LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1994, n. 7
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1991, n. 6, concernente l'indennità di funzione dirigenziale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22 febbraio 1994, n. 25)

 

Art. 1
(Funzione dirigenziale)

1. I dirigenti regionali di prima e seconda qualifica dirigenziale esercitano la loro funzione dirigendo una delle strutture organizzative previste dall'ordinamento regionale alla quale siano preposti nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 2
(Indennità di funzione dirigenziale)

1. L'indennità di funzione di cui all'art. 37, comma 1, dell'allegato A alla L.R. 05.05.1990, N. 30, è corrisposta ai dirigenti con decorrenza 01.10.1990 come elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale remunerazione della funzione di cui al precedente art. 1 nella misura corrispondente al coefficiente 0,8.

2. In applicazione della graduazione dell'indennità di funzione prevista dall'art. 37, comma 1, dell'allegato A alla L.R. 05.05.1990, n. 30, l'indennità medesima, corrispondente al coefficiente 0,8, può essere elevata secondo i criteri stabiliti nella L.R. 02.05.1991, n. 6.

3. L'art. 1 della L.R. 02.05.1991, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - Ai dirigenti regionali, che sono in godimento dell'indennità di funzione di cui
all'art. 32 della L.R. n. 34/84, è attribuita e corrisposta, a decorrere dal 01.10.1990 e sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di adeguamento alla nuova legislazione statale sulla dirigenza della pubblica amministrazione, l'indennità di funzione di cui all'art. 37, allegato A alla L.R. 05.05.1990, n. 30.

L'indennità di funzione è commisurata allo stipendio iniziale di ciascuna qualifica dirigenziale usando i coefficienti di cui ai successivi commi, non cumulabili fra loro.

Per la seconda qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti coefficienti:
a) coefficiente 0,8;
b) coefficiente 0,9;
c) coefficiente 1,00.

Il coefficiente 0,8 di cui al comma 3 lett. a), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore odi una posizione di ricerca che implica lo svolgimento di un complesso di attività di programmazione, amministrazione e controllo.

Il coefficiente 0,9 di cui al comma 3 lett. b), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore odi una posizione di ricerca che esercita, altresì, il coordinamento di programmi di attività varie o di attività di studio o di consulenza propositiva odi ricerca o vigilanza o ispezione o assistenza agli organi.

Il coefficiente 1,00 di cui al comma 3, lett. c), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che implica l'espletamento di funzioni aventi rilevanza intersettoriale nell'ambito dell'area funzionale ovvero no demandate specificatamente alla competenza di altri settori. Il coefficiente 1,00 viene, altresì, attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o posizione di ricerca con funzioni di coordinamento di un'area funzionale.

Per la prima qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti coefficienti:
a) coefficiente 0,8;
b) coefficiente 0,9;
c) coefficiente 1,00.

Il coefficiente 0,8 di cui al comma 7 lett. a), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un servizio.

Il coefficiente 0,9 di cui al comma 7 lett. b), viene attribuito al dirigente che nell'ambito del servizio diretto svolge, inoltre, coordinandola, attività di studio, consulenza propositiva, ricerca, vigilanza, ispezione, programmazione e controllo, assistenza agli organi.

Il coefficiente 1,00 di cui al comma 7, lett. c), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un servizio che esplica, altresì, funzioni non demandate specificatamente alla competenza degli altri servizi istituiti nell'ambito del settore ovvero preposto alla direzione di più servizi.

Fino all'attuazione completa di quanto disposto dalle LL.RR. n. 34/84 e n. 55/90, relative al conferimento dei settori, e nelle more del conferimento formale di tutti i servizi, i coefficienti di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono attribuiti ai dirigenti comunque preposti alla direzione di uno o più servizi istituiti nell'ambito dell'ordinamento regionale.

La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individuerà i dirigenti aventi diritto all'indennità secondo i coefficienti, criteri e modalità determinati nei precedenti commi.

Per il personale del Consiglio regionale provvederà l'Ufficio di Presidenza".

Art. 3
(Abrogazione di norme)

1. All'art. 38 dell'allegato A alla L.R.05.05.1990, n. 30, sono soppresse le parole: "con conseguente perdita della relativa indennità".

Art. 4

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento già previsto dal capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione relativo all'esercizio finanziario 1993.

2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.