socio-Sanitarie locali in base alla popolazione residente per classi di età, al grado di conseguimento dei livelli di assistenza sanitaria raggiunti, parametrati su base capiteria e tenendo conto di particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi. 2. In sede di ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente viene destinata una quota di riserva per il graduale conseguimento del riequilibrio territoriale e dei livelli assistenziali. 3. La compensazione della mobilità sanitaria avviene con i provvedimenti trimestrali di versamento delle quote del fondo sanitario regionale, sulla base della certificazione fatta dalle singole Unità Socio-Sanitarie locali con modalità definite dalla Giunta regionale. 4. Ai fini della maggiore qualificazione delle prestazioni sanitarie e di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie, tecnologiche e lavorative, fermi restando i livelli di assistenza previsti dalla vigente normativa, le Unità Socio-sanitarie locali adottano proposte di riorganizzazione delle strutture - prioritariamente di quelle non attivate - e dei servizi, con il vincolo del raggiungimento del pareggio del bilancio. 5. La Giunta regionale delibera sugli atti di cui al precedente comma, apportando eventuali modifiche ed integrazioni, sentita la competente commissione consiliare. Qualora la commissione consiliare non provveda entro 60 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere di intende favorevolmente acquisito.
Art. 50
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Unità Socio-Sanitarie locali, con provvedimento soggetto ad approvazione della Giunta regionale, provvedono a convertire in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 20.10.1992 concernente l'attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali - almeno il 10% dei posti letto ordinari in posti letto equivalenti di assistenza diurna, tenendo conto prioritariamente dei presidi non ancora attivati. 2. La percentuale di cui al precedente comma va riferita alla dotazione complessiva calcolata applicando lo standard fino al massimo di 6 posti letto per mille abitanti di cui all'art. 4 della legge 30.12.1991, n. 412. 3. Entro lo stesso termine indicato al primo comma, in attesa dell'approvazione del provvedimento regionale di riorganizzazione ospedaliera - previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, e dell'art. 4, decimo comma, del D.L. 30.12.1992, n.502- le Unità Socio-Sanitarie locali provvedono altresì ad emanare provvedimenti - soggetti ad approvazione regionale, ai sensi del precedente art.49, quinto comma - per l'attivazione, nell'ambito dei presidi ospedalieri, delle aree funzionali omogenee e perle trasformazioni di destinazione, per gli accorpamenti e per le disattivazioni necessarie, al fine di conseguire il raggiungimento dei parametri previsti dalla richiamata normativa. 4. Entro il termine di cui al primo comma le Unità Socio-Sanitarie locali elaborano proposte - soggette ad approvazione regionale ai sensi del precedente art. 49, quinto comma - di ridefinizione dei rapporti di convenzione con le case di cura private convenzionate, provvedendo: - alla rideterminazione dei posti letto convenzionati in case di cura private, in funzione integrativa della struttura pubblica; - alla trasformazione di posti letto di degenza ordinari in posti letto di degenza a ciclo diurno; - alla trasformazione di posti letto di degenza in posti letto a destinazione non ospedaliera per l'accoglimento di ammalati in lungo-assistenza riabilitativa, psicosociale e con patologia ad andamento cronico-invalidante, con determinazione di una quota giornaliera di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti, escluso ogni onere di carattere non sanitario a carico del fondo sanitario regionale. 5. Entro lo stesso termine di cui al primo comma, le Unità Socio-Sanitarie locali elaborano, inoltre, proposte di ridefinizione dei rapporti di convenzione degli istituti di riabilitazione convenzionati ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1978, n. 833, provvedendo: - alla rideterminazione dei posti di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale; - alla trasformazione di posti di assistenza riabilitativa residenziale in posti di accoglienza per disabili, a valenza mista, sanitaria e socio assistenziale, con determinazione di una quota giornaliera di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti. 6. I ricoverati in posti letto a destinazione non ospedaliera sono tenuti, se non indigenti, ad un concorso giornaliero di partecipazione alla spesa, nella misura determinata con provvedimento della Giunta regionale, escluso ogni onere di carattere non sanitario a carico del fondo sanitario regionale.
Art. 51
1. In attesa dell'introduzione di sistemi di remunerazione per caso trattato o per raggruppamenti omogenei di diagnosi, il corrispettivo dovuto alle strutture private di ricovero viene determinato, in via sperimentale ed a decorrere dal 01.09.1993, per trattamenti in regime di ricovero, compensati a diaria per giornata effettiva di ricovero, con predeterminazione delle giornate di degenza, che costituiscono tetto massimo della durata di degenza, da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria. 2. Per le prestazioni di ricovero ospedaliero o in regime di spedalizzazione diurna, nonché per le prestazioni specialistiche, fruite in strutture private non convenzinate e comunque con oneri a carico dell'assistito, il relativo rimborso in forma indiretta, se non già escluso da altra normativa in vigore, è ammesso in via del tutto eccezionale, quando le prestazioni medesime non sono altrimenti ottenibili tempestivamente ed in forma adeguata in strutture pubbliche o convenzionate, anche di altra Unità sociosanitaria locale della regione.
