LEGGE REGIONALE 24 maggio 1999, n. 14 4. Per far fronte al maggiore onere derivante da quanto previsto al precedente comma, è autorizzata per lesercizio finanziario 1999, la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2141222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 5. Per far fronte ai maggiori oneri connessi al trasferimento dei centri abitati di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, è autorizzata per lesercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2242210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 6. Per le finalità di cui allart. 10 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 "Costituzione dellAutorità di Bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni", è autorizzata per lesercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000, con allocazione al capitolo 2112104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. Art. 5 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000.000. Al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private per l'anno 1999 si provvede entro i limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate per lo stesso anno. 2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 "Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983, n. 23 "Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000. 5. Per i contributi di cui alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 28 "Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.000.000.000. 6. Al fine di agevolare la gestione ed il funzionamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2211235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 7. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui allart. 7 della legge n. 305/89, relativi al programma triennale per la tutela dellambiente area programmata "aree urbane", disinquinamento atmosferico ed acustico il cui finanziamento è stato soppresso ai sensi dellart. 3, comma 1, della legge n. 549/95 e fatto confluire nel fondo perequativo di cui allart. 3, comma 2, della predetta normativa, è autorizzata la spesa complessiva, su base pluriennale, di lire 3.152.000.000, di cui lire 552.000.000 a carico del bilancio 1999, con allocazione al capitolo 2135212 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 8. Allarticolo 56, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 sono soppresse le parole "e telecomunicazioni" e le parole "anche parzialmente". Art. 6 1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000. 3. I fondi stanziati nel capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 sono destinati con deliberazione della Giunta Regionale ad assicurare ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore e Nardodipace e alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo ordinario pari a quello dell'anno 1998, definito in lire 10.500.000.000, per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione. 4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000. 5. Per le finalità di cui al titolo I della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 24.000.000.000 per la realizzazione di interventi per lattivazione di progetti socialmente utili, con allocazione al capitolo 2323217 della spesa del bilancio 1999. 6. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 7. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 5 ed entro i limiti della somma complessiva di lire 4.125.000.000, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare i progetti non inseriti, per carenza di fondi, nel piano di ripartizione per lanno 1998 di cui allart. 6, comma 1, della legge regionale 30.7.1996, n. 18 nonchè i progetti pervenuti allo stesso titolo entro il 31.12.1998, in deroga al termine stabilito dallart. 3, comma 1, della stessa legge regionale 30.7.1996, n. 18. Art. 7 1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 1999, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 1999. 2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000.000. 3. In attuazione dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16, inerente al "Fondo regionale per la montagna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 4. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 1999, per un ammontare complessivo di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 "Eliminazione delle barriere architettoniche", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.300.000.000, con allocazione al capitolo 2321213 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.6. Allarticolo 24, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 è aggiunta la seguente lettera: "g) personale di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 34.". 7. Allarticolo 50 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 è aggiunto il seguente comma: "4. Le organizzazioni sindacali degli assegnatari e degli inquilini possono essere delegate dai propri rappresentati, con autorizzazione sottoscritta, alla riscossione della quota tessera attraverso lutilizzazione dei moduli di versamento adoperati per i canoni di locazione da destinare alle ATERP, previa modalità da concordarsi tra queste ultime e le organizzazioni sindacali della utenza.". 8. Alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche: allarticolo 9, comma 2, limporto di "lire 18.000.000" è sostituito con limporto di "lire 24.000.000"; allarticolo 35, comma 1, punto B1), limporto di "lire 18.000.000" è sostituito con limporto di "lire 24.000.000"; allarticolo 35, comma 1, punto B2), capoversi 1 e 2, limporto di "lire 18.000.001" è sostituito con limporto di "lire 24.000.001". Art.7 Bis 1. Alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - larticolo 9 è sostituito dal seguente: "1. Ciascuna Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.P.) costituisce una struttura organizzativa articolata in un settore amministrativo ed in un settore tecnico, in servizi ed uffici, in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Le funzioni di direzione generale e di coordinamento di ciascuna ATERP sono svolte dal direttore generale, mentre le funzioni direttive amministrative e tecniche, sono svolte rispettivamente da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico."; - lart. 10 è sostituito dal seguente: "1. Sono organi dellATERP: a) il direttore generale; b) il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Il direttore generale dellATERP è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dellAssessore ai Lavori Pubblici, in analogia a quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. La nomina deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del direttore generale in carica. 3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori sugli atti relativi alle rispettive competenze. 