Art. 3
Organizzazione delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere
1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, emana direttive, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimersi
entro il termine perentorio di 60 giorni trascorso il quale il parere si intende
acquisito, per l'organizzazione delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) a ciascuna struttura e unita' operativa devono essere assegnati compiti, obiettivi e
strumenti coerenti fra loro e rispondenti a logiche di organicità ed omogeneità;
b) per ciascun livello organizzativo deve essere individuato un unico ufficio di livello
dirigenziale dal quale dipendono tutti gli operatori assegnati alle strutture o unita'
operative del medesimo livello organizzativo. All'interno dell'ufficio sono previste
ulteriori articolazioni con un livello di responsabilità definita di livello inferiore;
c) ciascuna struttura e unita' operativa deve essere individuata come centro di attività
e di costo ed in quanto tale deve essere assegnataria sia di specifici obiettivi in
termini quantitativi e qualitativi, sia di un definito budget; del raggiungimento degli
obiettivi, nel rispetto del budget, risponde il responsabile della struttura o unità
operativa;
d) devono essere previsti meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra strutture e
unita' operative che, pur operando nell'ambito della propria autonomia, devono agire in
maniera necessariamente integrata;
e) organizzazione delle funzioni amministrative a livello centrale di azienda, a livello
di distretto e presidio ospedaliero non costituito in azienda;
f) organizzazione dipartimentale delle funzioni sanitarie per aree omogenee su base
aziendale;
g) organizzazione dipartimentale delle funzioni socio-assistenziali e socio -sanitarie
svolte a livello distrettuale, su base aziendale. L'Azienda Sanitaria Locale svolge
funzioni di attività e di prevenzione, cura e riabilitazione. Essa adotta per la propria
organizzazione il modello dipartimentale e si ripartisce in Distretti Socio Sanitari e
Poli. Gli ospedali ad essa afferenti fanno riferimento a tutti i Distretti. L'azienda
sanitaria locale, in collaborazione con i comuni e le province assicura l'integrazione
funzionale ed operativa delle attività sanitarie con quelle di assistenza sociale in
conformità alle indicazioni del Piano Sanitario e di quello Socio Assistenziale. Le
attività di assistenza sociale sono poste a carico dei Comuni in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 30, della legge 27 dicembre 1983 n. 730;
h) organizzazione dei presidi ospedalieri in dipartimenti.
2. L'organizzazione strutturale delle aziende sanitarie si articola in:
a) centro di controllo direzionale;
b) dipartimento area amministrativa;
c) dipartimento area ospedaliera;
d) dipartimento area sanitaria territoriale;
e) dipartimento area prevenzione;
f) dipartimento area servizi sociali. L'organizzazione territoriale si articola in
distretti sanitari e poli sanitari.
3. Ove il direttore generale, per motivate esigenze organizzative, ritenga opportuno
modificare tale organizzazione strutturale, formula specifica proposta alla Giunta
regionale che delibera in merito previo parere della Commissione consiliare competente che
deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta
4. Spetta al direttore generale assicurare, attraverso le predette aree dipartimentali, in
condizioni di uniformità sul territorio dell'azienda e di efficienza, i livelli uniformi
di assistenza stabiliti dal piano sanitario nazionale e dal piano sanitario regionale.
5. Al fine di un migliore utilizzo delle risorse umane e finanziarie, i direttori generali
delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere, possono decidere di esercitare
funzioni amministrative, legali e tecniche in comune, con apposito regolamento da
adottarsi d'intesa. Con lo stesso regolamento sarà definita la ripartizione dei costi.
6. Entro 90 giorni dall'emanazione delle direttive di cui al primo comma il direttore
generale, previo parere obbligatorio del direttore sanitario, del direttore amministrativo
e del coordinatore dei servizi sociali, se nominato, approva il regolamento contenente
l'individuazione dei livelli organizzativi e dei dipartimenti e la loro articolazione in
uffici, anche ai fini dell'assegnazione delle relative risorse e della determinazione
delle corrispondenti responsabilità dirigenziali.
- Art. 4
- Direttore generale
1. Al direttore generale spettano tutti i poteri di gestione, nonché la
rappresentanza dell'azienda sanitaria o dell'azienda ospedaliera. Egli responsabile verso
la Regione del raggiungimento degli obiettivi di politica sanitaria previsti dal piano
sanitario regionale ed in particolare della corretta ed economica gestione delle risorse a
disposizione della azienda.
