1. L'indennità di funzione di cui all'art. 37, comma 1, dell'allegato A alla L.R.
05.05.1990, n. 30, è corrisposta ai dirigenti con decorrenza 01.10.1990 come elemento
fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale remunerazione della funzione di cui al
precedente art. 1 nella misura corrispondente al coefficiente 0,8.
2. In applicazione della graduazione dell'indennità di funzione prevista dall'art. 37,
comma 1, dell'allegato A alla L.R. 05.05.1990, n. 30, l'indennità medesima,
corrispondente al coefficiente 0,8, può essere elevata secondo i criteri stabiliti nella
L.R. 02.05.1991, n. 6.
3.
1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento già
previsto dal capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione relativo all'esercizio finanziario 1993.
2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti
sui competenti capitoli di bilancio.