3. La Giunta Regionale annualmente delibera la misura omnicomprensiva dell'importo a carico del fondo sanitario, del concorso finanziario sulle spese di degenza e assistenza medica riconosciute e regolarmente documentate, direttamente sostenute dall'avente diritto.Art. 52
1. Le unità sociosanitarie locali entro il termine stabilito all'art. 50. primo comma, propongono la rideterminazione del fabbisogno di attività specialistica ambulatoriale ed esterna convenzionata per assicurare i livelli uniformi di assistenza e fissare gli ambiti territoriali di utenza. La rideterminazione del fabbisogno di attività specialistiche e la proposta di rapporti convenzionali per dette prestazioni con medici specialisti e strutture sanitarie private, gestite da persone fisiche o da società, è effettuata nel rispetto di criteri di massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali direttamente gestiti e di utilizzo produttivo delle strumentazioni, tenendo conto della dislocazione territotiale dei presidi pubblici e privati in relazione alle caratteristiche di accesso dei cittadini.
2. La Giunta Regionale delibera sull'atto di cui al precedente comma, apportando eventuali modifiche ed integrazioni, sentita la competente Commissione consiliare. Qualora la Commissione consiliare non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.
3. Qualora dall'atto di cui al precedente primo comma, approvato nei termini di cui al precedente secondo comma, risulta che il fabbisogno di attività specialistiche è interamente soddisfatto, per singole specialità, dalle strutture pubbliche, le corrispondenti convenzioni in atto co strutture private di persone fisiche o società cessano di avere efficacia dal primo giorno successivo all'approvazione dell'atto stesso. Qualora invece il fabbisogno, per determinate specialità, è parzialmente soddisfatto delle strutture pubbliche e le strutture sanitarie private convenzionate offrono prestazioni in eccesso, rispetto alla quota non soddisfatta dalle strutture pubbliche, tutte le corrispondenti convenzioni in atto con strutture private cessano di avere efficacia allo stesso modo. In quest'ultimo caso l'assegnazione in convenzioni a strutture sanitarie private di persone fisiche o società è fatta previo espletamento di specifica gara di appalto fra strutture aventi requisiti, con le modalità da definire da parte della Giunta Regionale, sentite le associazioni di categoria.
4. In sede di adozione dell'atto di cui al primo comma del presente articolo, le unità sociosanitarie locali provvedono ad una revisione generale delle ore e dei turni degli specialisti ambulatoriali convenzionati ed in particolare nella specialità ove il ridimensionamento delle strutture comporta disponibilità di risorse di personale dipendente e propongono le ore di attività necessarie, da attribuirsi ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati, operanti nei poliambulatori territoriali, in funzione della tipologia delle prestazioni programmate.
5. A decorrere dal primo agosto 1993 non possono essere proposte, se non in casi eccezionali, attribuzioni di turni ed ore di attività di detti medici specialisti ambulatoriali, anche se in sostituzione temporanea.
6. Le convenzioni in atto ai sensi degli artt. 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con medici specialisti e con strutture sanitarie private, gestite da persone fisiche o da società, disciplinate dagli accordi collettivi nazionali - esecutivi con D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e n. 120 - o comunque stipulate con strutture sanitarie private con provvedimento dell'unità sociosanitaria locale, per l'erogazione di prestazioni specialistiche diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali, sono ridefinite sulla base della tipologia e quantità di prestazioni da affidare, con predeterminazione di un budget finanziario.
7. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità ed impartisce le opportune direttive per la verifica ed i controlli sulle prestazioni rese in regime di specialistica convenzionata esterna.Art. 53
1. Entro l'anno 1993 la Giunta Regionale, con proprio provvedimento e sentite le associazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, definisce le iniziative da adottare nei rapporti di convenzione con i medici di medicina generale e medici specialisti pediatri di libera scelta per l'introduzione di un budget di riferimento della spesa farmaceutica e per il monitoraggio delle spese indotte, nonché per la definizione di protocolli diagnostico-terapeutici di riferimento nei rapporti con i presidi dell'Unità Socio-Sanitaria locale, ospedaliero e polispecialistico, e con i servizi territoriali. 2. Le Unità Socio-Sanitarie locali provvedono al ridimensionamento del numero dei punti in atto del servizio di guardia medica festiva e notturna, sulla base della rilevazione dei dati statistici di attività e di costo, in relazione ai parametri medi regionali e tenendo conto delle implicazioni operative e di attività conseguenti all'attivazione dei servizi di urgenza ed emergenza medica, salvaguardando le esigenze dei comuni classificati montani. 3. In sede di ridimensionamento e di riorganizzazione del numero dei punti in atto del servizio di guardia medica festiva e notturna, bisogna re distribuire il relativo personale già impiegato in modo da assicurare il mantenimento dei posti di lavoro, oltre ad assicurare locali idonei ed attrezzature sanitarie adeguate. 4. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità ed impartisce le opportune direttive per la verifica ed i controlli sulle prestazioni protesiche e di assistenza integrativa.
