2. Qualora, in relazione alle esigenze organizzative, sia istituita la qualifica funzionale di collaboratore professionale, la legge regionale sull'ordinamento degli uffici detterà i criteri e le modalità dell'inquadramento del personale nella predetta qualifica, in stretta corrispondenza alla declaratoria di qualifica e di funzioni indicata al precedente art. 26. 3. Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri previsti nei successivi commi. 2."Nella fase di prima attuazione del presente accordo, sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale i dipendenti inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel livello funzionale di dirigente. Sempre nella fase di prima attuazione del presente accordo, alla seconda qualifica dirigenziale si accede, per almeno il 90% dei posti stabiliti dalla legge sull'ordinamento degli uffici, mediante selezione per titoli e valutazione attitudinale secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli." 5. Per i restanti posti si procederà mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scritti ed orali. 6. Per il personale inquadrato nella 1 qualif. dirigenz. gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1.01.1983. 7. Per il personale che verrà inquadrato nella 2 qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici de corrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali. 8. Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della 2 qualifica dirigenziale, i coordinatori nominati in base alla l.r. 30 maggio 1980, n. 15, percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura fissata, in attuazione del l'accordo per il periodo 1979/1981, dal l'art. 16 della l.r. 15 giugno 1981, n. 9 9. I concorsi per la copertura dei posti della 2 qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della presente legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione. 10. Per il personale del Consiglio l'inquadramento di cui al presente art. é disposto dalla Giunta regionale su conforme delibera dell'Ufficio di Presidenza. Art. 43 1. Le selezioni per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale sono articolate per settori e posizioni di ricerca, secondo quanto stabilito dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, che definirà il numero delle unità organiche complesse e delle posizioni di ricerca, collocandole in aree funzionali omogenee. 2. Alle selezioni é ammesso a partecipare il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il relativo concorso é bandito dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, previa determinazione delle aree funzionali omogenee previste dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici. Art. 44 1. I candidati che intendono partecipare alle selezioni devono presentare, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso di cui al precedente art., apposita domanda mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente della Giunta regionale. 2. Ciascun candidato, nella domanda, dovrà specificare i settori e le posizioni di ricerca per i quali chiede di essere selezionato. 3. Ciascun dipendente può chiedere di partecipare a non più di due selezioni indicandone l'ordine di priorità. La domanda di partecipazione a più di due selezioni comporta l'esclusione del candidato delle selezioni successive alla seconda. 4. La domanda deve essere corredata da un curriculum professionale, redatto dal candidato sotto la propria responsabilità sul modulo predisposto dalla Giunta regionale e che verrà appositamente distribuito a cura dell'amministrazione regionale. Il candidato, utilizzando esclusivamente gli appositi spazi, illustra l'attività svolta presso l'ente di provenienza e presso la Regione fino al 31 dicembre 1982 in carriere non inferiori alle direttive o equiparate. 5. Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa ai titoli indicati al punto A 2 del successivo art.45 nonché quella relativa ai servizi prestati in altre pubbliche amministrazioni, ove non esistente agli atti di ufficio. La predetta documentazione é valutabile esclusivamente se rilasciata dal le competenti amministrazioni, Universi tà e ordini professionali. 6. Le firme in calce alla domanda ed al curriculum devono essere autenticate nei modi di legge. Art. 45 1."La selezione dei candidati è effettuata in base a titoli e valutazione attitudinale della Commissione di cui al successivo art. 46" 2. "La Commissione dispone di cento punti di cui settanta per i titoli e trenta per la valutazione della attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della seconda qualifica dirigenziale". 