Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Istituzione del servizio sanitario nazionale
Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 360, del 28 dicembre 1978
Articolo 1
I princģpi
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivitą mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignitą e della libertą della persona umana. Il servizio sanitario nazionale č costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivitą destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalitą che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale č assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attivitą e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attivitą comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettivitą. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale dei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.