(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. 34
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali della
Calabria, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il
personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da essi
dipendenti per il periodo 1983/1985.
(Pubbl. in Boll. Uff. 28 novembre 1984, n91)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità della legge)
1. La Regione Calabria recepisce i contenuti del contratto
nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il periodo
1983/1985 e li disciplina con la presente legge che modifica ed integra la legge regionale
n. 9 del 28-3-1975, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
(Durata del contratto nazionale di lavoro e campo di
applicazione)
1. L'accordo nazionale di lavoro, recepito con la presente legge, ha decorrenza
giuridica ed economica a partire dal 1 gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i
propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.
2. I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità di cui al
successivo art. 45 dal 1 gennaio 1983 e fino al 1 gennaio 1985 data in cui il contratto
entrerà a regime.
3. La presente legge é applicata a tutto il personale dipendente dalla Regione
Calabria, nonché al personale degli enti pubblici non economici da essa dipendenti.
Art. 3
(Accordi decentrati)
1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo a livello
nazionale recepito con la presente legge, e con le modalità previste dall'art. 14 della
legge 29 marzo 1983, n. 93 é demandata ad accordi a livello aziendale tra la Giunta
regionale rappresentata dal Presidente o da un suo delegato e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in campo regionale, la definizione della disciplina relativa
alle seguenti materie:
a) le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro
anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici;
b) l'individuazione della rispondenza delle prestazioni di lavoro ai profili
professionali determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici in stretta
correlazione con le qualifiche funzionali risultanti dalla presente legge;
c) le articolazioni dell'orario di lavoro;
d) la verifica delle condizioni per la erogazione del salario accessorio in
base ai criteri o nei limiti quantitativi fissati dal C.C.N.L.;
e) la definizione e l'attuazione dei progetti per la rilevazione e gli
incrementi della produttività collettiva ed individuale.
2. Per gli accordi a livello regionale, che regolano istituti che riguardano
sia il personale regionale che quello degli Enti locali, la delegazione di parte pubblica
é composta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede, e
dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM
3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29-3-1983, n. 93, agli
accordi decentrati riguardanti il personale regionale, che non possono comportare oneri
aggiuntivi, se non nei limiti previsti dall'accordo nazionale, si dà esecuzione mediante
atti degli organi regionali secondo le rispettive competenze.
Art. 4
(Informazione)
1. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed
alla efficienza dei servizi, la Giunta regionale, nel rispetto delle competenze proprie
degli Organi istituzionali, garantisce una costante e tempestiva informazione alle
organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale,
l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli
investimenti della Regione. Per quanto riguarda l'informazione sulla organizzazione del
lavoro ed il funzionamento dei servizi del Consiglio regionale, vi provvede, - nei modi
previsti nei successivi commi - l'Ufficio di presidenza.
2. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente
attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai
quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del
lavoro ed il funzionamento dei servizi.
3. A tal fine l'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni
sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di
sviluppo, piani d'intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e, a livello
di organizzazioni sindacali di categoria, se riguarda l'organizzazione del lavoro o
provvedimenti concernenti il personale.
4. Le modalità ed i tempi dell'informazione saranno definite in sede di
accordi decentrati, prevedendo, anche, periodiche conferenze di servizio.
Art. 5
(Formazione e aggiornamento professionale del personale)
1. La Regione promuove e favorisce forme permanenti d'intervento per la
formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del
personale, ricercando anche la collaborazione dell'Università degli Studi di Cosenza e
Reggio Calabria, della Scuola Superiore della pubblica amministrazione e degli istituti
specializzati
6. L'attività di formazione é finalizzata:
a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini
culturali e professionali necessarie allo assolvimento delle funzioni e dei compiti
attribuitigli nell'ambito delle strutture alle quali é assegnato;
b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale di ristrutturazione
organizzativa.
3. Per gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma sono
promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei
lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi
specifiche esigenze prioritarie.
4. Gli obiettivi di cui alla lettera b) del II comma sono perseguibili mediante
corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione
nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità
professionale.