2. Il direttore generale coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni dal direttore
sanitario, dal direttore amministrativo e dal coordinatore dei servizi sociali,
nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.
3. Il direttore generale inoltre coadiuvato dal consiglio dei sanitari e dal servizio di
controllo interno, o nucleo di valutazione, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente o delegandole, tenuto
conto degli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, al direttore amministrativo, al direttore sanitario, al
coordinatore dei servizi sociali, al dirigente del livello organizzativo massimo di
dipartimento. Le funzioni delegate vanno individuate nel regolamento di cui al comma 6 del
precedente articolo 3.
5. Sono comunque riservati al direttore generale:
a) la nomina, la sospensione o la decadenza del direttore amministrativo, del direttore
sanitario e del coordinatore dei servizi speciali;
b) la nomina dei membri del collegio dei revisori, su designazione delle amministrazioni
competenti, e la prima convocazione del collegio, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del
decreto legislativo di riordino;
c) la nomina dei dirigenti dei livelli organizzativi previsti dalla lettera b) del comma 1
del precedente articolo 3, la sospensione e la revoca degli stessi, ivi compresa la nomina
dei responsabili dei distretti;
d) i regolamenti;
e) gli atti di bilancio;
f) la predisposizione di piani attuativi;
g) i provvedimenti che comportano modificazioni dello stato patrimoniale dell'azienda.
6. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima,
risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore
generale nei casi previsti dal decreto legislativo di riordino o da altre norme di legge.
Art. 5
Direttore sanitario
1. Il direttore sanitario nominato dal direttore generale con
provvedimento motivato ed a lui si applicano le norme di cui al decreto legislativo di
riordino.
2. Il direttore sanitario coadiuva il direttore generale nel governo dell'azienda,
fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza; svolge
attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle
strutture e unita' operative, con riferimento agli aspetti organizzativi ed igienico
sanitari, collabora al controllo di gestione dell'azienda ed al controllo di qualità dei
servizi e delle prestazioni erogate. Il direttore sanitario, in particolare, assicura
l'integrazione fra servizi ambulatoriali, ospedalieri e territoriali.
3. Nello svolgimento della sua funzione di coordinamento delle strutture ed unità,
operative e di garanzia dell'integrazione fra le stesse, anche attraverso la
predisposizione di appositi protocolli il direttore sanitario si avvale dei responsabili
degli uffici dirigenziali individuati in base alle direttive della Giunta regionale di cui
all'articolo 3. Il direttore sanitario provvede anche alla gestione unitaria delle
convenzioni medico --generica, farmaceutica e specialistica, nonché dei servizi sanitari
ausiliari.
4. Per gravi motivi, il direttore sanitario può essere sospeso o dichiarato decaduto dal
direttore generale, con provvedimento motivato.
Art. 6
Direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo nominato dal direttore generale con
provvedimento motivato ed a lui si applicano le norme di cui al decreto legislativo di
riordino.
2. Il direttore amministrativo coadiuva il direttore generale nel governo dell'azienda
fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza; svolge
attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle
strutture e degli uffici, con riferimento agli aspetti gestionali-amministrativi e
collabora al controllo di gestione dell'azienda. 3. Con le direttive di cui al precedente
articolo 3 la Giunta regionale detta gli indirizzi per le modalità organizzative secondo
le quali articolare le funzioni amministrative, nonché le modalità di raccordo
funzionale fra tutti gli operatori amministrativi delle strutture e degli uffici
dell'azienda.
4. Per gravi motivi, il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto
dal direttore generale, con provvedimento motivato.
Art. 7
Coordinatore dei servizi sociali
1. Nel caso in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo di riordino, l'azienda sanitaria assuma la gestione di attività o servizi
sociali su delega dei singoli enti locali, il direttore generale nomina, con provvedimento
motivato, il coordinatore dei servizi sociali.
2. Il coordinatore dei servizi sociali un laureato che non abbia compiuto il 65° anno di
età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione di
servizi sociali o socio-assistenziali ovvero che abbia svolto per almeno cinque anni
attività di coordinamento di servizi sanitari o socio-assitenziali in enti o strutture
sociali, socio-assistenziali, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il
rapporto di lavoro a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata
quinquennale, rinnovabile, e non puo' protrarsi, comunque, oltre il 65° anno di età. Nei
riguardi del coordinatore dei servizi sociali valgono le norme previste dalla presente
legge per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo, nonché le norme di
cui al decreto legislativo di riordino.