Art. 54
1. È istituito l'Osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie nel servizio sanitario regionale, cui le Unità Socio-Sanitarie locali devono fornire le informazioni secondo metodologie e indirizzi definiti con provvedimento della Giunta regionale, a supporto di più efficienti ed efficaci scelte gestionali. 2. È istituita con provvedimento della Giunta regionale, la Commissione regionale per lo snellimento burocratico delle attività sanitarie, con il compito di studiare e proporre forme organizzative più agili ed economiche, in grado di facilitare l'accesso ai servizi, di migliorare la funzionalità dei servizi stessi e di realizzare risparmio di risorse. 3. In attesa del riordino del Servizio sanitario regionale e fino all'entrata in vigore della L.R. attuativa del D.L30.12.1992, n. 502, su ogni proposta di deliberazione di impegno di spesa adottata dall'Amministratore straordinario - di cui all'art. 1, settimo comma, del D.L. 06.02.1991, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 04.04.1991, n. 111 - deve essere richiesto a cura dell'Amministratore medesimo il parere, da inserire nella deliberazione stessa, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio di ragioneria dell'Unità Socio-Sanitaria locale, nonché del coordinatore amministrativo sotto il profilo di legittimità. 4. I soggetti di cui al precedente comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi e degli atti assunti. È fatto assoluto divieto assumere impegni di spesa senza la necessaria copertura finanziaria. 5. Gli Amministratori straordinari delle Unità Socio-Sanitarie locali sono obbligati a presentare ai sensi e per gli effetti del D.L. 18.01.1993, n. 9 convertito dalla legge 18.03.1993, n.67 e della circolare attuativa della Giunta regionale n. 5290, del 18.05.93- entro e non oltre il 30.09.1993, i conti consuntivi fino al 31.12.1991 oppure, se mancanti, le documentazioni contabili, asseverate dai competenti collegi di revisione, dalle quali risulti la maggiore spesa sanitaria dell'esercizio relativo fornendo nel contempo precise notizie in ordine ai motivi e alle responsabilità del ritardo negli adempimenti di legge. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con provvedimento motivato adottato in coerenza al disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.L. 28.06.1993, n. 209 - è obbligato a sostituire gli Amministratori straordinari inadempienti entro il successivo 15.10.1993. 6. Gli Amministratori straordinari delle Unità Socio-Sanitarie locali sono obbligati altresì a presentare entro gli stessi termini di cui al precedente comma i rendiconti particolari concernenti la spesa relativa alla applicazione delle L.R. 05.05.1990, n. 57 e 03.09.1991, n. 15.
Art. 55
1. Rilevate delle illegittimita' da parte del Governo.
Art. 56
1. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del cap. 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente cap. 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio. 2. Ai fini della riscossione delle somme dovute per gli anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993 a titolo di partecipazione ai costi di gestione del servizio di cui al precedente comma, è accordata in favore dei comuni richiedenti la rateizzazione del proprio debito in cinque annualità di pari importo con decorrenza della prima rata dal giorno 1giugno 1994. In favore dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti è accordata la rateizzazione del proprio debito in dieci annualità di pari importo con decorrenza 01.12.1994 3. A garanzia dell'obbligazione assunta con la Regione, ai comuni che intendono avvalersi delle agevolazioni previste nei commi precedenti è fatto obbligo di rilasciare al proprio Tesoriere apposita delegazione di pagamento prosolvendo a valere sui proventi del servizio di acquedotto accertati in base al conto consuntivo dell'esercizio precedente o sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio comunale. 4. Per regolamentare i rapporti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con i comuni interessati apposita convenzione. 5. Il terzo e quarto comma dell'art. 45 della L.R. 07.07.1988, n. 15, sono abrogati.
Art. 57
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontanti a complessive lire 408.828.348.000 nel triennio 1993/1995 di cui L. 404.428.348.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario1993 si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della L.R. 22.05.1978 n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1993/1995, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi. 2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento: - quanto a L. 202.596.000.000 con risorse proprie della Regione; - quanto a L. 32.050.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16.05.1970, n. 281; - quanto a L. 174.182.348.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10.04.1981, n. 151, 08.11.1986, n. 752. 3. La tabella "A" allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.
Art. 58
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione