(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. 34
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali della Calabria, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da essi dipendenti per il periodo 1983/1985.
(Pubbl. in Boll. Uff. 28 novembre 1984, n91)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 1
(Finalità della legge)

1. La Regione Calabria recepisce i contenuti del contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 1983/1985 e li disciplina con la presente legge che modifica ed integra la legge regionale n. 9 del 28-3-1975, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
(Durata del contratto nazionale di lavoro e campo di applicazione)

1. L'accordo nazionale di lavoro, recepito con la presente legge, ha decorrenza giuridica ed economica a partire dal 1 gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.

2. I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità di cui al successivo art. 45 dal 1 gennaio 1983 e fino al 1 gennaio 1985 data in cui il contratto entrerà a regime.

3. La presente legge é applicata a tutto il personale dipendente dalla Regione Calabria, nonché al personale degli enti pubblici non economici da essa dipendenti.

Art. 3
(Accordi decentrati)

1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo a livello nazionale recepito con la presente legge, e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 é demandata ad accordi a livello aziendale tra la Giunta regionale rappresentata dal Presidente o da un suo delegato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale, la definizione della disciplina relativa alle seguenti materie:

a) le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici;

b) l'individuazione della rispondenza delle prestazioni di lavoro ai profili professionali determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici in stretta correlazione con le qualifiche funzionali risultanti dalla presente legge;

c) le articolazioni dell'orario di lavoro;

d) la verifica delle condizioni per la erogazione del salario accessorio in base ai criteri o nei limiti quantitativi fissati dal C.C.N.L.;

e) la definizione e l'attuazione dei progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

2. Per gli accordi a livello regionale, che regolano istituti che riguardano sia il personale regionale che quello degli Enti locali, la delegazione di parte pubblica é composta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede, e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM

3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29-3-1983, n. 93, agli accordi decentrati riguardanti il personale regionale, che non possono comportare oneri aggiuntivi, se non nei limiti previsti dall'accordo nazionale, si dà esecuzione mediante atti degli organi regionali secondo le rispettive competenze.

Art. 4
(Informazione)

1. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Giunta regionale, nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali, garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione. Per quanto riguarda l'informazione sulla organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi del Consiglio regionale, vi provvede, - nei modi previsti nei successivi commi - l'Ufficio di presidenza.

2. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

3. A tal fine l'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani d'intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e, a livello di organizzazioni sindacali di categoria, se riguarda l'organizzazione del lavoro o provvedimenti concernenti il personale.

4. Le modalità ed i tempi dell'informazione saranno definite in sede di accordi decentrati, prevedendo, anche, periodiche conferenze di servizio.

Art. 5
(Formazione e aggiornamento professionale del personale)

1. La Regione promuove e favorisce forme permanenti d'intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale, ricercando anche la collaborazione dell'Università degli Studi di Cosenza e Reggio Calabria, della Scuola Superiore della pubblica amministrazione e degli istituti specializzati

6. L'attività di formazione é finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie allo assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture alle quali é assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale di ristrutturazione organizzativa.

3. Per gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma sono promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

4. Gli obiettivi di cui alla lettera b) del II comma sono perseguibili mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari ed incontri a carattere scientifico e di studio, organizzati o patrocinati dalla Regione o da altri Enti o Istituti.

6. Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento che di riqualificazione, i cui criteri, contenuti e modalità vanno concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono concludersi con misura di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

7. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, nonché la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore per diritto allo studio sono demandate agli accordi decentrati a livello regionale previsti dal precedente art. 3.

8. Il personale che, in base ai predetti programmi, é tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, é considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Ente.

9. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

Art. 6
(Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore da articolarsi almeno su 5 giorni lavorativi.

2. In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi ed all'ampliamento della fascia oraria dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:

a) orario unico su 6 giorni lavorativi settimanali;

b) orario spezzato su 5 giorni lavorativi settimanali;

c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.

3. In sede di accordi decentrati, potranno, comunque, essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopraindicate.

4. Nell'ambito dell'Ente possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio anche in troducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

5. La prestazione individuale di lavoro deve in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di norma di 10 ore.

Art. 7
(Mobilità)

1. La mobilità del personale nell'ambito dell'Ente, tra le Regioni a statuto ordinario, ivi compreso gli Enti non economici da esse dipendenti, nonché tra la Regione e gli Enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli Enti locali, deve rispondere ad esigenze di servizio ed é anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi.