3. Il coordinatore dei servizi sociali coadiuva il direttore generale nel governo
dell'azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di
competenza. Svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei
responsabili delle strutture ed unita' operative con riferimento agli aspetti
organizzativi dei servizi sociali e dei programmi di intervento di area specifica e
collabora al controllo di gestione dell'azienda.
4. Il costo del trattamento economico del coordinatore dei servizi sociali sarà
percentualmente a carico degli enti locali che hanno delegato le funzioni ivi compresi gli
oneri di gestione di attività o di servizi sociali, ai sensi e per gli effetti di cui al
3° comma dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.
5. Per gravi motivi, il coordinatore dei servizi sociali può essere sospeso o dichiarato
decaduto dal Direttore generale, con provvedimento motivato.
6. Fino al conferimento delle deleghe da parte degli enti locali di cui al 3° comma
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino e comunque per un periodo non superiore a
180 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale
provvede alla nomina di un referente dei servizi sociali scelto tra i responsabili dei
servizi preesistenti presso le UU.SS.LL. o altro personale, di comprovata esperienza nel
campo dei servizi sociali, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.
Art. 8
Consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere
1. Presso ciascuna azienda sanitaria e azienda ospedaliera istituito il
consiglio dei sanitari, quale organo di consulenza tecnico-sanitaria. Il consiglio dei
sanitari dura in carica tre anni.
2. I pareri del consiglio dei sanitari devono essere formulati entro 20 giorni dalla
richiesta, trascorso tale termine il parere si intende favorevolmente acquisito.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
disciplinerà le modalità organizzative, di funzionamento, di elezione ed i requisiti di
eleggibilità' del Consiglio stesso.
4. Nelle aziende sanitarie il consiglio dei sanitari composto da:
a) il direttore sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente;
b) otto medici in servizio presso i presidi ospedalieri di cui almeno uno direttore
sanitario di presidio ospedaliero, garantendo una equa ripartizione tra tutte le aree
mediche;
c) quattro medici in servizio presso i presidi territoriali di cui uno di medicina
generale e uno di specialistica ambulatoriale;
d) un medico veterinario;
e) tre operatori sanitari appartenenti a personale laureato non medico; f) tre operatori
professionali in rappresentanza del personale infermieristico;
g) tre operatori professionali in del personale tecnico sanitario.
5. Per gli operatori di cui ai punti e, f e g dovrà essere assicurata la rappresentanza
sia delle attività ospedaliere che territoriali.
6. Nelle aziende ospedaliere il consiglio dei sanitari composto da:
a) il direttore sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente;
b) dodici medici in servizio presso i presidi ospedalieri, garantendo una equa
ripartizione tra tutte le aree mediche e la presenza dei responsabili di dipartimento;
c) tre operatori sanitari appartenenti a personale laureato non medico; d) tre operatori
professionali in rappresentanza del personale infermieristico;
e) tre operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico sanitario.
7. In prima attuazione ed in attesa del regolamento di organizzazione da emanarsi entro
180 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale
provvede alla costituzione dell'ufficio elettorale, dei seggi elettorali e di ogni altro
atto necessario alla elezione del consiglio dei sanitari.
Art. 9
Presidi ospedalieri
1. Il presidio ospedaliero, non costituito in azienda, la struttura
tecnico funzionale mediante la quale l'azienda sanitaria assicura l'assistenza ospedaliera
in modo unitario ed integrato sulla base dei principi di programmazione stabiliti dal
piano sanitario regionale.
2. Al presidio ospedaliero attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità
separata all'interno del bilancio dell'azienda sanitaria, fondata sul principio dei
preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.
3. I presidi ospedalieri dell'azienda sanitaria sono raggruppati in un'unica area
dipartimentale dell'assistenza ospedaliera. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, le funzioni ospedaliere sono organizzate in dipartimenti, anche tra
ospedali diversi. Nell'ambito della autonomia economico-finanziaria a ciascun dipartimento
assegnato un budget.
4. Ferme restando le competenze attribuite singolarmente al dirigente medico ed al
dirigente amministrativo dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo di riordino, la
gestione del budget del dipartimento ospedaliero spetta al dirigente del dipartimento
stesso.
