[Torna su]

Art. 26
(Collaboratore professionale)

1. Il collaboratore professionale é addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operai ed operatori ad alta specializzazione , con connessa responsabilità d'indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale; può avere funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

2. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di collaboratore professionale le posizioni di lavoro che attengono ad attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per lo espletamento delle prestazioni lavorative; possono altresì essere richieste una preparazione tecnica e una particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro, con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

3. L'autonomia operativa del collaboratore professionale é completa nel l'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali; la conseguente prestazione lavorativa é caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta ed, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

4. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di collaboratore professionale é richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

5. Con riferimento a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 12 e nel secondo comma dell'art. 42, l'eventuale istituzione della qualifica funzionale di collaboratore professionale, prevista dal C.N.L., é demandata alla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

Art. 27
(Esecutore)

1. L'esecutore:

a) esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni;

b) collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrava delle pratiche;

c) esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) provvede alla collazionatura dei dattiloscritti;

e) effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite;

f) é addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

2. Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

3. L'esecutore é, altresì, addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a:

a) attività agricole e forestali;

b) sorveglianza idraulica;

c) strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri;

d) servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari;

e) riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli;

f) conduzione di operatrici semoventi;

g) riproduzione lito-tipografica e confezionamento di stampati;

h) altri servizi tecnico operativi di competenza regionale.

4. Tali attività comportano l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui l'esecutore garantisce l'ordinaria manutenzione, lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché l'assorbimento delle operazioni amministrative complementari.

5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di esecutore, per la quale é richiesta una preparazione professionale specifica, le posizioni di lavoro che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile e tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

6. L'attività dell'esecutore può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di assegnazione per trattare questioni o pratiche di rilievo apprezzabile.

7. L'esecutore ha autonomia operativa nell'ambito d'istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la conseguente prestazione lavorativa comporta una responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti di qualifiche inferiori.

8. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di esecutore é richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo, nonché, ove richiesto, dalla specializzazione professionale. Può, altresì, richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Art. 28
(Operatore)

1. L'operatore é addetto a:

a) prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate;

b) conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura;

c) conduzione di autoveicoli e motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) attività agricole e forestali;

e) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

f) compiti accessori e collegati allo esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

2. Le mansioni dell'operatore possono integrarsi con quelle delle qualifiche precedenti, purché siano tra di loro omogenee e complementari.

3. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di operatore le posizioni di lavoro che comportano attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuali la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

4. Le predette attività richiedono una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

5. L'operatore ha autonomia operativa riferita all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità diretta limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.

6. Per l'accesso all'esterno é richiesta la licenza della scuola dell'obbligo; può, altresì, essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Art. 29
(Ausiliario)

1. L'ausiliario é adibito a compiti che presuppongono solo comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

2. In particolare l'ausiliario é addetto a compiti di:

a) custodia e sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura;

b) anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici;

c) dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio;

d) prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza;

e) commissioni anche esterne al luogo di lavoro;

f) esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante lo uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

3. Le mansioni della qualifica di ausiliario si integrano con quelle della qualifica di addetto alle pulizie.

4. La qualifica funzionale di ausiliario comporta attività di tipo manuale e non, di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

5. L'ausiliario non ha alcuna apprezzabile autonomia, se non quella riferita alla esecuzione del proprio lavoro nello ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.

6. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di ausiliario é richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 30
(Addetto alle pulizie)

1. La qualifica funzionale di addetto alle pulizie comporta attività semplici di tipo manuale, che richiedono comuni conoscenze pratiche ed, anche, l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune per lo svolgimento dei compiti di pulizia dei locali.