4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dellAssessore ai Lavori Pubblici, facendo riferimento agli elenchi di cui alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39. 5. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dellincarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico."; - larticolo 11 è soppresso; - gli articoli 12, 13 e 14 sono sostituiti dal seguente: "1. Il direttore generale esercita le funzioni già attribuite al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice presidente e al direttore generale dalla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27. 2. Il direttore generale può delegare le proprie funzioni tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, individuandole allinterno del relativo regolamento."; - allarticolo 15, comma 1, le parole "è nominato dal Consiglio regionale con lo stesso provvedimento di nomina del Consiglio di amministrazione ed" sono soppresse; - allarticolo 15, comma 3, le parole "I componenti il collegio possono intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione" sono soppresse; - allarticolo 16, sesto comma, le parole "Consiglio di amministrazione" sono soppresse; - all'articolo 16, settimo e ottavo comma, le parole "Consiglio di amministrazione" sono sostituite con le parole "Direttore generale"; - al titolo dellarticolo 17 le parole "indennità di carica" sono sostituite dalle parole "gettoni di presenza". 2. In sede di prima applicazione del presente articolo, la nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti delle ATERP, viene effettuata entro 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti decadono automaticamente e senza ulteriori formalità i consigli di amministrazione, i collegi dei revisori dei conti e i direttori generali nominati a norma della legge 30 agosto 1996, n. 27 ed in carica alla stessa data. Art. 7 Ter Alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 9 è aggiunto il seguente articolo 3 bis: 1. "1. La titolarità della competenza della regione e della Consulta Tecnica Regionale sono così attribuite: a) ai Comuni le competenze relative alle opere e agli interventi, senza limiti di importo, ricadenti interamente nel proprio territorio; b) alla Province le competenze relative alle opere e agli interventi, senza limiti di importo, ricadenti in più territori comunali. 2. La Consulta Tecnica Regionale continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge 10 novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più Province e per quelle di interesse regionale. 3. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta e su proposta dellAssessore ai Lavori Pubblici, individua le categorie di opere di interesse regionale e le materie di cui allarticolo 3 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18 da riservare alla competenza della Consulta Tecnica Regionale. 4. Lesercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province, sono esercitate dai responsabili del procedimento, nominati ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990, che possono avvalersi, ove necessario per la trattazione di speciali problemi, dellapporto di studiosi e tecnici esperti anche non appartenenti alle rispettive amministrazioni.". 2. Le norme in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. 4. I progetti sottoposti allesame della Consulta Tecnica Regionale e non esaminati entro il termine di cui al precedente comma 3, sono restituiti ai Comuni e alle Province secondo le rispettive competenze". 1. Allarticolo 15 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, il comma 7 è sostituito dal seguente comma: "7. La Giunta regionale e lAssessorato regionale
alla Forestazione dispongono ispezioni per accertare il regolare funzionamento
dellAzienda. RUBRICA 3^ Art. 8 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000. 4. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 "Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza la spesa di lire 200.000.000. 5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante "Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000. 6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 10.000.000. Art. 9 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 120.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 "Istituzione Progetto Donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 600.000.000. 3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 70.000.000. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 60.000.000. 5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 15.000.000. 6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 "Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 130.000.000. 7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 60.000.000. 8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 "Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 20.000.000. 9. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 70.000.000. 10. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 "Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria - Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000. 11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 70.000.000. 12. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 "Contributo all' Associazione Teatro Calabria di Reggio Calabria" è autorizzata per l 'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000. 13. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995 ,n.20 "Quota regionale di partecipazione e destinazione annuale di fondi per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: Corrado Alvaro di S. Luca d'Aspromonte, Vincenzo Padula di Acri, Gaetano Morelli di Crotone, Imes di Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000. 14. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 "Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000. 15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995 ,n.36 "Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 40.000.000. 16. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995,. n. 29 "Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 35.000.000. 17. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 "Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii" è autorizzata per l' esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000. 18. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995 , n. 30 "Contributo all' Associazione culturale AM International Pinacoteca arte contemporanea con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l' esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 35.000.000. 19. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 "Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000. 20. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 "Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso Rendano di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 60.000.000. 21. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 "Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000. 22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 "Costituzione fondazione "Rumori Mediterranei" - Festival internazionale del Jazz" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000. 23. Allarticolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, dopo il quarto trattino, sono aggiunte le seguenti parole: "- <<Antonio Guarasci>>, con sede nel comune di Cosenza, come centro culturale e scientifico a carattere regionale.". 24. A valere sullo stanziamento previsto dal precedente comma 2 la somma di lire 200.000.000 è destinata alla realizzazione del progetto predisposto dal Forum della donna albanese in collaborazione con il CRIC di Reggio Calabria in favore di donne e bambini profughi del Kosovo accolti nelle città di Lac e Mamurras. Art. 10 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 350.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 33.400.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000. 4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria " è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000. 5. Al fine di favorire la crescita culturale e professionale di giovani laureati calabresi e per accrescere le possibilità di occupazione e di sviluppo, è autorizzata per lesercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di lire 10.000.000.000, con allocazione al capitolo 3313102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 6. La spesa di cui al precedente comma è destinata, sulla base di criteri da stabilire di concerto con le Università calabresi, al finanziamento di assegni di ricerca e di borse di studio per specializzazioni e alta formazione in favore di giovani laureati calabresi. Restano salvi i contributi di carattere pluriennale in essere e regolarmente concessi, già posti a carico dello stesso capitolo di bilancio. 7. Con successivo provvedimento sarà disciplinata la possibilità di impiego nelle attività regionali dei giovani laureati formati e risultati più meritevoli, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6. Art. 11 1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.000.000.000. 2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e della Scuola Superiore di Servizio Sociale della Locride di Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di lire 150.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza. Art. 12 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 5.000.000.000. 2. Per favorire laccesso dei comuni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dellart. 9 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 è autorizzato per lesercizio finanziario 1999 lulteriore limite dimpegno di lire 700.000.000, con allocazione al capitolo 3312202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. Art. 13 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 febbraio 1998, n. 5 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000, con allocazione al capitolo 3314103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 5. Al fine di accelerare la spesa inerente allattuazione del sottoprogramma 5 "Risorse umane" del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 520 del 6.3.1995, i fondi rinvenienti a seguito di revoche di finanziamenti, a suo tempo concessi previo regolari bandi, possono essere riprogrammati ed utilizzati dalla Giunta regionale per interventi più coerenti con la programmazione regionale, nel rispetto delle decisioni e dei regolamenti comunitari. RUBRICA 4^ Art. 14 1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000. 3. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. Art. 15 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000. 2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 40 "Provvidenza in favore dell'ADMO -Associazione Donatori di Midollo Osseo" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 70.000.000. Art. 16 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione italiana ciechi" e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000. 2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 5 della legge 4.3.1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 600.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. Art. 17 1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 52.500.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali. 2. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 1, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite. 3. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 recante "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 400.000.000. 4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1999, di cui al comma 1, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21. 5. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1999 - ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 - per l'ammontare complessivo di lire 350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 6. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, la somma di lire 500.000.000 è destinata agli interventi inerenti alla tutela della maternità delle donne non occupate, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale. 7. Allarticolo 16, comma 1, secondo tratto, della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 dopo la parola "minori", sono aggiunte le seguenti parole: "sottoposti anche a provvedimenti dellautorità giudiziaria ". 8. Allarticolo 1, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n.21 le parole "dallarticolo 14", sono sostituite dalle parole "dagli articoli 14 e 16". 9. Allarticolo 2, comma 3, punto 3), della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 dopo le parole "assistenti sociali", sono aggiunte le seguenti parole: "pedagogisti, psicologi e titoli equipollenti nel settore socio-assistenziale". Art. 18 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000. Art.19 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.300.000.000. Art. 20 1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000. 2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 700.000.000. 3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 646.000.000. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 37 "Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000. 5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 700.000.000. |
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