5. Nell'azienda sanitaria e nell'azienda ospedaliera garantita l'attività
poliambulatoriale che assicuri la erogazione di prestazioni specialistiche, sia in ambito
dipartimentale ospedaliero che dipartimentale territoriale
Art. 10
Collegio revisori
1. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano le norme di cui al
comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.
2. Il direttore generale entro 45 gg. dal suo insediamento nomina i revisori dei conti con
specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta.
3. Alla designazione dei membri del collegio dei revisori di competenza regionale provvede
il Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 39 del 04.08.199.
4. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare
tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze
delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed
assestamento, nonché gli altri compiti di cui al comma 13, dell'articolo 3 del decreto
legislativo di riordino.
5. Al collegio dei revisori sono trasmessi tramite il direttore amministrativo, il
bilancio di esercizio, il bilancio pluriennale e gli atti che comportino oneri finanziari
a carico del bilancio delle aziende, adottati dal direttore generale, entro 5 giorni dalla
loro revisori trasmette successivi dieci giorni il collegio dei revisori trasmette al
direttore amministrativo gli eventuali rilievi. Per gli atti di cui al successivo articolo
12 i rilievi vanno trasmessi all'assessorato regionale alla sanità. Il mancato inoltro di
rilievi entro tale termine equivale a riscontro positivo.
6. Il componente del collegio che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni
consecutive decade dalla carica. La decadenza dichiarata dal direttore generale.
7. I provvedimenti del direttore generale o quelli su delega del medesimo, non soggetti a
controllo della Giunta regionale, sono immediatamente esecutivi.
Art. 11
Conferenza dei sindaci
1. Al fine di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità
locali e di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, i Sindaci dei comuni
compresi nell'ambito territoriale di ciascuna azienda sanitaria sono costituiti in
Conferenza ai sensi dello articolo 3, comma 14 del decreto legislativo di riordino.
2. La conferenza dei sindaci svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per
l'impostazione programmatica dell'attività delle aziende sanitarie;
b) esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette
alla Giunta regionale le relative osservazioni;
c) verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla
Giunta regionale;
d) definisce i criteri e le modalità per l'affidamento alle aziende dei servizi sociali.
3. Per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 2 ciascuna conferenza dei sindaci
elegge nel suo seno un comitato di rappresentanza della Conferenza stessa composta da
cinque sindaci. A tale nomina si provvede a maggioranza dei componenti, tenuto conto dei
seguenti criteri:
a) deve essere garantito un rappresentante del comune con il maggior numero di abitanti;
b) ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali
assegnati al comune dallo stesso sindaco rappresentato, ad esclusione del sindaco del
comune di cui alla precedente lettera a).
4. La Giunta regionale nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, nell'ambito delle funzioni attribuite alla conferenza ai sensi dell'articolo 3,
comma 14, del decreto legislativo di riordino, adotta uno schema di regolamento per
disciplinare le modalità di funzionamento della conferenza stessa, nonché i rapporti con
l'azienda sanitaria e/o ospedaliera di riferimento.
Art. 12
Controllo sugli atti delle aziende sanitarie ed ospedaliere
1. Sono soggetti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti
delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere:
a) bilancio pluriennale di previsione bilancio preventivo economico annuale, bilancio
consuntivo di esercizio;
b) determinazione complessiva della pianta organica del personale e sue variazioni;
c) provvedimenti a contenuto generale che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle
convenzioni con esclusione dei provvedimenti di attribuzione del trattamento giuridico ed
economico inesecuzione dei contratti nazionali di lavoro ad eccezione dei provvedimenti
che comportino modifiche di posizione funzionale e di livello economico o che
attribuiscano mansioni superiori;
d) regolamenti di organizzazione.
2. La Giunta regionale esercita il controllo sugli atti di cui al comma precedente entro i
quaranta giorni dal ricevimento che va comunque comunicato all'Azienda entro cinque
giorni. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al riguardo,
gli atti si intendono approvati.
3. Il termine di cui al secondo comma può essere interrotto per una sola volta se prima
della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'azienda;
in tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti decorre un nuovo periodo di
venti giorni.
4. La Giunta regionale, con apposita direttiva, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, fissa le modalità ed i tempi per la trasmissione degli atti
soggetti a controllo, nonché
le modalità di esercizio del controllo.
5. Tutti gli atti adottati dai direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende
ospedaliere sono affissi in apposito albo istituito presso i predetti enti.