5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la
partecipazione a convegni, seminari ed incontri a carattere scientifico e di studio,
organizzati o patrocinati dalla Regione o da altri Enti o Istituti.
6. Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento che di
riqualificazione, i cui criteri, contenuti e modalità vanno concordati con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono
concludersi con misura di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo
accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni
effetto titolo di servizio.
7. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento,
nonché la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore per diritto
allo studio sono demandate agli accordi decentrati a livello regionale previsti dal
precedente art. 3.
8. Il personale che, in base ai predetti programmi, é tenuto a partecipare ai
corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, é considerato in servizio a tutti gli
effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Ente.
9. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i
presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa
vigente.
Art. 6
(Orario di lavoro)
1. L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore da articolarsi
almeno su 5 giorni lavorativi.
2. In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di
maggiore efficienza ed economicità degli stessi ed all'ampliamento della fascia oraria
dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:
a) orario unico su 6 giorni lavorativi settimanali;
b) orario spezzato su 5 giorni lavorativi settimanali;
c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.
3. In sede di accordi decentrati, potranno, comunque, essere stabilite
articolazioni diverse da quelle sopraindicate.
4. Nell'ambito dell'Ente possono, altresì, coesistere più forme di orario
secondo le esigenze del servizio anche in troducendo, ove funzionalmente possibile e con
adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.
5. La prestazione individuale di lavoro deve in ogni caso, essere distribuita
in un arco massimo di norma di 10 ore.
Art. 7
(Mobilità)
1. La mobilità del personale nell'ambito dell'Ente, tra le Regioni a statuto
ordinario, ivi compreso gli Enti non economici da esse dipendenti, nonché tra la Regione
e gli Enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli Enti locali,
deve rispondere ad esigenze di servizio ed é anche finalizzata al raggiungimento dei
seguenti obiettivi.
a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la
ricongiunzione con il nucleo familiare;
d) il reciproco interesse dell'Ente di provenienza, dell'Ente di nuova
destinazione e del dipendente.
2. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra spettano, ove
dovute, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia della normativa
vigente.
Art. 8
(Mobilità interna all'Ente)
1. La mobilità interna all'Ente, che non comporti assegnazione a sede di
lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, é attuata dalla Giunta
regionale secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni
sindacali, alle quali viene data informazione dei singoli provvedimenti.
2. É consentito, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, il mutamento
del profilo professionale, previo accertamento dei necessari requisiti professionali,
secondo criteri oggettivi stabiliti dalla Giunta regionale a seguito di accordi
decentrati, anche ri correndo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale
e alla verifica della idoneità alle mansioni.
3. Qualora tale mobilità comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta allo
esterno del territorio comunale di provenienza, l'Amministrazione provvede sulla base di
criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità e alla situazione di famiglia
secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.
Art. 9
(Mobilità tra Enti)
1. La mobilità esterna che riguarda il personale destinatario degli accordi
relativi al personale delle Regioni e degli Enti locali, comporta il trasferimento del
dipendente, eventualmente preceduto da un periodo di comando, nei ruoli dell'Ente di
destinazione.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica
acquisita all'atto del trasferimento.
3. Il trasferimento in ruolo, che é comunque subordinato al consenso dell'Ente
di provenienza, é possibile, a seguito di avviso pubblico, nell'ambito dei posti
disponibili per concorso pubblico ferme restando le riserve di legge nonché le riserve
dei posti per il personale interno, oppure a domanda, nei limiti e con le modalità di cui
al successivo settimo comma.
4. Nel primo caso la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante
trasferimento viene stabilita in sede di accordi decentrati a livello regionale.
5. A tal fine gli Enti pubblicano nel Bollettino Ufficiale della Regione gli
avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle
domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica o profilo
professionale.