2. L'addetto alle pulizie non ha alcuna apprezzabile autonomia con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

3. Per l'accesso alla qualifica funziona le di addetto alle pulizie é richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 31
(Livelli retributivi)

1. Alle qualifiche funzionali indicate al primo e secondo comma dell'art. 12 corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi:

- II qual.funz.dirig. L. 14.000.000

- I qual.funz.dirig. L. 11.200.000

- funzionario L. 8.640.000

- istruttore direttivo L. 6.400.000

- istruttore L. 5.500.000

- collaboratore prof. L. 5.200.000

- esecutore L. 4.450.000

- operatore L. 3.900.000

- ausiliario L. 3.600.000

- addetto alle pulizie L. 3.300.000

2. Spettano, inoltre, la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 32
(Indennità)

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 31 sono previste le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento, di cui all'art. 22, é stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

d) al personale inquadrato nella qualifica di funzionario con direzione di unità operativa organica compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

e) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di istruttore direttivo e di istruttore compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000;

f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella qualifica funzionale di collaboratore professionale compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corri sposta a tale titolo;

g) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di collaboratore professionale, di esecutore e di operatore compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000; tale indennità non compete al personale della qualifica di collaboratore professionale che percepisce l'indennità di lire 600.000 di cui alla precedente lett. f);

h) al personale inquadrato nella qualifica funzionale di ausiliario compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L.60.000. Al personale della qualifica funzionale di addetto alle pulizie non compete alcuna indennità

i) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di esecutore e di operatore, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolari esposizioni a rischio nei settori di cui all'allegato A, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità (di L. 240.000. Detta indennità non é cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di esecutore e di operatore che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato A).

Art. 33
(Compensi incentivanti la produttività)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e della efficienza dell'amministrazione regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

2. La previsione dei compensi di cui al precedente comma é subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

3. I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche sono stabiliti dalla Giunta regionale, in attuazione di accordi decentrati, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

4. Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività é costituito da:

a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spesa di cui al seguente art. 39;

b) ed, eventualmente, da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

5. Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio ed escluse, ovviamente, quelle dell'assestamento.

6. L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto in bilancio.

7. Dette economie si ripartiscono come segue:

- 20% in economie di bilancio;

- 40% in riconversione di attrezzature;

- 40% di produttività.

8. La Regione si impegna a costituire lo ufficio organizzazione che, in ordine alle specifiche competenze in materia attribuitegli dalla legge regionale sul l'ordinamento degli uffici, provvederà alla determinazione di standards di produttività.

Art. 34
(Indennità di turno)

1. Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di L.25.000

2. L'indennità oraria per orario notturno é di L. 1.080; ordinario festivo di L. 1.215; ordinario notturno festivo L. 1.800.

Art. 35
(Indennità di reperibilità)

1. Per le attività di protezione civile i servizi fluviali ed i servizi generali regionali la Regione istituisce il servizio di pronta disponibilità. Esso é remunerato con il compenso di L. 600 orarie.

2. I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordo decentrato.

Art. 36
(Beneficio economico per il passaggio di livello)

1. In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.

Art. 37
(Salario di anzianità)

1. Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:

- 2 qualif. funz. dirig. L. 840.000

- 1 qualif. funz. dirig. L. 672.000

- funzionario (8 livello) L. 518.400

- istrut. diret. (7 livello) L. 384.000

- istruttore (6 livello) L. 330.000

- collab. prof.le (5 livel.) L. 312.000

- esecutore (4 livello) L. 267.000

- operatore (3 livello) L. 234.000

- ausiliario (2 livello) L. 216.000

- addet. alle pul.(1 livel.) L. 198.000

2. Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 il predetto salario di anzianità é riconosciuto in proporzione ai mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il salario di anzianità sarà calcolato in proporzione ai periodi di servizio prestato nella qualifica di provenienza e in quella in godimento alla data del 1 gennaio 1985.

3. Le somme di cui ai precedenti commi sono, altresì, ridotte in proporzione ai periodi di interruzione del trattamento economico intervenuti nel biennio di riferimento.

4. Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1 gennaio 1987, a titolo di acconto un analogo beneficio di eguale importo.