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'Ente di provenienza, dell'Ente di nuova destinazione e del dipendente.

2. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra spettano, ove dovute, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia della normativa vigente.

Art. 8
(Mobilità interna all'Ente)

1. La mobilità interna all'Ente, che non comporti assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, é attuata dalla Giunta regionale secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali, alle quali viene data informazione dei singoli provvedimenti.

2. É consentito, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, il mutamento del profilo professionale, previo accertamento dei necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti dalla Giunta regionale a seguito di accordi decentrati, anche ri correndo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale e alla verifica della idoneità alle mansioni.

3. Qualora tale mobilità comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta allo esterno del territorio comunale di provenienza, l'Amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità e alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

Art. 9
(Mobilità tra Enti)

1. La mobilità esterna che riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale delle Regioni e degli Enti locali, comporta il trasferimento del dipendente, eventualmente preceduto da un periodo di comando, nei ruoli dell'Ente di destinazione.

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

3. Il trasferimento in ruolo, che é comunque subordinato al consenso dell'Ente di provenienza, é possibile, a seguito di avviso pubblico, nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico ferme restando le riserve di legge nonché le riserve dei posti per il personale interno, oppure a domanda, nei limiti e con le modalità di cui al successivo settimo comma.

4. Nel primo caso la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento viene stabilita in sede di accordi decentrati a livello regionale.

5. A tal fine gli Enti pubblicano nel Bollettino Ufficiale della Regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica o profilo professionale.

6. La copertura dei posti dell'organico regionale é effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dalla Giunta regionale e dalla quale sono chiamati a far parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

7. Nel secondo caso, é consentito il trasferimento di personale tra le Regioni, nonché tra le Regioni e gli Enti destinatari dell'accordo degli Enti locali, a domanda motivata e documentata del di pendente interessato e previa intesa tra gli Enti a condizione dell'esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'Ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Art. 10
(Trasferimento e assegnazione funzionale in caso di delega di funzioni regionali)

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte de gli Enti locali.

2. In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

4. Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli Enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

5. Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad Ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale interessato.

6. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra spettano, ove dovuto, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia della normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 11
(Comando)

1. Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli Enti dei cui uffici la Regione si avvalga, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile dietro assenso del di pendente, oppure, d'intesa con il dipendente interessato, presso altre Regioni e presso gli Enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione, lo aggiornamento professionale.

2. É parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione di personale di altre Regioni e di Enti locali, limitatamente ai posti d'organico vacanti.

TITOLO II
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Capo I
Ordinamento

Art. 12
(Ruolo unico del personale regionale)

1. Il personale della Regione é collocato in un ruolo unico regionale, articolato in contingente dell'Amministrazione generale e contingente addetto alla Formazione Professionale, suddiviso nelle seguenti qualifiche funzionali alle quali corrispondono i livelli retributivi stabiliti dal successivo art. 31:

Dirig.strut. II liv. (II qualifica dirigenziale)

Dirig.strut. I liv. (I qualifica dirigenziale)

Funzionario (VIII livello retributivo)

Istruttore diret. (VII livello retributivo)

Istruttore (VI livello retributivo)

Esecutore (IV livello retributivo)

Operatore (III livello retributivo)

Ausiliario (II livello retributivo)

Addetto alle pulizie (I livello retributivo)

2. La legge regionale sull'ordinamento degli uffici, in relazione alle esigenze organizzative, potrà istituire la qualifica funzionale di collaboratore professionale alla quale corrisponde il quinto livello retributivo. In ogni caso per i profili amministrativi della qualifica di esecutore, quella di istruttore costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.

3. I contenuti della funzione dirigenziale e la declaratoria delle qualifiche funzionali sono indicate nei successivi Capi II e III.

4. La dotazione organica del personale del ruolo unico regionale sarà determinata dalla legge sull'ordinamento degli uffici, da emanarsi entro 60 giorni dal l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13
(Modalità di assunzione)

1. La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico concorso, salvo i casi espressamente stabiliti dalle leggi in vigore.