6. La copertura dei posti dell'organico regionale é effettuata attraverso
graduatorie formate da una commissione nominata dalla Giunta regionale e dalla quale sono
chiamati a far parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in base a criteri e
modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque
conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di
famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
7. Nel secondo caso, é consentito il trasferimento di personale tra le
Regioni, nonché tra le Regioni e gli Enti destinatari dell'accordo degli Enti locali, a
domanda motivata e documentata del di pendente interessato e previa intesa tra gli Enti a
condizione dell'esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di
corrispondente profilo professionale nell'Ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti
viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.
Art. 10
(Trasferimento e assegnazione funzionale in caso di delega di funzioni regionali)
1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione
funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte de gli Enti
locali.
2. In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione
dei propri organici, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al
conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica
acquisita all'atto del trasferimento.
4. Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati,
previa intesa con gli Enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di
accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali,
dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.
5. Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della
stessa ad Ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni
delegate, gli accordi decentrati stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale
interessato.
6. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra spettano, ove
dovuto, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia della normativa
vigente per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 11
(Comando)
1. Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli
Enti dei cui uffici la Regione si avvalga, per un periodo non superiore ad un anno,
prorogabile dietro assenso del di pendente, oppure, d'intesa con il dipendente
interessato, presso altre Regioni e presso gli Enti locali, per comprovate esigenze
connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la
formazione, lo aggiornamento professionale.
2. É parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la
Regione di personale di altre Regioni e di Enti locali, limitatamente ai posti d'organico
vacanti.
TITOLO II
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo I
Ordinamento
Art. 12
(Ruolo unico del personale regionale)
1. Il personale della Regione é collocato in un ruolo unico regionale,
articolato in contingente dell'Amministrazione generale e contingente addetto alla
Formazione Professionale, suddiviso nelle seguenti qualifiche funzionali alle quali
corrispondono i livelli retributivi stabiliti dal successivo art. 31:
Dirig.strut. II liv. (II qualifica dirigenziale)
Dirig.strut. I liv. (I qualifica dirigenziale)
Funzionario (VIII livello retributivo)
Istruttore diret. (VII livello retributivo)
Istruttore (VI livello retributivo)
Esecutore (IV livello retributivo)
Operatore (III livello retributivo)
Ausiliario (II livello retributivo)
Addetto alle pulizie (I livello retributivo)
2. La legge regionale sull'ordinamento degli uffici, in relazione alle esigenze
organizzative, potrà istituire la qualifica funzionale di collaboratore professionale
alla quale corrisponde il quinto livello retributivo. In ogni caso per i profili
amministrativi della qualifica di esecutore, quella di istruttore costituisce la qualifica
funzionale immediatamente superiore.
3. I contenuti della funzione dirigenziale e la declaratoria delle qualifiche
funzionali sono indicate nei successivi Capi II e III.
4. La dotazione organica del personale del ruolo unico regionale sarà
determinata dalla legge sull'ordinamento degli uffici, da emanarsi entro 60 giorni dal
l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
(Modalità di assunzione)
1. La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico
concorso, salvo i casi espressamente stabiliti dalle leggi in vigore.
2. Il concorso é indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale su
deliberazione della Giunta stessa.
3. Il bando contiene l'indicazione dello specifico titolo di studio richiesto,
in relazione alla qualifica funzionale e alle funzioni cui si riferiscono i posti messi a
concorso, nonché del con tenuto e delle modalità delle prove di esame.
4. Il bando é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
5. Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale
viene determinato annualmente dalla Giunta reg.le nell'ambito dei posti vacanti, sulla
base della motivata esigenza dei diversi settori di attività. Possono essere messi a
concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione
del bando, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio. Le nomine a tali posti sono
conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
Art. 14
(Rapporto di lavoro a tempo determinato)
1. La Regione può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale da
utilizzare per lo svolgimento di attività comprese nell'ambito dei profili professionali
propri di qualifiche funzionali fino alla sesta.
2. Le assunzioni possono essere effettuate per esigenze indilazionabili e di
carattere eccezionale, determinate nella durata e specificamente motivate anche in
relazione a:
a) sostituzione di personale di ruolo assente per un periodo di durata
superiore a 30 giorni a causa di malattia o di congedo straordinario non retribuito per
motivi personali;
b) temporanea vacanza di posti di organico per la copertura dei quali é stato
indetto il relativo concorso pubblico.
