LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1984, n. 34
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali della Calabria, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da essi dipendenti per il periodo 1983/1985.
(Pubbl. in Boll. Uff. 28 novembre 1984, n91)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità della legge)
1. La Regione Calabria recepisce i contenuti del contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 1983/1985 e li disciplina con la presente legge che modifica ed integra la legge regionale n. 9 del 28-3-1975, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
(Durata del contratto nazionale di lavoro e campo di applicazione)
1. L'accordo nazionale di lavoro, recepito con la presente legge, ha decorrenza giuridica ed economica a partire dal 1 gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.
2. I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità di cui al successivo art.45 dal 1 gennaio 1983 e fino al 1 gennaio 1985 data in cui il contratto entrerà a regime.
3. La presente legge é applicata a tutto il personale dipendente dalla Regione Calabria, nonché al personale degli enti pubblici non economici da essa dipendenti.
Art. 3
(Accordi decentrati)
1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo a livello nazionale recepito con la presente legge, e con le modalità previste dall'art.14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 é demandata ad accordi a livello aziendale tra la Giunta regionale rappresentata dal Presidente o da un suo delegato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale, la definizione della disciplina relativa alle seguenti materie:
a) le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici;
b) l'individuazione della rispondenza delle prestazioni di lavoro ai profili professionali determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici in stretta correlazione con le qualifiche funzionali risultanti dalla presente legge;
c) le articolazioni dell'orario di lavoro;
d) la verifica delle condizioni per la erogazione del salario accessorio in base ai criteri o nei limiti quantitativi fissati dal C.C.N.L.;
e) la definizione e l'attuazione dei progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.
2. Per gli accordi a livello regionale, che regolano istituti che riguardano sia il personale regionale che quello degli Enti locali, la delegazione di parte pubblica é composta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede, e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM
3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29-3-1983, n. 93, agli accordi decentrati riguardanti il personale regionale, che non possono comportare oneri aggiuntivi, se non nei limiti previsti dall'accordo nazionale, si dà esecuzione mediante atti degli organi regionali secondo le rispettive competenze.
Art. 4
(Informazione)
1. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Giunta regionale, nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali, garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione. Per quanto riguarda l'informazione sulla organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi del Consiglio regionale, vi provvede, - nei modi previsti nei successivi commi - l'Ufficio di presidenza.
2. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
3. A tal fine l'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani d'intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e, a livello di organizzazioni sindacali di categoria, se riguarda l'organizzazione del lavoro o provvedimenti concernenti il personale.
4. Le modalità ed i tempi dell'informazione saranno definite in sede di accordi decentrati, prevedendo, anche, periodiche conferenze di servizio.
Art. 5
(Formazione e aggiornamento professionale del personale)
1. La Regione promuove e favorisce forme permanenti d'intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale, ricercando anche la collaborazione dell'Università degli Studi di Cosenza e Reggio Calabria, della Scuola Superiore della pubblica amministrazione e degli istituti specializzati
2. L'attività di formazione é finalizzata:
a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie allo assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture alle quali é assegnato;
b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale di ristrutturazione organizzativa.
3. Per gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma sono promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
4. Gli obiettivi di cui alla lettera b) del II comma sono perseguibili mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.
5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari ed incontri a carattere scientifico e di studio, organizzati o patrocinati dalla Regione o da altri Enti o Istituti.
6. Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento che di riqualificazione, i cui criteri, contenuti e modalità vanno concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono concludersi con misura di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.
7. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, nonché la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore per diritto allo studio sono demandate agli accordi decentrati a livello regionale previsti dal precedente art. 3.
8. Il personale che, in base ai predetti programmi, é tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, é considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Ente.
9. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
Art. 6
(Orario di lavoro)
1. L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore da articolarsi almeno su 5 giorni lavorativi.
2. In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi ed all'ampliamento della fascia oraria dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:
a) orario unico su 6 giorni lavorativi settimanali;
b) orario spezzato su 5 giorni lavorativi settimanali;
c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.
3. In sede di accordi decentrati, potranno, comunque, essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopraindicate.
4. Nell'ambito dell'Ente possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.
5. La prestazione individuale di lavoro deve in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di norma di 10 ore.
Art. 7
(Mobilità)
1. La mobilità del personale nell'ambito dell'Ente, tra le Regioni a statuto ordinario, ivi compreso gli Enti non economici da esse dipendenti, nonché tra la Regione e gli Enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli Enti locali, deve rispondere ad esigenze di servizio ed é anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi.
a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;
d) il reciproco interesse dell'Ente di provenienza, dell'Ente di nuova destinazione e del dipendente.
2. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra spettano, ove dovute, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia della normativa vigente.
Art. 8
(Mobilità interna all'Ente)
1. La mobilità interna all'Ente, che non comporti assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, é attuata dalla Giunta regionale secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali, alle quali viene data informazione dei singoli provvedimenti.
2. É consentito, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, il mutamento del profilo professionale, previo accertamento dei necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti dalla Giunta regionale a seguito di accordi decentrati, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale e alla verifica della idoneità alle mansioni.
3. Qualora tale mobilità comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta allo esterno del territorio comunale di provenienza, l'Amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità e alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.
Art. 9
(Mobilità tra Enti)
1. La mobilità esterna che riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale delle Regioni e degli Enti locali, comporta il trasferimento del dipendente, eventualmente preceduto da un periodo di comando, nei ruoli dell'Ente di destinazione.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.
