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RUBRICA VI
Attività produttive extragricole
Art. 35
1 Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento
alla dotazione del fondo per il Concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la
Cassa per il credito alle imprese artigiane. - ai sensi della L.R. 28.05.1975, n.21 - è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 700.000.000.
Art. 36
1 Per gli interventi di cui alla L.R. 02.06.1980, n. 25 e successive
modificazioni ed integrazioni: "Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito
e la cooperazione delle imprese artigiane" è autorizzata per il triennio 1993/1995
la spesa complessiva di L. 1.250.000.000 di cui L. 250.000.000 a carico del bilancio per
l'esercizio finanziario 1993.
2 Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22.05.1980, n. 9: "Delega in
materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità
montane" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 400.000.000.
3 Per gli interventi previsti dalla L.R. 05.05.1990, n. 50: "Interventi diretti a
favore delle imprese artigiane e commerciali danneggiate dal nubifragio del 15 e 16
novembre 1987" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L.
1.500.000.000.
4 Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli
artigiani - ai sensi degli artt.17 e 18 della L.R. 02.06.1980, n. 25 è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 400.000.000.
Art. 37
1 Per gli interventi di cui alla legge regionale 06.12.1979, n. 13:
"Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della
cooperazione"è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di
L. 1.600.000000.
2 Per gli interventi di cui alla legge regionale 04.04.1986, n. 13: "Costituzione
Ente Autonomo fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario
1993 la spesa di lire 320.000.000.
Art. 38
1 Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della L.R.
28.03.1985, n. 13: "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione
della legge 17.05.1983, n. 217" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la
spesa di L. 3.500.000.000.
2 Per gli interventi di cui alla L.R. 03.09.1984, n. 26: "Incentivi per
la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 800.000.000.
3 Per le attività di cui all'art. 23,lett. d), della L.R. 28.03.1985, n. 13"
Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17.05.1983, n.
217" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 1.500.000.000.
4 Il finanziamento previsto dalla normativa di cui al precedente comma è ripartito tra le
Aziende di promozione turistica della Calabria, per il 50% in rapporto alle presenze
turistiche registrate nelle cinque province calabresi nel periodo dal 15 maggio al 30
settembre di ciascun anno e per il restante 50% in rapporto all'estensione territoriale e
al numero degli abitanti di ciascuna provincia.
5 Alle Aziende di promozione turistica delle province di Crotone e Vibo Valentia è
concesso un contributo straordinario di L. 200.000.000 ciascuna a carico dello
stanziamento del capitolo 6133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
Art. 39
1 Per gli interventi previsti dalla L.R. 05.05.1990, n. 35: "Sostegno
all'attività dell'Istituto Superiore per il Turismo - Corsi di Formazione per lo
Svolgimento di Attività Turistica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993
la spesa di L. 150.000.000.
Art. 40
1 Per gli interventi di cui alla L.R. 21.03.1983, n. 10: "Norme per
l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su
gomma" e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1993 la spesa di L.1.000.000.000.
2 La spesa autorizzata al precedente comma può essere gestita tramite funzionari
delegati, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 22.05.1978, n. 5 e dell'apposito regolamento
30.12.1983, n. 1.
Art. 41
1 Per gli interventi di cui alla L.R. 25.08.1987, n. 26: "Interventi
finanziati per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso
l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture marcantili
degli enti locali" è autorizzata per l'esercizio finanziario1993 la spesa di L.
3.650.000.000.
2 L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti
iniziative:
a) L. 2.500.000.000 per contributi incontro capitale ai soggetti destinatari
di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lett.
b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);
b) L. 1.150.000.000 per contributi incontro interessi o in conto rata di ammortamento ai
soggetti destinatari di cui alla lett. a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3,
lett. a), dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 42
1 In attesa di specifiche LL.RR., per le attività o gli interventi di
carattere continuativo, ricorrente o una tantum di cui ai capitoli 1011110 - 2121102 -
2121103 - 2121201 - 2121206 2133101 - 2141101 - 2141103 - 2141201 2211103 - 2222103 -
2231203 - 2233105 - 2311101 - 2311105 - 2323201 - 3132108 3132123 - 3132124 - 3312101 -
3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313108 - 3313110 3313113 - 3313115 - 4131101 - 4231101 -
4231102 - 4231108 - 4241103 - 4251102 - 4251105 - 4341105 - 5114104 - 5122101 5123106 -
6111104 - 6133102 - 6133111 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1993 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e
quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai
capitoli medesimi.