2. Il concorso é indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa.

3. Il bando contiene l'indicazione dello specifico titolo di studio richiesto, in relazione alla qualifica funzionale e alle funzioni cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonché del con tenuto e delle modalità delle prove di esame.

4. Il bando é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

5. Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale viene determinato annualmente dalla Giunta reg.le nell'ambito dei posti vacanti, sulla base della motivata esigenza dei diversi settori di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Art. 14
(Rapporto di lavoro a tempo determinato)

1. La Regione può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale da utilizzare per lo svolgimento di attività comprese nell'ambito dei profili professionali propri di qualifiche funzionali fino alla sesta.

2. Le assunzioni possono essere effettuate per esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale, determinate nella durata e specificamente motivate anche in relazione a:

a) sostituzione di personale di ruolo assente per un periodo di durata superiore a 30 giorni a causa di malattia o di congedo straordinario non retribuito per motivi personali;

b) temporanea vacanza di posti di organico per la copertura dei quali é stato indetto il relativo concorso pubblico.

3. Le assunzioni sono effettuate con le seguenti modalità:

a) il personale assunto a tempo determinato non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, a compimento dei quali il rapporto é risolto di diritto;

b) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato al punto precedente;

c) al personale assunto ai sensi del presente art. compete il trattamento economico spettante al personale di ruolo di pari qualifica nonché il trattamento di fine servizio previsto dallo art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 17 e dell'art. 77 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975.

4. Ai fini del trattamento assistenziale e pensionistico detto personale é iscritto rispettivamente alla competente gestione per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e alla CPDEL

5. Presso la Giunta sono istituiti, suddivisi per provincia e distinti per profili professionali, appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie da compilare secondo le modalità indicate nei commi successivi.

6. Gli aspiranti devono presentare apposita domanda, indirizzata al Presidente della Giunta, a mezzo di lettera raccomandata.

7. Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione della domanda da rilevarsi dal bollo postale di arrivo delle relative raccomandate, gli aspiranti che non abbiano superato il 50 anno di età e siano in possesso degli altri requisiti per l'assunzione ai corrispondenti impieghi di ruolo.

8. Ove in uno stesso giorno pervengano più domande concernenti lo stesso elenco, l'ordine degli aspiranti viene determinato con riferimento ai criteri vigenti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato in tema di preferenze, sulla base dei dati desumibili dalle singole domande.

9. Non sono prese in considerazione le domande che rechino una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli aspiranti che abbiano rinunciato per qualsivoglia ragione ad una assunzione temporanea, perdono l'iniziale ordine d'iscrizione negli elenchi e sono collocati d'ufficio dopo il nominativo dell'aspirante che risulta ultimo iscritto negli elenchi medesimi alla data della rinuncia all'assunzione temporanea.

11. Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui ai precedenti commi hanno titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi, nelle assunzioni relative alla provincia e al profilo professionale per cui hanno presentato la domanda, anche nelle ipotesi di nuove assunzioni disposte ai sensi delle lett. a) e b) del precedente III comma.

12. L'Amministrazione si riserva di verificare l'idoneità ai compiti da svolgere degli aspiranti all'assunzione.

13. Qualora esistono graduatorie di idonei in pubblici concorsi per la copertura dei posti del ruolo unico regionale, le assunzioni di cui al presente art. sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie.

14. Il personale temporaneo che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio é cancellato dal relativo elenco con provvedimento motivato dalla Giunta, adottato previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali; il provvedimento é comunicato all'interessato.

15. Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300.

16. Le assunzioni temporanee sono disposte dalla Giunta regionale e, per il personale assegnato al Consiglio, dallo Ufficio di Presidenza.

17. Le aree d'intervento e le esigenze prioritarie che dovranno essere soddisfatte con le assunzioni temporanee saranno determinate con il metodo degli accordi decentrati.

18. Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme del presente art. sono nulle di diritto.

19. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 15
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. I posti di organico ad orario pieno fino alla VI qualifica funzionale possono essere trasformati in posto ad orario ridotto.

2. Fermo restando che ad ogni posto a tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale, il numero dei posti convertibili, l'individuazione dei settori e dei profili professionali sono definiti in sede di contrattazione decentrata.

