(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1996, n. 2
Norme per il riordino del servizio sanitario regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 gennaio 1996, n. 4)
Art. 1
Principi fondamentali
1. La Regione Calabria, nell'ambito del le competenze ad essa attribuite dalla
Costituzione della Repubblica e dai principi posti dalle leggi dello Stato, garantisce e
tutela la salute del proprio territorio, in applicazione dei principi enunciati agli
articoli 3
e 32
della Costituzione ed all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
2. Le finalità perseguite con il riordino del servizio sanitario regionale sono quelle di
assicurare ai cittadini livelli uniformi di assistenza sanitaria, in rapporto alle risorse
a disposizione in ambito territoriale regionale.
3. Il servizio sanitario regionale garantisce la partecipazione dei cittadini, degli
organismi di volontariato e di tutela dei diritti, delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentati ve, attivando modalità di informazione reciproca e preventiva
volte ad individuare esigenze e bisogni degli utenti nonché eventuali disservizi o
carenze strutturali.
4. Alle finalità del servizio sanitario regionale concorrono i comuni, le comunità
montane, le province, nonché le strutture sanitarie pubbliche e private ivi compresi gli
ospedali militari e i professionisti.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione ha compiti di legislazione, programmazione, indirizzo e coordinamento
delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere e le supporta e controlla nelle loro
attività.
2. La Regione governa i rapporti fra aziende sanitarie, aziende ospedaliere, strutture
sanitarie pubbliche e private e professionisti, attraverso gli strumenti, le procedure ed
i vincoli della programmazione sanitaria regionale.
3. La Giunta regionale:
a) predispone il Piano Sanitario Regionale, determina entro il 31 ottobre di ogni anno, in
attuazione degli obiettivi fissati dal piano sanitario regionale, gli indirizzi in materia
di tutela della salute;
b) assegna entro trenta giorni dalla ripartizione del fondo sanitario nazionale alle
aziende sanitarie ed alle aziende ospedaliere la quota parte di fondo sanitario regionale
sulla base di criteri e di parametri di natura epidemiologica, demografica e gestionale
stabiliti dal piano sanitario regionale e con l'obiettivo di superare gli squilibri
esistenti nelle diverse aree del territorio;
c) esercita le attività di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
private, a norma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e provvede a
quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al e provvede a
quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4 dell'articolo
8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato decreto legislativo di riordino, in
materia di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per
l'esercizio del le attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, e
verifica periodicamente la permanenza dei requisiti stessi, secondo quanto previsto dal
comma 2, dell'articolo 10, del citato decreto legislativo.
4. Il Presidente della Giunta regionale, adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in
materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria che interessino il
territorio della Regione o una parte di esso comprendente più comuni, ai sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 3
Organizzazione delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere
(Articolo abrogato dall'art. 7 comma 4
della L.R. 19 marzo2004, n. 11)
Art. 4
Direttore generale
(Articolo abrogato dall'art. 14 comma 7
della L.R. 19 marzo2004, n. 11)
Art. 5
Direttore sanitario
(Articolo abrogato dall'art. 15 comma 7
della L.R. 19 marzo2004, n. 11)
Art. 6
Direttore amministrativo
(Articolo abrogato dall'art. 15 comma 7
della L.R. 19 marzo2004, n. 11)
Art. 7
Coordinatore dei servizi sociali
1. Nel caso in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo di
riordino, l'azienda sanitaria assuma la gestione di attività o servizi sociali su delega
dei singoli enti locali, il direttore generale nomina, con provvedimento motivato, il
coordinatore dei servizi sociali.
2. Il coordinatore dei servizi sociali un laureato che non abbia compiuto il
65^ anno di
età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione di
servizi sociali o socio-assistenziali ovvero che abbia svolto per almeno cinque anni
attività di coordinamento di servizi sanitari o socio-assistenziali in enti o strutture
sociali, socio-assistenziali, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il
rapporto di lavoro a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata
quinquennale, rinnovabile, e non puo' protrarsi, comunque, oltre il 65° anno di età. Nei
riguardi del coordinatore dei servizi sociali valgono le norme previste dalla presente
legge per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo, nonché le norme di
cui al decreto legislativo di riordino.
3. Il coordinatore dei servizi sociali coadiuva il direttore generale nel governo
dell'azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di
competenza. Svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei
responsabili delle strutture ed unità operative con riferimento agli aspetti
organizzativi dei servizi sociali e dei programmi di intervento di area specifica e
collabora al controllo di gestione dell'azienda.
4. Il costo del trattamento economico del coordinatore dei servizi sociali sarà
percentualmente a carico degli enti locali che hanno delegato le funzioni ivi compresi gli
oneri di gestione di attività o di servizi sociali, ai sensi e per gli effetti di cui al
3° comma dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.
