LEGGE REGIONALE 24 maggio 1999, n. 14
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).
(Pubbl.in Boll. Uff. 24 maggio 1999, n. 54)

 

RUBRICA 1^
SERVIZI GENERALI

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.

3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 "Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.

4. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 28 marzo 1994, n. 12 "Istituzione e funzionamento del comitato   regionale per il servizio radiotelevisivo" è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 1008106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

 

Art. 1 Bis

1. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

all’articolo 2 la parola "dodici" è sostituita dalla parola "quindici";

all’articolo 2 è aggiunto il seguente periodo:

"La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.";

all’articolo 3, comma 1, il numero "48" è sostituito dal numero "50";

all’articolo 3, comma 2, il numero "180" è sostituito dal numero "184";

all’articolo 3, comma 3, il numero "700" è sostituito dal numero "704";

all’articolo 4, comma 2, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente numero:

"5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministeri ed altri organismi centrali.";

all’articolo 4, comma 2, numero 1) sono soppresse le parole "alla delegazione di Roma";

all’articolo 4, comma 3, numero 1) sono eliminate le parole "e Trasporti" nonché le parole "ai trasporti regionali";

all’articolo 4, comma 3, numero 5) sono eliminate le parole "e Forestazione" nonché la parola ", forestazione";

all’articolo 4, comma 3, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti numeri:

"9) Dipartimento Trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali.

10) Dipartimento Forestazione: svolge le attività relative alla forestazione.";

all’articolo 40, comma 1, il numero "241" è sostituito dal numero "247" ed il numero "78" è sostituito dal numero "79";

all’articolo 40, comma 2, il numero "700" è sostituito dal numero "704".

2. All’articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, sono soppresse le parole "per almeno un decennio".

3. Le nomine di competenza regionale inerenti a componenti di organismi esterni alla Regione sono incompatibili con le funzioni di dipendente regionale.

4. Coloro i quali versano nello stato di incompatibilità di cui al precedente comma sono tenuti a rimuoverne le cause entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali si procede d’ufficio a favore della pubblica funzione.

Art.2

1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo, è prevista, per l'anno 1999, salvo variazioni, in lire 2.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.

2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n.218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n.13 impiegato nella gestione medesima è prevista, per l'anno 1999, salvo variazioni, in lire 9.500.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

3. Al fine di garantire il mantenimento del servizio socio-psico-pedagogico di cui alle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 57 e 24 gennaio 1997, n. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 22.000.000.000, con allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

RUBRICA 2^
TERRITORIO

Art. 3

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni "Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 "Norme sull'ordinamento della Polizia municipale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000.

4. Per favorire l’accesso degli enti locali e delle loro associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di opere di interesse regionale, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 è autorizzato per l’esercizio finanziario 1999 l’ulteriore limite d’impegno di lire 1.800.000.000, con allocazione al capitolo 2211210 dello stato di previsione della spesa.

5. All’articolo 37 ter, comma 12, della legge regionale 22.9.1998, n. 10 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L’erogazione dei fondi relativi avviene sulla base di uno specifico programma predisposto e approvato dalla Giunta regionale.".

Art. 4

1. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.

2. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n.4 "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (art.12 Legge 14 febbraio 1992, n. 225)", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 41 "Provvidenze a favore delle popolazioni di Crotone colpite dalle calamità naturali nel mese di ottobre 1996" è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d) di lire 500.000.000 in favore del Consorzio industriale di Crotone e del comune di Crotone per gli oneri connessi alla istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione finanziaria presentate dalle imprese danneggiate dalle calamità di cui ai commi precedenti.".

4. Per far fronte al maggiore onere derivante da quanto previsto al precedente comma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2141222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

5. Per far fronte ai maggiori oneri connessi al trasferimento dei centri abitati di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2242210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

6. Per le finalità di cui all’art. 10 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 "Costituzione dell’Autorità di Bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni", è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000, con allocazione al capitolo 2112104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000.000. Al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private per l'anno 1999 si provvede entro i limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate per lo stesso anno.

2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 "Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983, n. 23 "Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000.