3. Le assunzioni sono effettuate con le seguenti modalità:
a) il personale assunto a tempo determinato non può essere tenuto in servizio
per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni
nell'anno solare, a compimento dei quali il rapporto é risolto di diritto;
b) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non
siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato al punto
precedente;
c) al personale assunto ai sensi del presente art. compete il trattamento
economico spettante al personale di ruolo di pari qualifica nonché il trattamento di fine
servizio previsto dallo art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 17 e dell'art. 77
della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975.
4. Ai fini del trattamento assistenziale e pensionistico detto personale é
iscritto rispettivamente alla competente gestione per le assicurazioni obbligatorie contro
le malattie e alla CPDEL
5. Presso la Giunta sono istituiti, suddivisi per provincia e distinti per
profili professionali, appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie da
compilare secondo le modalità indicate nei commi successivi.
6. Gli aspiranti devono presentare apposita domanda, indirizzata al Presidente
della Giunta, a mezzo di lettera raccomandata.
7. Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione della
domanda da rilevarsi dal bollo postale di arrivo delle relative raccomandate, gli
aspiranti che non abbiano superato il 50 anno di età e siano in possesso degli altri
requisiti per l'assunzione ai corrispondenti impieghi di ruolo.
8. Ove in uno stesso giorno pervengano più domande concernenti lo stesso
elenco, l'ordine degli aspiranti viene determinato con riferimento ai criteri vigenti per
l'accesso agli impieghi civili dello Stato in tema di preferenze, sulla base dei dati
desumibili dalle singole domande.
9. Non sono prese in considerazione le domande che rechino una data anteriore a
quella di entrata in vigore della presente legge.
10. Gli aspiranti che abbiano rinunciato per qualsivoglia ragione ad una
assunzione temporanea, perdono l'iniziale ordine d'iscrizione negli elenchi e sono
collocati d'ufficio dopo il nominativo dell'aspirante che risulta ultimo iscritto negli
elenchi medesimi alla data della rinuncia all'assunzione temporanea.
11. Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui ai precedenti commi hanno
titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi, nelle assunzioni
relative alla provincia e al profilo professionale per cui hanno presentato la domanda,
anche nelle ipotesi di nuove assunzioni disposte ai sensi delle lett. a) e b) del
precedente III comma.
12. L'Amministrazione si riserva di verificare l'idoneità ai compiti da
svolgere degli aspiranti all'assunzione.
13. Qualora esistono graduatorie di idonei in pubblici concorsi per la
copertura dei posti del ruolo unico regionale, le assunzioni di cui al presente art. sono
effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie.
14. Il personale temporaneo che comunque abbia dato prova di scarso rendimento
o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio é cancellato dal
relativo elenco con provvedimento motivato dalla Giunta, adottato previo confronto con le
organizzazioni sindacali aziendali; il provvedimento é comunicato all'interessato.
15. Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono
disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati ai sensi
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
16. Le assunzioni temporanee sono disposte dalla Giunta regionale e, per il
personale assegnato al Consiglio, dallo Ufficio di Presidenza.
17. Le aree d'intervento e le esigenze prioritarie che dovranno essere
soddisfatte con le assunzioni temporanee saranno determinate con il metodo degli accordi
decentrati.
18. Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme del presente
art. sono nulle di diritto.
19. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R.
31 marzo 1971, n. 276.
Art. 15
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. I posti di organico ad orario pieno fino alla VI qualifica funzionale
possono essere trasformati in posto ad orario ridotto.