5. Per gravi motivi, il coordinatore dei servizi sociali può essere sospeso o dichiarato
decaduto dal Direttore generale, con provvedimento motivato.
6. Fino al conferimento delle deleghe da parte degli enti locali di cui al 3° comma
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino e comunque per un periodo non superiore a
180 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale
provvede alla nomina di un referente dei servizi sociali scelto tra i responsabili dei
servizi preesistenti presso le UU.SS.LL. o altro personale, di comprovata esperienza nel
campo dei servizi sociali, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.
Art. 8
Consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere
1. Presso ciascuna azienda sanitaria e azienda ospedaliera istituito il consiglio dei
sanitari, quale organo di consulenza tecnico-sanitaria. Il consiglio dei sanitari dura in
carica tre anni.
2. I pareri del consiglio dei sanitari devono essere formulati entro 20 giorni dalla
richiesta, trascorso tale termine il parere si intende favorevolmente acquisito.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
disciplinerà le modalità organizzative, di funzionamento, di elezione ed i requisiti di
eleggibilità del Consiglio stesso.
4. Nelle aziende sanitarie il consiglio dei sanitari composto da:
a) il direttore sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente;
b) otto medici in servizio presso i presidi ospedalieri di cui almeno uno direttore
sanitario di presidio ospedaliero, garantendo una equa ripartizione tra tutte le aree
mediche;
c) quattro medici in servizio presso i presidi territoriali di cui uno di medicina
generale e uno di specialistica ambulatoriale;
d) un medico veterinario;
e) tre operatori sanitari appartenenti a personale laureato non medico;
f) tre operatori
professionali in rappresentanza del personale infermieristico;
g) tre operatori professionali in del personale tecnico sanitario.
5. Per gli operatori di cui ai punti e, f e g dovrà essere assicurata la rappresentanza
sia delle attività ospedaliere che territoriali.
6. Nelle aziende ospedaliere il consiglio dei sanitari composto da:
a) il direttore sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente;
b) dodici medici in servizio presso i presidi ospedalieri, garantendo una equa
ripartizione tra tutte le aree mediche e la presenza dei responsabili di dipartimento;
c) tre operatori sanitari appartenenti a personale laureato non medico;
d) tre operatori
professionali in rappresentanza del personale infermieristico;
e) tre operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico sanitario.
7. In prima attuazione ed in attesa del regolamento di organizzazione da emanarsi entro
180 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale
provvede alla costituzione dell'ufficio elettorale, dei seggi elettorali e di ogni altro
atto necessario alla elezione del consiglio dei sanitari.
Art. 9
Presidi ospedalieri
1. Il presidio ospedaliero, non costituito in azienda, la struttura
tecnico funzionale mediante la quale l'azienda sanitaria assicura
l'assistenza ospedaliera in modo unitario ed integrato sulla base dei
principi di programmazione stabiliti dal piano sanitario regionale.
2. Al presidio ospedaliero attribuita autonomia economico-finanziaria con
contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda sanitaria,
fondata sul principio dei preventivi e consuntivi per centri di costo,
basati sulle prestazioni effettuate.
3.
(Comma abrogato dall'art. 22 comma 2 della L.R. 19
marzo2004, n. 11)
4. Ferme restando le competenze attribuite singolarmente al dirigente
medico ed al dirigente amministrativo dall'articolo 4, comma 9, del
decreto legislativo di riordino, la gestione del budget del dipartimento
ospedaliero spetta al dirigente del dipartimento stesso.
5. Nell'azienda sanitaria e nell'azienda ospedaliera garantita l'attività
poliambulatoriale che assicuri la erogazione di prestazioni
specialistiche, sia in ambito dipartimentale ospedaliero che
dipartimentale territoriale
Art. 10
Collegio revisori
1. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano le norme di cui al comma 13
dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.
2. Il direttore generale entro 45 gg. dal suo insediamento nomina i revisori dei conti con
specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta.
3. Alla designazione dei membri del collegio dei revisori di competenza regionale provvede
il Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 39 del 04.08.199.
4. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare
tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze
delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed
assestamento, nonché gli altri compiti di cui al comma 13, dell'articolo 3 del decreto
legislativo di riordino.
5. Al collegio dei revisori sono trasmessi tramite il direttore amministrativo, il
bilancio di esercizio, il bilancio pluriennale e gli atti che comportino oneri finanziari
a carico del bilancio delle aziende, adottati dal direttore generale, entro 5 giorni dalla
loro revisori trasmette successivi dieci giorni il collegio dei revisori trasmette al
direttore amministrativo gli eventuali rilievi. Per gli atti di cui al successivo articolo
12 i rilievi vanno trasmessi all'assessorato regionale alla sanità. Il mancato inoltro di
rilievi entro tale termine equivale a riscontro positivo.