3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale é regolato sulla base dei seguenti criteri:

1) il part-time comporta un orario di lavoro giornaliero pari al 50% dell'ora rio normale, articolato su almeno 5 giorni lavorativi settimanali;

2) al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali;

3) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

4) il trattamento economico é pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;

5) il salario di anzianità é quello previsto per il restante personale calcolato sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari qualifica ad orario intero;

6) al personale part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

7) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comporti no a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

8) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative;

9) le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

5. Le norme del presente art.operano con effetto dall'emanazione della normativa statale concernente la regolamentazione degli aspetti previdenziali del rapporto a tempo parziale.

Art. 16
(Accesso alle qualifiche dirigenziali)

1. Nella prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali; il 25% dei posti é riservato ai dipendenti inquadrati all'8 livello con 3 anni di anzianità nella qualifica.

2. Alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti ed orali per non meno del 70% dei posti disponibili riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con 3 anni di anzianità nella qualifica; e, per i restanti posti, per concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali.

3. Per l'accesso alle qualifiche dirigenziali é richiesto il diploma di laurea nonché gli altri specifici particolari requisiti eventualmente previsti dallo ordinamento regionale.

Art. 17
(Accesso alle altre qualifiche funzionali)

1. Alle qualifiche funzionali non dirigenziali si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali; per le qualifiche funzionali fino a quella di collaboratore professionale(5 livello retrib.) gli esami possono essere sostituiti da prove pratiche o attitudinali.

2. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico é riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica un'anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.

3. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Capo II
Della dirigenza regionale

Art. 18
(Funzione dirigenziale)

1. La funzione dirigenziale regionale é volta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale d'indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali, in conformità ai principi definiti nello statuto e in attuazione degli indirizzi politicoamministrativi formulati dal Consiglio e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Essa si esplica essenzialmente mediante:

a) il raccordo delle strutture tecnico amministrative con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi della Regione ed alla loro attuazione e verifica;

b) il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative della Regione, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessa coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

3. L'esercizio della funzione dirigenziale, inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, é caratterizzato da:

a) preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari; collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche; utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

b) piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nella organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate;

c) diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

4. Nell'ambito della funzione dirigenziale si collocano le posizioni di lavoro riferite alle qualifiche funzionali di dirigente di strutture organizzative di secondo livello e qualifiche equi parate, di dirigente di strutture organizzative di primo livello e qualifiche equiparate, di cui all'art. 21, nonché gli incarichi di coordinamento per aree funzionali ed operative, con le articolazioni previste dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici entro i limiti di cui ai successivi commi.

5. Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 1,5 volte il numero dei membri della Giunta - riferito alla data di decorrenza dell'accordo - più uno correlato dal Consiglio regionale.

6. Il contingente della qualifica di dirigente appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale dovrà corrispondere alle responsabilità delle strutture organizzative di massimo livello e delle attività complesse di elaborazione, di studio e ricerca definite dalla legge sull'ordinamento degli uffici e non può superare, comunque, sei volte il numero dei coordinatori.

Art. 19
(Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali)

1. In armonia con quanto previsto nel precedente art. e in relazione alle strutture organizzative cui sono preposti, i dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativi, economico sociale e tecnico-scientifico attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

2. Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

3. A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

4. Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali della Amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

5. Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

6. Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

7. Studiano i problemi di organizzazione la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/ benefici.

8. Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

a) l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione d'impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

b) l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione delle strutture, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

c) la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

d) l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

e) l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

f) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

g) la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa, nei limiti fissa ti dalla vigente normativa.

Art. 20
(Responsabilità dei dirigenti)

1. Fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, prevista per l'impiego pubblico, i dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritto negli artt.18 e 19, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

2. In particolare sono responsabili:

a) dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

b) delle disposizioni da loro impartite;

c) del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati aggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

3. I risultati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto del competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

4. L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

5. Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

Art. 21
(Qualifiche funzionali dirigenziali)

1. La funzione dirigenziale é articolata in due qualifiche funzionali, caratterizzate dalle posizioni di lavoro riferite alle qualifiche di dirigente di strutture organizzative, rispettivamente, di secondo e primo livello e alle qualifiche alle stesse equiparate.

2. Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale prevista all'art.12 della presente legge esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture di secondo livello per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze, per materia o per obiettivo, della massima struttura organizzativa individuata dalla legge sull'ordinamento degli uffici.

3. Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale prevista nel predetto articolo 12 esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture di primo livello e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze, per materia o per obiettivo, delle predette strutture organizzative di base.

Art. 22
(Funzione di coordinamento)

1. La funzione di coordinamento é unica ed é istituita per assicurare la direzione di vaste aree operative e di coordinamento.

2. L'incarico per la funzione di coordinamento é conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del l'Ufficio di presidenza del Consiglio per il rispettivo personale, e può essere attribuito esclusivamente a dirigenti inquadrati nella II fascia funzionale.

3. Il dipendente cui l'incarico viene conferito continua ad esercitare contemporaneamente la funzione della propria qualifica.

4. L'incarico predetto é conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni 5 ed é rinnovabile e revocabile.

5. Il rinnovo e la revoca dell'incarico sono disposte nelle stesse forme previste per l'attribuzione dell'incarico.

Capo III
Delle altre qualifiche funzionali

Art. 23
(Funzionario)

1. Il funzionario svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione é tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa; svolge, altresì, attività di organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado d'incidenza degli interventi.

2. Nello stesso ambito il funzionario collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri e istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati.

3. Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale é prevista specifica abilitazione.

4. Nell'ambito dell'unità organica complessa, il funzionario può essere incaricato della responsabilità con compiti d'indirizzo dell'attività degli addetti - di una unità operativa organica eventualmente prevista. In tale ipotesi verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

5. Sono comunque, comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che comportano:

a) attività di studio, di ricerca e di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;

b) il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifico;

c) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà.

6. La qualifica di funzionario può comportare la responsabilità di unità operative organiche eventualmente previste e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

7. L'attività é caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e comporta la piena responsabilità della attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

8. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di funzionario é richiesto: il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale e altri specifici requisiti eventualmente previsti dall'ordinamento regionale.

Art. 24
(Istruttore direttivo)

1. L'istruttore direttivo svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione é tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui é inserito.

2. L'istruttore direttivo si avvale degli strumenti e metodologie informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

3. Con riferimento ai compiti attribuiti l'istruttore direttivo:

a) espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale;

b) definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa;

c) redige provvedimenti e schemi di provvedimenti;

d) cura la corrispondenza e le relazioni esterne;

e) relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti;

f) svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione;

g) partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti;

h) collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui é inserito.

4. La posizione di lavoro d'istruttore direttivo può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il possesso del diploma di laurea.

5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale d'istruttore direttivo le posizioni di lavoro che comportano:

a) attività di natura tecnica, amministrativa e contabile, consistente nella istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati;

b) attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;

c) interpretazione di norme e dei dati elaborati, nonché applicazione di procedure;

d) collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale;

e) eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro, organizzazione di unità semplici.

6. L'istruttore direttivo ha iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme e procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro; ha la responsabilità diretta dei risultati delle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato.

7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale d'istruttore direttivo é richiesto il possesso del diploma di laurea.

Art. 25
(Istruttore)

1. L'istruttore cura:

a) nel campo amministrativo:

- la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme;

- la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima;

- la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;

- la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria;

- la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;

- la rendicontazione, le attività economali correnti e la rilevazione statistica;

- altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

b) nel campo dell'informazione e della elaborazione dati:

- la minutazione dei programmi;

- la gestione operativa degli impianti di elaborazione;

- il controllo delle informazioni imput/output;

- la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi;

c) nel campo tecnico:

- le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.), connesse con la posizione di lavoro e con il titolo professionale posseduto.

2. Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, lo istruttore:

- svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione;

- conduce impianti e macchinari che comportano alta specializzazione;

- sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui é preposto;

- controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

3. La posizione di lavoro dell'istruttore può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il diploma di scuola secondaria superiore.

4. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale d'istruttore le posizioni di lavoro che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello culturale di base del diploma di scuola secondaria superiore.

5. L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e, altresì, il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche di un certo rilievo.

6. L'istruttore ha un grado d'iniziativa nell'ambito d'istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito del la sfera di attività dell'addetto, per l'assolvimento della quale é richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale; ha diretta responsabilità in ordine alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale d'istruttore é richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente.

[Continua]