2 L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua
natura richiede la formulazione di piani o programmi o l'indicazione di criteri, avviene
previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provvede entro 60
giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente
acquisito.
3 In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da
sottoporre al parere della competente Commissione e quella prevista nei seguenti capitoli:
2133101-2141103 2323201 - 3132108 - 3312101 - 3313102 3313107 - 3313113 - 4231101 -
4341105.
4 Ai fini e per gli effetti della Decisione CEE del 16.12.1991, n. c (91) 3020/3 che
modifica la seconda fase del PIM (Programma Integrato Mediterraneo) della Calabria, le
somme di lire 1.312.500.000, L. 1.050.000.000 e lire 2.100.000.000 già impegnate - con
deliberazioni della Giunta regionale n.4961 e n. 4962 del 06.12.89 e n. 6458 del 17.12.90
- rispettivamente su capitoli 6151210, 6151211 e 6151212 della spesa, consolidate tra i
residui passivi e successivamente disimpegnate con deliberazioni di revoca della Giunta
regionale, n. 897 del 31.02.92 e n. 5617 del 28.12.92, vengono trasferite, attraverso
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1992, in aumento
rispettivamente degli stanziamenti previsti ai cap. 6151207, 6151208 e 6151209 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.
5 Tutte le norme regionali che prevedono pareri non vincolanti da parte delle competenti
commissioni consiliari s'intendono integrate dalle seguenti disposizioni: "Qualora la
commissione consiliare non provveda entro 60 giorni dalla data di acquisizione della
richiesta, il parere s'intende favorevolmente acquisito".
Art. 43
1 Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 - quater della legge
26.04.1983, n. 131, di conversione del D.L. 28.02.1983, n. 55, recante norme per la
finanza locale, la tabella "B" allegata alla presente legge costituisce la
rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma
pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1993/1995.
2 Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata
tabella "B" costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della
dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali,
di cui al primo comma.
Art. 44
1 Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 31 della L.R.
22.05.1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nell'anno 1993, restano determinati in complessive L.
2.000.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti alle
funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'elenco n. 3 allegato alla legge di
bilancio.
Art. 45
1 Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e
ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della L.R. 22.05.1978, n. 5,
è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che
disciplinano gli interventi.
2 In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della L.R. 22.05.1978, n. 5 - possono essere
adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 47, anche
al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio
pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti d'intervento.
3 Le deliberazioni di cui al precedente comma s'intendono propedeutiche rispetto a quelle
d'impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale
relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del
secondo comma dell'art. 53 della citata L.R. 22.05.1978, n. 5.
Art. 46
1 Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico
riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del
bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché
quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei
competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 02.05.1978, n. 3.
Art. 47
1 In conformità dell'art. 56 della L.R. 22.05.1978, n. 5 le proposte di legge
e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri
finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al
Bilancio e alla Programmazione prima del la approvazione da parte della Giunta regionale.
2 L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle
proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali
vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta
con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
Art. 48
1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. 21.12.1990, n. 398,
l'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta erariale di trascrizione di cui alla
legge 23.12.1977, n. 952 e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di
trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici del
territorio della regione, è determinata nella misura dell'80% dell'ammontare dell'imposta
erariale, a decorrere dal primo gennaio 1994.
"2 A decorrere dall'1 gennaio 1994, l'addizionale regionale all'imposta di consumo
sul gas metano usato come combustibile - di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), della
legge 14 giugno 1990, n. 158, al capo II dello decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.
398, e all'art. 10, comma 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge
19 marzo 1993, n. 68 - è fissata nella misura corrispondente alla metà dell'imposta
erariale medesima e comunque non superiore a lire 50 e non inferiore a lire 10 per metro
cubo di gas erogato. Qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti
inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale è dovuta nella detta misura minima."
3 In ordine alla liquidazione, alla riscossione, alla repressione delle violazioni
relative alle addizionali di cui ai precedenti commi del presente art. e per quanto non
previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel D.L. 21.12.1990, n. 398.
4 Con effetto dal 01.01.1994 gli importi delle tasse sulle concessioni regionali e delle
altre tasse sovrattasse e contributi indicati nella tariffa annessa al D.L. 22.06.1991, n.
230 - per come modificato dal D.l. 23.01.1992, n. 31 - sono aumentate del 100%.