5. Per i contributi di cui alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 28 "Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.000.000.000.

6. Al fine di agevolare la gestione ed il funzionamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2211235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

7. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all’art. 7 della legge n. 305/89, relativi al programma triennale per la tutela dell’ambiente – area programmata "aree urbane", disinquinamento atmosferico ed acustico – il cui finanziamento è stato soppresso ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 549/95 e fatto confluire nel fondo perequativo di cui all’art. 3, comma 2, della predetta normativa, è autorizzata la spesa complessiva, su base pluriennale, di lire 3.152.000.000, di cui lire 552.000.000 a carico del bilancio 1999, con allocazione al capitolo 2135212 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

8. All’articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 sono soppresse le parole "e telecomunicazioni" e le parole "anche parzialmente".

Art. 6

1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000.

3. I fondi stanziati nel capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 sono destinati con deliberazione della Giunta Regionale ad assicurare ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore e Nardodipace e alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo ordinario pari a quello dell'anno 1998, definito in lire 10.500.000.000, per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione.

4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.

5. Per le finalità di cui al titolo I della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 24.000.000.000 per la realizzazione di interventi per l’attivazione di progetti socialmente utili, con allocazione al capitolo 2323217 della spesa del bilancio 1999.

6. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

7. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 5 ed entro i limiti della somma complessiva di lire 4.125.000.000, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare i progetti non inseriti, per carenza di fondi, nel piano di ripartizione per l’anno 1998 – di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale 30.7.1996, n. 18 – nonchè i progetti pervenuti allo stesso titolo entro il 31.12.1998, in deroga al termine stabilito dall’art. 3, comma 1, della stessa legge regionale 30.7.1996, n. 18.

Art. 7

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 1999, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 1999.

2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000.000.

3. In attuazione dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16, inerente al "Fondo regionale per la montagna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

4. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 1999, per un ammontare complessivo di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 "Eliminazione delle barriere architettoniche", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.300.000.000, con allocazione al capitolo 2321213 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

6. All’articolo 24, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 è aggiunta la seguente lettera:

"g) personale di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 34.".

7. All’articolo 50 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 è aggiunto il seguente comma: "4. Le organizzazioni sindacali degli assegnatari e degli inquilini possono essere delegate dai propri rappresentati, con autorizzazione sottoscritta, alla riscossione della quota tessera attraverso l’utilizzazione dei moduli di versamento adoperati per i canoni di locazione da destinare alle ATERP, previa modalità da concordarsi tra queste ultime e le organizzazioni sindacali della utenza.".

8. Alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

all’articolo 9, comma 2, l’importo di "lire 18.000.000" è sostituito con l’importo di "lire 24.000.000";

all’articolo 35, comma 1, punto B1), l’importo di "lire 18.000.000" è sostituito con l’importo di "lire 24.000.000";

all’articolo 35, comma 1, punto B2), capoversi 1 e 2, l’importo di "lire 18.000.001" è sostituito con l’importo di "lire 24.000.001".

Art.7 Bis

1. Alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuna Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.P.) costituisce una struttura organizzativa articolata in un settore amministrativo ed in un settore tecnico, in servizi ed uffici, in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Le funzioni di direzione generale e di coordinamento di ciascuna ATERP sono svolte dal direttore generale, mentre le funzioni direttive amministrative e tecniche, sono svolte rispettivamente da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico.";

- l’art. 10 è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell’ATERP:

a) il direttore generale;

b) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il direttore generale dell’ATERP è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, in analogia a quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. La nomina deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del direttore generale in carica.

3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori sugli atti relativi alle rispettive competenze.

4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, facendo riferimento agli elenchi di cui alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.

5. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dell’incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.";

- l’articolo 11 è soppresso;

- gli articoli 12, 13 e 14 sono sostituiti dal seguente:

"1. Il direttore generale esercita le funzioni già attribuite al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice presidente e al direttore generale dalla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.