5. In caso di nascita di figli é concessa una maggiorazione pari al 2,50% dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile allo atto del conferimento delle somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

6. Analogo beneficio é riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni

Art. 38
(Onnicomprensività)

1. Con effetto dall'entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge é fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste da tale accordo ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali é vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate alla Regione.

Art. 39
(Lavoro straordinario)

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per i dipendenti dell'ente entro il limite annuo individuale di 250 ore previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore pro-capite.

2. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiori al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le OO.SS aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo prevista al comma precedente.

3. Fino alla definizione intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina unitaria dell'istituto di lavoro straordinario, da stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979/1981, recepito con legge regionale n. 9 del 15-6-1981, e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1 gennaio di ogni anno.

4. Il compenso orario é determinato secondo la formula prevista nell'art. 30 della legge regionale n. 15 del 30-5- 1980.

5. Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa.

6. Le relative spese sono a carico dello ISTAT che corrisponde al personale interessato, per il tramite della Regione, i compensi correlati alle prestazioni di servizio fuori del normale orario di lavoro.

Art. 40
(Missioni)

1. Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale, fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'intera materia é disciplinato dalle leggi regionali n. 9 del 28-3-1975 e n. 15 del 30-5-1980 alle quali vengono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai commi successivi.

2. A decorrere dall'1 gennaio 1983 le misure dell'indennità di trasferta, dovute ai dipendenti della Regione, comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, sono stabilite, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, come segue:

a) dipendenti inseriti nelle qualifiche dirigenziali (ex ottavo livello precedente ordinamento) e nelle altre qualifiche fino alla sesta (quinto livello precedente ordinamento): L.31.700;

b) dipendenti inseriti nelle qualifiche inferiori: L. 23.100.

3. Le misure dell'indennità di trasferta sono annualmente rideterminate con deliberazione della Giunta regionale entro i limiti di incremento fissati con decreto del Ministro del Tesoro, ai sensi dell'art. 1, terzo, quarto e quinto comma, del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513.

4. Al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale inviato in missione é data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dello albergo di prima categoria, al restante personale è data, invece, facoltà di chiedere il rimborso della spesa dello albergo di seconda categoria.

5. In caso di rimborso delle spese dello albergo, le misure delle indennità del trattamento di missione sono ridotte di un terzo.

6. Per quanto attiene ai viaggi compiuti in ferrovia, al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in una carrozza letto; per il restante personale é consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe.

Art. 41
(Servizi di mensa)

1. La Regione dispone - per le esigenze del funzionamento dei suoi uffici e al fine, anche , di agevolare la realizzazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori - l'istituzione di servizi sociali, tra i quali, quelli di mensa, secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso la contrattazione decentrata.

2. Può usufruire del servizio di mensa il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso o adibito a servizi connessi a particol+Migenze degli uffici regionali, limitatamente ai giorni di effettiva presenza al lavoro.

3. Non può usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico su sei giorni lavorativi.

4. Il pasto va consumato al di fuori del l'orario di servizio.

5. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti, stipula speciali convenzioni che pongono a suo carico solo l'organizzazione dei servizi e i costi fissi dei pasti nella misura stabilita in modo uniforme per tutto il personale interessato.

6. Con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il dipendente é tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 (un terzo) del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa é gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 (un terzo) dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.

7. In ogni caso é esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 42
(Inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali)

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, o dalla data di inquadramento se successiva, i dipendenti regionali di ruolo sono inquadrati d'ufficio nelle qualifiche funzionali di cui alla presente legge, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Livelli Funzionali L.R. n. 9/1981

Qualifiche funzionali

 

  2^ qualifica dirigenziale
VIII 1^ qualifica dirigenziale
VII Funzionario
VI Istruttore direttivo
V Istruttore
-- Collaboratore professionale
IV Esecutore
III Operatore
II Ausiliario
I Addetto alle pulizie

2. Qualora, in relazione alle esigenze organizzative, sia istituita la qualifica funzionale di collaboratore professionale, la legge regionale sull'ordinamento degli uffici detterà i criteri e le modalità dell'inquadramento del personale nella predetta qualifica, in stretta corrispondenza alla declaratoria di qualifica e di funzioni indicata al precedente art. 26.

3. Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri previsti nei successivi commi.

2."Nella fase di prima attuazione del presente accordo, sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale i dipendenti inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel livello funzionale di dirigente. Sempre nella fase di prima attuazione del presente accordo, alla seconda qualifica dirigenziale si accede, per almeno il 90% dei posti stabiliti dalla legge sull'ordinamento degli uffici, mediante selezione per titoli e valutazione attitudinale secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli."

5. Per i restanti posti si procederà mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scritti ed orali.

6. Per il personale inquadrato nella 1 qualif. dirigenz. gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1.01.1983.

7. Per il personale che verrà inquadrato nella 2 qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici de corrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

8. Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della 2 qualifica dirigenziale, i coordinatori nominati in base alla l.r. 30 maggio 1980, n. 15, percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura fissata, in attuazione del l'accordo per il periodo 1979/1981, dal l'art. 16 della l.r. 15 giugno 1981, n. 9

9. I concorsi per la copertura dei posti della 2 qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della presente legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Per il personale del Consiglio l'inquadramento di cui al presente art. é disposto dalla Giunta regionale su conforme delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 43
(Articolazione delle selezioni)

1. Le selezioni per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale sono articolate per settori e posizioni di ricerca, secondo quanto stabilito dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, che definirà il numero delle unità organiche complesse e delle posizioni di ricerca, collocandole in aree funzionali omogenee.

2. Alle selezioni é ammesso a partecipare il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il relativo concorso é bandito dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, previa determinazione delle aree funzionali omogenee previste dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

Art. 44
(Modalità di partecipazione)

1. I candidati che intendono partecipare alle selezioni devono presentare, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso di cui al precedente art., apposita domanda mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

2. Ciascun candidato, nella domanda, dovrà specificare i settori e le posizioni di ricerca per i quali chiede di essere selezionato.

3. Ciascun dipendente può chiedere di partecipare a non più di due selezioni indicandone l'ordine di priorità. La domanda di partecipazione a più di due selezioni comporta l'esclusione del candidato delle selezioni successive alla seconda.

4. La domanda deve essere corredata da un curriculum professionale, redatto dal candidato sotto la propria responsabilità sul modulo predisposto dalla Giunta regionale e che verrà appositamente distribuito a cura dell'amministrazione regionale. Il candidato, utilizzando esclusivamente gli appositi spazi, illustra l'attività svolta presso l'ente di provenienza e presso la Regione fino al 31 dicembre 1982 in carriere non inferiori alle direttive o equiparate.

5. Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa ai titoli indicati al punto A 2 del successivo art.45 nonché quella relativa ai servizi prestati in altre pubbliche amministrazioni, ove non esistente agli atti di ufficio. La predetta documentazione é valutabile esclusivamente se rilasciata dal le competenti amministrazioni, Universi tà e ordini professionali.

6. Le firme in calce alla domanda ed al curriculum devono essere autenticate nei modi di legge.

Art. 45
(Criteri della selezione)

1."La selezione dei candidati è effettuata in base a titoli e valutazione attitudinale della Commissione di cui al successivo art. 46"

2. "La Commissione dispone di cento punti di cui settanta per i titoli e trenta per la valutazione della attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della seconda qualifica dirigenziale".

3. Il punteggio per i titoli é ripartito come segue:

A) Titoli: fino ad un massimo di punti 70.

A. 1) Titoli di servizio: fino a un massimo di punti 35:

- servizio di ruolo prestato nello Stato in qualifiche non inferiori a Direttore di Divisione o negli altri enti di provenienza in qualifiche equiparate a quelle di Direttore di Divisione e superiori: punti 2 per anno;

- servizio di ruolo prestato nella Regione nelle qualifiche di Dirigente di settore o di Dirigente: punti 2 per anno;

- servizio di ruolo prestato nello Stato o negli enti di provenienza in altre qualifiche direttive: punti 1 per anno.

