1. Ai dirigenti regionali, che sono in godimento dell'indennità di funzione di cui
all'art. 32 della legge regionale n. 3484, è attribuita e corrisposta a decorrere dal 1'
ottobre 1990 e sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di adeguamento
alla nuova legislazione statale sulla dirigenza della pubblica amministrazione,
l'indennità di funzione di cui all'art. 37 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 30.
2. L'indennità di funzione è commisurata allo stipendio iniziale di ciascuna qualifica
dirigenziale usando i coefficienti di cui ai successivi commi, non cumulabili fra loro.
3. Per la seconda qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti coefficienti:
a) coefficiente 0,1;
b) coefficiente 0,8;
c) coefficiente 0,9):
d) coefficiente 1,00.
4. Il coefficiente 0,1 di cui al comma 3 lett. a), viene attribuito al dirigente che non
è preposto alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca.
5. Il coefficiente 0,8 di cui al comma 3 lett. b), viene attribuito al dirigente preposto
alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che implica lo svolgimento di
un complesso di attività di programmazione, amministrazione e controllo.
6. Il coefficiente 0,9 di cui al comma 3 lett. c), viene attribuito al dirigente preposto
alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che esercita, altresì, il
coordinamento di programmi e di attività varie o attività di studio o di consulenza pro
positiva o di ricerca o vigilanza o ispezione o assistenza agli organi.
7. Il coefficiente 1,00 di cui al comma 3, lett. d), viene attribuito al dirigente
preposto alla direzione di un Settore o di una posizione di ricerca che implica
l'espletamento di funzioni aventi rilevanza intersettoriale nell'ambito dell'area
funzionale ovvero non demandate specificatamente alla competenza di altri Settori. Il
coefficiente 1,00 viene, altresì, attribuito al dirigente preposto alla Direzione di un
Settore o posizione di ricerca con funzioni di coordinamento di un'area funzionale.
8. Per la prima qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti coefficienti:
a) coefficiente 0,1;
b) coefficiente 0,8;
c) coefficiente 0,9;
d) coefficiente 1,00.
9. Il coefficiente 0,1 di cui al comma 8 lett. a), viene attribuito al dirigente che non
è preposto alla direzione di un servizio.
10. Il coefficiente 0,8 di cui al comma 8 lett. b), viene attribuito al dirigente preposto
alla direzione di un Servizio.
11. Il coefficiente 0,9 di cui al comma 8 lett. c), viene attribuito al dirigente che
nell'ambito del servizio diretto svolge, inoltre, coordinandola, attività di studio,
consulenza propositiva, ricerca, vigilanza; ispezione, programmazione e controllo,
assistenza agli organi.
12. Il coefficiente 1,00 di cui al comma 8, lett. d), è attribuito al dirigente preposto
alla direzione di un servizio che esplica, altresì, funzioni non demandate
specificatamente alla competenza degli altri servizi istituiti nello ambito del settore
ovvero preposto alla direzione di più servizi.
13. Fino all'attuazione completa di quanto disposto dalle leggi regionali 34/84 e 55/90,
relative al conferimento dei settori, e nelle more del conferimento formale di tutti i
servizi, i coefficienti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 sono attribuiti ai dirigenti
comunque preposti alla direzione di uno o più servizi istituiti nell'ambito
dell'ordinamento regionale.
14. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individuerà i dirigenti aventi
diritto all'indennità secondo i coefficienti, criteri e modalità determina ti nei
precedenti commi.
15. Per il personale del Consiglio regionale provvederà l'Ufficio di Presidenza.