Art. 13
Finanziamento, contabilità e patrimonio delle aziende sanitarie e delle aziende
ospedaliere
1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale e le modalità per
il controllo di gestione delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo di riordino saranno disciplinate con successivo
provvedimento legislativo da approvarsi entro trenta gg. dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. in ogni caso fatto divieto alle aziende sanitarie ed alle aziende ospedaliere di
ricorrere a forme di indebitamento, salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo di riordino 3. In attesa dell'adozione della legge
regionale di cui al primo comma, si continua ad applicare la normativa vigente.
Art. 14
Funzioni di prevenzione e controllo ambientale
1. Il dipartimento di prevenzione la struttura operativa dell'azienda
sanitaria preposta a garantire l'attività di prevenzione di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo di riordino.
2. istituito in ciascuna azienda sanitaria il dipartimento di cui al punto
precedente; allo stesso assegnato un budget gestito dal dirigente del dipartimento. Il
dipartimento di prevenzione caratterizzato da autonomia gestionale ed
economica-finanziaria ed articolato nei seguenti servizi:
a) educazione sanitaria;
b) servizio di epidemiologia e statistica sanitaria;
c) igiene e sanità pubblica;
d) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
e) medicina legale;
f) medicina dello sport;
g) medicina scolastica;
h) igiene degli alimenti e della nutrizione;
i) veterinari, articolati nelle tre aree funzionali previste dall'articolo 7 del decreto
legislativo di riordino;
l) medicina preventiva, nelle sue varie articolazioni;
- i dipartimenti di prevenzione afferiscono alle aziende sanitarie e dovranno essere
organizzati in modo da garantire:
a) interventi unitari in rapporto alle esigenze del territorio;
b) il decentramento nell'erogazione delle prestazioni rapportato a specifiche criticità
territoriali per i diversi fattori di rischio concernenti la salute pubblica;
c) l'utilizzo flessibile delle risorse finanziarie, di personale e di attrezzature,
tenendo conto del rapporto ottimale fra la domanda di prestazioni e offerte di servizi.
3. Con apposita legge saranno definite le linee guida perle modalità di raccordo
funzionale, all'interno dell'azienda sanitaria, tra dipartimento di prevenzione, distretti
e Poli Sanitari Territoriali. 4. Fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 496
del 4 dicembre 1993, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61, con successivo
provvedimento legislativo verranno disciplinate le modalità di esercizio dell'attività
di prevenzione e controllo ambientale e già di competenza delle unita' sanitarie locali
ed in particolare dei presidi multizonali di prevenzione che mantengono invariate le loro
funzioni e le loro dotazioni organiche fino all'approvazione della legge istitutiva
dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
Art. 15
Ufficio gestione stralcio
1. Ai sensi del primo comma dello articolo 6 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, sulle aziende di cui al decreto legislativo di riordino non potranno gravare
i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali
2. Presso ciascuna azienda sanitaria dovrà essere costituito un ufficio gestione stralcio
per la liquidazione di tutti i rapporti economici relativi alle gestioni finanziarie 1994
e precedenti delle unita' sanitarie locali. La Giunta regionale, a tal fine, provvederà a
nominare un commissario liquidatore. Il direttore generale assegnerà temporaneamente
all'ufficio stralcio il personale necessario individuando un responsabile di livello
dirigenziale e garantirà supporti tecnici e logistici adeguati.
3. Con una o più direttive la Giunta regionale definirà le competenze e le modalità di
gestione dell'ufficio stralcio.
4. Al commissario liquidatore sarà corrisposto un compenso annuo lordo onnicomprensivo
pari al venti per cento del trattamento spettante al direttore generale, oltre al rimborso
delle spese di viaggio se ed in quanto dovute.
5. Entro il termine del 29 febbraio 1996 sarà verificata l'attività dei Commissari
liquidatori nominati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma 2; la mancata
adozione dei provvedimenti di competenza comporta l'automatica decadenza dei commissari
stessi.
Art. 16
Volontariato, partecipazione e tutela dei diritti del cittadino
1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto
legislativo di riordino le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere provvedono ad
attivare idonei sistemi di informazione al fine di favorire l'orientamento dei cittadini
nel servizio sanitario regionale. In tal senso i direttori generali istituiscono presso
ciascuna Azienda Sanitaria un ufficio di pubblica tutela, la cui attività sarà
regolamentata con apposita direttiva della Giunta regionale. I direttori generali
convocano entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita conferenza dei servizi, per
verificare l'andamento delle attività assistenziali ed individuare ulteriori interventi
per il miglioramento delle prestazioni.