3. Il trasferimento in ruolo, che é comunque subordinato al consenso dell'Ente di provenienza, é possibile, a seguito di avviso pubblico, nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico ferme restando le riserve di legge nonché le riserve dei posti per il personale interno, oppure a domanda, nei limiti e con le modalità di cui al successivo settimo comma.
4. Nel primo caso la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento viene stabilita in sede di accordi decentrati a livello regionale.
5. A tal fine gli Enti pubblicano nel Bollettino Ufficiale della Regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica o profilo professionale.
6. La copertura dei posti dell'organico regionale é effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dalla Giunta regionale e dalla quale sono chiamati a far parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
7. Nel secondo caso, é consentito il trasferimento di personale tra le Regioni, nonché tra le Regioni e gli Enti destinatari dell'accordo degli Enti locali, a domanda motivata e documentata del di pendente interessato e previa intesa tra gli Enti a condizione dell'esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'Ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.
Art. 10
(Trasferimento e assegnazione funzionale in caso di delega di funzioni regionali)
1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte de gli Enti locali.
2. In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.
4. Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli Enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.
5. Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad Ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale interessato.
6. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra spettano, ove dovuto, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia della normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 11
(Comando)
1. Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli Enti dei cui uffici la Regione si avvalga, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile dietro assenso del di pendente, oppure, d'intesa con il dipendente interessato, presso altre Regioni e presso gli Enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione, lo aggiornamento professionale.
2. É parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione di personale di altre Regioni e di Enti locali, limitatamente ai posti d'organico vacanti.
TITOLO II
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo I
Ordinamento
Art. 12
(Ruolo unico del personale regionale)
1. Il personale della Regione é collocato in un ruolo unico regionale, articolato in contingente dell'Amministrazione generale e contingente addetto alla Formazione Professionale, suddiviso nelle seguenti qualifiche funzionali alle quali corrispondono i livelli retributivi stabiliti dal successivo art. 31:
Dirig.strut. II liv. (II qualifica dirigenziale)
Dirig.strut. I liv. (I qualifica dirigenziale)
Funzionario (VIII livello retributivo)
Istruttore diret. (VII livello retributivo)
Istruttore (VI livello retributivo)
Esecutore (IV livello retributivo)
Operatore (III livello retributivo)
Ausiliario (II livello retributivo)
Addetto alle pulizie (I livello retributivo)
2. La legge regionale sull'ordinamento degli uffici, in relazione alle esigenze organizzative, potrà istituire la qualifica funzionale di collaboratore professionale alla quale corrisponde il quinto livello retributivo. In ogni caso per i profili amministrativi della qualifica di esecutore, quella di istruttore costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.
3. I contenuti della funzione dirigenziale e la declaratoria delle qualifiche funzionali sono indicate nei successivi Capi II e III.
4. La dotazione organica del personale del ruolo unico regionale sarà determinata dalla legge sull'ordinamento degli uffici, da emanarsi entro 60 giorni dal l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
(Modalità di assunzione)
1. La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico concorso, salvo i casi espressamente stabiliti dalle leggi in vigore.
2. Il concorso é indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa.
3. Il bando contiene l'indicazione dello specifico titolo di studio richiesto, in relazione alla qualifica funzionale e alle funzioni cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonché del con tenuto e delle modalità delle prove di esame.
4. Il bando é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
5. Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale viene determinato annualmente dalla Giunta reg.le nell'ambito dei posti vacanti, sulla base della motivata esigenza dei diversi settori di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
Art. 14
(Rapporto di lavoro a tempo determinato)
1. La Regione può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale da utilizzare per lo svolgimento di attività comprese nell'ambito dei profili professionali propri di qualifiche funzionali fino alla sesta.
2. Le assunzioni possono essere effettuate per esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale, determinate nella durata e specificamente motivate anche in relazione a:
a) sostituzione di personale di ruolo assente per un periodo di durata superiore a 30 giorni a causa di malattia o di congedo straordinario non retribuito per motivi personali;
b) temporanea vacanza di posti di organico per la copertura dei quali é stato indetto il relativo concorso pubblico.
3. Le assunzioni sono effettuate con le seguenti modalità:
a) il personale assunto a tempo determinato non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, a compimento dei quali il rapporto é risolto di diritto;
b) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato al punto precedente;
c) al personale assunto ai sensi del presente art. compete il trattamento economico spettante al personale di ruolo di pari qualifica nonché il trattamento di fine servizio previsto dallo art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 17 e dell'art. 77 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975.
4. Ai fini del trattamento assistenziale e pensionistico detto personale é iscritto rispettivamente alla competente gestione per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e alla CPDEL
5. Presso la Giunta sono istituiti, suddivisi per provincia e distinti per profili professionali, appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie da compilare secondo le modalità indicate nei commi successivi.
6. Gli aspiranti devono presentare apposita domanda, indirizzata al Presidente della Giunta, a mezzo di lettera raccomandata.
7. Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione della domanda da rilevarsi dal bollo postale di arrivo delle relative raccomandate, gli aspiranti che non abbiano superato il 50 anno di età e siano in possesso degli altri requisiti per l'assunzione ai corrispondenti impieghi di ruolo.
8. Ove in uno stesso giorno pervengano più domande concernenti lo stesso elenco, l'ordine degli aspiranti viene determinato con riferimento ai criteri vigenti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato in tema di preferenze, sulla base dei dati desumibili dalle singole domande.
9. Non sono prese in considerazione le domande che rechino una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
10. Gli aspiranti che abbiano rinunciato per qualsivoglia ragione ad una assunzione temporanea, perdono l'iniziale ordine d'iscrizione negli elenchi e sono collocati d'ufficio dopo il nominativo dell'aspirante che risulta ultimo iscritto negli elenchi medesimi alla data della rinuncia all'assunzione temporanea.
11. Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui ai precedenti commi hanno titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi, nelle assunzioni relative alla provincia e al profilo professionale per cui hanno presentato la domanda, anche nelle ipotesi di nuove assunzioni disposte ai sensi delle lett. a) e b) del precedente III comma.
12. L'Amministrazione si riserva di verificare l'idoneità ai compiti da svolgere degli aspiranti all'assunzione.
13. Qualora esistono graduatorie di idonei in pubblici concorsi per la copertura dei posti del ruolo unico regionale, le assunzioni di cui al presente art. sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie.
14. Il personale temporaneo che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio é cancellato dal relativo elenco con provvedimento motivato dalla Giunta, adottato previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali; il provvedimento é comunicato all'interessato.
15. Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300.
16. Le assunzioni temporanee sono disposte dalla Giunta regionale e, per il personale assegnato al Consiglio, dallo Ufficio di Presidenza.
17. Le aree d'intervento e le esigenze prioritarie che dovranno essere soddisfatte con le assunzioni temporanee saranno determinate con il metodo degli accordi decentrati.
18. Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme del presente art. sono nulle di diritto.
19. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.
Art. 15
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. I posti di organico ad orario pieno fino alla VI qualifica funzionale possono essere trasformati in posto ad orario ridotto.
2. Fermo restando che ad ogni posto a tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale, il numero dei posti convertibili, l'individuazione dei settori e dei profili professionali sono definiti in sede di contrattazione decentrata.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale é regolato sulla base dei seguenti criteri:
1) il part-time comporta un orario di lavoro giornaliero pari al 50% dell'ora rio normale, articolato su almeno 5 giorni lavorativi settimanali;
2) al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali;
3) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;
4) il trattamento economico é pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;
5) il salario di anzianità é quello previsto per il restante personale calcolato sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari qualifica ad orario intero;
6) al personale part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;
7) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comporti no a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;
8) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative;
9) le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.
5. Le norme del presente art.operano con effetto dall'emanazione della normativa statale concernente la regolamentazione degli aspetti previdenziali del rapporto a tempo parziale.
Art. 16
(Accesso alle qualifiche dirigenziali)
1. Nella prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali; il 25% dei posti é riservato ai dipendenti inquadrati all'8 livello con 3 anni di anzianità nella qualifica.
2. Alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti ed orali per non meno del 70% dei posti disponibili riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con 3 anni di anzianità nella qualifica; e, per i restanti posti, per concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali.
3. Per l'accesso alle qualifiche dirigenziali é richiesto il diploma di laurea nonché gli altri specifici particolari requisiti eventualmente previsti dallo ordinamento regionale.
Art. 17
(Accesso alle altre qualifiche funzionali)
1. Alle qualifiche funzionali non dirigenziali si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali; per le qualifiche funzionali fino a quella di collaboratore professionale(5 livello retrib.) gli esami possono essere sostituiti da prove pratiche o attitudinali.
2. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico é riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica un'anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.
3. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.
Capo II
Della dirigenza regionale
Art. 18
(Funzione dirigenziale)
1. La funzione dirigenziale regionale é volta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale d'indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali, in conformità ai principi definiti nello statuto e in attuazione degli indirizzi politicoamministrativi formulati dal Consiglio e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Essa si esplica essenzialmente mediante:
a) il raccordo delle strutture tecnico amministrative con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi della Regione ed alla loro attuazione e verifica;
b) il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative della Regione, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessa coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.
3. L'esercizio della funzione dirigenziale, inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, é caratterizzato da:
a) preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari; collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche; utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;
b) piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nella organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate;
c) diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.
4. Nell'ambito della funzione dirigenziale si collocano le posizioni di lavoro riferite alle qualifiche funzionali di dirigente di strutture organizzative di secondo livello e qualifiche equi parate, di dirigente di strutture organizzative di primo livello e qualifiche equiparate, di cui all'art. 21, nonché gli incarichi di coordinamento per aree funzionali ed operative, con le articolazioni previste dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici entro i limiti di cui ai successivi commi.
5. Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 1,5 volte il numero dei membri della Giunta - riferito alla data di decorrenza dell'accordo - più uno correlato dal Consiglio regionale.
6. Il contingente della qualifica di dirigente appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale dovrà corrispondere alle responsabilità delle strutture organizzative di massimo livello e delle attività complesse di elaborazione, di studio e ricerca definite dalla legge sull'ordinamento degli uffici e non può superare, comunque, sei volte il numero dei coordinatori.
Art. 19
(Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali)
1. In armonia con quanto previsto nel precedente art. e in relazione alle strutture organizzative cui sono preposti, i dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativi, economico sociale e tecnico-scientifico attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.
2. Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.
3. A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.
4. Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali della Amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.
5. Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.
6. Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.
7. Studiano i problemi di organizzazione la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/ benefici.
8. Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:
a) l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione d'impegni di spesa e di liquidazione della stessa;
b) l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione delle strutture, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;
c) la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
d) l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;
e) l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
f) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;
g) la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa, nei limiti fissa ti dalla vigente normativa.
Art. 20
(Responsabilità dei dirigenti)
1. Fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, prevista per l'impiego pubblico, i dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritto negli artt.18 e 19, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.
2. In particolare sono responsabili:
a) dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;
b) delle disposizioni da loro impartite;
c) del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati aggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.
3. I risultati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto del competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.
4. L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.
5. Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.