2. Il direttore generale può delegare le proprie funzioni tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, individuandole all’interno del relativo regolamento.";

- all’articolo 15, comma 1, le parole "è nominato dal Consiglio regionale con lo stesso provvedimento di nomina del Consiglio di amministrazione ed" sono soppresse;

- all’articolo 15, comma 3, le parole "I componenti il collegio possono intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione" sono soppresse;

- all’articolo 16, sesto comma, le parole "Consiglio di amministrazione" sono soppresse;

- all'articolo 16, settimo e ottavo comma, le parole "Consiglio di amministrazione" sono sostituite con le parole "Direttore generale";

- al titolo dell’articolo 17 le parole "indennità di carica" sono sostituite dalle parole "gettoni di presenza".

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, la nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti delle ATERP, viene effettuata entro 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti decadono automaticamente e senza ulteriori formalità i consigli di amministrazione, i collegi dei revisori dei conti e i direttori generali nominati a norma della legge 30 agosto 1996, n. 27 ed in carica alla stessa data.

Art. 7 Ter

Alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 9 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

1. "1. La titolarità della competenza della regione e della Consulta Tecnica Regionale sono così attribuite:

a) ai Comuni le competenze relative alle opere e agli interventi, senza limiti di importo, ricadenti interamente nel proprio territorio;

b) alla Province le competenze relative alle opere e agli interventi, senza limiti di importo, ricadenti in più territori comunali.

2. La Consulta Tecnica Regionale continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge 10 novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più Province e per quelle di interesse regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta e su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, individua le categorie di opere di interesse regionale e le materie di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18 da riservare alla competenza della Consulta Tecnica Regionale.

4. L’esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province, sono esercitate dai responsabili del procedimento, nominati ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990, che possono avvalersi, ove necessario per la trattazione di speciali problemi, dell’apporto di studiosi e tecnici esperti anche non appartenenti alle rispettive amministrazioni.".

2. Le norme in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. I progetti sottoposti all’esame della Consulta Tecnica Regionale e non esaminati entro il termine di cui al precedente comma 3, sono restituiti ai Comuni e alle Province secondo le rispettive competenze".

Art. 7 Quater

1. All’articolo 15 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, il comma 7 è sostituito dal seguente comma:

"7. La Giunta regionale e l’Assessorato regionale alla Forestazione dispongono ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell’Azienda.
Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi statali o regionali o dei regolamenti dell’Azienda, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale. Il Consiglio di Amministrazione può essere inoltre sciolto, sempre previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Forestazione, in caso di persistente inattività o inefficienza. In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell’Assessore alla Forestazione, nomina un Commissario straordinario e due sub-commissari, per un periodo non superiore a dodici mesi non prorogabili.".

RUBRICA 3^
ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

Art. 8

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000.

4. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 "Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza la spesa di lire 200.000.000.

5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante "Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000.

6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 10.000.000.

Art. 9

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 120.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 "Istituzione Progetto Donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 600.000.000.

3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 70.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 60.000.000.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 15.000.000.

6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 "Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 130.000.000.

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 60.000.000.

8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 "Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 20.000.000.

9. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 70.000.000.

10. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 "Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria - Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000.

11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 70.000.000.

12. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 "Contributo all' Associazione Teatro Calabria di Reggio Calabria" è autorizzata per l 'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.

13. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995 ,n.20 "Quota regionale di partecipazione e destinazione annuale di fondi per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: Corrado Alvaro di S. Luca d'Aspromonte, Vincenzo Padula di Acri, Gaetano Morelli di Crotone, Imes di Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000.

14. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 "Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000.

15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995 ,n.36 "Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 40.000.000.

16. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995,. n. 29 "Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 35.000.000.

17. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 "Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii" è autorizzata per l' esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.

18. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995 , n. 30 "Contributo all' Associazione culturale AM International Pinacoteca arte contemporanea con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l' esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 35.000.000.

19. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 "Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.

20. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 "Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso Rendano di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 60.000.000.

21. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 "Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.

22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 "Costituzione fondazione "Rumori Mediterranei" - Festival internazionale del Jazz" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000.

23. All’articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, dopo il quarto trattino, sono aggiunte le seguenti parole:

"- <<Antonio Guarasci>>, con sede nel comune di Cosenza, come centro culturale e scientifico a carattere regionale.".

