RUBRICA 1^
SERVIZI GENERALI
Art. 1
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile
1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa
popolare e per il referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
spesa di lire 50.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto
1988, n. 20 "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000
3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi
1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 "Forme collaborative per
l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
2.500.000.000.
4. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge
regionale 28 marzo 1994, n. 12 "Istituzione e funzionamento del comitato
regionale per il servizio radiotelevisivo" è autorizzata per lesercizio
finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 1008106 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
Art. 1
Bis.
Art. 2
1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di
formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed
altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15
impiegato nella realizzazione del programma medesimo, è prevista, per l'anno 1999, salvo
variazioni, in lire 2.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.
2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione
delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo
2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il
personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 impiegato nella
gestione medesima è prevista, per l'anno 1999, salvo variazioni, in lire 9.500.000.000 da
versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.
3. Al fine di garantire il mantenimento del servizio
socio-psico-pedagogico di cui alle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 57 e 24 gennaio 1997,
n. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 22.000.000.000, con
allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
RUBRICA 2^
TERRITORIO
Art. 3
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
1990, n. 48 "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
1990, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni "Creazione di riserve naturali
presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza"
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile
1990, n. 24 "Norme sull'ordinamento della Polizia municipale" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000.
4. Per favorire laccesso degli enti locali e delle loro
associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il
finanziamento di opere di interesse regionale, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge
regionale 31 luglio 1987, n. 24 è autorizzato per lesercizio finanziario 1999
lulteriore limite dimpegno di lire 1.800.000.000, con allocazione al capitolo
2211210 dello stato di previsione della spesa.
5.
Art. 4
1. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990,
n. 32 "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la
trasformazione del legno e per l'ambiente" è autorizzata per l'esercizio finanziario
1999 la spesa di lire 50.000.000.
2. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in
materia di protezione civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 "Legge
organica di protezione civile della Regione Calabria (art. 12 Legge 14
febbraio 1992, n. 225)", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
spesa di lire 3.000.000.000.
3.
4.
5. Per far fronte ai maggiori oneri connessi al trasferimento
dei centri abitati di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi,
Cardeto, Careri e Roghudi, è autorizzata per lesercizio finanziario 1999 la spesa
di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2242210 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1999.
6. Per le finalità di cui allart. 10 della legge
regionale 29 novembre 1996, n. 35 "Costituzione dellAutorità di Bacino
regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed
integrazioni", è autorizzata per lesercizio finanziario 1999 la spesa di lire
250.000.000, con allocazione al capitolo 2112104 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1999.
Art. 5
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo
1982, n. 7 "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e
private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive
modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
lire 150.000.000.000. Al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e
private per l'anno 1999 si provvede entro i limiti delle disponibilità finanziarie
autorizzate per lo stesso anno.
2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985,
n. 14 "Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a
particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
1990, n. 38 "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti"
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio
1983, n. 23 "Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e
norme in materia di abbonamenti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
spesa di lire 250.000.000.
5. Per i contributi di cui alla legge regionale 30 agosto 1996,
n. 28 "Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle province del
contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.000.000.000.
6. Al fine di agevolare la gestione ed il funzionamento degli
impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo
2211235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
7. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di
cui allart. 7 della legge n. 305/89, relativi al programma triennale per la tutela
dellambiente area programmata "aree urbane", disinquinamento
atmosferico ed acustico il cui finanziamento è stato soppresso ai sensi
dellart. 3, comma 1, della legge n. 549/95 e fatto confluire nel fondo perequativo
di cui allart. 3, comma 2, della predetta normativa, è autorizzata la spesa
complessiva, su base pluriennale, di lire 3.152.000.000, di cui lire 552.000.000 a carico
del bilancio 1999, con allocazione al capitolo 2135212 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1999.
8.
Art. 6
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità
Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi
dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento
delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
spesa di lire 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale
31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione
residente.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo
1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000
3. I fondi stanziati nel capitolo 2323201
dello stato di
previsione della spesa del bilancio 1999 sono destinati con deliberazione della Giunta
Regionale ad assicurare ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore e Nardodipace e alla
Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo ordinario pari a quello dell'anno
1998, definito in lire
15.144.160.000, per il finanziamento di progetti a sostegno
dell'occupazione.
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della
legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e
disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.
5. Per le finalità di cui al titolo I della legge regionale 30
luglio 1996, n. 18 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
24.000.000.000 per la realizzazione di interventi per lattivazione di progetti
socialmente utili, con allocazione al capitolo 2323217 della spesa del bilancio 1999.
6. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000, con
allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
7. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 5 ed
entro i limiti della somma complessiva di lire 4.125.000.000, la Giunta regionale è
autorizzata a finanziare i progetti non inseriti, per carenza di fondi, nel piano di
ripartizione per lanno 1998 di cui allart. 6, comma 1, della legge
regionale 30.7.1996, n. 18 nonché i progetti pervenuti allo stesso titolo entro il
31.12.1998, in deroga al termine stabilito dallart. 3, comma 1, della stessa legge
regionale 30.7.1996, n. 18.
Art. 7
1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge
regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di
bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi
stessi dal piano annuale di attuazione 1999, previsto dall'articolo 6 della stessa
normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di
cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli
stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 1999.
2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge
regionale 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali
in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
150.000.000.000.
3. In attuazione dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge
regionale 30 luglio 1996, n. 16, inerente al "Fondo regionale per la montagna"
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000, con
allocazione al capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
4. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella
predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta Regionale è autorizzata a
concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 1999, per un ammontare complessivo di
lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1999.
5.
Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 "Eliminazione
delle barriere architettoniche", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
spesa di lire 1.300.000.000, con allocazione al capitolo 2321213 dello stato di previsione
della spesa del bilancio 1999.
6.
7.
8.
Art. 7 Bis
1.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, la
nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti delle ATERP, viene
effettuata entro 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Con la nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti decadono
automaticamente e senza ulteriori formalità i consigli di amministrazione, i collegi dei
revisori dei conti e i direttori generali nominati a norma della legge 30 agosto 1996, n. 27 ed in carica alla stessa
data.
Art. 7 Ter
1.
2. Le norme in contrasto con il presente articolo si intendono
abrogate.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. I progetti sottoposti allesame della Consulta Tecnica
Regionale e non esaminati entro il termine di cui al precedente comma 3, sono restituiti
ai Comuni e alle Province secondo le rispettive competenze.
Art. 7 Quater.
RUBRICA 3^
ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO
Art. 8
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987,
n. 15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
1985, n. 17 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse
locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
1.500.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
1985, n. 16 "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000.
4. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26
aprile 1995, n. 26 "Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza
la spesa di lire 200.000.000.
5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante "Norme in materia di musei degli Enti locali
e di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
lire 200.000.000.
6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale
21 marzo 1983, n. 11 "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione
Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
10.000.000.
Art. 9
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio
1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per
contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la
criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
lire 380.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
1995, n. 22 "Istituzione Progetto Donna" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1999 la spesa di lire 600.000.000
3. Per le iniziative di cui alla legge
regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione della Commissione per
l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
500.000.000.
(-n.d.r.- Lo stanziamento complessivo è
trasferito al bilancio del Consiglio regionale, ai sensi della legge
regionale 26 gennaio 1986 n. 4)
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto
1988, n. 21 "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su
Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
120.000.000.
5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre
1988, n. 31 "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia
dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e
promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
spesa di lire 15.000.000.
6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre
1989, n. 11 "Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi
Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999
la spesa di lire 130.000.000.
7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre
1989, n. 6 "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità
calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
spesa di lire 60.000.000.
8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale
8 gennaio 1990, n. 4 "Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e
comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 20.000.000.
9. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio
1990, n. 3 "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica
all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1999 la spesa di lire 70.000.000.
10. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge
regionale 8 gennaio 1990, n. 5 "Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della
Calabria - Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa
di lire 300.000.000.
11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio
1990, n. 49 "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica
di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
70.000.000.
12. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile
1995, n. 24 "Contributo all' Associazione Teatro Calabria di Reggio
Calabria" è
autorizzata per l 'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.
13. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
199, n. 20 "Quota regionale di partecipazione e destinazione annuale di fondi per la
costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: Corrado Alvaro di S. Luca
d'Aspromonte, Vincenzo Padula di Acri, Gaetano Morelli di Crotone, Imes di Catanzaro"
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
600.000.000.
14. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile
1995, n. 27 "Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di
Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
200.000.000.
15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile
1995, n. 36 "Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio
Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
40.000.000.
16. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile
1995, n. 29 "Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia
industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in
Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
35.000.000.
17. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile
1995, n. 34 "Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii" è
autorizzata per l' esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.
18. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile
1995, n. 30 "Contributo all' Associazione culturale AM International Pinacoteca arte
contemporanea con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l' esercizio finanziario
1999 la spesa di lire 35.000.000.
19. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile
1995, n. 35 "Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in
Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
100.000.000.
20. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995,
n. 38 "Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso
Rendano di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
60.000.000.
21. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
1995, n. 19 "Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca
Calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
100.000.000.