A. 2) Titoli di studio e professionali: fino ad un massimo di punti 30:

- diploma di laurea specifico della area in cui é compreso il posto o i posti messi a concorso: punti 15;

- seconda laurea: punti 3;

- abilitazione all'esercizio di professioni per le quali é richiesta la laurea ed attinente all'area cui é compreso il posto oggetto del concorso: punti 4;

- assunzione in carriera direttiva per concorso pubblico: punti 3;

- pubblicazioni attinenti all'area in cui é compreso il posto per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 3;

- corsi di perfezionamento o di specializzazione, indetti da pubbliche amministrazioni o Università, che si concludono con esami finali ed attinenti a materie dell'area in cui é compreso il posto per il quale si concorre: punti 2

A. 3) Svolgimento funzioni: fino a un massimo di punti 5:

- incarico svolto anche nello Stato e negli altri enti di provenienza di direzione di uffici, almeno a circoscrizione provinciale, trasferiti alla Regione ovvero incarico di direzione presso la Regione delle strutture individuate con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 23 dell'1 luglio 1971 e nn. 55 e 56 dell'8 marzo 1972 ovvero con altre leggi regionali e/o nazionali punti 1 per anno.

3. La valutazione del titolo di cui al precedente punto A3 subordinata alla circostanza che l'incarico della direzione dell'ufficio o struttura sia stato conferito con atto formale da parte del competente organo statale o dell'ente di provenienza e con atto deliberativo da parte del Consiglio regionale, del la Giunta regionale, del Presidente del la Giunta regionale nonché dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. L'attribuzione dei punteggi di cui ai punti A1 e A3 sarà operata in ragione di 1/12 a mese intero. Non saranno valutate le frazioni di mese inferiori a giorni 15.

5. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti nei commi precedenti sono valutabili esclusivamente i titoli acquisiti entro e non oltre il 31 dicembre 1982.

1. In occasione delle operazioni di strutturazione dei servizi regionali sulla base della legge regionale di prima organizzazione ed anche il definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge dalla II alla VIII é coperto mediante concorsi interni, per titoli ed esami, riservato al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno 3 anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

2. I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge.

6. L'esame colloquio consisterà in una prova orale sulle materie attinenti all'area in cui è collocato il posto o i posti messi a concorso, secondo quanto specificato nel relativo bando di concorso.

7. "La valutazione dell'attitudine di cui al precedente I comma viene effettuata dalla Commissione tenendo conto della preparazione e della esperienza professionale; della autonomia di giudizio e della capacità di assunzione di responsabilità, nonché del grado di collaborazione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

8. La Commissione esprime collegialmente la propria valutazione complessiva sulla base del curriculum e della documentazione presentati dal candidato".

(- n.d.w. -La commissione, ai fini della valutazione attitudinale di cui all'art. 45 della legge regionale n. 34/84, così come integrato dall'art. 3, terrà conto esclusivamente dell'attività prestata dai concorrenti presso la Regione e le amministrazioni di provenienza fino alla data del 31 dicembre 1982 in carriere non inferiori alle direttive o equiparate.)

Art. 46
(Formazione della graduatoria)

1. Le graduatorie sono formate distintamente per ogni settore o posizione di ricerca, singoli e/o accorpati, da una commissione così composta:

2. Presidente: Presidente della Giunta regionale;

3. Componenti: due professori universitari, ordinari di materie attinenti ai posti oggetto di selezione, designati dai Rettori delle Università calabresi;

- due magistrati amministrativi, designati dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria;

- un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore allo VIII livello.

5. I rappresentanti sindacali, in mancanza della designazione congiunta che dovrà pervenire entro giorni 15 dalla data della notifica, saranno nominati con deliberazione motivata della Giunta regionale.

