(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 2 maggio 1991, n. 6
Integrazione alla legge regionale n. 30 del 5 maggio 1990 - Norme sullo stato giuridico e
sul trattamento economico del personale in attuazione dell'accordo nazionale per il
triennio 1988/90
(Pubbl. in Boll. Uff. 8 maggio 1991, n. 30)
Art. 1
"Art. 1 - Ai dirigenti regionali, che sono in godimento
dell'indennità di funzione di cui all'art. 32 della L.R.n. 34/84, è attribuita e
corrisposta, a decorrere dal 01.10.1990 e sino alla data di entrata in vigore delle norme
regionali di adeguamento alla nuova legislazione statale sulla dirigenza della pubblica
amministrazione, l'indennità di funzione di cui all'art. 37, allegato A alla L.R.
05.05.1990, n. 30.
L'indennità di funzione è commisurata allo stipendio iniziale di ciascuna qualifica
dirigenziale usando i coefficienti di cui ai successivi commi, non cumulabili fra loro.
Per la seconda qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti coefficienti:
a) coefficiente 0,8;
b) coefficiente 0,9;
c) coefficiente 1,00.
Il coefficiente 0,8 di cui al comma 3 lett. a), viene attribuito al dirigente preposto
alla direzione di un settore odi una posizione di ricerca che implica lo svolgimento di un
complesso di attività di programmazione, amministrazione e controllo.
Il coefficiente 0,9 di cui al comma 3 lett. b), viene attribuito al dirigente preposto
alla direzione di un settore odi una posizione di ricerca che esercita, altresì, il
coordinamento di programmi di attività varie o di attività di studio o di consulenza
propositiva odi ricerca o vigilanza o ispezione o assistenza agli organi.
Il coefficiente 1,00 di cui al comma 3, lett. c), viene attribuito al dirigente preposto
alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che implica l'espletamento di
funzioni aventi rilevanza intersettoriale nell'ambito dell'area funzionale ovvero no
demandate specificatamente alla competenza di altri settori. Il coefficiente 1,00 viene,
altresì, attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o posizione di
ricerca con funzioni di coordinamento di un'area funzionale.
Per la prima qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti coefficienti:
a) coefficiente 0,8;
b) coefficiente 0,9;
c) coefficiente 1,00.
Il coefficiente 0,8 di cui al comma 7 lett. a), viene attribuito al dirigente preposto
alla direzione di un servizio.
Il coefficiente 0,9 di cui al comma 7 lett. b), viene attribuito al dirigente che
nell'ambito del servizio diretto svolge, inoltre, coordinandola, attività di studio,
consulenza propositiva, ricerca, vigilanza, ispezione, programmazione e controllo,
assistenza agli organi.
Il coefficiente 1,00 di cui al comma 7, lett. c), viene attribuito al dirigente preposto
alla direzione di un servizio che esplica, altresì, funzioni non demandate
specificatamente alla competenza degli altri servizi istituiti nell'ambito del settore
ovvero preposto alla direzione di più servizi.
Fino all'attuazione completa di quanto disposto dalle LL.RR. n. 34/84 e n. 55/90, relative
al conferimento dei settori, e nelle more del conferimento formale di tutti i servizi, i
coefficienti di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono attribuiti ai dirigenti comunque preposti
alla direzione di uno o più servizi istituiti nell'ambito dell'ordinamento regionale.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individuerà i dirigenti aventi diritto
all'indennità secondo i coefficienti, criteri e modalità determinati nei precedenti
commi.
Per il personale del Consiglio regionale provvederà l'Ufficio di Presidenza".