3. Il punteggio per i titoli é ripartito come segue: A) Titoli: fino ad un massimo di punti 70. A. 1) Titoli di servizio: fino a un massimo di punti 35: - servizio di ruolo prestato nello Stato in qualifiche non inferiori a Direttore di Divisione o negli altri enti di provenienza in qualifiche equiparate a quelle di Direttore di Divisione e superiori: punti 2 per anno; - servizio di ruolo prestato nella Regione nelle qualifiche di Dirigente di settore o di Dirigente: punti 2 per anno; - servizio di ruolo prestato nello Stato o negli enti di provenienza in altre qualifiche direttive: punti 1 per anno. A. 2) Titoli di studio e professionali: fino ad un massimo di punti 30: - diploma di laurea specifico della area in cui é compreso il posto o i posti messi a concorso: punti 15; - seconda laurea: punti 3; - abilitazione all'esercizio di professioni per le quali é richiesta la laurea ed attinente all'area cui é compreso il posto oggetto del concorso: punti 4; - assunzione in carriera direttiva per concorso pubblico: punti 3; - pubblicazioni attinenti all'area in cui é compreso il posto per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 3; - corsi di perfezionamento o di specializzazione, indetti da pubbliche amministrazioni o Università, che si concludono con esami finali ed attinenti a materie dell'area in cui é compreso il posto per il quale si concorre: punti 2 A. 3) Svolgimento funzioni: fino a un massimo di punti 5: - incarico svolto anche nello Stato e negli altri enti di provenienza di direzione di uffici, almeno a circoscrizione provinciale, trasferiti alla Regione ovvero incarico di direzione presso la Regione delle strutture individuate con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 23 dell'1 luglio 1971 e nn. 55 e 56 dell'8 marzo 1972 ovvero con altre leggi regionali e/o nazionali punti 1 per anno. 3. La valutazione del titolo di cui al precedente punto A3 subordinata alla circostanza che l'incarico della direzione dell'ufficio o struttura sia stato conferito con atto formale da parte del competente organo statale o dell'ente di provenienza e con atto deliberativo da parte del Consiglio regionale, del la Giunta regionale, del Presidente del la Giunta regionale nonché dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 4. L'attribuzione dei punteggi di cui ai punti A1 e A3 sarà operata in ragione di 1/12 a mese intero. Non saranno valutate le frazioni di mese inferiori a giorni 15. 5. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti nei commi precedenti sono valutabili esclusivamente i titoli acquisiti entro e non oltre il 31 dicembre 1982. 1. In occasione delle operazioni di strutturazione dei servizi regionali sulla base della legge regionale di prima organizzazione ed anche il definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge dalla II alla VIII é coperto mediante concorsi interni, per titoli ed esami, riservato al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno 3 anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza. 2. I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge. 6. L'esame colloquio consisterà in una prova orale sulle materie attinenti all'area in cui è collocato il posto o i posti messi a concorso, secondo quanto specificato nel relativo bando di concorso. 7. "La valutazione dell'attitudine di cui al precedente I comma viene effettuata dalla Commissione tenendo conto della preparazione e della esperienza professionale; della autonomia di giudizio e della capacità di assunzione di responsabilità, nonché del grado di collaborazione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente. 8. La Commissione esprime collegialmente la propria valutazione complessiva sulla base del curriculum e della documentazione presentati dal candidato". (- n.d.w. -La commissione, ai fini della valutazione attitudinale di cui all'art. 45 della legge regionale n. 34/84, così come integrato dall'art. 3, terrà conto esclusivamente dell'attività prestata dai concorrenti presso la Regione e le amministrazioni di provenienza fino alla data del 31 dicembre 1982 in carriere non inferiori alle direttive o equiparate.) Art. 46 1. Le graduatorie sono formate distintamente per ogni settore o posizione di ricerca, singoli e/o accorpati, da una commissione così composta: 2. Presidente: Presidente della Giunta regionale; 3. Componenti: due professori universitari, ordinari di materie attinenti ai posti oggetto di selezione, designati dai Rettori delle Università calabresi; - due magistrati amministrativi, designati dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria; - un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 4. Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore allo VIII livello. 5. I rappresentanti sindacali, in mancanza della designazione congiunta che dovrà pervenire entro giorni 15 dalla data della notifica, saranno nominati con deliberazione motivata della Giunta regionale. 6. Alla nomina della commissione provvede con proprio atto il Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni di cui ai commi precedenti. Art. 47 1. Le graduatorie sono approvate distintamente per ogni settore o posizione di ricerca singoli e/o accorpati con deliberazione della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede, sulla base della graduatoria, all'inquadramento nei posti della seconda qualifica dirigenziale, ed all'assegnazione ai corrispondenti posti di struttura, sulla base dell'ordine di priorità indicato dai candidati. 