2. Fermo restando che ad ogni posto a tempo pieno devono corrispondere due
posti a tempo parziale, il numero dei posti convertibili, l'individuazione dei settori e
dei profili professionali sono definiti in sede di contrattazione decentrata.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale é regolato sulla base dei seguenti
criteri:
1) il part-time comporta un orario di lavoro giornaliero pari al 50% dell'ora
rio normale, articolato su almeno 5 giorni lavorativi settimanali;
2) al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di
lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni
altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali;
3) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a
tempo pieno;
4) il trattamento economico é pari al 50% di tutte le competenze fisse e
periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa
speciale;
5) il salario di anzianità é quello previsto per il restante personale
calcolato sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari qualifica ad orario
intero;
6) al personale part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia
in quanto dovute;
7) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né
può usufruire di benefici che comporti no a qualsiasi titolo riduzione di orario di
lavoro;
8) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale
di direzione o coordinamento di strutture operative;
9) le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei
relativi posti.
5. Le norme del presente art.operano con effetto dall'emanazione della
normativa statale concernente la regolamentazione degli aspetti previdenziali del rapporto
a tempo parziale.
Art. 16
(Accesso alle qualifiche dirigenziali)
1. Nella prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per
titoli ed esami scritti ed orali; il 25% dei posti é riservato ai dipendenti inquadrati
all'8 livello con 3 anni di anzianità nella qualifica.
2. Alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per
titoli ed esami scritti ed orali per non meno del 70% dei posti disponibili riservati al
personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con 3 anni di anzianità nella
qualifica; e, per i restanti posti, per concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed
orali.
3. Per l'accesso alle qualifiche dirigenziali é richiesto il diploma di laurea
nonché gli altri specifici particolari requisiti eventualmente previsti dallo ordinamento
regionale.
Art. 17
(Accesso alle altre qualifiche funzionali)
1. Alle qualifiche funzionali non dirigenziali si accede per concorso pubblico
per titoli ed esami scritti e orali; per le qualifiche funzionali fino a quella di
collaboratore professionale(5 livello retrib.) gli esami possono essere sostituiti da
prove pratiche o attitudinali.
2. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico é riservato al
personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in
tale qualifica un'anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto
per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.
3. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di
studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.
Capo II
Della dirigenza regionale
Art. 18
(Funzione dirigenziale)
1. La funzione dirigenziale regionale é volta ad assicurare e garantire il
ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale d'indirizzo, coordinamento e
controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali, in conformità ai principi definiti
nello statuto e in attuazione degli indirizzi politicoamministrativi formulati dal
Consiglio e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Essa si esplica essenzialmente mediante:
a) il raccordo delle strutture tecnico amministrative con gli organi
politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte,
degli indirizzi e dei programmi della Regione ed alla loro attuazione e verifica;
b) il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle
e tra le strutture operative della Regione, in modo da garantire la reciproca integrazione
interdisciplinare e la complessa coerenza dell'azione degli apparati amministrativi
regionali.
3. L'esercizio della funzione dirigenziale, inteso ad assicurare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa, é caratterizzato da:
a) preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi
rapporti interdisciplinari; collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche;
utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;
b) piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nella
organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate;
c) diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle
decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni.
4. Nell'ambito della funzione dirigenziale si collocano le posizioni di lavoro
riferite alle qualifiche funzionali di dirigente di strutture organizzative di secondo
livello e qualifiche equi parate, di dirigente di strutture organizzative di primo livello
e qualifiche equiparate, di cui all'art. 21, nonché gli incarichi di coordinamento per
aree funzionali ed operative, con le articolazioni previste dalla legge regionale
sull'ordinamento degli uffici entro i limiti di cui ai successivi commi.
5. Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a
1,5 volte il numero dei membri della Giunta - riferito alla data di decorrenza
dell'accordo - più uno correlato dal Consiglio regionale.
6. Il contingente della qualifica di dirigente appartenente alla seconda
qualifica funzionale dirigenziale dovrà corrispondere alle responsabilità delle
strutture organizzative di massimo livello e delle attività complesse di elaborazione, di
studio e ricerca definite dalla legge sull'ordinamento degli uffici e non può superare,
comunque, sei volte il numero dei coordinatori.
Art. 19
(Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali)
1. In armonia con quanto previsto nel precedente art. e in relazione alle
strutture organizzative cui sono preposti, i dirigenti regionali organizzano e dirigono le
strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i
problemi di natura giuridico-amministrativi, economico sociale e tecnico-scientifico
attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte
documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.
2. Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di
conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento
del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni formulando proposte
anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.
3. A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la
migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.
4. Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali della
Amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il
piano regionale di sviluppo.
5. Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi
politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo
stato di attuazione ed i risultati.
6. Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture
operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego
delle risorse umane e strumentali assegnate.
7. Studiano i problemi di organizzazione la razionalizzazione e semplificazione
delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o
adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità
gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al
rapporto costi/ benefici.
8. Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono
inoltre:
a) l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle
funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di
assunzione d'impegni di spesa e di liquidazione della stessa;
b) l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la
regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione delle
strutture, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;
c) la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle
deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
d) l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali
o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;
e) l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e
regolamenti;
f) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in
seno all'amministrazione;
g) la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi
della stessa, nei limiti fissa ti dalla vigente normativa.
Art. 20
(Responsabilità dei dirigenti)
1. Fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile
e disciplinare, prevista per l'impiego pubblico, i dirigenti sono responsabili
dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritto negli artt.18 e 19,
nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle
attività cui sono preposti.
2. In particolare sono responsabili:
a) dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima
formulati dagli organi competenti;
b) delle disposizioni da loro impartite;
c) del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività
cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati aggiunti,
anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse
pubblico, inerenti al settore affidato.
3. I risultati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono
contestati con atto scritto del competente organo. Qualora non siano ritenute valide le
giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.
4. L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e
la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei
compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.
5. Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito
della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici
necessari.
Art. 21
(Qualifiche funzionali dirigenziali)
1. La funzione dirigenziale é articolata in due qualifiche funzionali,
caratterizzate dalle posizioni di lavoro riferite alle qualifiche di dirigente di
strutture organizzative, rispettivamente, di secondo e primo livello e alle qualifiche
alle stesse equiparate.
2. Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale
prevista all'art.12 della presente legge esercita le proprie funzioni a livello di
responsabile delle strutture di secondo livello per materia omogenea e/o per compiti di
studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei
programmi nell'ambito delle competenze, per materia o per obiettivo, della massima
struttura organizzativa individuata dalla legge sull'ordinamento degli uffici.
3. Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale prevista nel predetto articolo 12 esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle
strutture di primo livello e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e
realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze, per materia o per obiettivo,
delle predette strutture organizzative di base.
Art. 22
(Funzione di coordinamento)
1. La funzione di coordinamento é unica ed é istituita per assicurare la
direzione di vaste aree operative e di coordinamento.
2. L'incarico per la funzione di coordinamento é conferito con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta del l'Ufficio di presidenza del Consiglio per il
rispettivo personale, e può essere attribuito esclusivamente a dirigenti inquadrati nella
II fascia funzionale.
3. Il dipendente cui l'incarico viene conferito continua ad esercitare
contemporaneamente la funzione della propria qualifica.
4. L'incarico predetto é conferito a tempo determinato per un periodo non
superiore ad anni 5 ed é rinnovabile e revocabile.
5. Il rinnovo e la revoca dell'incarico sono disposte nelle stesse forme
previste per l'attribuzione dell'incarico.
Capo III
Delle altre qualifiche funzionali
Art. 23
(Funzionario)
1. Il funzionario svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta
alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi
di lavoro, alla cui formulazione é tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica
complessa; svolge, altresì, attività di organizzazione della raccolta ed elaborazione
dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado d'incidenza degli
interventi.
2. Nello stesso ambito il funzionario collabora, predisponendo i relativi atti
e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri e istruttoria di
particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi,
in relazione ai compiti affidati.
3. Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di
aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione si avvale degli strumenti e metodologie
informative ed informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la
programmazione (SIRP); espleta le attività proprie di specifiche discipline che
comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale é prevista
specifica abilitazione.
4. Nell'ambito dell'unità organica complessa, il funzionario può essere
incaricato della responsabilità con compiti d'indirizzo dell'attività degli addetti - di
una unità operativa organica eventualmente prevista. In tale ipotesi verifica il rispetto
dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme; definisce le
procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni
esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure
dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.