24. A valere sullo stanziamento previsto dal precedente comma 2 la somma di lire 200.000.000 è destinata alla realizzazione del progetto – predisposto dal Forum della donna albanese in collaborazione con il CRIC di Reggio Calabria – in favore di donne e bambini profughi del Kosovo accolti nelle città di Lac e Mamurras.

Art. 10

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 350.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 33.400.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000.

4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria " è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000.

5. Al fine di favorire la crescita culturale e professionale di giovani laureati calabresi e per accrescere le possibilità di occupazione e di sviluppo, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di lire 10.000.000.000, con allocazione al capitolo 3313102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

6. La spesa di cui al precedente comma è destinata, sulla base di criteri da stabilire di concerto con le Università calabresi, al finanziamento di assegni di ricerca e di borse di studio per specializzazioni e alta formazione in favore di giovani laureati calabresi. Restano salvi i contributi di carattere pluriennale in essere e regolarmente concessi, già posti a carico dello stesso capitolo di bilancio.

7. Con successivo provvedimento sarà disciplinata la possibilità di impiego nelle attività regionali dei giovani laureati formati e risultati più meritevoli, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6.

Art. 11

1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.000.000.000.

2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e della Scuola Superiore di Servizio Sociale della Locride di Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di lire 150.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza.

Art. 12

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 5.000.000.000.

2. Per favorire l’accesso dei comuni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell’art. 9 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 è autorizzato per l’esercizio finanziario 1999 l’ulteriore limite d’impegno di lire 700.000.000, con allocazione al capitolo 3312202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 13

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 febbraio 1998, n. 5 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000, con allocazione al capitolo 3314103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

5. Al fine di accelerare la spesa inerente all’attuazione del sottoprogramma 5 "Risorse umane" del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 520 del 6.3.1995, i fondi rinvenienti a seguito di revoche di finanziamenti, a suo tempo concessi previo regolari bandi, possono essere riprogrammati ed utilizzati dalla Giunta regionale per interventi più coerenti con la programmazione regionale, nel rispetto delle decisioni e dei regolamenti comunitari.

RUBRICA 4^
SICUREZZA SOCIALE

Art. 14

1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.

3. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 15

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 40 "Provvidenza in favore dell'ADMO -Associazione Donatori di Midollo Osseo" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 70.000.000.

Art. 16

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione italiana ciechi" e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 5 della legge 4.3.1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 600.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 17

1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 52.500.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali.

2. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 1, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 recante "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 400.000.000.

4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1999, di cui al comma 1, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21.

5. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1999 - ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 - per l'ammontare complessivo di lire 350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

6. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, la somma di lire 500.000.000 è destinata agli interventi inerenti alla tutela della maternità delle donne non occupate, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale.

7. All’articolo 16, comma 1, secondo tratto, della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 dopo la parola "minori", sono aggiunte le seguenti parole: "sottoposti anche a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ".

8. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n.21 le parole "dall’articolo 14", sono sostituite dalle parole "dagli articoli 14 e 16".

9. All’articolo 2, comma 3, punto 3), della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 dopo le parole "assistenti sociali", sono aggiunte le seguenti parole: "pedagogisti, psicologi e titoli equipollenti nel settore socio-assistenziale".

Art. 18

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000.

Art.19

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.300.000.000.

Art. 20

1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 700.000.000.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 646.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 37 "Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.

5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 700.000.000.

 

RUBRICA 5^
AGRICOLTURA

Art.. 21

1. Per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura di cui all'art. 4, della legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.500.000.000.

2. Al fine di garantire la maggiore spesa derivante dalla concessione dei benefici di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1996, n. 5, così come modificata e integrata dalla legge 2 febbraio 1998, n. 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000.

3. Al fine di garantire l’erogazione dell’indennità compensativa agli agricoltori che godono di pensione di vecchiaia o di anzianità, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.500.000.000, con allocazione al capitolo 5232101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 22

1. Per le iniziative di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio " e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 10.000.000.000.

2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 950.000.000.

Art. 23

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000.

2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000.

3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

Art. 24

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 64.500.000.000.