3. Per i settori e le posizioni di ricerca del Consiglio regionale i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Art. 48 1. In occasione delle operazioni di strutturazione dei servizi regionali sulla base della legge regionale di prima organizzazione ed anche il definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge dalla II alla VIII è coperto mediante concorsi interni, per titoli ed esami, riservato al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno 3 anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza. 2. I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge. Art. 49 1. Il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica per i lavoratori regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con il contratto 1979/1981 di cui alla legge regionale n. 9 del 16 maggio 1981 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982. 2. I criteri sui quali si attua il predetto riequilibrio sono i seguenti: a) valutazione in mesi e per intero, in termini di classe e/o scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento dell'operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni; b) valutazione, in mesi, degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento, computando il servizio come previsto dalla precedente lettera a). 3. L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale. 4. Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato de terminato ai sensi delle lettere a) e b del secondo comma del presente articolo Art. 50 1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti al l'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente: dal 1 gennaio 1983: 35%; dal 1 gennaio 1984: 70%; Art. 49 1. Il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica per i lavoratori regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con il contratto 1979/1981 di cui alla legge regionale n. 9 del 16 maggio 1981 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982. 2. I criteri sui quali si attua il predetto riequilibrio sono i seguenti: a) valutazione in mesi e per intero, in termini di classe e/o scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento dell'operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni; b) valutazione, in mesi, degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento, computando il servizio come previsto dalla precedente lettera a). 3. L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale. 4. Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato de terminato ai sensi delle lettere a) e b del secondo comma del presente articolo Art. 50 1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti al l'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente: dal 1 gennaio 1983: 35%; dal 1 gennaio 1984: 70%; dal 1 gennaio 1985: 100%. 2. Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prevedere a base quanto comporterebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente accordo, alla data del 1 gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione della indennità di coordinamento) decurtato dal trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982. 3. Al personale che viene assunto dopo il 1 gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato dall'accordo unico nazionale per il periodo 1979 - 81 a cui vanno aggiunti i benefici previsti nel presente accordo secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo. 4. Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1984, i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo. Art. 51 1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, viene congelato il numero attuale di aspettative sindacali retribuite. Art. 52 1. Sulla base di successivo accordo da stipularsi entro il 1984, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il tratta mento economico del personale docente nei corsi di formazione professionale dipendente dalla Regione. Art. 53 1. Ai sensi dell'art. 10 della legge 29- 3-1983, n. 93, le disposizioni di cui alla presente legge sono estese, in quanto applicabili in relazione alle funzioni attribuite e al tipo di struttura organizzativa alle stesse correlata, al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione. 2. Nel rispetto degli ordinamenti dei predetti enti, i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche funzionali di ciascun ente sono regolati, ai sensi dello art. 2, n. 5 della predetta legge n. 93 1983, dalla legge regionale o, comunque con atto normativo o amministrativo sulla base di essa. Art. 54 Art. 55 1. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre leggi regionali in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali valgono, in quanto con esse compatibili disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato. 3. Rimangono altresì in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n.!9, che disciplinano la competenza del Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio. Art. 56 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono imputati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 ai capitoli 1001 104,1003101 e 1003103 che presentano la necessaria disponibilità e, per gli esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio. Art. 57 1. La presente legge é dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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