Art. 21
(Qualifiche funzionali dirigenziali)
1. La funzione dirigenziale é articolata in due qualifiche funzionali, caratterizzate dalle posizioni di lavoro riferite alle qualifiche di dirigente di strutture organizzative, rispettivamente, di secondo e primo livello e alle qualifiche alle stesse equiparate.
2. Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale prevista all'art.12 della presente legge esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture di secondo livello per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze, per materia o per obiettivo, della massima struttura organizzativa individuata dalla legge sull'ordinamento degli uffici.
3. Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale previ sta nel predetto articolo 12 esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture di primo livello e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze, per materia o per obiettivo, delle predette strutture organizzative di base.
Art. 22
(Funzione di coordinamento)
1. La funzione di coordinamento é unica ed é istituita per assicurare la direzione di vaste aree operative e di coordinamento.
2. L'incarico per la funzione di coordinamento é conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del l'Ufficio di presidenza del Consiglio per il rispettivo personale, e può essere attribuito esclusivamente a dirigenti inquadrati nella II fascia funzionale.
3. Il dipendente cui l'incarico viene conferito continua ad esercitare contemporaneamente la funzione della propria qualifica.
4. L'incarico predetto é conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni 5 ed é rinnovabile e revocabile.
5. Il rinnovo e la revoca dell'incarico sono disposte nelle stesse forme previste per l'attribuzione dell'incarico.
Capo III
Delle altre qualifiche funzionali
Art. 23
(Funzionario)
1. Il funzionario svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione é tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa; svolge, altresì, attività di organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado d'incidenza degli interventi.
2. Nello stesso ambito il funzionario collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri e istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati.
3. Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale é prevista specifica abilitazione.
4. Nell'ambito dell'unità organica complessa, il funzionario può essere incaricato della responsabilità con compiti d'indirizzo dell'attività degli addetti - di una unità operativa organica eventualmente prevista. In tale ipotesi verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.
5. Sono comunque, comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che comportano:
a) attività di studio, di ricerca e di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;
b) il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifico;
c) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà.
6. La qualifica di funzionario può comportare la responsabilità di unità operative organiche eventualmente previste e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.
7. L'attività é caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e comporta la piena responsabilità della attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.
8. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di funzionario é richiesto: il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale e altri specifici requisiti eventualmente previsti dall'ordinamento regionale.
Art. 24
(Istruttore direttivo)
1. L'istruttore direttivo svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione é tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui é inserito.
2. L'istruttore direttivo si avvale degli strumenti e metodologie informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.
3. Con riferimento ai compiti attribuiti l'istruttore direttivo:
a) espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale;
b) definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa;
c) redige provvedimenti e schemi di provvedimenti;
d) cura la corrispondenza e le relazioni esterne;
e) relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti;
f) svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione;
g) partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti;
h) collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione pro grammati per l'unità organica in cui é inserito.
4. La posizione di lavoro d'istruttore direttivo può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale d'istruttore direttivo le posizioni di lavoro che comportano:
a) attività di natura tecnica, amministrativa e contabile, consistente nella istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati;
b) attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;
c) interpretazione di norme e dei dati elaborati, nonché applicazione di procedure;
d) collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale;
e) eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro, organizzazione di unità semplici.
6. L'istruttore direttivo ha iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme e procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro; ha la responsabilità diretta dei risultati delle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato.
7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale d'istruttore direttivo é richiesto il possesso del diploma di laurea.
Art. 25
(Istruttore)
1. L'istruttore cura:
a) nel campo amministrativo:
- la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme;
- la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima;
- la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;
- la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria;
- la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;
- la rendicontazione, le attività economali correnti e la rilevazione statistica;
- altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;
b) nel campo dell'informazione e della elaborazione dati:
- la minutazione dei programmi;
- la gestione operativa degli impianti di elaborazione;
- il controllo delle informazioni imput/output;
- la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi;
c) nel campo tecnico:
- le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.), connesse con la posizione di lavoro e con il titolo professionale posseduto.
2. Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, lo istruttore:
- svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione;
- conduce impianti e macchinari che comportano alta specializzazione;
- sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui é preposto;
- controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.
3. La posizione di lavoro dell'istruttore può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il diploma di scuola secondaria superiore.
4. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale d'istruttore le posizioni di lavoro che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello culturale di base del diploma di scuola secondaria superiore.
5. L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e, altresì, il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche di un certo rilievo.
6. L'istruttore ha un grado d'iniziativa nell'ambito d'istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito del la sfera di attività dell'addetto, per l'assolvimento della quale é richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale; ha diretta responsabilità in ordine alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.
7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale d'istruttore é richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente.
Art. 26
(Collaboratore professionale)
1. Il collaboratore professionale é addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operai ed operatori ad alta specializzazione , con connessa responsabilità d'indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale; può avere funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.
2. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di collaboratore professionale le posizioni di lavoro che attengono ad attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per lo espletamento delle prestazioni lavorative; possono altresì essere richieste una preparazione tecnica e una particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro, con eventuale impiego di apparecchiature complesse.
3. L'autonomia operativa del collaboratore professionale é completa nel l'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali; la conseguente prestazione lavorativa é caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta ed, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.
4. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di collaboratore professionale é richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.
5. Con riferimento a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 12 e nel secondo comma dell'art. 42, l'eventuale istituzione della qualifica funzionale di collaboratore professionale, prevista dal C.N.L., é demandata alla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.
Art. 27
(Esecutore)
1. L'esecutore:
a) esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni;
b) collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrava delle pratiche;
c) esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione;
d) provvede alla collazionatura dei dattiloscritti;
e) effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite;
f) é addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.
2. Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.
3. L'esecutore é, altresì, addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a:
a) attività agricole e forestali;
b) sorveglianza idraulica;
c) strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri;
d) servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari;
e) riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli;
f) conduzione di operatrici semoventi;
g) riproduzione lito-tipografica e confezionamento di stampati;
h) altri servizi tecnico operativi di competenza regionale.
4. Tali attività comportano l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui l'esecutore garantisce l'ordinaria manutenzione, lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché l'assorbimento delle operazioni amministrative complementari.
5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di esecutore, per la quale é richiesta una preparazione professionale specifica, le posizioni di lavoro che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile e tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.
6. L'attività dell'esecutore può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di assegnazione per trattare questioni o pratiche di rilievo apprezzabile.
7. L'esecutore ha autonomia operativa nell'ambito d'istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la conseguente prestazione lavorativa comporta una responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti di qualifiche inferiori.
8. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di esecutore é richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo, nonché, ove richiesto, dalla specializzazione professionale. Può, altresì, richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.
Art. 28
(Operatore)
1. L'operatore é addetto a:
a) prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate;
b) conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura;
c) conduzione di autoveicoli e motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione;
d) attività agricole e forestali;
e) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;
f) compiti accessori e collegati allo esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.
2. Le mansioni dell'operatore possono integrarsi con quelle delle qualifiche precedenti, purché siano tra di loro omogenee e complementari.
3. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di operatore le posizioni di lavoro che comportano attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuali la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.
4. Le predette attività richiedono una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.
5. L'operatore ha autonomia operativa ri ferita all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità diretta limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.
6. Per l'accesso all'esterno é richiesta la licenza della scuola dell'obbligo; può, altresì, essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti.
Art. 29
(Ausiliario)
1. L'ausiliario é adibito a compiti che presuppongono solo comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.
2. In particolare l'ausiliario é addetto a compiti di:
a) custodia e sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura;
b) anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici;
c) dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio;
d) prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza;
e) commissioni anche esterne al luogo di lavoro;
f) esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante lo uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.
3. Le mansioni della qualifica di ausiliario si integrano con quelle della qualifica di addetto alle pulizie.
4. La qualifica funzionale di ausiliario comporta attività di tipo manuale e non, di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.
5. L'ausiliario non ha alcuna apprezzabile autonomia, se non quella riferita alla esecuzione del proprio lavoro nello ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.
6. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di ausiliario é richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Art. 30
(Addetto alle pulizie)
1. La qualifica funzionale di addetto alle pulizie comporta attività semplici di tipo manuale, che richiedono comuni conoscenze pratiche ed, anche, l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune per lo svolgimento dei compiti di pulizia dei locali.
2. L'addetto alle pulizie non ha alcuna apprezzabile autonomia con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
3. Per l'accesso alla qualifica funziona le di addetto alle pulizie é richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 31
(Livelli retributivi)
1. Alle qualifiche funzionali indicate al primo e secondo comma dell'art. 12 corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi:
- II qual.funz.dirig. L. 14.000.000
- I qual.funz.dirig. L. 11.200.000
- funzionario L. 8.640.000
- istruttore direttivo L. 6.400.000
- istruttore L. 5.500.000
- collaboratore prof. L. 5.200.000
- esecutore L. 4.450.000
- operatore L. 3.900.000
- ausiliario L. 3.600.000
- addetto alle pulizie L. 3.300.000
2. Spettano, inoltre, la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 32
(Indennità)
1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 31 sono previste le seguenti indennità:
a) il compenso per la funzione di coordinamento, di cui all'art. 22, é stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000;
b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;
c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;
d) al personale inquadrato nella qualifica di funzionario con direzione di unità operativa organica compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;
e) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di istruttore direttivo e di istruttore compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000;
f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella qualifica funzionale di collaboratore professionale compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corri sposta a tale titolo;
g) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di collaboratore professionale, di esecutore e di operatore compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000; tale indennità non compete al personale della qualifica di collaboratore professionale che percepisce l'indennità di lire 600.000 di cui alla precedente lett. f);
h) al personale inquadrato nella qualifica funzionale di ausiliario compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L.60.000. Al personale della qualifica funzionale di addetto alle pulizie non compete alcuna indennità
i) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di esecutore e di operatore, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolari esposizioni a rischio nei settori di cui all'allegato A, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità (di L. 240.000. Detta indennità non é cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di esecutore e di operatore che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato A).
Art. 33
(Compensi incentivanti la produttività)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e della efficienza dell'amministrazione regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.
2. La previsione dei compensi di cui al precedente comma é subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.
3. I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche sono stabiliti dalla Giunta regionale, in attuazione di accordi decentrati, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.
4. Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività é costituito da:
a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spesa di cui al seguente art. 39;
b) ed, eventualmente, da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.
5. Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio ed escluse, ovviamente, quelle dell'assestamento.
6. L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto in bilancio.
7. Dette economie si ripartiscono come segue:
- 20% in economie di bilancio;
- 40% in riconversione di attrezzature;
- 40% di produttività.
8. La Regione si impegna a costituire lo ufficio organizzazione che, in ordine alle specifiche competenze in materia attribuitegli dalla legge regionale sul l'ordinamento degli uffici, provvederà alla determinazione di standards di produttività.
Art. 34
(Indennità di turno)
1. Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di L.25.000
2. L'indennità oraria per orario notturno é di L. 1.080; ordinario festivo di L. 1.215; ordinario notturno festivo L. 1.800.