2. Le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere favoriscono la presenza e l'attività,
all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei
diritti, stipulando con tali organismi protocolli sugli ambiti e le modalità di
collaborazione, e concordando programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture
e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. A tal fine il direttore
generale istituisce in ogni azienda un comitato di partecipazione la cui attività sarà
regolamentata con apposita direttiva della Giunta regionale.
3. Sono, altresì, promosse, di intesa con la Regione, iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la
tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche in concorso e con la collaborazione
delle rappresentanze professionali e sindacali, senza alcun onere a carico del fondo
sanitario regionale.
Art. 17
Personale
1. Il personale in servizio al momento della costituzione delle aziende
sanitarie e delle aziende ospedaliere è provvisoriamente assegnato alle medesime ed
utilizzato nel presidio, servizio o ufficio di appartenenza. L'assegnazione definitiva è
disposta dal direttore generale entro 90 giorni dall'approvazione della pianta organica.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale con propria direttiva, previo parere della commissione consiliare
competente, che dovrà esprimersi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla
richiesta, da emanare ai sensi della lettera g) comma 5 dell'articolo 3 del decreto
legislativo di riordino, del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fissa i criteri per la definizione delle dotazioni
organiche delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere. Le aziende sanitarie ed
ospedaliere determinano le piante organiche entro 90 giorni dall'emanazione delle
direttive di cui al precedente comma. Decorso tale termine provvederà con i poteri
sostitutivi la Giunta regionale.
3. Dopo la definizione delle dotazioni organiche sarà attuatala mobilita' del personale
risultante in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il personale medico la
mobilita' per esubero, in caso di carenza di posti, può essere attuata con riferimento
alla specializzazione posseduta dal personale interessato.
4. Dopo gli adempimenti di cui al precedente terzo comma la Giunta regionale provvederà
ad individuare le aree in cui inquadrare, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel
primo livello dirigenziale, anche in soprannumero, i medici della guardia medica e della
medicina dei servizi per come previsto dall'articolo 8, comma 1 bis del decreto
legislativo di riordino.
5. Definire le dotazioni organiche, i concorsi per la copertura dei posti vacanti potranno
essere indetti dopo l'espletamento della mobilita' di cui al terzo comma.
6. L'eventuale affidamento a privati della gestione di servizi, fermi restando gli
obblighi relativi alla corretta amministrazione, ove comporti procedimenti di mobilita',
riqualificazione o trasferimento di personale, potrà essere avviato dopo l'espletamento
delle procedure di cui ai primi tre commi del presente articolo.
Art. 18
Norme transitorie
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale provvederà ad individuare e trasferire alle aziende sanitarie le
funzioni ancora esercitate dai settori dell'assessorato regionale alla sanità, di
competenza delle stesse aziende.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sarà disciplinato il
trasferimento alle aziende della gestione del ruolo nominativo di cui alla legge regionale
2 giugno 1980, n. 19, secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
3. È abrogato l'art. 3 della legge regionale n. 26 del 12 novembre 1994. Alla nomina dei
direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere provvede con proprio decreto il
Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta in conformità ai criteri che
saranno fissati con successivo provvedimento legislativo, da adottare entro 60 gg.
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti norme regionali, nonché tutte quelle
eventualmente in contrasto con quanto stabilito dalla presente legge:
L.R. 21/12/1973, n. 20
L.R. 22/04/1974, n. 6
L.R. 17/09/1974, n. 14
L.R. 16/01/1975, n. 2 - Artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10
L.R. 16/01/1975, n. 3
L.R. 29/01/1975, n. 6
L.R. 03/02/1975, n. 8
L.R. 15/04/1975, n. 11
L.R. 03/06/1975, n. 24
L.R. 25/06/1976, n. 16
L.R. 13/12/1976, n. 20
L.R. 12/03/1977, n. 10
L.R. 18/03/1977, n. 11
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L.R. 02/06/1980, n. 18
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L.R. 09/12/1981, n. 19
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L.R. 23/05/1984, n. 12
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L.R. 13/4/1992, n. 3, artt. 2, 3, 4, 5, 6,7.