2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 1999, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1998.

Art. 25

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000.

2. Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 "Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 "Norme per lo sviluppo dell’apicoltura", è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000.

Art. 26

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 "Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 "Benefici a favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 27

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 "Interventi nel settore zootecnico" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.000.000.000.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 5.000.000.000.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.100.000.000, con allocazione al capitolo 5223201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 "Interventi diretti alla salvaguardia, il sostegno e l’incremento della coltura del cedro (citrus medica)" è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 5223202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Art. 28

1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 8.000.000.000.

2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000.

3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

4. Per le finalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 "Sviluppo della cooperazione agricola" così come sostituito dall’articolo 29, comma 7, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.

Art. 29

1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, terzo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti fondiari in agricoltura" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 700.000.000.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 400.000.000.

4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 7.300.000.000.

5. Al fine di accelerare la spesa inerente all’attuazione del Programma Leader II regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 82 del 14.3.1996, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare allo stesso le eventuali variazioni ed integrazioni, anche di natura organizzativa, in coerenza a quanto stabilito dal Comitato di sorveglianza e dalle relative decisioni comunitarie.

RUBRICA 6^
ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

Art. 30

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 400.000.000.

2. All’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1984, n. 7, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"2. La Fincalabra S.p.A. persegue gli obiettivi di cui all’articolo 1 anche attraverso l’assunzione di iniziative finalizzate alla realizzazione di infrastrutture ed all’organizzazione dei servizi necessari allo sviluppo della regione ed in particolare:

  1. aree attrezzate e sistemi di servizi destinati ad attività economiche e produttive;
  2. servizi di formazione di quadri aziendali;
  3. applicazioni economiche alla ricerca;
  4. consulenze e servizi di mercato nonché consulenze finanziarie per le iniziative di interesse regionale;
  5. iniziative per favorire attività economiche in forma associata.".

Art. 31

1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 "Interventi a favore dei Consorzi fidi fra le piccole e medie imprese operanti in Calabria" e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000.

3. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 è sostituito dal seguente:

"1. Ai presidenti e ai componenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato e della Commissione regionale per l’Artigianato, estranei all’Amministrazione regionale, è dovuta una indennità, per ogni giornata di partecipazione alle sedute di commissioni e sottocommissioni e per un massimo di 8 giornate mensili, nella misura di lire 120.000 per i presidenti e di lire 80.000 per i componenti.".

4. All’onere derivante dal precedente comma si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1013106 della spesa del bilancio 1999.

5. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 è soppresso.

6. All’articolo 31, comma 3, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 le parole: "e Vibo Valentia" sono sostituite dalle seguenti parole ", Vibo Valentia e Reggio Calabria.".

7. Al maggiore onere derivante dal precedente comma 6 si provvede con le risorse di cui nella misura 2.4. del Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994-1999.

Art. 32

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.300.000.000.

Art. 32 Bis

1. All’articolo 32 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti variazioni ed integrazioni:

2.  Al secondo comma, dopo le parole "fondo regionale di" sono inserite le parole "prevenzione e";

3.  Il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Lo stanziamento di cui al precedente comma 2 è destinato alle seguenti iniziative:

  1. lire 1.500.000.000 per l’erogazione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni secondo le modalità di cui al successivo comma 4;
  2. lire 500.000.000 per contributi alle fondazioni ed associazioni operanti in Calabria inserite negli elenchi di cui all’articolo 3 del D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315 secondo le modalità previste dall’articolo 4 dello stesso decreto.".

4.  Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"4. La gestione della somma di cui alla lettera a) del precedente comma 3 avviene per il tramite dell’Assessorato all’Industria che provvederà, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, alla erogazione, nei limiti della disponibilità stessa, di un contributo a fondo perduto nella misura del 50 per cento dell’importo del mutuo concesso ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni. Per usufruire dei contributi i soggetti interessati devono far pervenire al competente Assessorato apposita istanza corredata del contratto di mutuo stipulato ai sensi della citata legge n. 108/96 e successive modificazioni.