5 Sono escluse dall'aumento previsto dal precedente comma gli importi delle tasse di cui
ai numeri d'ordine 17 e 41 della tariffa indicata allo stesso precedente comma.
Art. 49
1 La ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente, avviene tra
le Unità Socio-Sanitarie locali in base alla popolazione residente per classi di età, al
grado di conseguimento dei livelli di assistenza sanitaria raggiunti, parametrati su base
capitaria e tenendo conto di particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi.
2 In sede di ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente viene destinata
una quota di riserva per il graduale conseguimento del riequilibrio territoriale e dei
livelli assistenziali.
3 La compensazione della mobilità sanitaria avviene con i provvedimenti trimestrali di
versamento delle quote del fondo sanitario regionale, sulla base della certificazione
fatta dalle singole Unità Socio-Sanitarie locali con modalità definite dalla Giunta
regionale.
4 Ai fini della maggiore qualificazione delle prestazioni sanitarie e di ottimizzare
l'impiego delle risorse finanziarie, tecnologiche e lavorative, fermi restando i livelli
di assistenza previsti dalla vigente normativa, le Unità Socio-sanitarie locali adottano
proposte di riorganizzazione delle strutture - prioritariamente di quelle non attivate - e
dei servizi, con il vincolo del raggiungimento del pareggio del bilancio.
5 La Giunta regionale delibera sugli atti di cui al precedente comma, apportando eventuali
modifiche ed integrazioni, sentita la competente commissione consiliare. Qualora la
commissione consiliare non provveda entro 60 giorni dalla data di acquisizione della
richiesta, il parere di intende favorevolmente acquisito.
Art. 50
1 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Unità
Socio-Sanitarie locali, con provvedimento soggetto ad approvazione della Giunta regionale,
provvedono a convertire in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 20.10.1992
concernente l'attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali - almeno
il 10% dei posti letto ordinari in posti letto equivalenti di assistenza diurna, tenendo
conto prioritariamente dei presidi non ancora attivati.
2 La percentuale di cui al precedente comma va riferita alla dotazione complessiva
calcolata applicando lo standard fino al massimo di 6 posti letto per mille abitanti di
cui all'art. 4 della legge 30.12.1991, n. 412.
3 Entro lo stesso termine indicato al primo comma, in attesa dell'approvazione del
provvedimento regionale di riorganizzazione ospedaliera - previsto dall'art. 4, terzo
comma, della legge 30.12.1991, n. 412, e dell'art. 4, decimo comma, del D.L. 30.12.1992,
n.502- le Unità Socio-Sanitarie locali provvedono altresì ad emanare provvedimenti -
soggetti ad approvazione regionale, ai sensi del precedente art.49, quinto comma - per
l'attivazione, nell'ambito dei presidi ospedalieri, delle aree funzionali omogenee e perle
trasformazioni di destinazione, per gli accorpamenti e per le disattivazioni necessarie,
al fine di conseguire il raggiungimento dei parametri previsti dalla richiamata normativa.
4 Entro il termine di cui al primo comma le Unità Socio-Sanitarie locali elaborano
proposte - soggette ad approvazione regionale ai sensi del precedente art. 49, quinto
comma - di ridefinizione dei rapporti di convenzione con le case di cura private
convenzionate, provvedendo:
- alla rideterminazione dei posti letto convenzionati in case di cura private, in funzione
integrativa della struttura pubblica;
- alla trasformazione di posti letto di degenza ordinari in posti letto di degenza a ciclo
diurno; - alla trasformazione di posti letto di degenza in posti letto a destinazione non
ospedaliera per l'accoglimento di ammalati in lungo-assistenza riabilitativa, psico
sociale e con patologia ad andamento cronico-invalidante, con determinazione di una quota
giornaliera di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti, escluso ogni onere di
carattere non sanitario a carico del fondo sanitario regionale.
5 Entro lo stesso termine di cui al primo comma, le Unità Socio-Sanitarie locali
elaborano, inoltre, proposte di ridefinizione dei rapporti di convenzione degli istituti
di riabilitazione convenzionati ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1978, n. 833,
provvedendo:
- alla rideterminazione dei posti di assistenza riabilitativa residenziale e
semiresidenziale;
- alla trasformazione di posti di assistenza riabilitativa residenziale in posti di
accoglienza per disabili, a valenza mista, sanitaria e socio assistenziale, con
determinazione di una quota giornaliera di partecipazione alla spesa da parte degli
assistiti.