6. Alla nomina della commissione provvede con proprio atto il Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 47
(Approvazione e utilizzo delle graduatorie)

1. Le graduatorie sono approvate distintamente per ogni settore o posizione di ricerca singoli e/o accorpati con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede, sulla base della graduatoria, all'inquadramento nei posti della seconda qualifica dirigenziale, ed all'assegnazione ai corrispondenti posti di struttura, sulla base dell'ordine di priorità indicato dai candidati.

3. Per i settori e le posizioni di ricerca del Consiglio regionale i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 48
(Concorsi speciali)

1. In occasione delle operazioni di strutturazione dei servizi regionali sulla base della legge regionale di prima organizzazione ed anche il definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge dalla II alla VIII è coperto mediante concorsi interni, per titoli ed esami, riservato al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno 3 anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

2. I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge.

Art. 49
(Riequilibrio di anzianità)

1. Il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica per i lavoratori regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con il contratto 1979/1981 di cui alla legge regionale n. 9 del 16 maggio 1981 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

2. I criteri sui quali si attua il predetto riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione in mesi e per intero, in termini di classe e/o scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento dell'operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni;

b) valutazione, in mesi, degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento, computando il servizio come previsto dalla precedente lettera a).

3. L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

4. Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato de terminato ai sensi delle lettere a) e b del secondo comma del presente articolo

Art. 50
(Scaglionamento dei benefici economici)

1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti al l'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1 gennaio 1983: 35%;

dal 1 gennaio 1984: 70%;

Art. 49
(Riequilibrio di anzianità)

1. Il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica per i lavoratori regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con il contratto 1979/1981 di cui alla legge regionale n. 9 del 16 maggio 1981 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

2. I criteri sui quali si attua il predetto riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione in mesi e per intero, in termini di classe e/o scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento dell'operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni;

b) valutazione, in mesi, degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento, computando il servizio come previsto dalla precedente lettera a).

3. L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

4. Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato de terminato ai sensi delle lettere a) e b del secondo comma del presente articolo

Art. 50
(Scaglionamento dei benefici economici)

1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti al l'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1 gennaio 1983: 35%;

dal 1 gennaio 1984: 70%;

dal 1 gennaio 1985: 100%.

2. Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prevedere a base quanto comporterebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente accordo, alla data del 1 gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione della indennità di coordinamento) decurtato dal trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

3. Al personale che viene assunto dopo il 1 gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato dall'accordo unico nazionale per il periodo 1979 - 81 a cui vanno aggiunti i benefici previsti nel presente accordo secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.

4. Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1984, i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 51
(Diritti sindacali)

1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, viene congelato il numero attuale di aspettative sindacali retribuite.

Art. 52
(Personale docente della formazione professionale)

1. Sulla base di successivo accordo da stipularsi entro il 1984, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il tratta mento economico del personale docente nei corsi di formazione professionale dipendente dalla Regione.

Art. 53
(Applicazione della normativa della presente legge al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione)

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge 29- 3-1983, n. 93, le disposizioni di cui alla presente legge sono estese, in quanto applicabili in relazione alle funzioni attribuite e al tipo di struttura organizzativa alle stesse correlata, al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

2. Nel rispetto degli ordinamenti dei predetti enti, i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche funzionali di ciascun ente sono regolati, ai sensi dello art. 2, n. 5 della predetta legge n. 93 1983, dalla legge regionale o, comunque con atto normativo o amministrativo sulla base di essa.

Art. 54
1. É approvato l'allegato A della presente legge.

Art. 55
(Abrogazione e rinvio alla legislazione statale Disposizioni finali)

1. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre leggi regionali in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali valgono, in quanto con esse compatibili disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

3. Rimangono altresì in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n.!9, che disciplinano la competenza del Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio.

Art. 56
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono imputati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 ai capitoli 1001 104,1003101 e 1003103 che presentano la necessaria disponibilità e, per gli esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 57
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge é dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.