22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile
1995, n. 28 "Costituzione fondazione "Rumori Mediterranei" - Festival
internazionale del Jazz" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
lire 500.000.000.
23.
24. A valere sullo stanziamento previsto dal precedente comma 2
la somma di lire 200.000.000 è destinata alla realizzazione del progetto
predisposto dal Forum della donna albanese in collaborazione con il CRIC di Reggio
Calabria in favore di donne e bambini profughi del Kosovo accolti nelle città di
Lac e Mamurras.
Art. 10
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990,
n. 22 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni
amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 350.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio
1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
34.400.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre
1988, n. 32 "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio
Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
300.000.000.
4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge
regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in
Calabria " è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
150.000.000.
5. Al fine di favorire la crescita culturale e professionale di
giovani laureati calabresi e per accrescere le possibilità di occupazione e di sviluppo,
è autorizzata per lesercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di lire
10.000.000.000, con allocazione al capitolo 3313102 dello stato di previsione della spesa
del bilancio 1999.
6. La spesa di cui al precedente comma è destinata, sulla base
di criteri da stabilire di concerto con le Università calabresi, al finanziamento di
assegni di ricerca e di borse di studio per specializzazioni e alta formazione in favore
di giovani laureati calabresi. Restano salvi i contributi di carattere pluriennale in
essere e regolarmente concessi, già posti a carico dello stesso capitolo di bilancio.
7. Con successivo provvedimento sarà disciplinata la
possibilità di impiego nelle attività regionali dei giovani laureati formati e risultati
più meritevoli, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6.
Art. 11
1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo
studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio
Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
lire 4.000.000.000.
2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività
dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e della Scuola Superiore
di Servizio Sociale della Locride di Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario
1999 la spesa complessiva di lire 150.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore
dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza.
Art. 12
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre
1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1999 la spesa di lire 5.000.000.000.
2. Per favorire laccesso dei comuni alla concessione di
mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di interventi in
materia di edilizia scolastica ai sensi dellart. 9 bis della legge regionale 17
ottobre 1997, n. 12 è autorizzato per lesercizio finanziario 1999 lulteriore
limite dimpegno di lire 700.000.000, con allocazione al capitolo 3312202 dello stato
di previsione della spesa del bilancio 1999.
Art. 13
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre
1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del
tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999
la spesa di lire
1.500.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo
1988, n. 8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
850.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto
1992, n. 17 "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 febbraio
1998, n. 5 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le
persone disabili" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
150.000.000, con allocazione al capitolo 3314103 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1999.
5. Al fine di accelerare la spesa inerente allattuazione
del sottoprogramma 5 "Risorse umane" del Programma Operativo Plurifondo
1994/1999, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 520 del 6.3.1995, i fondi
rinvenienti a seguito di revoche di finanziamenti, a suo tempo concessi previo regolari
bandi, possono essere riprogrammati ed utilizzati dalla Giunta regionale per interventi
più coerenti con la programmazione regionale, nel rispetto delle decisioni e dei
regolamenti comunitari.
RUBRICA 4^
SICUREZZA SOCIALE
Art. 14
1. Ai fini della concessione del contributo regionale
all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
spesa di lire 300.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
1990, n. 41 "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione
degli animali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
100.000.000.
3. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma
di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4111101 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1999.
Art. 15
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto
1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente"
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.
2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre
1995, n. 40 "Provvidenza in favore dell'ADMO -Associazione Donatori di Midollo
Osseo" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 70.000.000.
Art. 16
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre
1974, n. 18 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio
regionale della sezione italiana ciechi" e successive modificazioni ed integrazioni
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi
previsti dall'art. 5 della legge 4.3.1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da
tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo
imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
lire 600.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1999.
Art. 17
1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale
26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni
socio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
53.500.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali.
2. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento
delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della
autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 1, con conseguente adeguamento delle
misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario.
Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite.
3. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995,
n. 18 recante "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni
di volontariato" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
500.000.000.
4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario
1999, di cui al comma 1, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle
strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la
Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21.
5. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili
nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi
per l'anno 1999 - ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 - per
l'ammontare complessivo di lire 350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
6. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, la somma di
lire 500.000.000 è destinata agli interventi inerenti alla tutela della maternità delle
donne non occupate, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposita delibera
della Giunta regionale.
7.
8.
9.
Art. 18
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno
1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro"
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
550.000.000.
Art. 19
1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge
regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.300.000.000.
Art. 20
1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c),
d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n.
17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
3.300.000.000.
2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e
b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore
della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario
1999 la spesa di lire
1.200.000.000.
3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990,
n. 1 "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 646.000.000.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio
1995, n. 37 "Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e
Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.
5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale
25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 700.000.000.