6 I ricoverati in posti letto a destinazione non ospedaliera sono tenuti, se non
indigenti, ad un concorso giornaliero di partecipazione alla spesa, nella misura
determinata con provvedimento della Giunta regionale, escluso ogni onere di carattere non
sanitario a carico del fondo sanitario regionale.
Art. 51
1 In attesa dell'introduzione di sistemi di remunerazione per caso trattato o
per raggruppamenti omogenei di diagnosi, il corrispettivo dovuto alle strutture private di
ricovero viene determinato, in via sperimentale ed a decorrere dal 01.09.1993, per
trattamenti in regime di ricovero, compensati per giornata effettiva di ricovero, con
predeterminazione delle giornate di degenza, che costituiscono tetto massimo della durata
di degenza, da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale, sentite le
associazioni di categoria.
2 Per le prestazioni di ricovero ospedaliero o in regime di spedalizzazione diurna,
nonché per le prestazioni specialistiche, fruite in strutture private non convenzinate e
comunque con oneri a carico dell'assistito, il relativo rimborso in forma indiretta, se
non già escluso da altra normativa in vigore, è ammesso in via del tutto eccezionale,
quando le prestazioni medesime non sono altrimenti ottenibili tempestivamente ed in forma
adeguata in strutture pubbliche o convenzionate, anche di altra Unità sociosanitaria
locale della regione.
3 La Giunta Regionale annualmente delibera la misura omnia comprensiva dell'importo a
carico del fondo sanitario, del concorso finanziario sulle s ridimensionamento del numero
dei punti in atto del servizio
4 I soggetti di cui al precedente comma rispondono in via amministrativa e contabile dei
pareri espressi e degli atti assunti. È fatto assoluto divieto assumere impegni di spesa
senza la necessaria copertura finanziaria.
5 Gli Amministratori straordinari delle Unità Socio-Sanitarie locali sono obbligati a
presentare ai sensi e per gli effetti del D.L. 18.01.1993, n. 9 convertito dalla legge
18.03.1993, n.67 e della circolare attuativa della Giunta regionale n. 5290, del 18.05.93-
entro e non oltre il 30.09.1993, conti consuntivi fino al 31.12.1991 oppure, se mancanti,
le documentazioni contabili, asseverate dai competenti collegi di revisione, dalle quali
risulti la maggiore spesa sanitaria dell'esercizio relativo fornendo nel contempo precise
notizie in ordine ai motivi e alle responsabilità del ritardo negli adempimenti di legge.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale,
con provvedimento motivato adottato in coerenza al disposto di cui al secondo comma
dell'art. 1 del D.L. 28.06.1993, n. 209 - è obbligato a sostituire gli Amministratori
straordinari inadempienti entro il successivo 15.10.1993.
6 Gli Amministratori straordinari delle Unità Socio-Sanitarie locali sono obbligati
altresì a presentare entro gli stessi termini di cui al precedente comma i rendiconti
particolari concernenti la spesa relativa alla applicazione delle L.R. 05.05.1990, n. 57 e
03.09.1991, n. 15.
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
1 Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del
costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli
impegni ed i pagamenti a carico del cap. 2211103 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1993, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in
termini di competenza e residui attivi, al corrispondente cap. 3601105 dello stato di
previsione dell'entrata dello stesso bilancio.
"1 - bis. Nei confronti dei comuni debitori che non abbiano provveduto anno per
anno a versare la quota a proprio carico, regolarmente fatturata, quale partecipazione ai
costi di gestione del servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, è
fatto obbligo alla Giunta regionale di provvedere al recupero dei relativi crediti."
(7)
2 (7)
3 (7)
4 (7)
5 (7)
Art. 57
1 Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
ammontanti a complessive lire 408.828.348.000 nel triennio 1993/1995 di cui L.
404.428.348.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario1993 si fa fronte a norma
del secondo comma dell'art. 4 della L.R. 22.05.1978 n. 5 con le risorse evidenziate nella
parte entrata del bilancio pluriennale 1993/1995, nel rispetto delle destinazioni
indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini
finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.
2 La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso
ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a L. 202.596.000.000 con risorse proprie della Regione;
- quanto a L. 32.050.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di, sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16.05.1970, n. 281;
- quanto a L. 174.182.348.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare
10.04.1981, n. 151, 08.11.1986, n. 752.
3 La tabella "A" allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione
analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle
leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.
Art. 58
1 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.