5. Sono comunque, comprese nella qualifica funzionale di funzionario le
posizioni di lavoro che comportano:
a) attività di studio, di ricerca e di elaborazione di piani e di programmi
che richiedono elevata specializzazione professionale;
b) il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifico;
c) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di
notevole grado di difficoltà.
6. La qualifica di funzionario può comportare la responsabilità di unità
operative organiche eventualmente previste e l'esercizio di funzioni con rilevanza
esterna.
7. L'attività é caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di
iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e comporta la piena
responsabilità della attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché
del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.
8. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di funzionario é richiesto: il
diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione
professionale e altri specifici requisiti eventualmente previsti dall'ordinamento
regionale.
Art. 24
(Istruttore direttivo)
1. L'istruttore direttivo svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione
per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi
di lavoro, alla cui impostazione é tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica
cui é inserito.
2. L'istruttore direttivo si avvale degli strumenti e metodologie informatiche
predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); provvede ad
altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed
esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto
professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.
3. Con riferimento ai compiti attribuiti l'istruttore direttivo:
a) espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano
anche assunzione di autonoma responsabilità professionale;
b) definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità
operativa;
c) redige provvedimenti e schemi di provvedimenti;
d) cura la corrispondenza e le relazioni esterne;
e) relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e
sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti;
f) svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione per
l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione;
g) partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti;
h) collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di
qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui é inserito.
4. La posizione di lavoro d'istruttore direttivo può, altresì, comportare la
funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per
l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale d'istruttore direttivo
le posizioni di lavoro che comportano:
a) attività di natura tecnica, amministrativa e contabile, consistente nella
istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati;
b) attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;
c) interpretazione di norme e dei dati elaborati, nonché applicazione di
procedure;
d) collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto
professionale;
e) eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro, organizzazione di
unità semplici.
6. L'istruttore direttivo ha iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali
contenute in norme e procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i
procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di
lavoro; ha la responsabilità diretta dei risultati delle attività direttamente svolte,
nonché di quelle del gruppo coordinato.
7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale d'istruttore direttivo
é richiesto il possesso del diploma di laurea.
Art. 25
(Istruttore)
1. L'istruttore cura:
a) nel campo amministrativo:
- la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme;
- la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati
istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni
di massima;
- la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure
anche complesse;
- la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti
di segreteria;
- la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;
- la rendicontazione, le attività economali correnti e la rilevazione
statistica;
- altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze
preliminari ed esperienza;
b) nel campo dell'informazione e della elaborazione dati:
- la minutazione dei programmi;
- la gestione operativa degli impianti di elaborazione;
- il controllo delle informazioni imput/output;
- la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione
statistica degli stessi;
c) nel campo tecnico:
- le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni,
elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.), connesse con
la posizione di lavoro e con il titolo professionale posseduto.
2. Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, lo
istruttore:
- svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di
trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i
risultati della produzione;
- conduce impianti e macchinari che comportano alta specializzazione;
- sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area
funzionale cui é preposto;
- controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei
interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.
3. La posizione di lavoro dell'istruttore può, altresì, comportare la
funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per
l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il diploma di scuola secondaria
superiore.
4. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale d'istruttore le
posizioni di lavoro che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di
prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello culturale
di base del diploma di scuola secondaria superiore.
5. L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche
inferiori e, altresì, il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio
di appartenenza per trattare questioni e pratiche di un certo rilievo.
6. L'istruttore ha un grado d'iniziativa nell'ambito d'istruzioni di massima,
norme e procedure valevoli nell'ambito del la sfera di attività dell'addetto, per
l'assolvimento della quale é richiesta una preparazione derivante in genere da specifico
titolo professionale; ha diretta responsabilità in ordine alla corretta esecuzione del
proprio lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di
prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.
7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale d'istruttore é
richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente.
[Continua]