Art. 35
(Indennità di reperibilità)
1. Per le attività di protezione civile i servizi fluviali ed i servizi generali regionali la Regione istituisce il servizio di pronta disponibilità. Esso é remunerato con il compenso di L. 600 orarie.
2. I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordo decentrato.
Art. 36
(Beneficio economico per il passaggio di livello)
1. In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.
Art. 37
(Salario di anzianità)
1. Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:
- 2 qualif. funz. dirig. L. 840.000
- 1 qualif. funz. dirig. L. 672.000
- funzionario (8 livello) L. 518.400
- istrut. diret. (7 livello) L. 384.000
- istruttore (6 livello) L. 330.000
- collab. prof.le (5 livel.) L. 312.000
- esecutore (4 livello) L. 267.000
- operatore (3 livello) L. 234.000
- ausiliario (2 livello) L. 216.000
- addet. alle pul.(1 livel.) L. 198.000
2. Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 il predetto salario di anzianità é riconosciuto in proporzione ai mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il salario di anzianità sarà calcolato in proporzione ai periodi di servizio prestato nella qualifica di provenienza e in quella in godimento alla data del 1 gennaio 1985.
3. Le somme di cui ai precedenti commi sono, altresì, ridotte in proporzione ai periodi di interruzione del trattamento economico intervenuti nel biennio di riferimento.
4. Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1 gennaio 1987, a titolo di acconto un analogo beneficio di eguale importo.
5. In caso di nascita di figli é concessa una maggiorazione pari al 2,50% dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile allo atto del conferimento delle somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
6. Analogo beneficio é riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni
Art. 38
(Onnicomprensività)
1. Con effetto dall'entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge é fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste da tale accordo ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.
2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali é vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate alla Regione.
Art. 39
(Lavoro straordinario)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per i dipendenti dell'ente entro il limite annuo individuale di 250 ore previa definizione di un ammontare di spesa di 150 orepro-capite.
2. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiori al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le OO.SS aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo prevista al comma precedente.
3. Fino alla definizione intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina unitaria dell'istituto di lavoro straordinario, da stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979/1981, recepito con legge regionale n. 9 del 15-6-1981, e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1 gennaio di ogni anno.
4. Il compenso orario é determinato secondo la formula prevista nell'art. 30 della legge regionale n. 15 del 30-5- 1980.
5. Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa.
6. Le relative spese sono a carico dello ISTAT che corrisponde al personale interessato, per il tramite della Regione, i compensi correlati alle prestazioni di servizio fuori del normale orario di lavoro.
Art. 40
(Missioni)
1. Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale, fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'intera materia é disciplinato dalle leggi regionali n. 9 del 28-3-1975 e n. 15 del 30-5-1980 alle quali vengono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai commi successivi.
2. A decorrere dall'1 gennaio 1983 le misure dell'indennità di trasferta, dovute ai dipendenti della Regione, comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, sono stabilite, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, come segue:
a) dipendenti inseriti nelle qualifiche dirigenziali (ex ottavo livello precedente ordinamento) e nelle altre qualifiche fino alla sesta (quinto livello precedente ordinamento): L.31.700;
b) dipendenti inseriti nelle qualifiche inferiori: L. 23.100.
3. Le misure dell'indennità di trasferta sono annualmente rideterminate con deliberazione della Giunta regionale entro i limiti di incremento fissati con decreto del Ministro del Tesoro, ai sensi dell'art. 1, terzo, quarto e quinto comma, del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513.
4. Al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale inviato in missione é data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dello albergo di prima categoria, al restante personale è data, invece, facoltà di chiedere il rimborso della spesa dello albergo di seconda categoria.
5. In caso di rimborso delle spese dello albergo, le misure delle indennità del trattamento di missione sono ridotte di un terzo.
6. Per quanto attiene ai viaggi compiuti in ferrovia, al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in una carrozza letto; per il restante personale é consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe.
Art. 41
(Servizi di mensa)
1. La Regione dispone - per le esigenze del funzionamento dei suoi uffici e al fine, anche , di agevolare la realizzazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori - l'istituzione di servizi sociali, tra i quali, quelli di mensa, secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso la contrattazione decentrata.
2. Può usufruire del servizio di mensa il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso o adibito a servizi connessi a particol+Migenze de- gli uffici regionali, limitatamente ai giorni di effettiva presenza al lavoro.
3. Non può usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico su sei giorni lavorativi.
4. Il pasto va consumato al di fuori del l'orario di servizio.
5. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti, stipula speciali convenzioni che pongono a suo carico solo l'organizzazione dei servizi e i costi fissi dei pasti nella misura stabilita in modo uniforme per tutto il personale interessato.
6. Con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il dipendente é tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 (un terzo) del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa é gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 (un terzo) dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.
7. In ogni caso é esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 42
(Inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali)
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, o dalla data di inquadramento se successiva, i dipendenti regionali di ruolo sono inquadrati d'ufficio nelle qualifiche funzionali di cui alla presente legge, secondo la seguente tabella di corrispondenza:
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Livelli Funzionali L.R. n. 9/1981 Qualifiche funzionali
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2^ qualifica dirigenziale
VIII 1^ qualifica dirigenziale
VII Funzionario
VI Istruttore direttivo
V Istruttore
-- Collaboratore professionale
IV Esecutore
III Operatore
II Ausiliario
I Addetto alle pulizie
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2. Qualora, in relazione alle esigenze organizzative, sia istituita la qualifica funzionale di collaboratore professionale, la legge regionale sull'ordinamento degli uffici detterà i criteri e le modalità dell'inquadramento del personale nella predetta qualifica, in stretta corrispondenza alla declaratoria di qualifica e di funzioni indicata al precedente art. 26.
3. Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri previsti nei successivi commi.
4. Nella fase di prima attuazione del presente accordo sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti i dipendenti inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nello VIII livello funzionale. Sempre nella fase di prima attuazione del presente accordo nella seconda qualifica dirigenziale si accede, per almeno il 90% dei posti stabiliti dalla legge sull'ordinamento degli uffici, mediante selezione per titoli ed esame secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.
5. Per i restanti posti si procederà mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scritti ed orali.
6. Per il personale inquadrato nella 1 qualif. dirigenz. gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1.01.1983.
7. Per il personale che verrà inquadrato nella 2 qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici de corrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.
8. Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della 2 qualifica dirigenziale, i coordinatori nominati in base alla l.r. 30 maggio 1980, n. 15, percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura fissata, in attuazione del l'accordo per il periodo 1979/1981, dal l'art. 16 della l.r. 15 giugno 1981, n. 9
9. I concorsi per la copertura dei posti della 2 qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della presente legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Per il personale del Consiglio l'inquadramento di cui al presente art. é disposto dalla Giunta regionale su conforme delibera dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 43
(Articolazione delle selezioni)
1. Le selezioni per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale sono articolate per settori e posizioni di ricerca, secondo quanto stabilito dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, che definirà il numero delle unità organiche complesse e delle posizioni di ricerca, collocandole in aree funzionali omogenee.
2. Alle selezioni é ammesso a partecipare il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il relativo concorso é bandito dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, previa determinazione delle aree funzionali omogenee previste dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.
Art. 44
(Modalità di partecipazione)
1. I candidati che intendono partecipare alle selezioni devono presentare, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso di cui al precedente art., apposita domanda mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
2. Ciascun candidato, nella domanda, dovrà specificare i settori e le posizioni di ricerca per i quali chiede di essere selezionato.
3. Ciascun dipendente può chiedere di partecipare a non più di due selezioni indicandone l'ordine di priorità. La domanda di partecipazione a più di due selezioni comporta l'esclusione del candidato delle selezioni successive alla seconda.
4. La domanda deve essere corredata da un curriculum professionale, redatto dal candidato sotto la propria responsabilità sul modulo predisposto dalla Giunta regionale e che verrà appositamente distribuito a cura dell'amministrazione regionale. Il candidato, utilizzando esclusivamente gli appositi spazi, illustra l'attività svolta presso l'ente di provenienza e presso la Regione fino al 31 dicembre 1982 in carriere non inferiori alle direttive o equiparate.
5. Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa ai titoli indicati al punto A 2 del successivo art.45 nonché quella relativa ai servizi prestati in altre pubbliche amministrazioni, ove non esistente agli atti di ufficio. La predetta documentazione é valutabile esclusivamente se rilasciata dal le competenti amministrazioni, Universi tà e ordini professionali.
6. Le firme in calce alla domanda ed al curriculum devono essere autenticate nei modi di legge.
Art. 45
(Criteri della selezione)
1. La selezione dei candidati é effettuata in base a titoli ed esame colloquio della commissione di cui al successivo art. 46.
2. La commissione dispone di 100 punti, di cui 70 per i titoli e 30 per l'esame colloquio.
3. Il punteggio per i titoli é ripartito come segue:
A) Titoli: fino ad un massimo di punti 70.
A.1) Titoli di servizio: fino a un massimo di punti 35:
- servizio di ruolo prestato nello Stato in qualifiche non inferiori a Direttore di Divisione o negli altri enti di provenienza in qualifiche equiparate a quelle di Direttore di Divisione e superiori: punti 2 per anno;
- servizio di ruolo prestato nella Regione nelle qualifiche di Dirigente di settore o di Dirigente: punti 2 per anno;
- servizio di ruolo prestato nello Stato o negli enti di provenienza in altre qualifiche direttive: punti 1 per anno.
A.2) Titoli di studio e professionali: fino ad un massimo di punti 30:
- diploma di laurea specifico della area in cui é compreso il posto o i posti messi a concorso: punti 15;
- seconda laurea: punti 3;
- abilitazione all'esercizio di professioni per le quali é richiesta la laurea ed attinente all'area cui é compreso il posto oggetto del concorso: punti 4;
- assunzione in carriera direttiva per concorso pubblico: punti 3;
- pubblicazioni attinenti all'area in cui é compreso il posto per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 3;
- corsi di perfezionamento o di specializzazione, indetti da pubbliche amministrazioni o Università, che si concludono con esami finali ed attinenti a materie dell'area in cui é compreso il posto per il quale si concorre: punti 2
A.3) Svolgimento funzioni: fino a un massimo di punti 5:
- incarico svolto anche nello Stato e negli altri enti di provenienza di direzione di uffici, almeno a circoscrizione provinciale, trasferiti alla Regione ovvero incarico di direzione presso la Regione delle strutture individuate con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 23 dell'1 luglio 1971 e nn. 55 e 56 dell'8 marzo 1972 ovvero con altre leggi regionali e/o nazionali punti 1 per anno.
3. La valutazione del titolo di cui al precedente punto A3 subordinata alla circostanza che l'incarico della direzione dell'ufficio o struttura sia stato conferito con atto formale da parte del competente organo statale o dell'ente di provenienza e con atto deliberativo da parte del Consiglio regionale, del la Giunta regionale, del Presidente del la Giunta regionale nonché dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. L'attribuzione dei punteggi di cui ai punti A1 e A3 sarà operata in ragione di 1/12 a mese intero. Non saranno valutate le frazioni di mese inferiori a giorni 15.
5. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti nei commi precedenti sono valutabili esclusivamente i titoli acquisiti entro e non oltre il 31 dicembre 1982.
1. In occasione delle operazioni di strutturazione dei servizi regionali sulla base della legge regionale di prima organizzazione ed anche il definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge dalla II alla VIII é coperto mediante concorsi interni, per titoli ed esami, riservato al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno 3 anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.
2. I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge.
6. L'esame colloquio consisterà in una prova orale sulle materie attinenti all'area in cui è collocato il posto o i posti messi a concorso, secondo quanto specificato nel relativo bando di concorso.
Art. 46
(Formazione della graduatoria)
1. Le graduatorie sono formate distintamente per ogni settore o posizione di ricerca, singoli e/o accorpati, da una commissione così composta:
2. Presidente: Presidente della Giunta regionale;
3. Componenti: due professori universitari, ordinari di materie attinenti ai posti oggetto di selezione, designati dai Rettori delle Università calabresi;
- due magistrati amministrativi, designati dal Presidente del Tribunale Ammi nistrativo Regionale della Calabria;
- un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore allo VIII livello.
5. I rappresentanti sindacali, in mancanza della designazione congiunta che dovrà pervenire entro giorni 15 dalla data della notifica, saranno nominati con deliberazione motivata della Giunta regionale.
6. Alla nomina della commissione provvede con proprio atto il Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni di cui ai commi precedenti.
Art. 47
(Approvazione e utilizzo delle graduatorie)
1. Le graduatorie sono approvate distintamente per ogni settore o posizione di ricerca singoli e/o accorpati con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede, sulla base della graduatoria, all'inquadramento nei posti della seconda qualifica dirigenziale, ed all'assegnazione ai corrispondenti posti di struttura, sulla base dell'ordine di priorità indicato dai candidati.
3. Per i settori e le posizioni di ricerca del Consiglio regionale i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 48
(Concorsi speciali)
1. In occasione delle operazioni di strutturazione dei servizi regionali sulla base della legge regionale di prima organizzazione ed anche il definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge dalla II alla VIII è coperto mediante concorsi interni, per titoli ed esami, riservato al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno 3 anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.
2. I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge.
Art. 49
(Riequilibrio di anzianità)
1. Il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica per i lavoratori regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con il contratto 1979/1981 di cui alla legge regionale n. 9 del 16 maggio 1981 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.
2. I criteri sui quali si attua il predetto riequilibrio sono i seguenti:
a) valutazione in mesi e per intero, in termini di classe e/o scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento dell'operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni;
b) valutazione, in mesi, degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento, computando il servizio come previsto dalla precedente lettera a).
3. L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.
4. Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato de terminato ai sensi delle lettere a) e b del secondo comma del presente articolo
Art. 50
(Scaglionamento dei benefici economici)
1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti al l'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e per centuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:
dal 1 gennaio 1983: 35%;
dal 1 gennaio 1984: 70%;
Art. 49
(Riequilibrio di anzianità)
1. Il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica per i lavoratori regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con il contratto 1979/1981 di cui alla legge regionale n. 9 del 16 maggio 1981 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.
2. I criteri sui quali si attua il predetto riequilibrio sono i seguenti:
a) valutazione in mesi e per intero, in termini di classe e/o scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento dell'operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni;
b) valutazione, in mesi, degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento, computando il servizio come previsto dalla precedente lettera a).
3. L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.
4. Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato de terminato ai sensi delle lettere a) e b del secondo comma del presente articolo
Art. 50
(Scaglionamento dei benefici economici)
1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti al l'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e per centuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:
dal 1 gennaio 1983: 35%;
dal 1 gennaio 1984: 70%;
dal 1 gennaio 1985: 100%.
2. Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prevedere a base quanto comporterebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente accordo, alla data del 1 gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione della indennità di coordinamento) decurtato dal trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.
3. Al personale che viene assunto dopo il 1 gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato dall'accordo unico nazionale per il periodo 1979 - 81 a cui vanno aggiunti i benefici previsti nel presente accordo secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.
4. Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1984, i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo.
Art. 51
(Diritti sindacali)
1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, viene congelato il numero attuale di aspettative sindacali retribuite.
Art. 52
(Personale docente della formazione professionale)
1. Sulla base di successivo accordo da stipularsi entro il 1984, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il tratta mento economico del personale docente nei corsi di formazione professionale dipendente dalla Regione.
Art. 53
(Applicazione della normativa della presente legge al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione)
1. Ai sensi dell'art. 10 della legge 29- 3-1983, n. 93, le disposizioni di cui alla presente legge sono estese, in quanto applicabili in relazione alle funzioni attribuite e al tipo di struttura organizzativa alle stesse correlata, al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.
2. Nel rispetto degli ordinamenti dei predetti enti, i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche funzionali di ciascun ente sono regolati, ai sensi dello art. 2, n. 5 della predetta legge n. 93 1983, dalla legge regionale o, comunque con atto normativo o amministrativo sulla base di essa.
Art. 54
1. É approvato l'allegato A della presente legge.
Art. 55
(Abrogazione e rinvio alla legislazione statale Disposizioni finali)
1. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre leggi regionali in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali valgono, in quanto con esse compatibili disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.
3. Rimangono altresì in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n.!9, che disciplinano la competenza del Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio.
Art. 56
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono imputati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 ai capitoli 1001 104,1003101 e 1003103 che presentano la necessaria disponibilità e, per gli esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio.
Art. 57
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge é dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.