5. La gestione delle somme di cui alla lettera b) del precedente comma 3 avviene per il tramite dell’Assessorato all’Industria che provvederà, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, alla erogazione, nei limiti della disponibilità stessa, di un contributo in misura non superiore al 50 per cento dell’importo ritenuto ammissibile. Per usufruire dei contributi le Fondazioni ed Associazioni operanti nel territorio regionale devono far pervenire al competente Assessorato apposita istanza contenente le seguenti indicazioni:

  1. l’ammontare del contributo richiesto;
  2. il numero del c/c bancario sul quale accreditare il contributo;
  3. copia delle convenzioni in atto con gli Istituti di credito per la prestazione delle garanzie e per le finalità previste dall’articolo 15, comma 6, della legge n. 108/96 e successive modificazioni;
  4. il rendiconto relativo all’ultimo anno, regolarmente approvato.

6. Le elargizioni da parte delle Fondazioni ed Associazioni possono essere concesse anche a favore di soggetti danneggiati da attività estorsive individuate dagli articoli 6 e 7 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 sempre che sussistano le condizioni previste dall’articolo 4 della medesima legge.

7. Le Fondazioni ed Associazioni sono tenute alla rendicontazione annuale delle attività svolte che saranno oggetto di apposita relazione al Consiglio regionale da parte dell’Assessore all’Industria, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.".

2. All’onere derivante dal precedente comma 2 si provvede con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 già impegnato a carico del capitolo 6122206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

3. In sede di prima applicazione della normativa del presente articolo i beneficiari dei contributi devono far pervenire al competente assessorato apposita istanza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 "Associazioni turistiche pro-loco" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000.

2. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 5.600.000.000.

4. Per le iniziative finalizzate alla promozione del turismo scolastico montano - di cui all'articolo 65, comma 3, lett. h), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.300.000.000.

5. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 3 la somma di lire 2.600.000.000 è destinata alle attività promozionali inerenti all’organizzazione e svolgimento in Calabria dell’edizione 1999 di "Giochi Senza Frontiere", per lire 2.400.000.000, e all’organizzazione e svolgimento a Reggio Calabria dell’incontro di "Coppa Davis Femminile (Federation Cup) Italia-Spagna", per lire 200.000.000.

6. L’articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 13 è soppresso.

Art. 34

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 "Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.

Art. 35

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000.

Art. 36

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 "Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.900.000.000

2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

a) lire 3.000.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c), e) e f) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);

b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa);

c) lire 300.000.000 per contributi in conto interessi ai soggetti di cui alle lettere b), c), e) e f) dell'art. 2 per finanziamenti di credito di esercizio di cui al quinto comma dell'art. 4 (capitolo 6211101 della spesa);

d) lire 250.000.000 per assicurare garanzie integrative per favorire l'accesso al credito ai soggetti beneficiari di cui alla legge 10 novembre 1975, n.517 e di quelli di cui al sesto comma dell'art. 4 (capitolo 6211207 della spesa);

e) lire 750.000.000 per contributi ai soggetti destinatari di cui all'art. 2, lett. d), per la costituzione del fondo rischi di garanzia di cui all'art. 6 (capitolo 6211206 della spesa).

3. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

"f) le imprese turistiche come definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ivi comprese le agenzie di viaggio.".

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37

1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2141201 - 2211103 - 2211206 - 3312101 - 3313110 - 3313115 - 4241103 e 6133102 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nel capitolo 3312101.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12.

5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 37 Bis

1. I termini entro i quali le Commissioni consiliari permanenti devono esprimere tutti i pareri previsti dalle leggi regionali sulle delibere della Giunta regionale, sono stabiliti in trenta giorni a decorrere dalla data di acquisizione delle richieste. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevolmente espressi.

2. Per le delibere già acquisite, i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale vigente in contrasto con il presente articolo.

Art. 38

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1999, restano determinati in complessive lire 500.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001101) destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'allegato n. 1 della legge di bilancio.

Art. 39

1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 40

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

Art. 41

1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 42

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 656.313.000.000 nel triennio 1999/2001, di cui lire 653.713.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 - si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1999/2001, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

2. La tabella "A" allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

Art. 43

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.