6. Il componente del collegio che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni
consecutive decade dalla carica. La decadenza dichiarata dal direttore generale.
7. I provvedimenti del direttore generale o quelli su delega del medesimo, non soggetti a
controllo della Giunta regionale, sono immediatamente esecutivi.
Art. 11
Conferenza dei sindaci
1. Al fine di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali e di
corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, i Sindaci dei comuni compresi
nell'ambito territoriale di ciascuna azienda sanitaria sono costituiti in Conferenza ai
sensi dello articolo 3, comma 14 del decreto legislativo di riordino.
2. La conferenza dei sindaci svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per
l'impostazione programmatica dell'attività delle aziende sanitarie;
b) esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette
alla Giunta regionale le relative osservazioni;
c) verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla
Giunta regionale;
d) definisce i criteri e le modalità per l'affidamento alle aziende dei servizi sociali.
3. Per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 2 ciascuna conferenza dei sindaci
elegge nel suo seno un comitato di rappresentanza della Conferenza stessa composta da
cinque sindaci. A tale nomina si provvede a maggioranza dei componenti, tenuto conto dei
seguenti criteri:
a) deve essere garantito un rappresentante del comune con il maggior numero di abitanti;
b) ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali
assegnati al comune dallo stesso sindaco rappresentato, ad esclusione del sindaco del
comune di cui alla precedente lettera a).
4. La Giunta regionale nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, nell'ambito delle funzioni attribuite alla conferenza ai sensi dell'articolo 3,
comma 14, del decreto legislativo di riordino, adotta uno schema di regolamento per
disciplinare le modalità di funzionamento della conferenza stessa, nonché i rapporti con
l'azienda sanitaria e/o ospedaliera di riferimento.
Art. 12
Controllo sugli atti delle aziende sanitarie ed ospedaliere
(Articolo abrogato dall'art.
13 comma 5
della L.R. 19 marzo 2004, n. 11)
Art. 13
Finanziamento, contabilità e patrimonio delle aziende sanitarie e delle aziende
ospedaliere
1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale e le modalità per il controllo di
gestione delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo di riordino saranno disciplinate con successivo provvedimento
legislativo da approvarsi entro trenta gg. dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. in ogni caso fatto divieto alle aziende sanitarie ed alle aziende ospedaliere di
ricorrere a forme di indebitamento, salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo di riordino 3. In attesa dell'adozione della legge
regionale di cui al primo comma, si continua ad applicare la normativa vigente.
Art. 14
Funzioni di prevenzione e controllo ambientale
1. Il dipartimento di prevenzione la struttura operativa dell'azienda sanitaria
preposta a garantire l'attività di prevenzione di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo di riordino.
2. istituito in ciascuna azienda sanitaria il dipartimento di cui al punto
precedente; allo stesso assegnato un budget gestito dal dirigente del dipartimento. Il
dipartimento di prevenzione caratterizzato da autonomia gestionale ed
economica-finanziaria ed articolato nei seguenti servizi:
a) educazione sanitaria;
b) servizio di epidemiologia e statistica sanitaria;
c) igiene e sanità pubblica;
d) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
e) medicina legale;
f) medicina dello sport;
g) medicina scolastica;
h) igiene degli alimenti e della nutrizione;
i) veterinari, articolati nelle tre aree funzionali previste dall'articolo 7 del decreto
legislativo di riordino;
l) medicina preventiva, nelle sue varie articolazioni;
- i dipartimenti di prevenzione afferiscono alle aziende sanitarie e dovranno essere
organizzati in modo da garantire:
a) interventi unitari in rapporto alle esigenze del territorio;
b) il decentramento nell'erogazione delle prestazioni rapportato a specifiche criticità
territoriali per i diversi fattori di rischio concernenti la salute pubblica;
c) l'utilizzo flessibile delle risorse finanziarie, di personale e di attrezzature,
tenendo conto del rapporto ottimale fra la domanda di prestazioni e offerte di servizi.
3. Con apposita legge saranno definite le linee guida perle modalità di raccordo
funzionale, all'interno dell'azienda sanitaria, tra dipartimento di prevenzione, distretti
e Poli Sanitari Territoriali. 4. Fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 496
del 4 dicembre 1993, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61, con successivo
provvedimento legislativo verranno disciplinate le modalità di esercizio dell'attività
di prevenzione e controllo ambientale e già di competenza delle unità sanitarie locali
ed in particolare dei presidi multizonali di prevenzione che mantengono invariate le loro
funzioni e le loro dotazioni organiche fino all'approvazione della legge istitutiva
dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
Art. 15
Ufficio gestione stralcio
"1. Per l'accertamento della situazione debitoria delle Unità Sanitarie Locali
e delle Aziende Ospedaliere della Regione al 31 dicembre 1994, i Direttori generali delle
istituite Aziende Sanitarie Locali svolgono le funzioni di commissari liquidatori delle
soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive
aziende.
2. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti i crediti ed i
debiti
pregressi delle soppresse unità sanitarie locali, disciplinati dalla legge 23 dicembre
1994, n. 724 e dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, la legittimazione attiva e passiva
spetta ai Direttori generali delle aziende sanitarie locali nella qualità di commissari
liquidatori."
Art. 16
(Articolo abrogato dall'art.2 comma 10
della L.R. 19 marzo2004, n. 11)
Art. 17
Personale
1. Il personale in servizio al momento della costituzione delle aziende sanitarie e
delle aziende ospedaliere provvisoriamente assegnato alle medesime ed utilizzato nel
presidio, servizio o ufficio di appartenenza. L'assegnazione definitiva disposta dal
direttore generale entro 90 giorni dall'approvazione della pianta organica.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale con propria direttiva, previo parere della commissione consiliare
competente, che dovrà esprimersi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla
richiesta, da emanare ai sensi della lettera g) comma 5 dell'articolo 3 del decreto
legislativo di riordino, del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fissa i criteri per la definizione delle dotazioni
organiche delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere. Le aziende sanitarie ed
ospedaliere determinano le piante organiche entro 90 giorni dall'emanazione delle
direttive di cui al precedente comma. Decorso tale termine provvederà con i poteri
sostitutivi la Giunta regionale.
3. Dopo la definizione delle dotazioni organiche sarà attuatala mobilità del personale
risultante in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il personale medico la
mobilità per esubero, in caso di carenza di posti, può essere attuata con riferimento
alla specializzazione posseduta dal personale interessato.
4. Dopo gli adempimenti di cui al precedente terzo comma la Giunta regionale provvederà
ad individuare le aree in cui inquadrare, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel
primo livello dirigenziale, anche in soprannumero, i medici della guardia medica e della
medicina dei servizi per come previsto dall'articolo 8, comma 1 bis del decreto
legislativo di riordino.
5. Definire le dotazioni organiche, i concorsi per la copertura dei posti vacanti potranno
essere indetti dopo l'espletamento della mobilità di cui al terzo comma.
6. L'eventuale affidamento a privati della gestione di servizi, fermi restando gli
obblighi relativi alla corretta amministrazione, ove comporti procedimenti di
mobilità,
riqualificazione o trasferimento di personale, potrà essere avviato dopo l'espletamento
delle procedure di cui ai primi tre commi del presente articolo.
Art. 18
Norme transitorie
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
provvederà ad individuare e trasferire alle aziende sanitarie le funzioni ancora
esercitate dai settori dell'assessorato regionale alla sanità, di competenza delle stesse
aziende.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sarà disciplinato il
trasferimento alle aziende della gestione del ruolo nominativo di cui alla legge regionale
2 giugno 1980, n. 19, secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
3. abrogato l'art. 3 della legge regionale n. 26 del 12 novembre 1994. Alla nomina dei
direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere provvede con proprio decreto il
Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta in conformità ai criteri che
saranno fissati con successivo provvedimento amministrativo del Consiglio regionale
Art. 19
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti norme regionali, nonché tutte quelle eventualmente in
contrasto con quanto stabilito dalla presente legge:
L.R. 21/12/1973, n. 20
L.R. 22/04/1974, n. 6
L.R. 17/09/1974, n. 14
L.R. 16/01/1975, n. 2 - Art. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10
L.R. 16/01/1975, n. 3
L.R. 29/01/1975, n. 6
L.R. 03/02/1975, n. 8
L.R. 15/04/1975, n. 11
L.R. 03/06/1975, n. 24
L.R. 25/06/1976, n. 16
L.R. 13/12/1976, n. 20
L.R. 12/03/1977, n. 10
L.R. 18/03/1977, n. 11
L.R. 10/09/1978, n. 14
L.R. 14/12/1978, n. 29
L.R. 02/06/1980, n. 18
L.R. 30/11/1981, n. 18
L.R. 09/12/1981, n. 19
L.R. 01/03/1983, n. 8
L.R. 23/05/1984, n. 12
L.R. 17/08/1984, n. 23
L.R. 24/04/1985, n. 23
L.R. 27/08/1986, n. 38
L.R. 13/4/1992, n. 3, art. 2, 3, 4, 5, 6,7.
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